di Filippo Labellarte, Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari
1. Introduzione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento (Sez. I Civile), si è pronunciata in materia di diritto bancario e fallimentare, soffermandosi su due distinti profili: da un lato, la ripartizione dell’onere della prova del credito gravante sulla banca nel giudizio di opposizione allo stato passivo; dall’altro, l’ambito applicativo del c.d. “principio del saldo zero” ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente.
La Corte ha ribadito che, nei rapporti di conto corrente, vige la presunzione di veridicità dei conti
ex art. 1832 c.c.
[1], norma disciplinante il conto corrente ordinario ma applicabile anche al conto corrente bancario, in forza del rinvio operato dall’art. 1857 c.c.
[2]. Invero, la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti limitamente al profilo contabile, senza tuttavia precludere la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. civ., Sez. 1, 17/11/2016, n. 23421; Cass. civ., Sez. 1, 19/03/2007, n. 6514), né impedire la censura relativa all’applicazione di interessi ultralegali in difetto di specifico accordo scritto, ovvero il rilievo officioso dell’illegittima applicazione di interessi anatocistici (Cass. civ., Sez. 1, 22/03/2012, n. 4564).
Tuttavia, in sede fallimentare, qualora il curatore contesti il credito vantato dalla banca nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quest’ultima non può limitarsi a produrre estratti conto parziali o non contestati dal cliente prima del fallimento. In presenza di contestazione specifica, incombe sulla banca l’onere di produrre la documentazione completa idonea a provare le operazioni generatrici del saldo finale
[3].
La Corte di cassazione dedica quindi un approfondimento al “principio del saldo zero”. L’ordinanza chiarisce che tale tecnica di ricostruzione si applica quando mancano gli estratti conto iniziali (relativi all’apertura del rapporto) o taluni estratti intermedi: in assenza di prova del saldo anteriore, il conteggio deve partire da “zero” alla data del primo estratto disponibile che presenti un saldo negativo per il cliente, ossia un saldo a debito
[4].
La possibilità di ricorrere a tale criterio dipende, osserva la Corte, dalla natura della contestazione del correntista (o del curatore), che deve essere specifica e non generica. Qualora la banca non disponga di tutti gli estratti conto, essa può comunque provare il proprio credito aliunde, ad esempio mediante: scritture contabili, estratti conto scalari o altre prove atipiche idonee a dimostrare la certezza del debito.
2. Il decisum
Una S.r.l., cessionaria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 130 del 1999 di crediti bancari relativi a tre conti correnti, proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato aveva escluso i crediti per € 379.224,78 per mancanza di continuità degli estratti conto e, per due rapporti, per assenza di data certa dei contratti. La dichiarazione di fallimento seguiva una procedura di concordato, durante la quale erano state revocate le facilitazioni creditizie.
Il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, ritenendo i contratti privi di data certa e quindi inopponibili alla curatela, e giudicando insufficiente la produzione documentale, poiché mancavano gli estratti dall’apertura dei rapporti sino al 31 dicembre 2006, essendo disponibili solo quelli dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2010. Riteneva, inoltre, che non potesse supplire la richiesta di ordine di esibizione né la C.T.U., essendo il creditore tenuto a procurarsi la documentazione presso i cedenti.
La S.C. accoglieva il motivo di ricorso con cui la cessionaria lamentava violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il credito potesse essere dimostrato applicando il principio del “saldo zero” in assenza di contestazioni da parte della curatela. La Corte ribadiva che vige la presunzione di veridicità degli estratti conto ex art. 1832 c.c., salva la possibilità per il correntista di contestare la validità delle operazioni sottostanti; ove però gli estratti siano contestati, la banca deve fornire prova ulteriore delle operazioni annotate.
La Cassazione richiamava la funzione del criterio del saldo zero, volto ad eliminare le incertezze derivanti dall’assenza degli estratti iniziali, ferma la possibilità per il cliente di provare l’esistenza di un proprio credito precedente al primo estratto disponibile. Ribadiva che tale tecnica opera solo se il saldo non risulti mai positivo per il cliente nel periodo anteriore non documentato.
La sentenza n. 2241/2026 ha quindi enunciato che l’azzeramento del saldo presuppone la deduzione, da parte della banca, che il conto non sia mai stato a credito del correntista, e può essere utilizzato qualora non siano disponibili tutti gli estratti, salvo che la curatela deduca il contrario con prova specifica. Nel caso di specie, non risultava contestato che i saldi fossero sempre stati a debito del cliente, sicché la banca avrebbe potuto legittimamente avvalersi del criterio; il decreto impugnato è stato, dunque, cassato per erronea applicazione dell’onere probatorio.
