Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Nuoro, 26 settembre 2019, Circolare
Il Tribunale di Nuoro disciplina con questa circolare le modalità di vendita di beni immobili nelle procedure fallimentari, al fine di uniformare le prassi con quelle in essere negli altri Tribunali della Regione (Sassari e Tempio Pausania). In primo luogo, il Tribunale ribadisce il principio per cui la disciplina dettata dall’art. 107 1° c. L. Fall. sia prevalente rispetto a quella di cui al 2° comma, da considerarsi come eccezione, da motivare specificamente, alla regola generale secondo cui le vendite sono effettuate dal curatore previa procedura competitiva. Disciplina poi dettagliatamente le modalità di ricerca e di stima dei beni del fallito da parte del Curatore, che viene sollecitato all’immediato esercizio delle azioni revocatorie, ordinaria o fallimentare, sussistendone i presupposti; le modalità di rinuncia all’apprensione e alla liquidazione dei beni; le modalità di liberazione, custodia e visita degli immobili. Un ampio spazio è dedicato alla fase successiva all’aggiudicazione, con l’espressa previsione della nomina di un notaio per gli adempimenti formali, e con la previsione in dettaglio delle modalità di vendita fallimentare a mezzo rogito notarile Infine sono date direttive in materia di liquidazione degli onorari degli ausiliari della procedura e di contenimento dei costi.
Trib. Milano, 17 settembre 2019, Ordine di servizio
Il Tribunale di Milano elabora un format per i curatori per la predisposizione dell’istanza di liquidazione ex art.109 L. Fall. nelle ipotesi di intervento del curatore nelle procedure esecutive
Trib. Ascoli Piceno, 29 luglio 2019, Ordine di servizio
Il Tribunale di Ascoli Piceno fornisce le indicazioni per definire nella maniera più rapida possibile le procedure pendenti antecedenti l’anno 2013 considerato che, anche in ambito concorsuale, è applicabile la Legge n. 89/01 (c.d. Legge Pinto). Impartisce disposizioni ai Curatori dei fallimenti dichiarati sino al 2013 affinché si attivino nella maniera più sollecita ed incisiva possibile in direzione della conclusione della procedura, anche avvalendosi della previsione dell’art. 118 II co. L. fall..
Trib. Vicenza, 23 luglio 2019, Circolare
Nell’ottica della trasparenza e della competitività delle operazioni di vendita nel contesto del c.d. “sovraindebitamento”, il coordinatore della Sezione raccomanda ai gestori della crisi il deposito della documentazione comprovante l’esecuzione delle pubblicità previste nelle ordinanze di vendita.
Trib. Vicenza, 23 luglio 2019, Ordine di servizio
Nota congiunta del Presidente del Tribunale e di quello di Sezione tesa a raccomandare ai curatori la nomina quali periti e consulenti tecnici esclusivamente di soggetti iscritti all’albo ex art. 22 disp. att. c.p.c.
Trib. Verona, 25 giugno 2019, Circolare
Il Tribunale di Verona fornisce indicazioni operative ai professionisti incaricati della stima dei beni nelle procedure esecutive e fallimentari. Richiamato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90/19 i giudici della sezione ritengono applicabile anche alle procedure concorsuali (oltre che a quelle esecutive individuali) il disposto dell’art. 161, c. 3 disp att. cpc e quindi il principio secondo cui, prima della vendita, possono essere liquidati acconti in misura non superiore al cinquanta percento del compenso calcolato sul valore stimato dal professionista, salva successiva integrazione a saldo calcolata su quanto effettivamente ricavato dalla vendita del bene. Viene ammessa l’immediata liquidazione, per intero, del compenso relativo alle ulteriori attività dello stimatore, non strettamente inerenti alla mera attività di stima del valore del bene. Per queste ultime voci la circolare indica l’ammontare dei compensi che saranno riconosciuti. La circolare è corredata anche da modelli relativi alle istanze di liquidazione del compenso a titolo di anticipo e a saldo.