Le informazioni prescritte dall’art. 22 devono essere fornite al giudice dell’esecuzione o, nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita, al professionista, entro il termine fissato per il versamento del prezzo; l’assolvimento di tale onere informativo, avvenuto il versamento del prezzo, deve essere verificato ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.c, dal giudice prima di pronunciare il decreto di trasferimento o, ai sensi dell’art. 591 bis, comma 8, c.p.c. dal professionista prima di predisporre tale decreto e di trasmettere il fascicolo al giudice dell’esecuzione.
Vi è da chiedersi quali conseguenze si possono avere nel caso in cui l’aggiudicatario non fornisca nei termini la dichiarazione antiriciclaggio.
Si tratta in particolare di stabilire se l’assolvimento da parte dell’aggiudicatario dell’obbligo informativo rappresenti, unitamente al versamento del prezzo, una condizione necessaria per la pronuncia del decreto di trasferimento; se così fosse, in ipotesi di omissione di tale obbligo si determinerebbe una interruzione del procedimento esecutivo con la revoca dell’aggiudicazione e l’introduzione di un nuovo esperimento di vendita.
Ora, se il rifiuto di fornire le informazioni antiriciclaggio si aggiunge al mancato versamento del saldo prezzo si applicherà quale rimedio collegato a quest’ultimo inadempimento la sanzione prevista dall’art. 587, comma 1, c.p.c. rappresentata dall’incameramento della cauzione e inoltre ai sensi dell’art. 587, comma 2, c.p.c. potrà essere richiesta all’aggiudicatario l’eventuale differenza tra il prezzo ricavato dal successivo incanto, unito alla cauzione confiscata, e il prezzo dell’incanto precedente.
Diverso il caso, peraltro assai molto meno probabile, in cui il saldo prezzo sia versato, ma l’aggiudicatario ometta di fornire la dichiarazione antiriciclaggio; in tale circostanza è da escludere che a seguito della decadenza dell’aggiudicatario possa essere incamerata la cauzione trattandosi di una sanzione prevista soltanto per il mancato versamento del saldo prezzo; né, si ritiene, possa operare in via estensiva il combinato disposto dell’art. 587 comma 2, c.p.c. e dell’art. 177 disp. att. c.p.c. contemplando dette disposizioni un ulteriore meccanismo riparatore applicabile soltanto qualora il saldo prezzo non sia corrisposto[11].
Considerare l’assolvimento della dichiarazione antiriciclaggio quale autonoma condizione per la pronuncia del decreto di trasferimento comporterebbe nel caso prospettato, la decadenza dell’aggiudicatario, la restituzione dell’intero prezzo versato, con inevitabili effetti negativi per la procedura, quali l’allungamento dei tempi di vendita e l’incremento dei costi.
Anche per i motivi suesposti, appare preferibile una diversa lettura delle nuove disposizioni del codice di procedure in materia antiriciclaggio.
Gli articoli 585, comma 4, e 591 bis, comma 8, dispongono che la pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione del decreto di trasferimento o la predisposizione dello stesso decreto da parte del professionista delegato possano realizzarsi “avvenuto il versamento del prezzo” dopo aver verificato l’assolvimento dell’obbligo dell’aggiudicatario di fornire la dichiarazione antiriciclaggio; ciò non significa che se detta verifica ha esito negativo il decreto non possa comunque essere pronunciato dal giudice o predisposto dal professionista.
Per maggior chiarezza, si può ritenere che le summenzionate disposizioni si limitino a individuare il momento in cui deve essere effettuata la verifica dell’assolvimento dell’obbligo informativo da parte degli organi della procedura, non interferendo l’esito di tale controllo sul perfezionamento della vendita.
A conferma di tale possibile interpretazione l’art. 591, comma 7 bis, c.p.c. prevede che ai fini dell’interruzione del procedimento il professionista delegato debba dare tempestivo avviso al giudice dell’esecuzione del mancato versamento del prezzo nel termine con trasmissione del fascicolo, ma non dell’omesso assolvimento da parte dell’aggiudicatario dell’obbligo informativo ai fini antiriciclaggio.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 22 del decreto antiriciclaggio dovrà, se mai, essere valutato ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio quale elemento che può indurre il giudice dell’esecuzione autonomamente, o su segnalazione del professionista in ipotesi di delega, ad effettuare la comunicazione ex art. 12, comma 7, alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Si ricorda in proposito che il rifiuto di fornire le informazioni prescritte dall’art. 22 costituisce un indicatore di anomalia che in base alle istruzioni delle autorità di vigilanza deve essere valutato ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.