Azienda Familiare (con speciale riferimento al diritto argentino)
Mauricio Boretto, Professore titolare della cattedra di diritto fallimentare presso l'Università Nazionale di Cuyo (Argentina)
10 Ottobre 2023
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Sommario:
2 . Regime argentino anteriore al codice civile e commerciale (entrato in vigore nel 2015)
3 . Problemi del regime anteriore
4 . Panorama del nuovo codice rispetto all'impresa familiare
4.1 . Regime legale dei contratti
a . Ammissione del patto sull´ eredità futura quando si tratta di una impresa familiare
b . Rinvigorimento del valore legale del “protocollo di l’impresa familiare”
c . Fedecommesso societario integrato esclusivamente per membri di la famiglia impresaria
4.2 . Provenienza dell’arbitraggio per dirimere i conflitti in le questioni patrimoniali di famiglia
4.3 . Rinvigorimento dello statuto legale di le società familiari “informali”
4.4 . Capacità dei coniugi per essere soci
4.5 . La società di capitali unipersonale
4.6 . Società per azioni semplificate
4.7 . Opzione per il regime patrimoniale coniugale di separazione di beni
4.8 . Riduzione della porzione della legittima ereditaria
4.9 . Rinforzo del regime di indivisione forzosa ereditaria (arts. 2330 a 2334 CCyC)
4.10 . Novità in materia di partizione ereditaria
4.11 . L'attribuzione preferenziale dell'impresa familiare a beneficio degli eredi: come funziona?
4.12 . Clausole statutarie di blocco
4.13 . Che cosa succede quando l'attribuzione preferenziale la chiedono vari coeredi?
L'impresa familiare ha enorme importanza economica, sociale e morale riconoscente in tutto il mondo. Presenta grande forza -che la fa di successo piú dei propri familiari- quando sono debitamente organizzati.
Quando ciò non succede, presentano debolezze originate:
- principalmente della loro informalità,
- della mancanza di professionalità,
- della mancanza di pianificazione della successione,
- dell'inesistenza di canali idonei di comunicazione
- e fondamentalmente, della confusione di limiti, di fondi e di ruoli tra la famiglia e l'impresa.
Questi problemi creano la necessità di accorrere principalmente a procedimenti ed attrezzi che permettano offrirgli una dovuta sostentabilità di modo di facilitare la sua continuazione, passando con l'intervento delle seguenti generazioni.
-non implicava una cornice legislativa propizia per le imprese familiari,
- né possedeva norme specifiche che dessero sostentamento legale al suo adeguato funzionamento e la sua continuazione nel tempo
Succedeva che nella pratica, dopo di un arduo lavoro con l'aiuto di un consulente, la famiglia impresaria riusciva:
- superare la confusione tra famiglia ed impresa,
- strutturarsi, profesionalizzarsi,
- creare i suoi organi di governo imprenditoriale, direttivo, e familiare (consiglio di famiglia),
- articolare un piano di successione nella gestione e nella proprietà, e sottoscrivere un accordo familiare o "protocollo" di impresa familiare
Tuttavia, tali progressi nei piani della gestione e della famiglia si vedevano ostacolati nell'area giuridica per la mancanza di una cornice legale favorevole e per l'esistenza di normativa specifica.
Affrontavano contingenze lavorative e previsionales nella misura in cui si considerava amministrativamente al parente che lavorava come ad un terzo "dipendente".
Anche contingenze fiscali. Infatti, lo stesso Fisco tassa come "trasmissione" quello che è una semplice continuità impresaria nel tempo.
La situazione si aggravava:
- di fronte all'ipotesi di divorzio di qualche socio familiare per il regime patrimoniale coniugale di guadagno (gananzialità) assoluto (oggi sarebbe comunità), quello che poteva trasformare l'ex coniuge non familiare in socio dell'impresa familiare, coi conseguenti problemi,
- e per l'impossibilità di pattuire un regime patrimoniale per il matrimonio e per l'eventuale divorzio
Al momento di pianificare o eseguire il transito generazionale nella gestione e nella successione nella proprietà, la normativa successoria applicabile:
- appariva tutelando gli interessi individuali degli individui integranti della famiglia, considerandoli come proprietari "eredi" con diritti di ordine pubblico a prendere immediato possesso della sua porzione "legittima" dell'eredità in specie ed
- ad esigere in qualunque tempo la partizione, senza tenere conto dell'esistenza dell'impresa familiare come tale, e alla necessità della sua tutela e continuità
Tutti questi problemi facevano tanto necessarie riforme legali che favorissero il funzionamento e continuità delle imprese familiari, nell'ambito "cornice" del diritto privato, come nel proprio dell'impresa familiare.
