Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Treviso, 15 maggio 2026, Circolare
Il Tribunale, dopo aver offerto ai professionisti indicazioni interpretative sul novellato disposto dell'articolo 2394 bis c.c., (secondo il quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza): puntualizza che il termine è di decadenza e non già di prescrizione; rappresenta che non è prevista una disciplina transitoria; invita i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale anche nelle procedure pendenti; a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.
Trib. Bolzano, 8 maggio 2026, Circolare
Con la circolare in oggetto il tribunale detta istruzioni operative relative all'apertura dei conti correnti intestati alle procedure, alla riscossione di somme da parte del curatore, ed alla emissione dei mandati di pagamento, distinguendo a tale proposito quelli che richiedono una previa autorizzazione o un previo provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, da quelli che invece prescindono dall'adozione di un previo decreto da parte del giudice delegato. Specifiche indicazioni vengono fornite anche in materia di pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto parziali o finali.
Trib. Mantova, 7 maggio 2026, Circolare
Il provvedimento, muovendo dalla modifica dell'articolo 2394 bis c.c. ad opera del D.Lgs n. 47/2026, a mente del quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di cadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, raccomanda ai curatori di intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci entro due anni dall'apertura della procedura concorsuale.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, 29 aprile 2026, Linee Guida
L’elaborato costituisce un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa ed esecuzione. Vengono, altresì, evidenziate le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency, soffermandosi sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.
Trib. Verona, 22 aprile 2026, Circolare
Il Tribunale segnala ai professionisti l'entrata in vigore dell'art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026 che ha aggiunto al testo dell’art. 2394 bis c.c. (“Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”) un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza per la proposizione delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
Trib. Ascoli Piceno, 20 marzo 2026, Linee guida
Con la nota in oggetto il tribunale ricorda che nelle procedure di liquidazione del patrimonio per le quali siano decorsi quattro anni dal deposito della domanda i redditi da lavoro non devono essere più appresi alla massa attiva della procedura a far data dal completamento del quarto anno successivo al deposito della domanda. Conseguentemente i liquidatori devono adoperarsi presso i debitori affinché la trattenuta sia interrotta per il futuro, fermo restando che le attività di liquidazione in corso proseguono oltre.