Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Vicenza, 18 giugno 2021, Circolare
La disposizione muove dalla premessa per cui l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L. fall.) è pubblicato nel Registro delle Imprese quando ne viene chiesta con ricorso l'omologazione (art. 182 bis, comma 2, L. fall.) e quando ne viene pronunciata l'omologazione (art. 182 bis, comma 5, L. fall.), ma nulla è previsto in ordine al momento dell'adempimento delle obbligazioni in esso contemplate, a chiusura della fase di crisi, con la conseguenza che il Registro delle Imprese dà ancora per aperta una situazione che potrebbe essersi definita, fornendo una informazione non adeguata al caso concreto. Sulla scorta di questo dato, ritenendo quindi che la composizione della crisi debba essere pubblicizzata al pari del suo avvio, invita i soggetti proponenti gli accordi di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato.
Trib. Forlì, 15 giugno 2021, Circolare
Il Tribunale di Forlì impartisce linee guida in materia di edilizia residenziale pubblica alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, commi 376-379; detta disposizioni operative alla luce della sentenza Cass. S.U. 14/12/2020 n. 28387; infine emana istruzione attuative del Protocollo INPS sull’accertamento credito per T.F.R.
Trib. Cagliari, 14 giugno 2021, Circolare
Il Tribunale di Cagliari impartisce disposizioni per assicurare la corretta applicazione dell’art. 118, comma secondo, L. fall., come modificato dal decreto-legge 83 del 2015, convertito con legge n. 132 del 2015, laddove consente la chiusura della procedura anche in presenza di giudizi pendenti.
Trib. Salerno, 14 giugno 2021, Circolare
La circolare raccoglie in un corpo organico le direttive impartite ai curatori nel corso del tempo dal Tribunale di Salerno. In essa vengono compendiate in modo sistematico le disposizioni emanate in materia di: dichiarazioni preliminari del curatore contestuali all’accettazione dell’incarico; convocazione del fallito ed omesso deposito delle scritture contabili da parte di costui; ricognizione dei beni, sigilli ed inventario; individuazione dei contenziosi pendenti; cassetto fiscale e previdenziale dell’imprenditore; recupero crediti, verifica di capienza dei debitori controparti; ricognizione dei beni mobili registrati; libro giornale; comitato dei creditori; predisposizione ed eventuale modifica del programma di liquidazione; procedure di vendite competitive ed adempimenti pubblicitari; relazione ex art. 33 comma primo e quinto; incarichi a professionisti esterni; patrocinio a spese dello Stato; gestione delle soluzioni transattive delle controversie; liquidazioni e mandati di pagamento; riparti parziali; chiusura anticipata in presenza di liti pendenti.
Trib. Vicenza, 9 giugno 2021, Circolare
Il Tribunale di Vicenza, rilevato che a norma dell’art. 216, comma 1 ultimo periodo del ccii il compenso dello stimatore è liquidato a norma dell’art. 161, comma 3 disp. att. c.p.c., e premettendo che la norma è applicabile anche alle procedure fallimentari, dispone che prima della vendita agli stimatori non sia liquidata una percentuale superiore al 50% del compenso dovuto, prescrivendo che il restante 50% sia liquidato, all’esito della vendita, sulla base del prezzo di aggiudicazione.
Trib. Mantova, 27 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Mantova – preso atto del rifiuto opposto da alcuni istituti bancari di consentire l’apertura o l’operatività del conto corrente nell’ambito delle vendite effettuate in sede di procedure esecutive immobiliari, lamentando l’impossibilità di riconoscere il cliente intestatario del conto corrente mediante documento d’identità – nel ricordare che in ambito di procedure esecutive, concorsuali e di sovraindebitamento il titolare effettivo del rapporto bancario deve identificarsi con il soggetto sottoposto alla procedura, essendo il professionista incaricato dall’Autorità Giudiziaria un esecutore del rapporto e che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007, l’identificazione ben può avvenire attraverso documenti, dati ed informazioni fornite dall’esecutore, invita i professionisti incaricati nell’ambito delle suddette procedure a significare quanto sopra ai responsabili degli istituti di credito e, in caso di perdurante ostilità da parte di questi, a chiedere l’autorizzazione all’apertura di nuovo conto o al trasferimento dello stesso presso altro istituto bancario convenzionato.