Nonostante, el nuovo codice regola una serie di nuovi istituti innovativi in materia di contratti, società, diritto di famiglia e successioni, delle quali deriva una nuova cornice legale che è molto positiva per il migliore funzionamento e continuità dell'impresa familiare.
Articolo 1010. - eredità futura
- Regola: L'eredità futura non può essere oggetto dei contratti e neanche possono esserlo i diritti ereditari eventuali su oggetti particolari, eccetto la cosa disposta nel paragrafo seguente o un'altra disposizione legale espressa.
- Eccezione: I patti relativi ad un sfruttamento produttivo o partecipazioni societarie di qualunque tipo, mirando alla conservazione dell'unità della gestione impresaria o alla prevenzione o soluzione di conflitti, possono includere disposizioni riferite a futuri diritti ereditari e stabilire compensazioni in favore di altri ereditti legitimarii. Questi patti sono validi, siano o non parte il futuro causante ed il suo coniuge, se non colpiscono la legittima ereditaria, i diritti del coniuge, né i diritti di terzi
La norma serve affinche di facilitare la successione nell'impresa familiare permettendo al fondatore di trasmetterla soltanto agli eredi con vocazione di continuare l'impresa, escludendo gli altri. Il "patto" di eredità futura appare come una convenzione accessoria di un "accordo di soci" tra eredi, vale dire che non potrà essere autonomo ma dovrà stare dentro o vincolato direttamente ad un "protocollo familiare”.
Come regola, il Protocollo non ha valore di fronte a terzi, a meno che si aggiungano le sue previsioni negli statuti o regolamenti societari isscritti, o in fedecommessi o altri contratti traslativi della proprietà.
Il nuovo Codice incrementa il valore legale del Protocollo tra parti e di fronte a terzi di accordo a quattro normative:
In primo luogo:
- Per l'ammissione del "patto" di eredità futura nell'art. 1010 CCyC dove allude a "I patti relativi ad un sfruttamento produttivo o partecipazioni societarie di qualunque tipo, mirando alla conservazione dell'unità di gestione impresaria o alla prevenzione o soluzione di conflitti”
- Inequivocabilmente si riferisce, ancora senza nominarlo, al protocollo di impresa familiare e, per ende, gli dà rango di contratto che include a disposizioni speciali con effetti tra parti e di fronte a terzi
In secondo termine:
- il Protocollo deve essere compreso nella categoria dei "contratti associativi" dell'art. 1442 e seguente CCyC poiché è tanto "di collaborazione" come "di organizzazione" ed anche "participativo", con una chiara "comunità di fine": il funzionamento e la continuità dell'impresa familiare
- Questi contratti hanno libertà di forme, art. 1444, di contenuti, art. 1446, e "producono effetti tra le parti" benché non siano iscritti, art. 1447
In terzo posto:
- per le norme su società "informali" che permettono l'invocazione tra soci e compreso l'oponibilità delle clausole di fronte a terzi che li conoscevano contrattando, rispetto a contratti non iscritti, arts. 22 e 23 della legge generale di società19.550,
- i "protocolli familiari" che di solito contemplano aspetti emozionali, di comunicazione e di gestione, si devono addizionare necessariamente ad un "patto di soci", come contratto che gli conceda valore legale
In quarto luogo:
- L'art. 1024 CCyC, contempla l'estensione attiva e passiva degli effetti del contratto ai successori universali, salvo inerenza, incompatibilità o proibizione, quello che autorizza a trasportare gli effetti del protocollo agli eredi
Una delle maggiori resistenze della famiglia impresaria è culturale poiché non ammette che un non parente abbia tanto potere come il fiduciario di amministrare le azioni, votare nelle assemblee, scegliere autorità e disporre su onorari e dividendi.
L'art. 1671 CCyC stabilisce che tanto il fiduciante, il fiduciario o il fedecommissario possono essere beneficiari
Questo articolo finisce una discussione che esisteva con la legge 24.441. Infatti, la dottrina maggioritaria capiva che il fiduciario non poteva essere contemporaneamente beneficiario, quello che succede generalmente nel fedecommesso finanziario dove il creditore bancario è fiduciario e beneficiario, per implicare necessario conflitto di interessi.
