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Cass., Sez. 1, 28 aprile 2022, n. 13367, Pres. Bisogni, Est. Vella

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Apertura del concordato preventivo - Successivo fallimento - Crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), L. fall. pagati dopo la scadenza - Esenzione da revocatoria - Sussistenza - Fondamento.

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In tema di concordato preventivo, laddove vi sia stata apertura della procedura concordataria seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), L. fall. che siano stati pagati dopo la scadenza, alla luce di un'interpretazione sistematica di tale disposizione con l'art. 111, comma 2, L. fall., in quanto la ratio di tale esenzione consiste nell'intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, quale possibile strumento di composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali, dovendo perciò l'espressione "alla scadenza" intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 67, comma 2, L. fall.
art. 67, comma 3, lettera g), L. fall.
art. 111, comma 2, L. fall.