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Cass., Sez. 1, 15 settembre 2022, n. 27230, Pres. Bisogni, Est. Lamorgese

COMPETENZA – Sede effettiva dell'impresa – Coincidenza iuris tantum con la sede legale – Trasferimenti, anche plurimi, della sede avvenuti nell'anno antecedente alla presentazione dell'istanza di fallimento – Irrilevanza.

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Ai sensi dell'art. 9 della L. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, i trasferimenti, anche plurimi, intervenuti nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. 

Massima Ufficiale
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art. 9 L. fall.