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Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2026, n. 854, Pres. Scoditti, Est. Dal Moro

BANCA - Azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista - Sussistenza dell’affidamento ai fini di stabilire la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate - Prova dell’affidamento e del suo limite - Onere a carico del correntista.  

Postilla a cura di Filippo Labellarte , Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

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In tema di conto corrente bancario è onere del correntista, che agisca per la ripetizione dell'indebito e alleghi l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite dell'affidamento. 

Massima Ufficiale 
Riproduzione riservata

art. 1842 c.c. 
art. 1843 c.c. 
art. 1852 c.c. 
art. 2033 c.c. 
art. 2697 c.c. 
art. 2934 c.c. 
art. 3935 c.c. 
art. 101 c.p.c. 
art. 112 c.p.c.  
art. 115 c.p.c.  
art. 116 c.p.c. 
art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 
art. 3 L. n. 154/1992 

POSTILLA

Affidamento, rimesse e riparto dell’onere probatorio

di Filippo Labellarte, Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

25 Marzo 2026

1. Introduzione 
La sentenza in rassegna affronta il tema degli oneri di allegazione e probatori con riguardo all'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, laddove si deduca la sussistenza dell'affidamento, e ciò ai fini di stabilire la natura "ripristinatoria" e non "solutoria" delle rimesse effettuate. La conclusione cui perviene è che l'onere della prova — sia della sussistenza dell'affidamento, sia del suo limite — debba porsi a carico del correntista. 
È nota detta distinzione, mutuata dalla giurisprudenza formatasi in tema di azione revocatoria fallimentare con riferimento all'originario testo dell'art. 67 L. fall. del 1942 (modificato con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio 2005, n. 80; la nuova normativa si applica alle procedure concorsuali iniziate dopo il 17 marzo 2005). A riguardo si vedano, tra le prime pronunce in ordine temporale, Cass., 11 dicembre 1978, n. 5836, e Cass., 18 ottobre 1982, n. 5413. Sul tema sono poi intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 e, successivamente, Cass., Sez. Un., n. 15895 del 2019; Cass., Sez. 1, ord. 26 settembre 2019, n. 24051; Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214. 
La questione relativa all'onere della prova circa l'andamento del conto, mediante la produzione degli estratti, si estende naturalmente a tutte le diverse fattispecie di annotazioni illegittime. Il contrasto giurisprudenziale è stato approfondito anche in dottrina (Colombo, Questioni in materia di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito promossa dal correntista nei confronti della banca, in Corriere giur., 2019, p. 309 ss.; Guadagno, nota a Cass. 30 ottobre 2018, n. 27680, in Nuova giur. comm., 2019, p. 483 ss.). 
Le Sezioni Unite, chiamate a fare chiarezza sull'onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse in conto corrente, si sono pronunciate con la sentenza n. 15895 del 2019, stabilendo che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che — convenuto in giudizio — voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con la mera affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. 
Il meccanismo è stato lucidamente esposto, sin dal 1978, dalla Cassazione. Con la sentenza n. 5836, la Corte ha chiarito che il conto corrente bancario di corrispondenza si caratterizza per lo svolgimento di un servizio di cassa mediante il quale vengono eseguite, per conto del cliente, operazioni di pagamento e di riscossione. I relativi addebiti e accreditamenti non integrano operazioni di compensazione in senso tecnico, bensì mere risultanze contabili dell'esercizio, da parte del correntista, della facoltà di movimentare il conto attraverso versamenti e prelievi. Ne deriva che i versamenti effettuati quando il conto risulti scoperto — avendo in tal caso natura solutoria, stante l'esigibilità del credito della banca — sono assoggettabili alla revocatoria fallimentare, diversamente da quelli eseguiti su conto coperto, i quali assolvono unicamente alla funzione di costituire provvista per operazioni future; né la banca può paralizzare l'azione revocatoria opponendo in compensazione lo scoperto ripianato. 
Con la successiva pronuncia n. 5413 del 1982, la Cassazione ha ulteriormente precisato che i versamenti in conto corrente bancario assumono natura solutoria — e sono pertanto revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. fall. — esclusivamente nell'ipotesi in cui il conto risulti scoperto, ossia quando la banca abbia erogato somme oltre i limiti del fido accordato. Nell'ipotesi opposta, in cui il conto sia assistito da apertura di credito, non sorge in capo alla banca alcun credito esigibile nei confronti del correntista durante lo svolgimento del rapporto, sicché i versamenti — avendo la sola funzione di ripristinare la provvista — sono privi di carattere solutorio e non soggiacciono alla revocatoria; fanno eccezione i versamenti specificamente imputati a titolo di pagamento, nonché quelli mediante i quali la banca abbia anticipatamente chiuso il conto recuperando, attraverso prelievo dalla provvista del correntista, una somma corrispondente al fido utilizzato. 
 
