App. Milano, 13 aprile 2026, Pres. Monte, Est. Del Vecchio
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Reclamo avverso la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale – Validità della procura rilasciata per il giudizio di accertamento del credito.
Postilla a cura di Kevin Silvestri , Assegnista di ricerca di diritto processuale civile nell’Università di Trento
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POSTILLA
Spendibilità, nel procedimento unitario, della procura ad litem rilasciata per il processo di cognizione sul credito
di Kevin Silvestri, Assegnista di ricerca di diritto processuale civile nell’Università di Trento
2 Luglio 2026
[1] È, questo, un orientamento che riflette una più generale tendenza a conservare l'efficacia della procura ad litem nei casi dubbi, salvo che in essa compaiano espressioni che ne limitino esplicitamente la portata: L. P. Comoglio, voce Procura (dir. proc. civ.), in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, 1056, testo e nt. 103; segue questa direttrice anche l'orientamento secondo il quale la presunzione fissata dall'art. 83, ult. comma, c.p.c. (“La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa”) può essere superata anche impiegando espressioni non inequivoche e, sostanzialmente, di stile, che possono designare tanto l'intero arco processuale quanto il solo primo grado (“per il presente giudizio”, “per il presente processo” o “procedimento”, o “per la presente causa” o “controversia” o “lite”, e così via).
Nella giurisprudenza di legittimità, esprimono l'orientamento segnalato nel testo Cass. 5 maggio 2016, n. 8959; Cass. 20 aprile 2015, n. 8001; Cass. 29 luglio 2014, n. 17224; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3310; Cass. ord. 6 marzo 2012, n. 3497; Cass. 26 maggio 2011, n. 11613; Cass. 23 maggio 2011, n. 11311; Cass. 29 settembre 2009, n. 20827; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29240; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26296; Cass. 16 gennaio 2006, n. 711; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886; Cass. 5 aprile 2003 n. 5368; Cass. 19 luglio 2002 n. 10569; Cass. 2 marzo 2001, n. 3089; Cass. 3 giugno 1996, n. 5087; Cass. 15 novembre 1984 n. 5790; Cass. 24 gennaio 1980 n. 600; Cass. 22 novembre 1974 n. 3778 (tutti i provvedimenti citati sono raccolti nella banca dati OneLegale).
Nella giurisprudenza di merito, tra le tante, v. Trib. Parma, 22 giugno 2026, n. 736; Trib. Foggia, 17 giugno 2026, n. 1415; Trib. Cremona, 16 giugno 2026, n. 290; Trib. Palermo, 8 giugno 2026, n. 3743; Trib. Napoli Nord, 31 maggio 2026, n. 1952; Trib. Napoli, 3 giugno 2026, n. 9161; Trib. Lecce, 6 maggio 2026, n. 1718; App. Venezia, 5 maggio 2026; Trib. Roma, 20 aprile 2026, n. 6134; Trib. Brindisi, 27 febbraio 2026, n. 308; Trib. Tivoli, 25 febbraio 2026, n. 221; Trib. Trani, ord. 25 febbraio 2026; Trib. Vallo della Lucania, 13 febbraio 2026, n. 123; Trib. Napoli Nord, 27 gennaio 2026, n. 315 (tutti in bdp.giustizia.it); Trib. Bari, 1° gennaio 2023, n. 2186; Trib. Tivoli, 28 settembre 2021, n. 779; Trib. Firenze, 24 settembre 2020, n. 2027; App. Napoli, 9 giugno 2020, n. 2048; App. Roma, 26 febbraio 2019, n. 475; Trib. Ragusa, 5 dicembre 2018, n. 1395; Trib. Termini Imerese, 10 gennaio 2018, n. 15; Trib. Ascoli Piceno, 2 gennaio 2018, n. 5; Trib. Milano, 17 febbraio 2017, n. 2036; Trib. Lecce, 10 novembre 2015, n. 5374; Trib. Milano, 17 aprile 2014, n. 5184; Trib. Genova, 10 dicembre 2013, n. 3856; Trib. Milano, 16 ottobre 2013, n. 12894; Trib. Palermo, 18 luglio 2013, n. 3368; Trib. Milano, 21 novembre 2012, n. 12886 (tutti in OneLegale); Trib. Lucca, 9 aprile 2009, n. 417, in Giur. merito, 2009, n. 7-8, 1856, con nota di R. Giordano, In tema di precetto sottoscritto dal difensore della parte deceduta prima della formazione del titolo esecutivo; Trib. Chieti, 6 febbraio 2008.
In dottrina, approvava tale interpretazione già S. Satta, voce Avvocato e procuratore: il procuratore, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 651; v. inoltre, anche per ulteriori riferimenti, P. Nappi, sub art. 83 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, Milano, 2018, I, § 39; A. M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, 9ª ed., Milano, 2024, 319; P. Castoro, N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 17ª ed. aggiornata a cura di R. Giordano, Milano, 2025, 86-87; R. Giordano, sub art. 480 c.p.c., in Codice di procedura civile, commentario diretto da F. Di Marzio, Milano, 2023, 1365.
[2] L. Baccaglini, M. Fabiani, L’iniziativa per l’apertura di un procedimento per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Riv. dir. proc., 2026, 143.
[3] G. U. Tedeschi, sub art. 6 L. Fall., nel Commentario Scialoja Branca alla Legge Fallimentare, Bologna, 1974, 225 ss., ove l'osservazione per cui “Il fallimento costituisce un processo di esecuzione forzata, benché con effetti, per natura ed estensione, diversi da quelli che derivano dalle esecuzioni forzate singolari disciplinate nel terzo libro del codice di procedura civile”.
[4] I. Pagni, Impresa, società e processo. Problemi di diritto processuale dell'impresa e della crisi, Pisa, 2025, 260; A. M. Tedoldi, I mezzi di impugnazione, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Milano, 2025, I, 1325-1326; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa, Piacenza/Roma, 2024, 158. Secondo alcuni autori, addirittura, i creditori non avrebbero nemmeno la necessità di dimostrare un concreto interesse al reclamo onde giustificare la propria legittimazione (ossia di rivelare i pregiudizi di cui potrebbero risentire per effetto dell'apertura della procedura): G. U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 89; ulteriori riferimenti in A. M. Tedoldi, sub art. 51 CCII, nel Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza diretto da A. Maffei Alberti, Milano, 2023, § 4 ss.
[5] M. Fabiani, L'oggetto del processo per dichiarazione di fallimento, in Riv. dir. proc., 2010, 770.
[6] È la tesi di M. Fabiani, L'oggetto del processo, cit., 784 ss., elaborata nel vigore della Legge fallimentare; Id., Sistema, principi e regole, cit., 126; spunti per un suo ripensamento, peraltro, sono proposti in L. Baccaglini, M. Fabiani, L'iniziativa, cit., 153, nt. 91. Vi aderisce M. Cirulli, Oggetto del processo per dichiarazione di fallimento e natura del reclamo, in Dir. fall., 2022, 86.
[7] È la tesi che sembra prevalere: C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2025, 617; F. Tommaseo, Appunti di diritto processuale civile, Torino, 2000, 144; F. Vassalli, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, 33; G. A. Micheli, Il processo di fallimento nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti, in Riv. dir. civ., 1960, 1; M. Montanari, Clausole limitative della responsabilità dell'assuntore del concordato e giudicato di omologazione, in Il Fall., 2005, 545.
[8] Sulla necessità che il dovere di informare il cliente miri a rendere quest'ultimo effettivamente consapevole e compartecipe delle scelte tecniche dell'avvocato, S. Frizzi, sub artt. 23-28, in Il codice deontologico forense. Un commentario per riflettere eticamente, a cura di R. Bertuol e F. Puppo, Torino, 2025, 119.