di Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
La situazione, oggetto della ordinanza della Suprema Corte, trae origine da un contenzioso riferito all’anno di imposta 2014 per il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione la sopravvenienza attiva generata da accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. fall. (istituto oggi disciplinato dall’art. 58 CCII).
La Cassazione ha affermato che il bonus da esdebitazione di cui all’accordo di ristrutturazione non costituisce sopravvenienza attiva tassabile.
Occorre precisare che l’interesse dell’ordinanza non risiede tanto nel confermare l’aspetto di natura fiscale, peraltro ampiamente trattato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, quanto, piuttosto, nell’avere colmato una lacuna, nell’ambito della materia, rappresentata dall’assenza di un’interpretazione di legittimità; l’ordinanza infatti precisa “la soluzione della quaestio iuris, sino ora non affrontata dalla Corte …”.
L’ordinanza, oltre a sancire un rilevante principio di diritto, enuncia anche precetti utili in chiave prospettica.
Premessa
Come è noto l’articolo 88, comma 4 ter, TUIR, al primo periodo prevede che non sono soggette a tassazione le sopravvenienze attive derivanti da:
“riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti …” mentre nel secondo periodo si prevede che non si considerano sopravvenienze attive quelle conseguenti a riduzione di debiti: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis del Regio decreto 16/03/1942 n. 267 (L. fall.) ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67 terzo comma lett. d) del citato Regio decreto n. 267 del 1942 … per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80% …”.
Per completezza si rammenta come il recente D.lgs. n. 186/2025 abbia precisato come l’art. 88, comma 4 ter summenzionato vada interpretato “nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4 ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”.
Il tema che ci si appresta a trattare si riferisce alla corretta interpretazione da attribuire al passaggio della norma citata con riferimento alla indicazione: “Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti … in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del Regio decreto 16/03/1942 n. 267 … per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80% …”.
La disposizione del TUIR richiamata stabilisce, dunque, la regola generale secondo cui, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. n. 267/1942 (oggi art. 58 CCII) la riduzione dei debiti (per effetto dell’esdebitazione) non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo senza considerare il limite dell’80%. Tali perdite devono pertanto essere integralmente utilizzate, senza il limite dell’80% (ex art. 84 TUIR) in diminuzione del reddito imponibile. Qualora la sopravvenienza attiva derivante dall’accordo sia pari o inferiore alle perdite disponibili, il relativo regime di non imponibilità risulta, in concreto, assorbito dalle stesse perdite e, quindi, privo di effetti applicativi.
Nel caso la sopravvenienza attiva fosse superiore, la quota eccedente le perdite non concorre in ogni caso alla formazione del reddito imponibile. Deve, pertanto, ritenersi erronea l’interpretazione della CTR Campania — difatti cassata — secondo cui il regime di intassabilità opererebbe esclusivamente in presenza di un’eccedenza della sopravvenienza attiva rispetto alle perdite, mentre, in caso contrario, la sopravvenienza attiva sarebbe integralmente imponibile.
Analisi dei fatti in giudizio
L’intervento in esame si inserisce in un contenzioso aperto da una società a r.l. avverso un accertamento dell’Agenzia delle Entrate con il quale l’ufficio rettificava gli imponibili ai fini Ires e Irap per l’anno imposta 2014, recuperando a tassazione Ires la sopravvenienza attiva di cui all’accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 182 bis L. fall. posto che le sopravvenienze attive da esdebitazione (pari a € 2.487,193) erano inferiori alle perdite pregresse (pari a € 8.670.633); riteneva quindi tassabili le sopravvenienze generate dall’accordo.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
La ricorrente proponeva quindi ricorso avanti la Commissione tributaria regionale, ribadendo la non corretta applicazione dell’art. 88, comma 4, TUIR.
La CTR respingeva il reclamo statuendo che l’art. 88, comma 4, TUIR “limita l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo” sostenendo che “il legislatore, per stabilire quale parte della sopravvenienza attiva non assuma rilevanza fiscale, precisa che tale è la quota che risulta sottraendo dalla sopravvenienza attiva l’ammontare delle perdite pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 TUIR ovvero nei limiti che eccedono la scoperta delle perdite pregresse e di periodo …; nella specie, il valore delle sopravvenienze era inferiore alle perdite pregresse e di periodo, per cui era imponibile ai fini Ires”.
Avverso la sentenza della CTR la ricorrente proponeva, infine, ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
Con il primo la contribuente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell’art. 84 TUIR e dell’art. 88 TUIR, ricordando che quest’ultima norma, al co 4 ter, prevede che, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis L. fall., la sopravvenienza attiva da esdebitazione non costituisce materia tassabile non solo nel caso in cui detta entità positiva ecceda le perdite, ma anche nel caso in cui detta entità sia pari o inferiore a dette perdite e alle ulteriori componenti di cui alla detta norma (art. 88, comma 4 ter, TUIR).