2. Il decisum 
La sentenza in esame trae origine dalle impugnazioni proposte avverso una pronuncia della Corte d'Appello di Trieste, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Udine. Quest'ultimo, accogliendo in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 239.319,85, aveva condannato la società correntista e i suoi fideiussori, in via solidale, a corrispondere alla banca € 55.920,85 a titolo di saldo passivo di un conto corrente ed € 10.000,00 relativamente a un ulteriore conto, entrambi accesi presso il medesimo istituto. 
La Corte d'appello aveva respinto il gravame principale proposto dagli opponenti e accolto in parte l'appello incidentale della banca. Per quanto qui di interesse, aveva ritenuto infondato il motivo con cui la banca aveva contestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale relativa alle rimesse solutorie nel periodo antecedente il 10 giugno 2006. A fondamento di tale statuizione, il giudice di secondo grado aveva osservato che il rapporto bancario doveva ritenersi "affidato" alla luce del complesso della sua disciplina, e che la mancata indicazione del limite entro cui era stato concesso il fido non valesse ad escludere l'apertura di credito, bensì a qualificarla come illimitata: una dimenticanza imputabile alla banca non avrebbe potuto risolversi in danno del cliente, fermo restando che l'istituto conservava la facoltà di risolvere il rapporto al manifestarsi di difficoltà finanziarie della società correntista, in conformità alle previsioni contrattuali. 
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione la società correntista e i suoi fideiussori, affidandolo a quattro motivi. L'istituto di credito resisteva con controricorso, proponeva a sua volta ricorso incidentale tardivo affidato a un unico motivo e depositava memoria. 
Il profilo che qui rileva è quello sollevato con il ricorso incidentale della banca, con cui questa denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, c.c., e 1842 c.c. Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, la Corte d'Appello di Trieste aveva erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie — tempestivamente sollevata — sul presupposto che l'affidamento concesso alla società correntista fosse illimitato, laddove alla banca incombeva unicamente l'onere di allegare l'inerzia della correntista, spettando invece a quest'ultima dimostrare la sussistenza e i limiti dell'affidamento. 
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, articolando la propria motivazione nei termini che seguono. 
Quanto al riparto dell'onere della prova, la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza di un fido e tratto da tale circostanza — unitamente all'ignoranza circa il suo limite — la conclusione che tutti i versamenti dovessero considerarsi ripristinatori, riversando così sulla banca l'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse. Tale impostazione si pone tuttavia in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui è onere del correntista — che agisca per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo le appostazioni debitorie illegittime, proponendo in tal modo una domanda di accertamento negativo del credito azionato in via monitoria, come avvenuto nella specie — allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda. All'istituto di credito che eccepisca la prescrizione compete invece il solo onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare: il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide infatti sul contenuto dell'eccezione di prescrizione, che rimane immutato indipendentemente dalla natura dei versamenti (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019, confermata da costanti arresti delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 34997/2023). Detto principio — fondato sull'art. 2697 c.c. — trova applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita dal correntista (Cass. n. 9706/2024). 
Quanto all'estensione dell'onere di allegazione e prova, la Corte ha chiarito che esso non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza dell'affidamento, ma si estende necessariamente all'individuazione del suo limite: è proprio tale limite, infatti, che consente di discriminare le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie, permettendo di stabilire quali versamenti abbiano operato all'interno della provvista e quali abbiano invece ridotto un'esposizione già eccedente il fido accordato. 
Sotto tale profilo, la Cassazione ha precisato che, ancorché l'esistenza di un affidamento costituisca oggetto di un'eccezione in senso lato — e possa pertanto essere rilevata d'ufficio ex actis, nonché dimostrata con qualunque mezzo, anche per facta concludentia, nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992 — è pur sempre necessario che emerga almeno l'ammontare del fido accordato al correntista. La prova dell'apertura di credito può bensì essere raggiunta per facta concludentia, purché il relativo contratto risulti in qualche modo previsto e disciplinato da quello di conto corrente stipulato per iscritto; ma in ogni caso occorre che affiori, quanto meno, l'entità dell'affidamento concesso. Occorre infatti tenere distinti, sul piano concettuale ancor prima che probatorio, il vero e proprio affidamento in apertura di credito in conto corrente dalla mera esistenza — eventualmente desumibile da un atteggiamento di tolleranza della banca — di una linea di credito attivabile dal cliente attraverso distinte pratiche di sconfinamento (Cass. n. 11016/2024). 
In tale solco si inserisce la più recente affermazione per cui la generica esistenza dell'affidamento, invocata al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, è di per sé priva di rilievo ove rimanga ignoto il limite dello stesso: senza tale dato, diviene infatti strutturalmente impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio (Cass. n. 28990/2025). 
Da tali premesse discende il principio di diritto enunciato dalla Corte: in tema di conto corrente bancario, il correntista che alleghi l'esistenza di un affidamento — al fine di qualificare come ripristinatorie, e non solutorie, le rimesse effettuate — è gravato dell'onere di provare anche il limite di tale affidamento. 

