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Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA "CHIUSURA" DEL CONCORDATO PREVENTIVO

30 Maggio 2021

Un problema di prassi sempre più ricorrente, quanto rilevante, riguarda la   corretta formalizzazione al Registro delle Imprese   dell’avvenuta chiusura delle procedure di concordato preventivo.  
Pur essendo inequivoco l’ art.181 l.fall. nel chiarire  che il concordato si chiude  con il decreto di omologazione e sebbene  sia prevista la relativa pubblicazione al Registro delle imprese, generalmente non si provvede  ad espungere dalla  visura ordinaria anche  il riferimento allo status di soggetto in concordato (naturalmente fermo il lasciarne traccia indelebile - come ci ricorda anche  Cass. 19761/2017 - nella “storica” ). 
Tutto ciò perché il MISE/Divisione VI ha previsto la necessità del deposito, non solo di detto decreto , ma  anche   del provvedimento di avvenuto adempimento della  proposta concordataria ( Circ. n. 3721-C del 21.05.2019 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-3721C-concordato-2019.pdf ). Peraltro, senza che nessuna norma di legge  preveda che sia emanabile di  un ‘si’ tale provvedimento.
 Nonostante   ciò,  e sebbene    alcuni  giudici  del registro avessero  evidenziato proprio al MISE la problematica per evitare “così che in coloro che consultano le visure sorga l'erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa”, la predetta Divisione VI  ha stabilito  - come dicevamo -  che la “scritta fissa 96" (non esistenza di procedura in corso) continua, come già attualmente, a non essere emessa fino a quando non è completata la fase di esecuzione del concordato preventivo.” ( Circ.cit). 
Orbene, ci pare evidente  che la  situazione “pubblicitaria” de qua,  soprattutto nel caso  di concordati in continuità ,  possa creare non pochi disagi all’ordinaria  operatività aziendale   atteso che l’impresa continua a risultare contraddistinta   col ‘marchio’   “ in concordato”.
Tra  l’altro, si genera un  difetto di chiarezza che  potrebbe ingenerare   incertezze anche nei terzi (soprattutto ove operatori  esteri ), in particolare   rispetto  all’estensione d’efficacia  delle fondamentali previsioni di cui agli artt. 167, 169 e 169-bis l.fall.: si applicheranno davvero sino all’omologazione o invece , perdurando lo statusin concordato”, fino all’avvenuta esecuzione della proposta ?  
Dunque cosa fare ? 
Anche sul presupposto che il principio  di tassatività/tipicità  delle iscrizioni al Registro delle imprese di cui agli artt.2188, 2193 c.c. e 7 dpr 581/1995  impone, come necessario corollario, darsi atto  di ogni mutamento relativo a fatti di cui si è dato precedentemente notizia  allo scopo così  di  “ assicurare completezza e organicità di pubblicità”( art.8, co.6, L.580/93), instare sempre in sede di omologazione    affinché il Tribunale emetta uno specifico ordine  al riguardo . 
Provvedimento , tra l’altro, emanabile anche post omologazione  in quanto statuizione di natura  ordinatoria e quindi sempre pronunciabile senza alcuna preclusione di “giudicato” (cfr. in tema Cass. SU 19506/2008). Potrà essere invocata, per quanto di ragione, la disapplicazione  dell’illegittima circolare in esame   ai sensi degli oramai epici artt. 4 e 5 dell’ all. “E”  L. 2248/1865, anche perché    mera circolare, cioè atto amministrativo  neppure pronunciato    nella forma regolamentare prescritta dall’art.8, co. 6-bis, L.580/93, peraltro emanabile solo di   concerto con il MIGI, come neanche ci risulta  avvenuto .
 Una finale chiosa: mentre ci si preoccupa come viene pubblicizzata la fine della procedura concordataria, non va  comunque dimenticato  che tuttora, nonostante la previsione del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art.161 l.fall. e la vigilanza del Giudice Delegato ex art.8,co.3, L.580/93,    non risulta che presso   tutti i  Registri delle imprese sia pubblicata  in forma integrale la  domanda di concordato ovvero quella con riserva e quindi  la proposta (ove poi depositata).
 Anche solo in prospettiva di uno  stimolo alle  proposte concorrenti - che come noto possono essere depositate da soggetti divenuti creditori “anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’articolo 161” - non e’ certo una bella constatazione .
 Vi risultano prassi diverse da quelle da me descritte ? Sarei davvero lieto di una Vs condivisione  per approfondire insieme   il confronto su temi  così delicati  e che investono ,   più in generale , quello della massima trasparenza nelle moderne procedure concorsuali , salvo quanto deve rimanere strettamente riservato per non compromettere irreparabilmente i diritti del debitore  ovvero quelli della massa dei creditori o delle investigazioni .


