La previsione di un termine biennale di decadenza incide in modo diretto sul metodo di lavoro degli organi della procedura. Se l’azione di responsabilità deve essere proposta entro un termine certo, decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, essa non può più essere considerata come un’iniziativa residuale, da valutare soltanto dopo la liquidazione degli altri cespiti. Deve, al contrario, essere esaminata sin dalle prime fasi della procedura, insieme alle altre componenti dell’attivo potenziale.[16]
Il problema intertemporale costituisce una delle ricadute operative più delicate della novella. L’art. 2394 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, introduce un termine biennale di decadenza, ma non detta una disciplina transitoria. Occorre quindi interrogarsi se tale termine operi soltanto per le procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma, oppure anche per quelle già pendenti alla data del 29 aprile 2026.
La questione assume rilievo pratico evidente. Ove il termine fosse applicato automaticamente anche alle procedure pendenti, facendolo decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, potrebbero prodursi effetti fortemente preclusivi: nelle procedure già aperte da oltre due anni, l’azione risulterebbe immediatamente decaduta; in quelle prossime al compimento del biennio, l’organo concorsuale disporrebbe di un tempo assai ridotto per completare l’istruttoria, stimare il danno, individuare i soggetti responsabili, acquisire le autorizzazioni e introdurre il giudizio.
Ad avviso di chi scrive, una simile lettura deve essere accolta con cautela. La decadenza introdotta dall’art. 2394 bis c.c., pur incidendo sull’esercizio dell’azione, produce effetti sostanziali, poiché la sua maturazione impedisce definitivamente la proposizione della domanda. Ne deriva che l’applicazione del nuovo termine a procedure già pendenti non può essere risolta mediante automatismi, ma deve essere valutata alla luce dei principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale.
In tale prospettiva, appare preferibile distinguere tra procedure aperte dopo l’entrata in vigore della novella e procedure già pendenti. Per le prime, il termine decorrerà secondo la lettera della norma; per le seconde, pare più coerente individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026, ossia nel 29 aprile 2026. Tale soluzione, pur non espressamente prevista da una disposizione transitoria, consentirebbe di evitare che la novella determini effetti sostanzialmente retroattivi o immediatamente ablativi di azioni ancora esercitabili secondo il regime previgente.
Sul piano operativo, ciò impone comunque agli organi della procedura di attivarsi senza indugio. Nelle procedure pendenti, il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore o il commissario straordinario dovranno procedere a una tempestiva ricognizione delle possibili azioni di responsabilità, verificando condotte rilevanti, soggetti potenzialmente responsabili, danno ipotizzabile, solvibilità dei convenuti, coperture assicurative e convenienza economica dell’iniziativa. La valutazione dovrà trovare adeguata rappresentazione nel programma di liquidazione o in un suo eventuale supplemento.
Il tema intertemporale assume rilievo anche nel giudizio, poiché i convenuti potranno eccepire il decorso del termine biennale e sostenere l’applicabilità immediata della novella alle procedure pendenti. L’organo attore dovrà quindi allegare con precisione la data di apertura della procedura, la data di entrata in vigore della nuova disciplina e le ragioni per le quali, nel caso concreto, il termine decadenziale non può ritenersi già consumato.
In definitiva, l’assenza di una disciplina transitoria impone una lettura prudente e sistematicamente coerente della nuova decadenza. Essa rafforza il dovere di tempestiva organizzazione dell’attività recuperatoria, ma non dovrebbe tradursi, per le procedure già pendenti, in una perdita retroattiva e improvvisa dell’azione. La soluzione che ancora il termine al 29 aprile 2026 appare, ad avviso di chi scrive, la più idonea a contemperare l’esigenza acceleratoria perseguita dal legislatore con la tutela dell’affidamento e dell’effettività della tutela della massa.
In questa prospettiva, assumono particolare rilievo le prime indicazioni provenienti dalla prassi degli uffici giudiziari. Il Tribunale di Verona, con circolare del 22 aprile 2026, ha richiamato l’attenzione dei professionisti sull’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026, evidenziando che esso ha aggiunto all’art. 2394 bis c.c. un termine di decadenza di due anni per la proposizione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. La circolare segnala, altresì, che la norma deve ritenersi applicabile anche all’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, in forza del richiamo all’art. 2394 bis c.c. contenuto nell’art. 2407 c.c.
