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Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2023, n. 286, Pres. Ferro, Est. Crolla

LIQUIDATORE GIUDIZIALE – Compiti di gestione e di amministrazione – Esclusiva attribuzione – Legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato – Inconfigurabilità – Obblighi di segnalazione agli altri organi concorsuali – Insussistenza.

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In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori. 

Massima Ufficiale
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art. 182 L. fall.
art. 186 L. fall.