 
3. Osservazioni
La sentenza dà continuità a un orientamento ormai consolidato, del quale si riportano di seguito alcune pronunce recenti. 
In sede di legittimità, vengono in rilievo: Cass., sez. 1, ord. 14 maggio 2025, n. 12955; Cass., sez. 1, ord. 24 aprile 2024, n. 11016; Cass., sez. 1, ord. 3 novembre 2025, n. 28990. Nella prima di esse non vi è corrispondenza testuale con il principio di diritto sancito nella sentenza qui annotata (n. 854/26), ma la conformità è desumibile dall'analisi del motivo di ricorso e dalla soluzione adottata. Le altre due pronunce sono quelle espressamente citate nella sentenza n. 854/26. In particolare, la n. 28990/2025 evidenzia in motivazione che, ove sia ignoto il limite dell'affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio. 
Merita altresì segnalazione Cass., sez. 1, 12 giugno 2025, n. 15684, in tema di utilizzo del saldo depurato dagli addebiti illegittimi e conseguente corretta imputazione delle rimesse solutorie. La Corte ha chiarito che, nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi previsto dall'art. 1194, comma 2, c.c. trova applicazione esclusivamente in presenza di un versamento avente funzione solutoria, ossia eseguito su un conto il cui saldo passivo ecceda i limiti dell'affidamento. Ne consegue che tale meccanismo non è configurabile quando l'annotazione degli interessi avvenga su un conto con un passivo rientrante nei limiti del fido, e neppure qualora la stessa annotazione non determini il superamento di detto limite, poiché la rimessa successiva avrebbe in tal caso mera funzione ripristinatoria della provvista. 
Per la giurisprudenza di merito, si vedano: Corte d'Appello di Ancona, sez. 2, 21 gennaio 2025, n. 104, secondo cui, ai fini della ripetizione dell'indebito, quando la banca eccepisca la prescrizione, è onere del correntista allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, in forza del quale le rimesse siano da qualificare come ripristinatorie della provvista; nonché Corte d'Appello di Perugia, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 29, secondo cui la prova degli affidamenti in conto corrente non può essere desunta dal mero comportamento tollerante della banca, occorrendo invece determinare con precisione i limiti dell'eventuale apertura di credito per accertare se e in che misura possa configurarsi una funzione ripristinatoria delle rimesse, atteso che la sola sussistenza di un qualche affidamento non esclude che i versamenti siano stati eseguiti extra fido, assumendo così natura solutoria. 
Occorre a questo punto soffermarsi sulle modalità con cui fornire la prova del limite dell'affidamento, e in particolare sul quesito se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito, ovvero se il correntista possa avvalersi della prova di un "fido di fatto". 
Il primo ostacolo all'ammissibilità del cosiddetto fido di fatto è rinvenibile nella disciplina dell'art. 117 TUB, il cui comma 1 prescrive che i contratti bancari e finanziari — tra i quali rientra anche il contratto di apertura di credito — siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente. Il comma 2 del medesimo articolo abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, purché le operazioni e i servizi siano effettuati in esecuzione di contratti già conclusi per iscritto. Tale previsione — applicabile ai contratti stipulati dopo il 1992 — va intesa nel senso che il contratto quadro deve comunque indicare le condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto derivato. In tale prospettiva, non può ritenersi nullo per difetto di forma scritta il contratto di apertura di credito concluso con un'impresa correntista, allorché l'originario contratto di conto corrente — regolarmente stipulato per iscritto — abbia già compiutamente disciplinato l'apertura di credito (Cass. n. 27836/2017). In senso conforme, Cass. n. 5364/2024 ha ribadito che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in forza della delibera CICR, nei limiti consentiti dalla legge, integrano la disciplina primaria e possono derogarvi, sicché il contratto di apertura di credito già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto non deve a sua volta rivestire la forma scritta a pena di nullità. 
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, il contratto di apertura di credito — come tutti i contratti bancari — era soggetto al principio di libertà delle forme, con la sola eccezione della necessaria pattuizione scritta dei tassi ultralegali ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. In tale regime, il contratto era validamente concluso anche per facta concludentia, sulla base del comportamento rilevante della banca (Cass., n. 17090/2008; n. 14470/2005), e la prova dell'affidamento poteva essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici del caso concreto: assenza di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazioni a sofferenza, applicazione di commissioni di massimo scoperto, tassi intra ed extra fido rilevati dagli estratti conto. 