3. Osservazioni
La sentenza richiama un orientamento che impone alla banca l’onere di ricostruire integralmente l’andamento del rapporto quando intenda far valere un credito certo, liquido ed esigibile in sede fallimentare. Si tratta di principi applicabili, in via generale, ai rapporti bancari di conto corrente, qui declinati nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo ex art. 99 L. fall.
La decisione distingue le ipotesi in cui il criterio del “saldo zero” può operare da quelle che ne impediscono l’applicazione. La tecnica presuppone che la banca, in mancanza degli estratti iniziali o di parte degli estratti intermedi, produca la documentazione a partire dal primo saldo negativo; in tal modo il credito viene depurato delle poste anteriori rispetto a quel saldo.
È sottolineato che si tratta di una semplificazione sfavorevole alla banca: ove manchi la prova del saldo passivo emergente dal primo estratto prodotto, il credito si azzera, con effetto favorevole per il cliente. La tecnica richiede tuttavia contestazioni specifiche: se il cliente si limita a contestare l’ammontare del credito per assenza degli estratti completi, l’azzeramento riduce l’onere probatorio della banca; se invece il cliente deduce l’esistenza di un proprio credito pregresso, la tecnica non è utilizzabile, risultando incompatibile con gli oneri probatori derivanti dal contratto di conto corrente.
Rimane fermo che è onere della banca provare il proprio credito mediante gli estratti, potendo ricorrere al saldo zero solo quando la contestazione non ne impedisca l’operatività. La tecnica è ammissibile solo se produce un effetto sfavorevole per la banca, e non quando determinerebbe un vantaggio per essa, elidendo anche eventuali crediti del correntista. Presupposto essenziale è che il saldo risulti negativo già prima del primo estratto intermedio prodotto.
In tali evenienze, il credito deve essere provato in modo pieno, anche mediante elementi aliunde idonei alla ricostruzione del saldo maturato, comprensivi di eventuali correttivi o del ricorso a una C.T.U. percipiente.
In definitiva, la decisione si inserisce nel solco di un sistema probatorio che privilegia la completezza documentale nella ricostruzione dei rapporti bancari, ribadendo che ogni deroga semplificatoria resta utilizzabile solo entro margini strettamente delimitati dalla natura e dalla specificità delle contestazioni.
Note[1] “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”.[2] Il conto corrente bancario (di corrispondenza) è un contratto in cui la banca gestisce denaro e pagamenti per conto del cliente, garantendo disponibilità immediata delle somme. Il
conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.) è un accordo tra parti (spesso imprenditori) per compensare crediti/debiti, inesigibili fino alla chiusura.
[3] “Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la prova del credito della banca derivante dal saldo di conto corrente non può essere costituita dagli estratti di conto corrente ove questi siano contestati dal curatore, nè dalle scritture contabili in quanto tali, non potendo essere considerata la controversia sulla domanda di ammissione al passivo un giudizio fra imprenditori. L'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni” (Cass. civ., Sez. 1, 9/5/2001, n. 6465).
“Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni” (Cass. Civ.
, Sez. 6 - 1, ord.
4/6/2019, n.
15219).
[4] Sul tema, e nello stesso senso, si vedano: Cass. Civ., Sez. 1, ord. 2/5/2024, n. 11735; Cass. Civ., Sez. 1, 17/1/2024, n. 1763; Cass. Civ., ord., 16/5/2022., n. 15601; Cass- Civ., Sez. 1, 19/7/2021, n. 20635; Cass. Civ., Sez 1, 30/5/2024, n. 15177; Cass. Civ., Sez. 6, ord. 5/8/2021, n. 22387; Cass. Civ., Sez. 1, 12/11/2024, n. 29090; Cass. Civ., Sez. 1, 12/5/2022, n. 15523; Cass. Civ., Sez. 1, 25/7/2023, n. 22276; nella giurisprudenza di merito, si vedano: App. Perugia, Sez. 1, 16/3/2023, n. 187, in Redazione Giuffrè, 2023; App. Bari, Sez. 2, 2/4/2021, n. 678, in Redazione Giuffrè, 2021; Trib. Pescara, 2/7/2018, in Redazione Giuffrè, 2018.