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Cass., Sez. 2, 29 luglio 2022, n. 23786, Pres. Lombardo, Est. Criscuolo

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica da parte del terzo della proprietà del bene immobile ricompreso nell'attivo e domanda di sottrazione di esso all'esecuzione concorsuale - Ricorso proposto ex art. 619 c.p.c. contro il provvedimento di vendita - Qualificazione da parte del tribunale fallimentare come reclamo ex art. 26 L. fall. - Erroneità - Fondamento - Conseguenze - Disciplina anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5/2006.

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Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finché la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 L. fall. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 150 D.Lgs. n. 5/2006
art. 26 L. fall.
art. 619 c.p.c.