Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Como, 9 ottobre 2019, Circolare
Il Tribunale di Como, richiamando disposizioni emanate con circolare del 26.09.2019, al fine di standardizzare gli adempimenti successivi all’emissione del decreto di trasferimento nelle procedure concorsuali, prescrive ai Professionisti delegati di consegnare agli ausiliari Visuristi prova dell’avvenuto pagamento delle imposte liquidate dall’Agenzia delle Entrate.
Trib. Ancona, 8 ottobre 2019, Circolare
Il Tribunale di Ancona, richiamando la circolare del 25.7.2019 emessa dall’Agenzia Entrate – Direzione Regionale delle Marche, fornisce gli elementi indispensabili per la redazione delle istanze ex art 492 bis c.p.c. e 155 quater, 155 quinques disp. att. c.p.c. al fine di agevolare una più celere ed efficiente gestione di tali richieste da parte delle Pubbliche Amministrazione; il Tribunale allega all’ordine di servizio anche due modelli di istanza, uno specifico per il curatore ed uno specifico per gli avvocati.
Trib. Nuoro, 30 settembre 2019, Circolare
Il Tribunale di Nuoro, al fine di uniformare le prassi con quelle in essere negli altri Tribunali della Regione (Sassari e Tempio Pausania), disciplina alcuni specifici aspetti dell’attività dei curatori fallimentari. Più precisamente: 1) le modalità di redazione della relazione ex art. 33 L. fall. e delle relazioni periodiche ex art. 33 5° c. L. fall. di cui viene espressamente ribadita l’obbligatorietà, pur in assenza di notizie di rilievo; 2) le modalità di nomina dei legali della procedura e di previsione e liquidazione dei rispettivi compensi, con espressa previsione di rotazione degli incarichi; 3) la previsione dell’obbligo di effettuazione di riparti parziali ex art. 110 L. fall. con disponibilità di fondi in capo alla procedura superiori ad euro 50.000,00; 4) le modalità di presentazione e di liquidazione del compenso dei curatori; 5) le modalità di redazione e di presentazione del rendiconto di gestione; 6) le modalità di chiusura del fallimento, con specifico riferimento alle ipotesi di giudizi pendenti ex art. 118 2° c. L. fall.
Trib. Perugia, 30 settembre 2019, Circolare
Il Tribunale di Perugia, viste le problematiche sorte a seguito dell’impiego coattivo del personale amministrativo nel servizio di redazione degli inventari nelle procedure concorsuali, autorizza i curatori a svolgere autonomamente l’attività di redazione dell’inventario con contestuale esonero della Cancelleria da detto incombente.
Trib. Ancona 26 settembre 2019, Circolare
Il Tribunale di Ancona si riporta alla propria circolare del 4.4.2016, avente ad oggetto i “mandati di pagamento”, evidenziando che è onere del curatore verificare che l’istituto bancario trasmetta copia del mandato di pagamento al Tribunale (allegando documenti contabili) nei 30 giorni successivi al pagamento; il Tribunale precisa che, qualora tale termine non sia rispettato, il curatore dovrà a propria cura richiedere la documentazione contabile all’istituto bancario e depositarla in cancelleria.
Trib. Nuoro, 26 settembre 2019, Circolare
Il Tribunale di Nuoro disciplina con questa circolare le modalità di vendita di beni immobili nelle procedure fallimentari, al fine di uniformare le prassi con quelle in essere negli altri Tribunali della Regione (Sassari e Tempio Pausania). In primo luogo, il Tribunale ribadisce il principio per cui la disciplina dettata dall’art. 107 1° c. L. Fall. sia prevalente rispetto a quella di cui al 2° comma, da considerarsi come eccezione, da motivare specificamente, alla regola generale secondo cui le vendite sono effettuate dal curatore previa procedura competitiva. Disciplina poi dettagliatamente le modalità di ricerca e di stima dei beni del fallito da parte del Curatore, che viene sollecitato all’immediato esercizio delle azioni revocatorie, ordinaria o fallimentare, sussistendone i presupposti; le modalità di rinuncia all’apprensione e alla liquidazione dei beni; le modalità di liberazione, custodia e visita degli immobili. Un ampio spazio è dedicato alla fase successiva all’aggiudicazione, con l’espressa previsione della nomina di un notaio per gli adempimenti formali, e con la previsione in dettaglio delle modalità di vendita fallimentare a mezzo rogito notarile Infine sono date direttive in materia di liquidazione degli onorari degli ausiliari della procedura e di contenimento dei costi.