Con riferimento al regime anteriore al 1992, la giurisprudenza di merito ha elaborato una serie di indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento, rimessi al prudente apprezzamento del giudice, tra cui: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria nel tempo; la mancata richiesta di rientro dallo scoperto; l'entità del saldo debitore; la previsione di una commissione di massimo scoperto; l'indicazione nella Centrale Rischi della soglia di affidamento; la mancata segnalazione per sconfino o sofferenza; la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori intra ed extra fido. 
Tali indici, tuttavia, non sempre consentono di identificare la misura dell'affidamento. Secondo un orientamento di merito, il limite massimo dovrebbe essere individuato nel massimo scoperto di fatto tollerato dalla banca prima di qualsiasi iniziativa di rientro, sul rilievo che la predeterminazione del limite non costituirebbe elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 3842/1996; Trib. Prato, 18 febbraio 2016; Trib. Torino, 11 marzo 2015; Trib. Livorno, n. 176/2017). Tale tesi non può tuttavia essere condivisa. La definizione codicistica dell'apertura di credito bancario di cui all'art. 1842 c.c. — che la qualifica come il contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato — non pare compatibile con l'idea che la misura dell'affidamento non sia un elemento essenziale del contratto, non potendosi altrimenti determinare i limiti dell'obbligazione in capo all'istituto. Del resto, la prova del limite dell'affidamento è indispensabile per tracciare il discrimine tra rimesse intra ed extra fido, né tale entità può essere identificata con la più elevata esposizione debitoria raggiunta, poiché ciò determinerebbe un'indebita inversione dell'onere della prova (Corte d'Appello di Firenze, n. 551/2021; n. 1651/2021; n. 161/2022). 
Tale impostazione risulta peraltro coerente con la giurisprudenza formatasi in materia di revocatoria fallimentare, nella quale è la banca ad avere interesse a dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle all'azione revocatoria. In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario che la banca fornisca la prova dell'esistenza, del periodo e dell'ammontare dell'affidamento accordato al correntista (Cass. n. 14470/2005; n. 14676/2007). Specularmente, nell'azione di ripetizione dell'indebito, tale onere probatorio grava sul correntista che intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dimostrando la natura ripristinatoria delle rimesse. In tale direzione si orienta anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 188/2022). 
La questione dell'ammissibilità del cosiddetto fido di fatto non va pertanto posta sul piano della forma — tenuto conto della natura di protezione della nullità prevista dall'art. 117 TUB — bensì sul piano probatorio. Non tutti gli indici sintomatici tradizionalmente valorizzati dalla giurisprudenza di merito consentono infatti di determinare in maniera univoca la misura dell'affidamento; ove ciò non sia possibile, l'incompletezza della prova ridonda a svantaggio del soggetto gravato dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ossia il correntista. 
È invece ammissibile la prova indiretta dell'affidamento, purché idonea a dimostrarne gli elementi essenziali, ivi inclusa la misura. In tal caso, risulta fuorviante l'espressione "fido di fatto" — rispetto alla quale anche parte della giurisprudenza di legittimità ha mostrato perplessità — essendo preferibile parlare di "fido diversamente provato" o "fido da estratto conto". Nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154/1992, in cui era consentita la conclusione per facta concludentia del contratto di apertura di credito, la prova della concessione dell'affidamento può essere offerta con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni semplici, non trovando applicazione il divieto di cui all'art. 2725 c.c. — richiamato dall'art. 2729, comma 2, c.c. — ai contratti che non richiedevano la forma scritta a pena di nullità. Elementi quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della Centrale Rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di commissioni di massimo scoperto ovvero voci quali "spese gestione fido" e "revisione fido", possono essere valutati dal giudice di merito come dati fattuali idonei a costituire, in via presuntiva, adeguata prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista; non è invece sufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine agli sconfinamenti del cliente. Tale valutazione integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti in cui è ammissibile il controllo sulla motivazione o sul ricorso alle presunzioni (Cass., 13 marzo 2025, n. 8035). 

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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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