di Antonio Andrisano, Avvocato in Brindisi
Abstract
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1125/2026, affronta il rapporto tra cram-down fiscale e ristrutturazione trasversale nel concordato preventivo in continuità. La decisione ribadisce che il superamento del dissenso dei creditori pubblici non prescinde dalle condizioni poste dall’art. 112, comma 2, CCII e, in particolare, dalla presenza di una classe favorevole idonea a legittimare l’omologazione trasversale. La pronuncia esamina inoltre la fattibilità del piano alla luce dei dati gestionali maturati nel corso della procedura, attribuendo rilievo agli scostamenti radicali tra previsioni e risultati consuntivi, nonché alla completezza dell’informazione resa ai creditori.
Sommario:
1. Introduzione
2. Il coordinamento tra cram-down fiscale e ristrutturazione trasversale
3. La classe favorevole rilevante ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII
4. Fattibilità del piano e rilievo dei dati consuntivi
5. Completezza informativa e controllo in sede di omologazione
6. Conclusioni
1. Introduzione
La sentenza n. 1125/2026 della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Bari, deliberata il 23 giugno 2026 e pubblicata il 21 settembre 2026, interviene su due profili centrali del concordato preventivo in continuità aziendale: i presupposti della ristrutturazione trasversale delle classi in presenza del dissenso dei creditori pubblici e la verifica della concreta fattibilità del piano alla luce dei dati maturati nel corso della procedura.
La Corte ha accolto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 23 febbraio 2026, che aveva omologato il concordato e dichiarato improcedibile la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il gravame principale e quello adesivo convergevano, pur con diversa articolazione, sulla denunciata insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 88 e 112 CCII e sull’inidoneità del piano a conseguire gli obiettivi prospettici dichiarati. Il reclamo adesivo formulava inoltre censure concernenti il valore liquidatorio, la completezza dell’informazione ai creditori e la regolarità complessiva della procedura.
La decisione si colloca nel solco di App. Bari n. 94/2025, espressamente richiamata dalla Corte, e offre indicazioni utili sul rapporto tra trattamento dei crediti pubblici, formazione delle classi, regole di distribuzione del valore e controllo giudiziale sulla persistente attendibilità del piano.
2. Il coordinamento tra cram-down fiscale e ristrutturazione trasversale
Il primo profilo affrontato riguarda il coordinamento tra l’art. 88 CCII, relativo al trattamento dei crediti tributari e contributivi, e l’art. 112, comma 2, CCII, che disciplina l’omologazione del concordato in continuità in presenza di una o più classi dissenzienti.
La Corte ricostruisce le diverse letture emerse sul rapporto tra le due disposizioni e aderisce all’impostazione secondo cui, nel concordato in continuità, il meccanismo previsto dall’art. 88 non opera in modo autonomo rispetto alla disciplina della ristrutturazione trasversale. Il dissenso determinante dei creditori pubblici può essere superato soltanto se ricorrono anche le condizioni stabilite dall’art. 112, comma 2, CCII.
La soluzione viene ritenuta coerente con l’intervento operato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il quale, nel modificare l’art. 88 CCII, ha espressamente mantenuto ferme le ulteriori condizioni previste dall’art. 112, comma 2. Ne deriva che la verifica della non deteriorità del trattamento offerto ai creditori pubblici rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale non esaurisce il controllo richiesto per l’omologazione: occorre altresì che sia integrata la struttura di consenso qualificato richiesta per la ristrutturazione trasversale.
3. La classe favorevole rilevante ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII
L’art. 112, comma 2, CCII subordina l’omologazione non consensuale alla ricorrenza congiunta delle condizioni indicate dalla norma. Per quanto qui interessa, la lett. d) richiede che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; in mancanza della maggioranza, è necessario il voto favorevole di almeno una classe di creditori che, applicando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche al valore eccedente quello di liquidazione, sarebbe almeno parzialmente soddisfatta.
Nel caso esaminato, il voto favorevole era stato espresso unicamente dalle classi IX e X, entrambe composte da creditori chirografari ab origine che, secondo il piano, non avrebbero ricevuto alcun soddisfacimento in ipotesi liquidatoria, neppure distribuendo le risorse eccedenti il valore di liquidazione secondo la graduazione civilistica.
La Corte esclude, pertanto, che tali classi potessero integrare la classe favorevole richiesta dalla disposizione. Il dato formale dell’esistenza di una classe consenziente non è sufficiente: la classe deve occupare, nella distribuzione del valore, una posizione corrispondente a quella delineata dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII. Il consenso rilevante ai fini della ristrutturazione trasversale deve, dunque, provenire da una classe effettivamente incisa dalla proposta nei termini presupposti dalla norma.
La pronuncia assume rilievo operativo perché riconduce la formazione delle classi alla funzione economico-giuridica assegnata loro dal sistema delle priorità. Il classamento non può essere considerato isolatamente rispetto al valore di liquidazione, al valore eccedente e al trattamento che i creditori riceverebbero applicando la graduazione delle cause legittime di prelazione.
4. Fattibilità del piano e rilievo dei dati consuntivi
Il secondo nucleo della decisione riguarda la concreta plausibilità del piano. La Corte considera utilizzabile, in ragione della natura devolutiva piena del reclamo, il rapporto riepilogativo dei commissari giudiziali depositato ai sensi dell’art. 130, comma 9, CCII, che richiamava dati già esistenti al 31 dicembre 2025.
Il raffronto tra previsioni e risultati effettivi evidenziava uno scostamento particolarmente significativo. Il piano prevedeva per il 2025 un utile di euro 603.000,00; al 31 luglio 2025 risultava conseguito un utile di euro 2.921,00. Il bilancio al 31 dicembre 2025 registrava, invece, una perdita di euro 701.169,27. Il rapporto dei commissari segnalava altresì che, a fronte di un utile di euro 39.277,53 al 30 novembre 2025, nel mese di dicembre erano state effettuate vendite per euro 736.543,53 a fronte di costi di acquisto pari a euro 1.062.570,04.
Su tali basi, la Corte qualifica il piano come “implausibile”. Il passaggio non equivale a una sostituzione del giudice nelle scelte imprenditoriali né a una verifica ex post della mera esattezza delle previsioni. Il rilievo attribuito ai dati consuntivi deriva, piuttosto, dalla loro capacità di incidere sui presupposti stessi della fattibilità del piano quando lo scostamento abbia assunto dimensioni tali da privare le originarie proiezioni di un attendibile collegamento con l’andamento effettivo dell’impresa.
La decisione evidenzia così la necessità che il giudizio di omologazione tenga conto della situazione concretamente maturata nel corso della procedura, soprattutto quando il piano in continuità fondi il soddisfacimento dei creditori sui risultati futuri dell’attività aziendale.
5. Completezza informativa e controllo in sede di omologazione
La valutazione della Corte non si arresta allo scostamento economico. Nel quadro complessivo vengono considerati anche l’incompletezza documentale segnalata dai commissari giudiziali e ulteriori elementi sopravvenuti richiamati nel reclamo adesivo, ritenuti idonei a incidere sulla valutazione della procedura e sull’attendibilità del piano.
La pronuncia attribuisce, quindi, rilievo alla qualità e all’attualità dell’informazione disponibile nel momento in cui il tribunale è chiamato a decidere sull’omologazione. Nei concordati in continuità, nei quali la proposta è strutturalmente fondata su dati prospettici, l’informazione resa ai creditori e agli organi della procedura non può essere considerata cristallizzata al momento iniziale: i dati gestionali successivamente acquisiti, quando siano significativi per la sostenibilità del piano, entrano nella verifica della persistenza dei presupposti dell’omologazione.
Sotto questo profilo, la decisione collega il controllo sulla fattibilità alla completezza del quadro informativo. Non ogni scostamento o sopravvenienza assume, evidentemente, rilievo impeditivo; divengono però decisivi gli elementi che, per consistenza e significato, incidano sulla plausibilità della prosecuzione aziendale e sull’attendibilità delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori.
6. Conclusioni
La sentenza n. 1125/2026 offre una lettura coordinata degli artt. 88 e 112 CCII e ribadisce che il favor per la continuità aziendale non attenua le condizioni previste per l’omologazione trasversale. Il superamento del dissenso dei creditori pubblici richiede il rispetto dei presupposti propri del cross-class cram-down, compresa l’esistenza di una classe favorevole dotata delle caratteristiche richieste dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII.
Sul versante della fattibilità, la pronuncia conferma inoltre la centralità del confronto tra le assunzioni del piano e i dati effettivamente disponibili al momento della decisione. Quando i risultati gestionali già maturati evidenzino uno scostamento radicale rispetto alle previsioni e il quadro informativo presenti carenze rilevanti, l’omologazione non può prescindere da tali circostanze.
Per il debitore e i suoi advisor ciò impone coerenza tra classamento, valore di liquidazione, distribuzione del valore eccedente e risultati prospettici. Per i creditori, la decisione conferma l’importanza di un controllo che non si esaurisca nella proposta originaria, ma si estenda all’andamento dell’impresa e alle informazioni progressivamente acquisite dagli organi della procedura. Nel caso deciso, l’assenza della classe favorevole richiesta dalla disciplina della ristrutturazione trasversale e gli elementi che rendevano implausibile il piano hanno condotto la Corte ad accogliere il reclamo e a revocare la sentenza di omologazione.
Riferimenti normativi principali:
art. 84 CCII
art. 88 CCII
art. 106 CCII
art. 109 CCII
art. 112 CCII
art. 130 CCII
art. 91 c.p.c.
D.Lgs. n. 136/2024