Un esempio rende il concetto:
SA sopravvenienze attive
P perdite ecc.
SA 1000 > Perdite 800 (SA non tassabile per 200/800 compensato con perdite)
SA 1000 < Perdite 1200 (SA 1000 compensate con perdite; perdite residue di 200 utilizzabili in futuro)
Per la Cassazione il motivo del ricorso è fondato.
Il secondo, trattando di tematica Irap, non viene esaminato nel presente intervento.
Motivi della ordinanza della Cassazione
Dopo avere richiamato la portata degli articoli 84 co 1 e 88 co 4 ter TUIR applicabili alla data del contenzioso e in particolare all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/ 2011 (nota come Salva Italia) la Suprema Corte ricorda che tale innovazione fu introdotta con la finalità di favorire la soluzione delle crisi di impresa agevolando il recupero della continuità aziendale, e escludendo da tassazione le sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione dei debiti nell’ambito di uno degli istituti contemplati dalla norma (art. 182 bis L. fall., art. 58 CCII accordi di ristrutturazione dei debiti).
Tale disposizione, ricorda sempre la Corte, è richiamata anche dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183/2023 in cui si conferma il regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione della composizione della crisi di impresa allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire un più agevole ritorno in bonis dell’impresa.
Con riguardo alla concreta operatività della disposizione di cui all’art. 88 TUIR la Cassazione afferma che:
1) dalla sopravvenienza attiva da esdebitazione preliminarmente vanno scomputate le perdite di periodo e pregresse nel loro valore integrale (senza il limite dell’80%), gli interessi passivi e gli oneri assimilati;
2) se all’esito di tale operazione residua una eccedenza o se la sopravvenienza attiva da esdebitazione è superiore alle perdite, detta eccedenza non è tassabile.
Esempio:
SA= 1.000
P= 800
Eccedenza 200 (non tassabile).
3) se all’esito dell’operazione sub 1) la sopravvenienza attiva è pari o inferiore a quella delle perdite, viene evidenziata l’infondatezza dell’interpretazione circa la possibilità di tassare l’intera sopravvenienza;
4) dopo avere premesso che tale situazione non è mai stata esaminata dalla Corte viene precisato che la preventiva consumazione delle perdite e delle altre posizioni fiscali rispetto al regime di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione deve essere ricondotta alla volontà del legislatore di impedire che l’impresa destinata a proseguire l’attività, possa cumulare il beneficio della non imponibilità di tali sopravvenienze con la successiva utilizzazione delle perdite fiscali in compensazione nei periodi d’imposta futuri.
5) La condivisione dell’ipotesi, fatta propria dai giudici di merito, farebbe scattare una duplicazione di imposta non consentita dall’ordinamento e, in particolare:
- dall’art. 163 TUIR (divieto doppia imposizione);
- dall’art. 67 D.P.R. n. 600/73 (divieto della doppia imposizione).
Infatti, la duplicazione rileverebbe:
a) sopravvenienze attive da esdebitazione tassabili nel caso in cui le stesse fossero pari o inferiori alle perdite;
b) parte delle perdite non consumate non sarebbero riportabili negli esercizi successivi in diminuzione del reddito imponibile.
6) L’ordinanza, formula quindi il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l’eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall’art. 182-bis L. Fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l’importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite”.
Conclusioni
Il tema del coordinamento tra le disposizioni dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR e quelle dell’art. 84 TUIR, pur essendo stato ampiamente esplorato dalla dottrina, dalla giurisprudenza delle corti tributarie e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, è rimasto sino alla ordinanza in esame privo di un intervento da parte della giurisprudenza di legittimità.
La stessa ordinanza dà atto di tale lacuna evidenziando come “La soluzione della quaestio iuris, sinora non affrontata dalla Corte …”.
In questo contesto l’intervento della Suprema Corte assume un rilievo sistematico avendo il pregio di colmare tale lacuna fissando principi destinati ad orientare stabilmente la materia. In particolare, meritano di essere richiamati i seguenti profili:
- la qualificazione della non tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione quale regola di carattere strutturale suscettibile di applicazione trasversale a tutti gli istituti di gestione della crisi coinvolti dalla norma;
- il riconoscimento della finalità del risanamento dell’impresa in crisi quale fondamento del beneficio fiscale;
- la valorizzazione e tutela del principio di continuità aziendale e con esso la tutela dei livelli occupazionali.
Tali coordinate interpretative appaiono destinate a rivestire un ruolo centrale anche in prospettiva futura, offrendo un quadro di riferimento coerente per l’analisi e l’applicazione del c.d. “bonus da esdebitazione”, nonché per il più ampio sistema di incentivi fiscali connessi agli strumenti di gestione della crisi d’impresa.