Il documento del Tribunale veronese appare particolarmente significativo anche sotto il profilo intertemporale. In assenza di una disciplina transitoria espressa, la circolare esclude ragionevolmente l’applicazione retroattiva della nuova decadenza, ma prospetta il dubbio se essa debba trovare applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della norma, avvenuta il 29 aprile 2026, oppure anche alle procedure già pendenti, facendo decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Proprio in ragione di tale incertezza, il Tribunale raccomanda, in via prudenziale, ai curatori di attivarsi in modo tale da poter esercitare le eventuali azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci entro due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale.
La circolare valorizza, quindi, una lettura eminentemente prudenziale e operativa della novella. Pur non risolvendo in modo definitivo tutte le questioni interpretative poste dalla nuova disciplina, essa coglie il principale effetto sistemico della riforma: la necessità che il curatore proceda tempestivamente alla ricognizione delle possibili condotte gestorie o di controllo rilevanti, alla verifica della documentazione contabile e societaria, all’eventuale acquisizione di pareri tecnici o consulenze contabili e alla valutazione dell’opportunità di inserire l’azione nel programma di liquidazione.
La conseguenza pratica è evidente. Il programma di liquidazione non potrà più limitarsi a prevedere genericamente l’eventuale esperimento di azioni di responsabilità all’esito delle verifiche successive, ma dovrà confrontarsi, già nella fase iniziale della procedura, con l’esistenza di un termine decadenziale breve e non meramente prescrizionale. Il curatore sarà pertanto chiamato a scandire l’attività istruttoria secondo una tempistica compatibile con il biennio, evitando che l’azione venga compromessa per effetto del mero decorso del tempo.
Ne deriva che la nuova decadenza finisce per incidere non soltanto sul diritto sostanziale all’esercizio dell’azione, ma anche sull’organizzazione interna della procedura. Essa impone una diversa programmazione delle attività, una più sollecita acquisizione della documentazione sociale e contabile, una tempestiva verifica delle eventuali responsabilità degli organi amministrativi e di controllo e, ove necessario, una rapida richiesta di autorizzazione al giudice delegato. In questo senso, la novella rafforza il dovere dell’organo della procedura di considerare le azioni di responsabilità come parte integrante della strategia liquidatoria e non come rimedio recuperatorio differito o eventuale.
L’art. 255 CCII collega l’esercizio delle azioni di responsabilità all’autorizzazione del giudice delegato e alla loro espressa indicazione nel piano di liquidazione. Ciò significa che la valutazione delle condotte degli organi sociali non può rimanere confinata in una generica riserva di approfondimento. Essa deve tradursi, quando emergano elementi sufficienti, in una specifica ricognizione delle possibili azioni, dei soggetti da convenire, del titolo di responsabilità, del danno ipotizzabile e della convenienza economica dell’iniziativa.[17]
La nuova scansione temporale impone quindi al curatore un’attività anticipata di raccolta e selezione delle informazioni. Occorre acquisire tempestivamente i libri sociali, i bilanci, le situazioni contabili infrannuali, i verbali degli organi amministrativi e di controllo, le relazioni del revisore, la documentazione bancaria, fiscale e contrattuale, nonché ogni elemento utile a ricostruire le cause della crisi e l’eventuale aggravamento del dissesto. L’istruttoria non deve limitarsi alla constatazione dell’insolvenza, ma deve individuare il momento in cui la gestione avrebbe dovuto modificare direzione, gli strumenti che avrebbero potuto essere attivati e le condotte che abbiano concretamente inciso sulla perdita di valore del patrimonio sociale.
In questo quadro, assume rilievo anche la ricostruzione della sequenza temporale degli organi in carica. L’azione di responsabilità richiede l’individuazione del periodo di gestione o di controllo imputabile a ciascun soggetto. Non è sufficiente chiamare in giudizio tutti coloro che abbiano rivestito una carica sociale. Occorre distinguere le condotte degli amministratori, le omissioni dei sindaci, gli eventuali inadempimenti del revisore, il ruolo dei liquidatori e il contributo causale di soci o soggetti esercenti attività di direzione e coordinamento. La decadenza biennale rende questa selezione ancora più importante, perché riduce il tempo disponibile per trasformare la ricostruzione contabile e societaria in domanda giudiziale.