In materia di imprese familiari la riforma è buona poiché permetterà che, dentro lo stesso gruppo della famiglia impresaria, uno degli eredi beneficiari del piano di successione nella proprietà dell'impresa, sia contemporaneamente il fiduciario incaricato di compiere il lascito del protocollo.
Non esigendosi la designazione di un terzo nella proprietà fiduciaria, le possibilità di accettazione di questo fedecommesso per la famiglia sono molto maggiori, oltre ad abbassare i costi.
Un altro vantaggio è che l'eventuale conflitto di interessi può essere debitamente controllato per i restanti beneficiari familiari non fiduciari
Sebbene è certo che il "fiduciario" e "beneficiario" familiare non potrà essere anche "fedecommissario", art. 1672, primo paragrafo, in termina, CCyC, ciò continua a permettere che abbia quello ruolo qualche parente non chiamato alla successione generazionale, come può essere il caso della madre.
Sebbene tra le controversie escluse dell'arbitraggio include espressamente alle questioni di famiglia, art. 1651, ciò non impedisce a che le questioni patrimoniali proprie della proprietà dell'impresa e della sua gestione possano essere espressamente sommesse ad arbitraggio
Si rafforza la validità delle clausole arbitrali per risolvere conflitti nell'impresa familiare e la convenienza del meccanismo dell'arbitraggio che possano avere grandi vantaggi sui giudiziali in materia di agilità, confidenza e specialità.
Il nuovo testo modifica tali articoli per creare una nuova categoria societaria alla quale denomina "di" la Sezione IV, e che concorda al concetto di "società informali" e raggruppa, in una stessa regolazione, alle quali erano le "società civili", le "società irregolari” e le società "nulle o annullabili per atipicità o mancanza di requisiti formali."
A differenza del regime anteriore al CCyC, la legge 19.550 - nel suo nuovo testo - stabilisce che il contratto può essere invocato tra i soci e le sue clausole possono opporsi perfino contro i terzi che li conoscevano contrattando, rispetto a chi rappresenta alla società, tutto quello che evita conflitti tra i soci ed anche con terzi.
Anche la società potrà acquisire beni registra al suo nome, per un atto di riconoscimento di tutti i soci, permettendo di separare i beni personali dai beni affettati all'impresa familiare.
Salvo patto espresso al contrario, la responsabilità dei soci per i debiti della società non è solidale né presa diretto ma è divisa in parti uguali
La responsabilità continua essendo sussidiaria ed "illimitata".
La domanda di dissoluzione di un socio non opera se c'è termine concordato e se non c’è, opera appena ai novanta giorni ma permette ai restanti di continuare con la società pagando la parte sociale ai soci che se ne vanno, tutto quello che garantisce la continuità dell´ azienda informale.
Il nuovo CCyC supera alla limitazione anteriore che solo permetteva ai coniugi di essere soci di società nelle quali avevano responsabilità limitata, e li autorizza ad integrare qualunque tipo di società, includendo appena agli informali della Sezione IV riferito, nuovo art. 27 L.S.,
Vale dire, sparisce la contingenza che ad una società "commerciale” tra marito e donna, o con figli e nuore, sia nulla e deva liquidarsi e/o abbia ostacoli por fare la "regolarizzazione"
I requisiti di questa nuova categoria sono:
- solo si ammette che siano unipersonali le società di capitali, art. 1º,
- si tratta di un atto giuridico unilaterale, non può essere unico socio un'altra società di capitali unipersonale, art. 1º,
- la denominazione deve essere "società di capitali unipersonale, la sua abbreviazione o la sigla "S.A.U.", art. 164,
- l’integrazione del capitale deve essere un 100 percento al momento della costituzione, art. 187,
- sono soggette a fiscalizzazione statale permanente, art. 299 inc. 7º. D’ accordo al nuovo codice, questo implicava che dovevano avere curatela plurale, art. 284, secondo paragrafo, legge19.550, e direttiva plurale in forma obbligatoria, art. 255, secondo paragrafo, legge 19.550. Finalmente, questi ultimi requisiti furono abrogati (legge 27.290).
In quanto all'utilizzo della nuova figura in materia di imprese familiari, per esempio, si potrà creare un‘ azienda familiare di trasporto automotore di passeggeri. Infatti, può crearsi una società "holding" dove i parenti siano soci e, contemporaneamente, formare varie "società di capitali unipersonali" per sfruttare le diverse linee di collettivi, con gli stessi direttori e sindaci della società madre.
