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Cass., Sez. 5 Pen., 8 luglio 2022, n. 26435, Pres. Zaza, Est. Morosini

BANCAROTTA - Bancarotta commessa prima dell'ammissione a concordato preventivo - Applicabilità dell'art. 236, comma 2, L. fall. - Ragioni.

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In tema di reati fallimentari, le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma 2, n. 1), L. fall., il quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 223 L. fall.
art. 224 L. fall
art. 236, comma 2, n. 1), L. fall.