Un’interessante risposta dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello, la n. 549 del 4/11/2022, stimola riflessioni di natura fiscale sia con diretto riferimento all’operazione di conferimento d’azienda in regime neutrale (art. 176 Tuir) e sia - indirettamente - in tema di sopravvenienze attive nel concordato fallimentare (art. 88, comma 4, Tuir).
L’interpello evidenzia la seguente situazione:
y srl (in scioglimento), società fallita, precisa nel quesito come l’attività di impresa viene continuata attraverso contratti di affitto di rami di azienda di unità commerciali sviluppando sul tema articolate indicazioni.
X srl, società estranea alla precedente gestione societaria, intende avanzare una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 124 L. fall. che implicherebbe:
“*la costituzione di una nuova società da parte della procedura fallimentare (di seguito Newco); *il conferimento, da parte della procedura, dell’attivo fallimentare alla Newco; *il successivo acquisto, da parte di x, delle quote della Newco”.
Le società y e x chiedono, con l’interpello, se nella fattispecie oggetto della domanda si configuri un conferimento di azienda meritevole della previsione agevolativa ex art. 176 Tuir ovvero rappresenti esclusivamente un conferimento di beni immobili.
L’Agenzia delle Entrate nel conseguente parere, dopo avere ricordato il proprio orientamento sulla nozione di “azienda” definisce la stessa come “un insieme di beni eterogenei … costituenti un complesso caratterizzato da un’ “unità funzionale” ritenendo quindi in definitiva che “… quanto conferito deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario. I fattori essenziali dell’azienda si possono quindi individuare nell’organizzazione, nei beni e nel loro fine per l’esercizio dell’impresa”.
L’Agenzia, dopo avere considerato ed esaminato l’interpello e la documentazione rimessa, conclude come da indicazioni che seguono:
“in sostanza, dalla documentazione prodotta dalle società istanti il coordinamento unitario di dette attività, secondo quanto rappresentato, è assicurato dall’azione della curatela fallimentare che ha continuato a svolgere l’attività di locazione delle aziende (prima 4 e poi 1) appaltando la gestione dei servizi necessari per la gestione del costruendo centro commerciale a imprese terze, mantenendo gli obblighi verso le amministrazioni locali e la possibilità di continuare anche sul piano tecnico il progetto inziale. X, dunque, mediante la predetta acquisizione entra in possesso di un complesso di beni caratterizzato da un’ “unità funzionale”, tale da rendergli possibile il perseguimento dell’originario oggetto dell’impresa...
In tale ottica, quindi, il complesso dei beni oggetto di conferimento unitamente alle licenze relative ad alcune di essi e ad altri elementi configura come un insieme di beni funzionali al proseguimento dell’oggetto sociale da cui traggono origine.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il complesso conferito sia qualificabile come azienda, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile e che, pertanto, nella fattispecie prospettata, possa trovare applicazione:
- ai fini delle imposte dirette, l’articolo 176 del Tuir;
- … “
In sintesi, l’Agenzia ritiene possibile - , nella su descritta situazione in cui rileva società in scioglimento, fallita, con ipotesi di proposta di concordato fallimentare - l’esistenza, pur in un contesto liquidatorio quale è il fallimento, di un’azienda con tutto quanto ne consegue.
La tematica, e le conseguenti considerazioni, rilevano in modo analogo anche per la procedura di concordato nella liquidazione giudiziale ex art. 240 e ss. D.Lgs. 14/2019 che con l’avvento del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) ha sostituito, per le procedure introdotte a far data dal 15 luglio 2022, il concordato fallimentare del R.D. n. 267/1942.