 
 
 
 
Massimiliano Ratti, Avvocato in La Spezia

31 Maggio 2021 9:20

In effetti mi sono ritrovato ad affrontare la questione con il Conservatore del Registro Imprese Riviere di Ligure e di Massa, facendo leva sui condivisibili assunti di alcuni provvedimenti (Tribunale di Perugia del 16 novembre 2017; Trib. Pistoia, 16 novembre 2017; Trib. Trento, 12 aprile 2017; Trib. Padova, 29 luglio 2015) ottenendo la cancellazione della menzione “In concordato preventivo” dal certificato camerale, a seguito dell’omologa del concordato.
Del resto la procedura di concordato si chiude, ai sensi dell’art. 181 l.fall., con il decreto di omologa, risultando le obbligazioni concordatarie disciplinate dagli effetti costitutivi dell’art. 184 l.fall.
In particolare, nei concordati in continuità ex art. 186-bis l.fall., successivamente all’omologa, la società ritorna a tutti gli effetti in bonis, tanto che, se da un lato dovrà attenersi all’adempimento della proposta di concordato (oggetto di vigilanza del Commissario Giudiziale), dall’altro potrà tranquillamente contrarre nuove ed ordinarie obbligazioni.
Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, infatti, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura ragion per cui diviene ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l’esecuzione (cit. Trib. Padova, 16 luglio 2015; in senso conforme Trib. Perugia, 16 novembre 2017).
A riprova di quanto sopra asserito consta, altresì, la discriminante rappresentata dal fatto che, nella fase post omologa, non trovano applicazione gli artt. 167, 182-quinquies, 182-quater, 186-bis commi 3 e 4 (per partecipare alle gare d’appalto), ovverosia quelle norme che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria per il compimento di atti che eccedono l’attività ordinaria.
Giuseppe Angiolillo, Avvocato

2 Giugno 2021 11:42

In effetti mi sono ritrovato ad affrontare la questione con il Conservatore del Registro Imprese Riviere di Ligure e di Massa, facendo leva sui condivisibili assunti di alcuni provvedimenti (Tribunale di Perugia del 16 novembre 2017; Trib. Pistoia, 16 novembre 2017; Trib. Trento, 12 aprile 2017; Trib. Padova, 29 luglio 2015) ottenendo la cancellazione della menzione “In concordato preventivo” dal certificato camerale, a seguito dell’omologa del concordato.
Del resto la procedura di concordato si chiude, ai sensi dell’art. 181 l.fall., con il decreto di omologa, risultando le obbligazioni concordatarie disciplinate dagli effetti costitutivi dell’art. 184 l.fall.
In particolare, nei concordati in continuità ex art. 186-bis l.fall., successivamente all’omologa, la società ritorna a tutti gli effetti in bonis, tanto che, se da un lato dovrà attenersi all’adempimento della proposta di concordato (oggetto di vigilanza del Commissario Giudiziale), dall’altro potrà tranquillamente contrarre nuove ed ordinarie obbligazioni.
Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, infatti, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura ragion per cui diviene ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l’esecuzione (cit. Trib. Padova, 16 luglio 2015; in senso conforme Trib. Perugia, 16 novembre 2017).
A riprova di quanto sopra asserito consta, altresì, la discriminante rappresentata dal fatto che, nella fase post omologa, non trovano applicazione gli artt. 167, 182-quinquies, 182-quater, 186-bis commi 3 e 4 (per partecipare alle gare d’appalto), ovverosia quelle norme che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria per il compimento di atti che eccedono l’attività ordinaria.
Il problema è serio anche perché nei fatti il provvedimento che attesta l’adempimento della proposta è un provvedimento di pura fantasia.
Il Tribunale può attestare che non vi è stata risoluzione per inadempimento, ma per attestare l’”adempimento”, stante la natura giurisdizionale delle funzioni giudiziarie, si dovrebbe introdurre un “processo”, nel contraddittorio con tutti i creditori. Inoltre, l’adempimento è la l’esatta prestazione. Se ho promesso di pagare entro 36 mesi dalla omologa ed ho pagato dopo 37, nessuno potrà chiedere la risoluzione ma neppure potrà essere attestato l’adempimento. Perché sarò “lievemente” inadempiente.
Laura De Simone, Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo

6 Giugno 2021 11:44

E’ vero che  la procedura di concordato “si chiude” con l’omologazione, perché con l’omologazione cessa la fase “processuale” del concordato e così prevede esattamente l’art.181 l.fall.
E’ tuttavia altrettanto vero che in quel momento si apre la fase “esecutiva” e quand’anche la disciplina che la regola sia estremamente contenuta (art.182 e 185 l.fall.) vi è in quella – sovente lunga - fase, anche nei concordati in continuità, una vigilanza del commissario giudiziale sul rispetto del piano concordatario,  finalizzata a rendere edotti i creditori dell’andamento delle attività e della prognosi di adempimento. Non ci sono più poteri autorizzativi in capo al giudice ma permane un “controllo” degli organi della procedura, che può anche estrinsecarsi in provvedimenti di tipo ordinatorio, sempre funzionali all’attività di osservazione e monitoraggio dell’adempimento e idonei a mettere i creditori nella condizione di chiedere la risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.
A mio avviso è pertanto corretto che questa dimensione della vita dell’impresa sia resa evidente nella visura camerale, perché l’imprenditore sta adempiendo ad un concordato ed è utile che tutti i creditori che contraggono con lui, anche se successivi all’omologazione, siano posti nella condizione di sapere che l’attività di quella impresa  è anche finalizzata all’esecuzione di un concordato e al  pagamento dei creditori ex ante.
La Circolare del Mise (CIRCOLARE-3721C-concordato-2019.pdf (mise.gov.it) mi pare solo finalizzata a rendere più evidente, dalla consultazione della visura ordinaria, successivamente  all'omologa del concordato preventivo e fino al completamento dell'esecuzione dello stesso,  che l'impresa non è “in concordato” (perché il procedimento si è chiuso con l’omologazione)  ma si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo. 
Appare anche prudenziale la previsione che nella prima pagina (sezione "Dati anagrafici") della visura ordinaria venga eliminata  la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando quindi  la prima pagina senza alcuna  informazione circa l'esistenza del concordato preventivo; è solo nel corpo visura, nel blocco  relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato  preventivo e la relativa data, che viene aggiunta  una scritta fissa: "concordato preventivo in fase di esecuzione".
In linea con questa impostazione è il prontuario di Unioncamere (Online la nuova Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali - Unioncamere v.pag.49).
Questa menzione potrà essere rimossa, a mio giudizio,  solo quando gli organi della procedura attestato, quand’anche non previsto normativamente, che l’esecuzione si chiude (con o senza adempimento) e questa attività di esecuzione di un piano e di monitoraggio delle attività viene a cessare. 
Non mi pare corretto immaginare che, solo perché un provvedimento formale di chiusura non è previsto,  lo stato “concordato in esecuzione”  non debba essere descritto, trattandosi di una “fase” vera e propria del concordato come sarà meglio esplicitato dall’art.118 CCII.
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

