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Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2023, n. 5458, Pres. Nazzicone, Est. Dongiacomo

SUPERSOCIETA' DI FATTO – Società di capitali che perseguono l’interesse di persone fisiche in luogo di quello comune – Configurabilità – Esclusione - Conseguenze.

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La c.d. supersocietà di fatto non ricorre qualora singole società di capitali, anziché un interesse comune, perseguano l’interesse di persone fisiche che ne hanno, anche solo in concreto, il controllo, venendo in rilievo, in tale evenienza, la diversa figura della holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento del singolo ente assoggettato al predetto controllo in via risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c. per abuso di direzione e coordinamento; detta holding di fatto può, inoltre, essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza, a richiesta dei soggetti in tal senso legittimati.

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 147 L. fall. 
art. 2497 c.c.