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Cass., Sez. Un., 2 marzo 2020, n. 5685, Pres. Mammone, Est. Lamorgese

PREDEDUZIONI - Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica - Art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163 del 2006 - Sopravvenuto fallimento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Prededuzione ex art. 111, comma 2, L. fall. - Rilevanza - Esclusione.

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In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, L. fall.

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

 art. 118 D.Lgs. n. 163/2006
art. 111 L. fall.