Articolo 33.- Società per azioni semplificata. La società per azioni semplificata, identificata d'ora in poi come SAS, è un nuovo tipo societario, con la portata e le caratteristiche previste nella legge 27349. Suppletivamente, saranno di applicazione le disposizioni della Legge Generale di Società, 19.550, non appena si concilino con quelle di questa legge 27349
L'iscrizione della SAS è in 24 ore, termine nel quale ottiene un conto bancario e CUIT, cioè in un giorno l'imprenditore può ottenere una società per operare commercialmente. In questo modo si centralizzano in un solo passo gli stancanti 14 passi che dovevano farsi prima della legge 27349, i quali potevano arrivare a tardare fino a 18 mesi, secondo la Provincia. Non è casuale che in questo senso, l'Argentina si trova nel sistemato N°157 su 189 paesi nel ranking Doing Business che elabora la Banca Mondiale, il quale misura la facilità per la "apertura" di un'impresa.
Un altro dei vantaggi della SAS di fronte agli altri tipi societari è che la sua costituzione si può fare via internet e avrà l'opzione di portare i suoi libri societari e contabili di forma online, più concorde con l'attualità.
Il capitale sociale reclamato per la SAS è come minimo due volte il salario minimo vitale e mobile. A sua volta il quale sarà diviso in azioni, facilitando la trasmizione delle stesse.
D’altra parte, queste azioni conteranno sulla possibilità di creare differenti tipi di azioni, per risolvere una problematica degli imprenditori che molte volte hanno bisogno di differenti tipi di soci ed investitori, trovando in tutto questo un attrezzo affinché possano progettare e facilitare la ricezione di fondi per il suo emprendimiento.
L'altro vantaggio che concede la SAS di fronte ai S.R.L. o i S.A. è una libertà contrattuale affinché i suoi soci possano elaborare la forma interna della società secondo le sue necessità, sburocratizzando e semplificando il funzionamento interno della società. Può anche essere unipersonale.
Tale opzione si può fare per convenzione matrimoniale previa (art. 446 inc.d -), nei verbali del matrimonio (art. 420 inc. J -), o per convenzione modificatoria dopo un anno di matrimonio e per scrittura pubblica a registrare marginalmente nei verbali di matrimonio (art. 449)
Questa opzione potrebbe aggiungersi come un "obbligo" dei membri della famiglia impresaria in una clausola del protocollo, ostacolerà che il coniuge non familiare che si divorzi possa entrare come socio, ricevere azioni o avere diritti patrimoniali contro l'impresa familiare, quello che eviterà una gran quantità di conflitti contribuendo alla pace nell'impresa familiare
Questa clausola: Lede la libertà individuale di scegliere il regime patrimoniale che desideri il socio dell'impresa familiare che si sposa?
Deve segnalarsi, inoltre, che dei 2/3 indisponibili il causante può disporre che 1/3 si applichi come miglioramento stretto a discendenti o ascendenti con incapacità (art. 2448).
Inoltre, esistono limiti all'azione di riduzione (in donazioni).
Il nuovo CCyC prendeva partito per gli effetti reipersecutori su acquirenti di beni registri, nel caso di donazioni che affetterano la legittima. Ciò è stato riformato dalla legge 27.587 e attualmente (art. 2457) la riduzione dichiarata dai giudici non inciderà su validità dei diritti reali sui beni registrati costituiti o trasmessi dal donatario a favore di terzi in buona fede e a titolo oneroso.
D'altra parte, il nuovo codice ammette che possa disinteressarsi al legitimario soddisfacendo in denaro la quota legittima (art. 2458), e anche dispone una prescrizione acquisitiva: l'azione di riduzione non procede contro il donatario né contro il sub-acquirente (in mala fede oppure a titolo gratuito) che hanno posseduto la cosa donata per dieci (10) anni calcolati dall'acquisizione del possesso (art. 2459). La conoscenza dell'esistenza della donazione non pregiudica la buona fede del possessore.
Finalmente, l'art. 2461, stabilisce che sì se eccede la trasmissione dei beni ai legitimari, questi che consentirono l'alienazione, non possono richiedere l'imputazione ed il conferimento dell'eccedenza.
Permette che il patto di indivisione degli eredi per dieci anni possa essere rinnovato per la stessa durata (art. 2331).
Dà diritto di opporsi alla partizione dello stabilimento o delle parti sociali al coniuge superstite che ha acquisito o costituito in tutto o in parte allo stabilimento o è principale socio della società, a meno che gli sia aggiudicato, art. 2332.
