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App. Milano, 13 aprile 2026, Pres. Monte, Est. Del Vecchio

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Reclamo avverso la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale – Validità della procura rilasciata per il giudizio di accertamento del credito.

Postilla a cura di Kevin Silvestri , Assegnista di ricerca di diritto processuale civile nell’Università di Trento

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In tema di liquidazione giudiziale, la procura rilasciata per il giudizio di cognizione o per il conseguimento del provvedimento monitorio deve essere normalmente intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, e nel caso di specie al riconoscimento del credito, ma anche e necessariamente alla sua concreta attuazione e dunque al conseguimento del bene e/o alla attuazione del diritto giudizialmente riconosciuto in sede cognitoria attraverso la esecuzione forzata nel caso di mancata spontanea ottemperanza da parte del creditore. Pertanto, in quanto funzionale all’attuazione forzata del credito rimasto insoddisfatto, deve reputarsi compresa tra le modalità di attuazione del credito insoddisfatto anche l’introduzione del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, per il quale deve pertanto ritenersi valida la procura rilasciata per il conseguimento del provvedimento giudiziale di accertamento del credito e condanna al relativo pagamento del debitore rimasto inadempiente. 
 
Massima a cura del Dott. Emanuele Stabile
Riproduzione riservata

art. 51 CCII

POSTILLA

Spendibilità, nel procedimento unitario, della procura ad litem rilasciata per il processo di cognizione sul credito

di Kevin Silvestri, Assegnista di ricerca di diritto processuale civile nell’Università di Trento

