Loading…

Cass., Sez. 1, 22 giugno 2020, n. 12085, Pres. Scaldaferri, Est. Vella

FALLIMENTO - Concordato preventivo omologato - Successiva dichiarazione di fallimento - Azione di risoluzione o di annullamento del concordato - Carenza - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Visualizza il provvedimento
In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 L. fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 L. fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 93 L. fall.
art. 184 L. fall.
art. 186 L. fall.