Dà diritto di opposizione, anche, alla partizione dello stabilimento all'erede che ha partecipato attivamente allo sfruttamento dell'impresa, art. 2333.
Ostacola ai creditori dei coeredi a eseguire il bene indiviso e neanche una porzione ideale, potendosi riscuotere soltanto sulle utilità, art. 2334, a differenza dei creditori del causante.
Da parte sua, in materia di procedimenti di partizione, quando si tratta di uno stabilimento, il coniuge sopravvissuto o gli eredi che avrebbero partecipato alla sua formazione, possono chiedere l'attribuzione preferenziale nella partizione con carico di pagare il saldo.
Possono chiedere anche la preferenza nel caso di società se non violano le disposizioni legali o le clausole statutarie (art. 2380).
Può chiedersi l'attribuzione preferenziale per il coniuge o erede rispetto al locale di uso professionista e delle cose mobili dello sfruttamento rurale dove avesse lavorato, art. 2381 inc. «b» e «c». Questo aiuta a tutelare la continuazione della "impresa familiare professionista" e della "impresa familiare agropecuaria”.
Quando vari interessati chiedano l'aggiudicazione preferenziale, il giudice annalizerà in conto "l'attitudine" per continuare lo sfruttamento e l'importanza della sua "partecipazione personale" nell'attività, art. 2382, quello che implica anche facilitare la continuazione dell'impresa familiare.
L'art. 2347 permette al testatore designare all'amministratore della successione ed il modo della sua sostituzione, quello che rinforza anche le facoltà del causante per programmare l'esecuzione della successione.
Insieme all'attribuzione preferenziale, il codice incorpora un'altra novità: l'indivisione ed amministrazione a beneficio degli eredi. La differenza tra l´"attribuzione preferenziale" e l´"indivisione dell’amministrazione", è la tapa del processo successorio. Nel primo stiamo nella tapa di partizione ereditaria, Nel secondo stiamo nella tappa di indivisione successoria.
Nella tapa di indivisione un erede può sollecitare al giudice della successione l'indivisione "preferenziale" dello stabilimento o delle parti sociali, potendo l'indivisione mantenersi per un termine determinato, 10 anni, o fino al decesso dell'erede preferito che, inoltre, si converte in amministratore dello stabilimento o delle parti sociali. I diritti economici dell'attivo indiviso appartengono ai coeredi.
Nella tapa di partizione - diciamo nella conclusione del processo - l'erede può sollecitare il giudice del successorio l´"attribuzione preferenziale" dello stabilimento o delle parti sociali.
Qui ci troviamo nell'istanza dove uno o vari eredi decidono di comprare il 100 percento dell'impresa familiare.
In questo caso deve pagarsi alla massa il saldo del valore che sorge di sottrarre il valore della parte dell’erede che chiede l’aggiudicazione, al valore dell'impresa.
Questo è, senza dubbio, terra fertile per la disputa e conflitto familiare, la ragione è molto semplice: il valore di mercato delle imprese familiari normalmente è molto superiore al valore del resto degli attivi che compongono il patrimonio successorio.
Cioè, è altamente probabile che chi pretendano rimanere con lo stabilimento, o il 100 percento delle azioni, finiscano dovendo un saldo alla massa.
Che eredi possono sollecitare la partizione preferenziale?
Solo quello che abbia partecipato alla sua formazione.
Così lo espressa in forma contundente l'articolo2380: "Il coniuge superstite o un erede possono chiedere l'attribuzione preferenziale nella partizione dello stabilimento nel cui formazione partecipò”.
La domanda che segue è la seguente:
- E se non condivisero la formazione?
- E se si incorporarono dopo della formazione?
- Che cosa capiamo per formazione?
- Per caso l'erede che non partecipò attivamente alla formazione dell'impresa familiare non avrebbe legittimo diritto ad acquisire il 100 percento dell'impresa, convinto delle sue abilità intraprendenti?
Un dato non minore per emergere: l'articolo 2380 - nel paragrafo che stiamo analizzando - fa riferimento solo allo "stabilimento", lasciando da parte le azioni, quota o parti sociali.
Cioè che il requisito di avere partecipato alla formazione sarebbe solo esigibile quando l'impresa familiare è un "stabilimento”.
Se lo stabilimento smette di essere tale e si trasforma in una persona giuridica, sembra che il requisito del paragrafo anteriore non sia di applicazione. Cioè, qualunque erede potrebbe sollecitare la partizione preferenziale.
