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Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2020, n. 5618, Pres. Di Virgilio, Est. Dolmetta

FALLIMENTO - Dichiarazione di fallimento anteriore alla modifica dell’art. 117 L. fall. - Creditori irreperibili - Somme depositate.

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Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117, comma 5, L. fall. nella formulazione introdotta dall'art. 107 del D.Lgs. n. 5 del 2006, le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l'istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali.

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 117, comma 5,  L. fall.
art. 107 D.Lgs. n. 5/2006