La seconda ricaduta riguarda la qualità della domanda. Il termine breve non deve indurre a promuovere azioni meramente esplorative o cautelative, prive di adeguato fondamento istruttorio. L’esigenza di evitare la decadenza non può giustificare un uso generico dell’azione di responsabilità. Al contrario, proprio la ristrettezza del termine impone una maggiore precisione nell’allegazione. La domanda deve indicare i doveri violati, le condotte imputate, il periodo di riferimento, il danno lamentato e il nesso causale. L’azione concorsuale conserva, infatti, la propria funzione soltanto se è in grado di collegare ciascun convenuto a un pregiudizio patrimoniale concretamente recuperabile per la massa.
Ne deriva che la valutazione dell’azione deve svolgersi su due piani. Il primo è giuridico-probatorio: occorre verificare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità. Il secondo è economico-liquidatorio: occorre stabilire se l’azione sia utile, tenendo conto dei costi, dei tempi, della capienza dei convenuti, dell’esistenza di coperture assicurative e della prevedibile misura del recupero. Una domanda astrattamente fondata, ma priva di concreta possibilità di soddisfazione, può rivelarsi non conveniente per la procedura. All’opposto, una domanda selettiva, ben documentata e rivolta verso soggetti effettivamente solvibili può rappresentare una componente essenziale dell’attivo.
La terza ricaduta attiene al rapporto tra azione di responsabilità e valore dell’attivo. Le pretese risarcitorie non sono beni in senso materiale, ma possono costituire una posta economicamente rilevante della procedura. Esse devono quindi essere valutate con criteri di prudenza, senza sopravvalutazioni automatiche e senza esclusioni aprioristiche. L’azione contro amministratori, sindaci, revisori o altri soggetti responsabili deve essere considerata come un’attività possibile, la cui consistenza dipende dalla probabilità di accoglimento, dalla misura del danno, dalla recuperabilità del credito e dalla sostenibilità del contenzioso. La decadenza biennale accentua questa esigenza, perché impone di attribuire alle azioni un valore decisionale già nella fase iniziale della procedura.
Il nuovo termine biennale di decadenza incide anche sulla determinazione dello scenario liquidatorio, poiché le eventuali azioni di responsabilità possono essere considerate come componenti dell’attivo potenziale solo se ancora concretamente esercitabili. Ne deriva che l’advisor e attestatori nella stima del valore di liquidazione, dovrà valutare non soltanto la fondatezza e la recuperabilità della pretesa, ma anche la sua tempestiva proponibilità entro il termine decadenziale previsto dall’art. 2394 bis c.c.
Un profilo specifico riguarda gli organi di controllo e i revisori. La nuova centralità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché degli obblighi di segnalazione, impone di verificare se sindaci e revisori abbiano svolto un controllo effettivo, tempestivo e coerente con la situazione della società. Non è sufficiente accertare che la crisi si sia manifestata. Occorre domandarsi se essa fosse riconoscibile prima, se gli assetti fossero adeguati a intercettarla, se l’organo di controllo abbia attivato i propri poteri e se il revisore abbia rilevato le anomalie contabili e finanziarie emergenti. L’omessa o tardiva reazione può incidere sulla perdita di valore della società e sulla diminuzione della garanzia dei creditori, ma resta sempre necessario accertare il nesso causale tra omissione e danno.[18]
La quarta ricaduta riguarda le procedure diverse dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio, la tempestività assume una fisionomia peculiare, poiché l’azione sociale di responsabilità è affidata al liquidatore giudiziale e deve coordinarsi con la proposta, il piano e l’interesse dei creditori. L’eventuale esclusione convenzionale dell’azione non può pregiudicare la massa, ma la sua concreta coltivazione richiede comunque una valutazione di utilità e di compatibilità con la strategia liquidatoria. Nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria, l’esercizio dell’azione deve invece coordinarsi con il ruolo dell’autorità di vigilanza e con le specificità pubblicistiche della procedura.[19]
La novella impone, inoltre, un diverso rapporto tra attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le diffide, le richieste documentali, le interlocuzioni con ex amministratori, sindaci e revisori, nonché le eventuali trattative transattive, possono essere utili o necessarie. Tuttavia, esse non possono sostituire la proposizione dell’azione quando il termine decadenziale stia per maturare. L’organo della procedura dovrà quindi gestire le trattative in modo compatibile con il termine biennale, evitando che l’attività negoziale divenga causa di perdita definitiva dell’azione. La transazione può rappresentare un esito efficiente, ma solo se è preceduta da una consapevole valutazione del rischio processuale e del valore recuperabile.
