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Cass., Sez. 1, 28 dicembre 2021, n. 41772, Pres. Scaldaferri, Est. Mercolino

PREVENTIVO - Finanziamenti in funzione ed in esecuzione - Stabilità della prededuzione nel successivo fallimento - Sussistenza - Art. 182 quater.

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Nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento, la prededuzione riconosciuta nella procedura minore per i finanziamenti erogati ai sensi dei primi due commi dell’art.182 quater L. fall. persiste in quella maggiore. Difatti, nella fattispecie di cui al secondo comma della richiamata norma, riguardante i finanziamenti erogati “in funzione” della presentazione della domanda di concordato, è richiesta la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati “in esecuzione” del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù del provvedimento non definitivo  di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione. 
 
Massima Ufficiale
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art. 182 quater L. fall.