2 Luglio 2026

Il creditore che intende avviare il procedimento unitario per ottenere la messa in liquidazione giudiziale del suo debitore ha l'onere di farsi rappresentare ed assistere da un avvocato (va diversamente nella liquidazione controllata: art. 269 CCII). Basta, a tal fine, la procura speciale alle liti rilasciata in precedenza dal creditore per l'instaurazione di un processo di cognizione (ordinario, o per decreto ingiuntivo) volto a fargli ottenere un titolo esecutivo? È sufficiente anche quando (come sempre accade) detta procura non abiliti espressamente il difensore ad intraprendere il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma si limiti, genericamente, a conferire allo stesso “ogni più ampia facoltà di legge” (come nel caso di specie), tutt'al più precisando che i poteri del difensore permangono “sino al soddisfo”?
La Corte d'appello di Milano ha risposto affermativamente. 
Nella succinta sentenza in commento, la Corte d'appello ha richiamato un orientamento pretorio costante e indiscusso, secondo il quale l'ambito oggettivo della procura rilasciata per il giudizio di cognizione deve presumersi non limitato al conseguimento del provvedimento che accerta l'esistenza del credito (ed eventualmente lo munisce di forza esecutiva), ma esteso alle iniziative dirette alla concreta attuazione del diritto, cioè all'esecuzione forzata[1].
Con questa pronuncia, la Corte d'appello di Milano si è limitata ad aggiungere che le procedure concorsuali rientrano nel novero delle procedure esecutive. 
In altre parole, la procura alle liti, in forza della quale un avvocato può rappresentare e difendere le ragioni del creditore davanti al giudice della cognizione, affida allo stesso avvocato la scelta (da esercitare, ad ogni modo, nel rispetto dei doveri deontologici attinenti al rapporto con il cliente) tra più strumenti da adoperare per la realizzazione coattiva del credito accertato e rimasto inadempiuto: l'esecuzione forzata individuale o una procedura concorsuale liquidatoria. E tutto ciò, senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura.
È una soluzione intuitiva, ma rispetto alla quale è lecito formulare qualche riserva.
Ciò che desta perplessità non è l'assunto per cui il mandato alle liti conferito per la cognizione copra naturaliter anche l’esecuzione; né è in discussione la premessa da cui muove il ragionamento della Corte, ossia che le procedure concorsuali liquidatorie servano (anche) all'attuazione forzata del credito. Quel che lascia perplessi, piuttosto, è l'accostamento (implicito nel ragionamento sviluppato dalla Corte d'appello) tra l'esecuzione forzata individuale e il procedimento unitario, che prelude alla liquidazione giudiziale.
La conclusione cui giunge la pronuncia in epigrafe sarebbe stata inapputabile se la parte, nel rilasciare la procura per il processo di cognizione avesse esteso il mandato al difensore anche per l'insinuazione al passivo del credito accertato in quella sede: è, questa, senz'altro un'iniziativa inequivocabilmente diretta all'attuazione coattiva delle ragioni del creditore, ed anzi rappresenta l'unica strada percorribile una volta che la liquidazione giudiziale sia stata avviata. D'altro canto, per la proposizione di una domanda di ammissione al passivo la difesa tecnica, benché utile, è solo facoltativa (art. 201, comma 2, CCII; art. 53 Reg. UE 2015/848). 
Tuttavia, non si può dire che ciò che precede la verificazione del passivo, il procedimento unitario, sia un mezzo come un altro per la realizzazione forzata dei diritti. Certo, esso rappresenta un passaggio obbligato per il creditore che intende beneficiare dei vantaggi che la soddisfazione del credito nel concorso presenta rispetto a quella individuale, ma è soltanto una tappa intermedia verso quell'obiettivo[2]. Inoltre, chi domanda l'apertura della liquidazione giudiziale non è, perciò solo, iscritto al passivo. La sentenza di liquidazione giudiziale, poi, può dischiudere una lunga catena di pregiudizi per la posizione del creditore: di là dalla falcidia del credito per incapienza dell'attivo (che è un'eventualità che può presentarsi anche nell'espropriazione forzata), si possono citare la sospensione del corso degli interessi, lo scioglimento di contratti pendenti di cui il creditore fosse eventualmente parte, gli effetti dell'omologazione del concordato, la possibile soggezione a revocatorie concorsuali, o ad un azioni del curatore volta all'adempimento di controcrediti di importo superiore a quelli vantati contro l'insolvente[3]. Tant'è che non si dubita che tra i legittimati a proporre reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII vi siano anche i creditori che possano risentire pregiudizio dall'avvio della procedura, vuoi perché hanno eseguito un pignoramento, vuoi perché sono parti di un contratto pendente o potenziali destinatari di una revocatoria concorsuale, oppure, semplicemente, perché la sentenza di liquidazione giudiziale sospende la maturazione degli interessi sulla somma loro dovuta[4]
Al cospetto di tutto ciò, la soluzione proposta dalla Corte d'appello di Milano meriterebbe forse un ripensamento. Il creditore insoddisfatto di un debitore in bonis, ma in difficoltà economiche, non ha davanti a sé un'alternativa tra mezzi di soddisfazione del diritto omogenei. L'esecuzione individuale non tocca il contenuto dei crediti che per suo tramite ricevono tutela (tutt'al più può rivelarsi infruttuosa, e lasciare perciò il credito parzialmente insoddisfatto). Quella concorsuale, invece, li trasforma: al punto che, come sostiene autorevole dottrina, il creditore che propone la domanda di apertura della liquidazione giudiziale chiede “che il suo credito subisca una trasformazione strutturale”, e che il rapporto obbligatorio cessi di sottostare alle norme sull'adempimento per venir assoggettato a quelle del concorso[5]. Non è questa la sede per approfondire il tema dell'oggetto del processo di apertura della liquidazione giudiziale, incentrato sul problema se esso sia rappresentato dalla pretesa del creditore alla regolazione concorsuale del suo credito[6], ovvero se si tratti di un processo a contenuto oggettivo[7]: è sufficiente osservare come le opzioni ricostruttive che si contrappongono releghino la soddisfazione coattiva del credito in secondo piano; il che dovrebbe marcare la distanza che separa il procedimento unitario dal processo d'esecuzione. Il primo è destinato ad aprire la strada ad una tutela del credito più intensa di quella offerta dal secondo, ma ciò esige, talvolta, pesanti sacrifici. 
In conclusione, non si può dire che la scelta tra l'uno e l'altro strumento rappresenti una questione di mera strategia difensiva. Alla luce delle conseguenze che l'opzione per l'esecuzione concorsuale può comportare, essa dovrebbe, semmai, spettare al creditore. È ben vero che la deontologia professionale impone all'avvocato di informare il cliente dei benefici e dei rischi degli atti che è abilitato a compiere, e di coinvolgerlo fattivamente della messa a punto della strategia difensiva (art. 27 codice deontologico). Crediamo, però, che quell'obbligo sarebbe meglio presidiato se si accompagnasse alla necessità che il difensore, prima di compiere una mossa di tale importanza, sia espressamente (e consapevolmente) investito del relativo potere dal proprio assistito[8]
 


