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Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2020, n. 4795, Pres. Federico, Est. Fidanzia

MANDATO ALLE LITI – Fallimento del cliente – Pendenza del giudizio in cassazione – Scioglimento del rapporto – Prosecuzione del processo.

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Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza.

Massima Ufficiale
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