Il termine biennale produce effetti anche sul piano difensivo. I soggetti convenuti saranno indotti a verificare, in via preliminare, la tempestività della domanda. La decadenza diventa così una possibile eccezione centrale del giudizio. Per questa ragione, l’atto introduttivo dovrà indicare con chiarezza la data della sentenza rilevante, il momento di effettiva proposizione dell’azione e il titolo in forza del quale l’organo agisce. L’attenzione alla tempestività non è dunque un dato meramente interno alla procedura, ma un elemento destinato a incidere sul contraddittorio e sull’esito del giudizio.
La quinta ricaduta concerne la responsabilità professionale dell’organo concorsuale. La previsione di un termine espresso rende più evidente il dovere di organizzare tempestivamente l’istruttoria sulle azioni recuperatorie. Ciò non significa che il curatore o il liquidatore giudiziale siano tenuti a promuovere ogni possibile azione, anche quando essa sia infondata o antieconomica. Significa, piuttosto, che essi devono dimostrare di aver svolto una valutazione effettiva, documentata e ragionevole. La scelta di agire o di non agire deve essere il risultato di un procedimento valutativo coerente, non l’effetto dell’inerzia o del ritardo.
In questa prospettiva, il programma di liquidazione assume una funzione ancora più rilevante. Esso non è soltanto il documento di pianificazione delle vendite e dei recuperi, ma diventa anche il luogo nel quale l’organo della procedura espone, nei limiti consentiti dalla riservatezza e dalla strategia processuale, le valutazioni sulle azioni di responsabilità. L’indicazione dell’azione nel programma, l’autorizzazione del giudice delegato e l’eventuale controllo del comitato dei creditori concorrono a costruire una decisione procedimentalizzata. La decadenza biennale, pertanto, rafforza la necessità di una gestione ordinata e tracciabile delle scelte recuperatorie.
La conclusione che può trarsi è che la novella dell’art. 2394 bis c.c. non muta soltanto il calendario delle azioni di responsabilità. Essa modifica il loro statuto operativo. L’azione risarcitoria non può più essere collocata ai margini della procedura, come rimedio eventuale da attivare quando ogni altra attività sia stata esaurita. Deve essere considerata, sin dall’inizio, come una delle possibili forme di realizzo dell’attivo. La tutela della massa passa quindi attraverso una tempestiva capacità di selezione: individuare le azioni utili, abbandonare quelle prive di prospettive, coltivare quelle fondate e gestire con prudenza le ipotesi transattive.
La nuova decadenza biennale segna, in definitiva, il passaggio da un modello fondato sulla sola concentrazione della legittimazione processuale in capo all’organo concorsuale a un modello più esigente, nel quale tale legittimazione si accompagna a un preciso dovere di tempestiva valutazione, selezione e attivazione delle iniziative recuperatorie. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non sono più soltanto i soggetti ai quali l’ordinamento trasferisce il potere di esercitare le azioni di responsabilità nell’interesse della massa; essi divengono anche i garanti della loro tempestiva emersione, della loro corretta istruttoria e della loro effettiva utilità economica per il ceto creditorio.
In questa prospettiva, il termine biennale non incide sulla funzione sostanziale dell’azione, che resta eminentemente reintegratoria e recuperatoria, ma ne ridefinisce lo statuto operativo. L’azione di responsabilità non può più essere concepita come rimedio eventuale, differito o meramente residuale rispetto alle altre attività liquidatorie, bensì come componente potenziale dell’attivo da verificare sin dalle prime fasi della procedura. La tutela della massa non dipende, quindi, soltanto dalla fondatezza della pretesa risarcitoria, ma anche dalla capacità dell’organo concorsuale di trasformare tempestivamente l’ipotesi di responsabilità in iniziativa giudiziale utile, selettiva e concretamente orientata alla soddisfazione dei creditori.
La novella, pertanto, non introduce soltanto una nuova regola di decadenza: essa impone un diverso metodo di amministrazione della procedura concorsuale, fondato su anticipazione dell’istruttoria, rigore selettivo, tracciabilità delle valutazioni e misurazione dell’utilità recuperatoria dell’azione. In ciò risiede il suo significato sistematico più profondo: non comprimere la funzione delle azioni di responsabilità, ma renderla effettiva entro un tempo compatibile con le esigenze di certezza, celerità e ordinata liquidazione dell’attivo.