[1] È, questo, un orientamento che riflette una più generale tendenza a conservare l'efficacia della procura ad litem nei casi dubbi, salvo che in essa compaiano espressioni che ne limitino esplicitamente la portata: L. P. Comoglio, voce Procura (dir. proc. civ.), in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, 1056, testo e nt. 103; segue questa direttrice anche l'orientamento secondo il quale la presunzione fissata dall'art. 83, ult. comma, c.p.c. (“La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa”) può essere superata anche impiegando espressioni non inequivoche e, sostanzialmente, di stile, che possono designare tanto l'intero arco processuale quanto il solo primo grado (“per il presente giudizio”, “per il presente processo” o “procedimento”, o “per la presente causa” o “controversia” o “lite”, e così via).
Nella giurisprudenza di legittimità, esprimono l'orientamento segnalato nel testo Cass. 5 maggio 2016, n. 8959; Cass. 20 aprile 2015, n. 8001; Cass. 29 luglio 2014, n. 17224; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3310; Cass. ord. 6 marzo 2012, n. 3497; Cass. 26 maggio 2011, n. 11613; Cass. 23 maggio 2011, n. 11311; Cass. 29 settembre 2009, n. 20827; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29240; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26296; Cass. 16 gennaio 2006, n. 711; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886; Cass. 5 aprile 2003 n. 5368; Cass. 19 luglio 2002 n. 10569; Cass. 2 marzo 2001, n. 3089; Cass. 3 giugno 1996, n. 5087; Cass. 15 novembre 1984 n. 5790; Cass. 24 gennaio 1980 n. 600; Cass. 22 novembre 1974 n. 3778 (tutti i provvedimenti citati sono raccolti nella banca dati OneLegale).
Nella giurisprudenza di merito, tra le tante, v. Trib. Parma, 22 giugno 2026, n. 736; Trib. Foggia, 17 giugno 2026, n. 1415; Trib. Cremona, 16 giugno 2026, n. 290; Trib. Palermo, 8 giugno 2026, n. 3743; Trib. Napoli Nord, 31 maggio 2026, n. 1952; Trib. Napoli, 3 giugno 2026, n. 9161; Trib. Lecce, 6 maggio 2026, n. 1718; App. Venezia, 5 maggio 2026; Trib. Roma, 20 aprile 2026, n. 6134; Trib. Brindisi, 27 febbraio 2026, n. 308; Trib. Tivoli, 25 febbraio 2026, n. 221; Trib. Trani, ord. 25 febbraio 2026; Trib. Vallo della Lucania, 13 febbraio 2026, n. 123; Trib. Napoli Nord, 27 gennaio 2026, n. 315 (tutti in bdp.giustizia.it); Trib. Bari, 1° gennaio 2023, n. 2186; Trib. Tivoli, 28 settembre 2021, n. 779; Trib. Firenze, 24 settembre 2020, n. 2027; App. Napoli, 9 giugno 2020, n. 2048; App. Roma, 26 febbraio 2019, n. 475; Trib. Ragusa, 5 dicembre 2018, n. 1395; Trib. Termini Imerese, 10 gennaio 2018, n. 15; Trib. Ascoli Piceno, 2 gennaio 2018, n. 5; Trib. Milano, 17 febbraio 2017, n. 2036; Trib. Lecce, 10 novembre 2015, n. 5374; Trib. Milano, 17 aprile 2014, n. 5184; Trib. Genova, 10 dicembre 2013, n. 3856; Trib. Milano, 16 ottobre 2013, n. 12894; Trib. Palermo, 18 luglio 2013, n. 3368; Trib. Milano, 21 novembre 2012, n. 12886 (tutti in OneLegale); Trib. Lucca, 9 aprile 2009, n. 417, in Giur. merito, 2009, n. 7-8, 1856, con nota di R. Giordano, In tema di precetto sottoscritto dal difensore della parte deceduta prima della formazione del titolo esecutivo; Trib. Chieti, 6 febbraio 2008.