In caso di sfruttamento in forma sociale, può chiedersi l'attribuzione preferenziale dei diritti sociali, se ciò non viola le disposizioni legali o le clausole statutarie sulla continuazione di una società col coniuge sopravvissuto o con uno o vari eredi (art. 2380, 2do paragrafo CCyC).
Che cosa è questo?
Espressamente l'articolo 2380 ordina che la partizione preferenziale su azioni, quote o parti sociali è lecita, purché detta partizione "non violi norme statutarie che riconoscano quella preferenza a beneficio di altri eredi."
Questo vuole dire che un'impresa familiare potrebbe incorporare nei suoi statuti societari via assemblea straordinaria la clausola di "assegnazione preferenziale" a beneficio di certi eredi.
Questa clausola prevale su qualunque altra domanda di partizione preferenziale che possa sollecitarsi nell'espediente successorio.
E questo sì è una novità!
Il nuovo codice starebbe autorizzando al socio fondatore padre, madre o ambidue, a designare chi sarà il proprietario del 100 percento delle azioni dell'impresa familiare dei figli, cioè chi sarà il prosecutore dell'impresa.
A questo effetto basterà incorporare agli statuti della società la clausola di "assegnazione preferenziale" in caso di decesso, convocando a tale effetto ad un'assemblea straordinaria di soci.
Espressamente l'articolo 2380 impone a chi sollecita la "attribuzione preferenziale" pagare "in contanti" ai coeredi il saldo di prezzo, salvo accordo contro i coeredi che non rimangono con l'impresa familiare.
Questo in realtà è poco probabile che succeda, e non ha niente a che vedere con il volume dell'impresa familiare. Sia questa piccola o grande, esigere il prezzo "in contanti" può mettere in pericolo sul serio l'acquisizione dell'impresa familiare per l'erede preferito.
Il giudice sarà il responsabile di ungere al successore prosecutore dell'impresa familiare, «avendo in conto l'attitudine dei postulanti per continuare lo sfruttamento e l'importanza della sua partecipazione personale nell'attività».
Se i coeredi hanno partecipato attivamente alla gestione, e occupandosi di diverse aree di responsabilità: commerciale, marketing, distribuzione, vendite, finanze, amministrazione, pianta, RRHH, ecc.
Come farà il giudice per determinare chi è il più idoneo?
- Sebbene il nuovo Codice Civile e Commerciale non regola espressamente all'impresa familiare in quanto al suo riconoscimento, definizione concettuale e principio di protezione, come così neanche sugli effetti e pubblicità del "protocollo" di impresa familiare, contiene una serie di norme che configurano una cornice legislativa favorevole
- In materia di contratti risaltano:
o l'ammissione del "patto" di eredità futura quando si tratta di un'impresa familiare, il rinvigorimento del valore legale del "Protocollo" e l'ammissione di fedecommessi che, all'essere il fiduciario anche beneficiario, permettono di essere orchestrati con l'esclusiva partecipazione di integranti della famiglia
o si somma la ratifica dell'arbitraggio come strumento idoneo per dirimere i conflitti patrimoniali dell'impresa familiare e il consolidamento dei poteri degli arbitri
- Nell'ambito societario, il nuovo Codice favorisce:
o lo statuto legale delle imprese familiari "informali" in materia di valore dei patti interni, ha capacità per acquisire i beni registri e limitazione di responsabilità, oltre ad ammettere la capacità dei coniugi per costituire qualunque tipo sociale formale o informale.
o Facilita anche alle imprese familiari mediane o già soggette a controllo statale permanente, la possibilità di utilizzare alla "società di capitali unipersonale" come strumento di decentralizzazione operativa e legale.
o Attraverso i S.A.S., la legge27.349 conferisce maggiore flessibilità per la costituzione ed esecuzione dell'impresa famigliare
- In quello che fa al diritto di famiglia, il CCyC ammette l'opzione per un regime patrimoniale con "separazione di beni" e la celebrazione di qualunque contratto tra coniugi sotto quel regime.
- In questioni successorie, il CCyC migliora le possibilità di pianificazione riducendo la percentuale della legittima degli eredi forzosi, limita gli effetti dell'azione di riduzione, da forza all'indivisione forzosa ereditaria e migliora l'ambito delle partizioni successorie.
D. Favier (h), Eduardo M., “La Empresa Familiar Frente al Nuevo Código Civil y Comercial”, http://www.favierduboisspagnolo.com
Note: