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Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2022, n. 2217, Pres. Genovese, Est. Vella

CESSIONE DI CREDITO – Vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito – Legittimazione del creditore a partecipare al concorso – Presupposto – Anteriorità del credito ceduto – Sufficienza – Anteriorità dell’atto di cessione del credito – Irrilevanza.

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Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dall’anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito stesso, suscettibile infatti d’essere ceduto anche dopo la declaratoria di fallimento. 

Massima Ufficiale
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art. 45 L. fall.
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art. 93 L. fall.
art. 115 L. fall.
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art. 1260 c.c.
art. 2704 c.c.