In dottrina, approvava tale interpretazione già S. Satta, voce Avvocato e procuratore: il procuratore, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 651; v. inoltre, anche per ulteriori riferimenti, P. Nappi, sub art. 83 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, Milano, 2018, I, § 39; A. M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, 9ª ed., Milano, 2024, 319; P. Castoro, N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 17ª ed. aggiornata a cura di R. Giordano, Milano, 2025, 86-87; R. Giordano, sub art. 480 c.p.c., in Codice di procedura civile, commentario diretto da F. Di Marzio, Milano, 2023, 1365.
[2] L. Baccaglini, M. Fabiani, L’iniziativa per l’apertura di un procedimento per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Riv. dir. proc., 2026, 143.
[3] G. U. Tedeschi, sub art. 6 L. Fall., nel Commentario Scialoja Branca alla Legge Fallimentare, Bologna, 1974, 225 ss., ove l'osservazione per cui “Il fallimento costituisce un processo di esecuzione forzata, benché con effetti, per natura ed estensione, diversi da quelli che derivano dalle esecuzioni forzate singolari disciplinate nel terzo libro del codice di procedura civile”.
[4] I. Pagni, Impresa, società e processo. Problemi di diritto processuale dell'impresa e della crisi, Pisa, 2025, 260; A. M. Tedoldi, I mezzi di impugnazione, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Milano, 2025, I, 1325-1326; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa, Piacenza/Roma, 2024, 158. Secondo alcuni autori, addirittura, i creditori non avrebbero nemmeno la necessità di dimostrare un concreto interesse al reclamo onde giustificare la propria legittimazione (ossia di rivelare i pregiudizi di cui potrebbero risentire per effetto dell'apertura della procedura): G. U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 89; ulteriori riferimenti in A. M. Tedoldi, sub art. 51 CCII, nel Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza diretto da A. Maffei Alberti, Milano, 2023, § 4 ss.
[5] M. Fabiani, L'oggetto del processo per dichiarazione di fallimento, in Riv. dir. proc., 2010, 770.
[6] È la tesi di M. Fabiani, L'oggetto del processo, cit., 784 ss., elaborata nel vigore della Legge fallimentare; Id., Sistema, principi e regole, cit., 126; spunti per un suo ripensamento, peraltro, sono proposti in L. Baccaglini, M. Fabiani, L'iniziativa, cit., 153, nt. 91. Vi aderisce M. Cirulli, Oggetto del processo per dichiarazione di fallimento e natura del reclamo, in Dir. fall., 2022, 86.
[7] È la tesi che sembra prevalere: C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2025, 617; F. Tommaseo, Appunti di diritto processuale civile, Torino, 2000, 144; F. Vassalli, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, 33; G. A. Micheli, Il processo di fallimento nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti, in Riv. dir. civ., 1960, 1; M. Montanari, Clausole limitative della responsabilità dell'assuntore del concordato e giudicato di omologazione, in Il Fall., 2005, 545.
[8] Sulla necessità che il dovere di informare il cliente miri a rendere quest'ultimo effettivamente consapevole e compartecipe delle scelte tecniche dell'avvocato, S. Frizzi, sub artt. 23-28, in Il codice deontologico forense. Un commentario per riflettere eticamente, a cura di R. Bertuol e F. Puppo, Torino, 2025, 119.

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