7 Giugno 2021 0:52

E’ vero che  la procedura di concordato “si chiude” con l’omologazione, perché con l’omologazione cessa la fase “processuale” del concordato e così prevede esattamente l’art.181 l.fall.
E’ tuttavia altrettanto vero che in quel momento si apre la fase “esecutiva” e quand’anche la disciplina che la regola sia estremamente contenuta (art.182 e 185 l.fall.) vi è in quella – sovente lunga - fase, anche nei concordati in continuità, una vigilanza del commissario giudiziale sul rispetto del piano concordatario,  finalizzata a rendere edotti i creditori dell’andamento delle attività e della prognosi di adempimento. Non ci sono più poteri autorizzativi in capo al giudice ma permane un “controllo” degli organi della procedura, che può anche estrinsecarsi in provvedimenti di tipo ordinatorio, sempre funzionali all’attività di osservazione e monitoraggio dell’adempimento e idonei a mettere i creditori nella condizione di chiedere la risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.
A mio avviso è pertanto corretto che questa dimensione della vita dell’impresa sia resa evidente nella visura camerale, perché l’imprenditore sta adempiendo ad un concordato ed è utile che tutti i creditori che contraggono con lui, anche se successivi all’omologazione, siano posti nella condizione di sapere che l’attività di quella impresa  è anche finalizzata all’esecuzione di un concordato e al  pagamento dei creditori ex ante.
La Circolare del Mise (CIRCOLARE-3721C-concordato-2019.pdf (mise.gov.it) mi pare solo finalizzata a rendere più evidente, dalla consultazione della visura ordinaria, successivamente  all'omologa del concordato preventivo e fino al completamento dell'esecuzione dello stesso,  che l'impresa non è “in concordato” (perché il procedimento si è chiuso con l’omologazione)  ma si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo. 
Appare anche prudenziale la previsione che nella prima pagina (sezione "Dati anagrafici") della visura ordinaria venga eliminata  la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando quindi  la prima pagina senza alcuna  informazione circa l'esistenza del concordato preventivo; è solo nel corpo visura, nel blocco  relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato  preventivo e la relativa data, che viene aggiunta  una scritta fissa: "concordato preventivo in fase di esecuzione".
In linea con questa impostazione è il prontuario di Unioncamere (Online la nuova Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali - Unioncamere v.pag.49).
Questa menzione potrà essere rimossa, a mio giudizio,  solo quando gli organi della procedura attestato, quand’anche non previsto normativamente, che l’esecuzione si chiude (con o senza adempimento) e questa attività di esecuzione di un piano e di monitoraggio delle attività viene a cessare. 
Non mi pare corretto immaginare che, solo perché un provvedimento formale di chiusura non è previsto,  lo stato “concordato in esecuzione”  non debba essere descritto, trattandosi di una “fase” vera e propria del concordato come sarà meglio esplicitato dall’art.118 CCII.
Mi sia permesso rilevare che le
assimmetrie informative rappresentano sempre un limite .

Difatti , non va dimenticato che in caso di concordato preventivo in fase esecutiva gli unici soggetti interessati a conoscerne gli sviluppi sono i relativi creditori , non certo i terzi rispetto a cui la pubblicazione del decreto di omologazione e’ senz’altro sufficiente allo scopo per , appunto , avvertirli della fine ( positiva, sino a futuri esiti contrari ) della procedura.

Altrimenti si giungerebbe anche al paradosso che , non potendo i terzi conoscere gli sviluppi della fase esecutiva non essendo anch’essi destinatari della relazione semestrale del CG - ecco l’asimmetria informativa - che infatti non viene pubblicata al RdI , ma solo comunicata ad ogni singolo creditore , non potrebbero mai apprezzare se l’ imprenditore ex concordatario meriti o meno nuova fiducia , salvo attendere , caso mai qlc anno , un decreto di “chiusura” della relativa fase esecutiva, che tra l’altro potrebbe anche non giungere mai perché , come abbiamo visto , potrebbe anche non essere mai emanato…invero anche perché l’imprenditore , privo della fiducia del mercato in quanto sempre “marchiato” come in CP , non sia stato in grado di portare a buon fine la relativa fase esecutiva.

D’altra parte cosa succede rispetto ad un ADR182bis omologato (o ad un PAR 67 che il debitore abbia deciso di pubblicare al RdI) ?

Conclusivamente quanto sommessamente , mi pare sia necessario un cambio , come dire , di prospettive, per non dire di passo :
se l’imprenditore e ‘ fallito , la trasparenza e l’informativa verso i creditori ma anche i terzi devono essere massime per favorire piu’ che possibile la migliore e quindi anche più rapida liquidazione dell’attivo e, ricorrendone i presupposti , anche la continuità aziendale .
Ma ,purtroppo, così non e ‘ , come abbiamo cercato di dimostrare anche in un altro post sempre su queste “pagine”( v. commento a blog di REBECCA
“PER L'ISTAT NON ESISTONO I FALLIMENTI”, 2 giugno 2021).

Diversamente , nelle procedure cd minori , i creditori , e solo gli interessati creditori , devono essere sempre ben informati : e così puntualmente avviene dal 2012 grazie alla relazione semestrale del CG.

Non certo anche i terzi , che comunque con una mera visura storica potrebbero sapere sempre tutto sui trascorsi del loro potenziale interlocutore .

Quindi , subito dopo quelli dei creditori, vengono gli interessi e la tutela del debitore che una volta conseguita l’omologazione del CP o dell’ADR merita fiducia ed aiuto , non certo ancora “marchiature” per anni e peraltro per anni senza alcun aggiornamento al RdI.
Vito Misino, Dottore Commercialista

7 Giugno 2021 11:05

E' un fatto che il sistema bancario non concede credito ad imprese che abbiano visto l'omologazione di un concordato o di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.
Contrariamente all'opinione di alcuno il " sistema " non è efficiente, ovvero non è adeguato e non si adegua alla voluntas legis di riconoscere che esiste un " diritto della crisi ".
E' in questo contesto che si è determinata nel 2017 la decisione del Tribunale di Trento di cui riporto di seguito i riferimenti:

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17140 - pubb. 29/04/2017
Omologazione di concordato con continuità aziendale e cancellazione di iscrizioni nel registro imprese
Tribunale Trento, 13 Aprile 2017. Est. Monica Attanasio.
Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Inammissibilità della cancellazione di iscrizioni dalla parte storica della visura camerale
Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Ammissibilità della successiva cancellazione della menzione di esistenza di procedura in corso
Renato Bogoni Emanuele Artuso, Dottori Commercialisti in Padova

8 Giugno 2021 16:03

Il tema sollevato e discusso è di indubbia portata pratica.
Sul punto, la normativa da un lato, e l’esigenza di ordinaria operatività dall’altro, possono rendere opportuna, per l’imprenditore che abbia visto omologato il concordato in continuità, la espressa pronuncia di un provvedimento del Tribunale che dia atto della chiusura della procedura. Ciò, appunto, ai fini della cancellazione del richiamo alla pendenza della procedura di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Antonio auspicava un confronto in merito alle prassi territoriali: per quanto a noi noto, ci pare utile segnalare una prassi a noi “vicina”, ossia che il Tribunale di Padova ha già statuito in merito che “una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione” (Tribunale Padova 16 luglio 2015).
Dello stesso tenore, sempre Tribunale Padova 26 aprile 2016 (in procedura da noi assistita), proprio a ribadire l’orientamento cristallizzato in precedenti pronunce.
Pertanto, la prassi che può ricavarsi su Padova registra la presentazione di apposita istanza, al fine di richiedere specifica pronuncia al Tribunale affinché dia atto della chiusura della procedura, previa valutazione delle diverse esigenze in campo, ovvero, quella dell’impresa, che soprattutto in certi settori può subire uno svantaggio competitivo da un’annotazione male interpretata dai clienti (o, meglio, strumentalmente utilizzata dai concorrenti per gettare discredito sul competitor), e quella dei creditori, che anche dai pubblici registri possono ottenere informazioni aggiornate sulla permanenza di una fase esecutiva della procedura.
A nostro parere, pertanto, tale prassi può rappresentare un giusto equilibrio tra le eterogenee esigenze dei vari “attori” in gioco.

Renato Bogoni – Emanuele Artuso
Fabio Onofri, Dottore Commercialista in Bologna

14 Luglio 2021 14:28

Il tema sollevato e discusso è di indubbia portata pratica.
Sul punto, la normativa da un lato, e l’esigenza di ordinaria operatività dall’altro, possono rendere opportuna, per l’imprenditore che abbia visto omologato il concordato in continuità, la espressa pronuncia di un provvedimento del Tribunale che dia atto della chiusura della procedura. Ciò, appunto, ai fini della cancellazione del richiamo alla pendenza della procedura di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Antonio auspicava un confronto in merito alle prassi territoriali: per quanto a noi noto, ci pare utile segnalare una prassi a noi “vicina”, ossia che il Tribunale di Padova ha già statuito in merito che “una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione” (Tribunale Padova 16 luglio 2015).
Dello stesso tenore, sempre Tribunale Padova 26 aprile 2016 (in procedura da noi assistita), proprio a ribadire l’orientamento cristallizzato in precedenti pronunce.
Pertanto, la prassi che può ricavarsi su Padova registra la presentazione di apposita istanza, al fine di richiedere specifica pronuncia al Tribunale affinché dia atto della chiusura della procedura, previa valutazione delle diverse esigenze in campo, ovvero, quella dell’impresa, che soprattutto in certi settori può subire uno svantaggio competitivo da un’annotazione male interpretata dai clienti (o, meglio, strumentalmente utilizzata dai concorrenti per gettare discredito sul competitor), e quella dei creditori, che anche dai pubblici registri possono ottenere informazioni aggiornate sulla permanenza di una fase esecutiva della procedura.
A nostro parere, pertanto, tale prassi può rappresentare un giusto equilibrio tra le eterogenee esigenze dei vari “attori” in gioco.

Renato Bogoni – Emanuele Artuso
Se mi posso permettere il tema potrebbe e dovrebbe essere affrontato da più angolazioni.
Sicuramente, avere "militarizzato" il concordato preventivo, per prassi risalente a molto prima della riforma del 2005, non può avere aiutato. Avere mantenuto poi lo stesso approccio anche post riforma, ha chiuso il cerchio, nel quale ci si sta dibattendo.
In particolare se è vero che l'impresa in concordato preventivo è "in bonis", allora che senso logico ha che l'ammissione, venga "trascritta" in Camera di Commercio, come se fosse un fallimento, del quale invece, tutti devono essere a conoscenza, perché l'azienda è fuori dal mercato.? Il Registro delle Imprese, non è il bollettino medico dell'ospedale, non è gratuito e le informazioni che da, sono spesso confuse per non dire inesatte! Poi, ancora peggio, come fai a cancellare una "trascrizione" che non avrebbe dovuto essere fatta? Se improvvidamente una Legge ha stabilito che si fa, la stessa Legge dovrebbe stabilire come fare a toglierla, se non c'è, parte la discrezionalità.
L'errore è nell'avere trasformato il Concordato Preventivo, in un fallimento sprint. Ora, siccome non esiste il decreto di chiusura del concordato, che peraltro esiste nel fallimento, la situazione è e rimarrà in stallo, se non intervenendo a livello normativo, magari abolendo la trascrizione, piuttosto che aggiungere la cancellazione a mezzo decreto di chiusura, pur lasciando ahi-noi, nel frattempo, tutto all'arbitrio di ogni singolo Conservatore.
Discorso leggermente diverso, ma in sostanza con le stesse ricadute, vale per il MISE, che negli anni ha dato prova di non capire cosa siano le procedure concorsuali,, a cominciare da quelle gestite in prima persona, che quando si pronuncia, come ad esempio il MEF per le imposte, lo fa il più delle volte a sproposito ed anche in questo caso non ha fatto eccezione.
Quanto al Registro delle Imprese, emanazione dei ministeri di cui sopra, si può immaginare che per ragioni di convenienza, il meccanismo delle trascrizioni e/o cancellazioni, non potrà essere toccato, perché le trascrizioni indotte dalle procedure concorsuali, sono diventate fonte consistente di sostentamento della Camera di Commercio che, oramai, è diventata come le vacche indiane, pur se inutile, sacra e intoccabile.
A maggior ragione, per queste ultime, vale inoltre il discorso della territorialità: ognuna di loro, fa quel che crede a prescindere già da tempo, nel disinteresse generale e già questo, basterebbe a finire qui, la pur interessante discussione.
La sostanza però, in conclusione, non cambia: la fallimentare materia è organica, delicata, ostica perché interdisciplinare, va studiata, capita e applicata, con rigore,; purtroppo, l'esperienza recente, ci ha insegnato che qualsiasi approccio, pur volontaristico, che sia dilettantistico e disorganico, perché orientato al contingente, non può che creare affastellamento di criticità che alla lunga diventano, come in questo caso, praticamente inestricabili.

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Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

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  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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