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Cass., Sez. 1, 2 agosto 2022, n. 23980, Pres. Cristiano, Est. Vella

START UP - Termine di assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012 - Decorrenza. 

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Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. n. 3/2012 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del predetto decreto. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 31 D.L. n. 179/2012
L. n. 3/2012