Cass., Sez. Un., 10 novembre 2021, n. 33408, Pres. Curzio, Est. Perrino
FALLIMENTO - Agente della riscossione - Ammissione al passivo - Avvisi impoesattivi - Notifica - Necessità - Esclusione - Estratto di ruolo - Sufficienza.
Cambia dimensione testo
art. 30 D.L. n. 78/2010
POSTILLA
Avvisi impoesattivi e ammissione al passivo fallimentare
10 Novembre 2021
«Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo».
Con ordinanza interlocutoria n. 4540 del 19 febbraio 2021, la Prima Sezione della Corte, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: "se l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 31 maggio 2010, n. 70, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento, ai fini della insinuazione al passivo fallimentare".
La questione investe l’ampia problematica dell’ammissione al passivo dei crediti tributari.
L’art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la domanda d'insinuazione al fallimento sia presentata dal concessionario della riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del c.d. “ruolo”. Il noto arrêt rappresentato da Cass., Sez. L, 26 febbraio 2008, n. 5063 – cui ha fatto seguito Cass., Sez. U, 15 marzo 2012, n. 4126 – ha espresso il principio, poi cristallizzatosi, per cui il concessionario alla riscossione può presentare domanda di ammissione al passivo sulla scorta del semplice estratto di ruolo, senza che occorra la notifica della cartella di pagamento nei riguardi del curatore (v. anche Cass., Sez. 6 - 1, 30 gennaio 2019, n. 2732; Cass., Sez. Trib, 11 marzo 2021, n. 6846).
Gli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602 del 1973 non fanno cenno alcuno alla preventiva notifica del ruolo o della cartella, dal che la sottolineatura dell’ammissibilità al passivo dei crediti sulla base del solo ruolo, se del caso con riserva da sciogliere ai sensi del comma 2 dell’art. 88 cit. in presenza di contestazioni da parte del curatore (v. anche Cass., Sez. 1, 17 marzo 2014, n. 6126).
La non necessità della notifica della cartella (e anche del ruolo) è giustificata, del resto, dalla circostanza per cui l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione, tanto che il curatore ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento (Cass., Sez. 1, 16 maggio 2018, n. 11954).
Nel risolvere la questione di massima rimessale le Sezioni Unite si muovono sul crinale degli esposti principi, evidenziandone l’applicabilità mutatis mutandis, anche nella cornice ridefinita dal D.L. n. 70 del 2010 (conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010), in virtù del quale per i tributi diretti e per il tributo IVA, il ruolo, anche quale documento utile a sorreggere la domanda di insinuazione al passivo, è stato sostituito dall’"avviso di accertamento esecutivo" (c.d. "AVE").
Segnatamente, per effetto dell'art. 29 del D.L. in parola, ogni precedente riferimento al ruolo - e/o alla cartella di pagamento - si intende effettuato agli avvisi di accertamento. Anche per i crediti contributivi vantati dall'INPS l’art. 30 dello stesso D.L. n. 78 delinea uno schema omologo, prevedendo che la riscossione coattiva avvenga mediante la notifica (anche via pec) di un “avviso di addebito” (c.d. AVA), che sostituisce, a sua volta, il ruolo e la cartella di pagamento e viene consegnato agli Agenti della riscossione con valore di titolo esecutivo anche per aggi e spese ex art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999.
La Suprema Corte offre piena conferma agli approdi della giurisprudenza di legittimità, rimodulandoli con riferimento al nuovo sistema, che vede concentrarsi la riscossione nell’accertamento. Pure nel riscritto contesto, l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare non è subordinata all’adempimento di un onere la notifica dell’avviso impoesattivo. Detto onere non è previsto dalla legge come espressamente condizionante l’insinuazione nel concorso tra i creditori e non rivela in detto ambito – ben diverso ed esterno rispetto all’area dell’espropriazione coattiva individuale – una funzione giuridicamente o pragmaticamente apprezzabile. Non consta, pertanto, ragione per derogare, in virtù della natura tributaria dei crediti, alla disciplina generale dettata per le domande di ammissione al passivo di cui all'art. 93 L. fall., in base alla quale è richiesta la semplice esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, senza la necessaria produzione di un titolo.
Pertanto, l'avviso è di per sé sufficiente per ottenere l'insinuazione al passivo della somma dovuta a titolo d'imposta, senza che occorra la mediazione della notifica.