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Commento

Continuità indiretta e valore di liquidazione dopo Cass., 9 luglio 2026, n. 22960*

L’offerta come base imprescindibile e l’onere di dimostrare le differenze di valore

Riccardo Ranalli, Dottore Commercialista in Torino

6 Luglio 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Est. Farolfi

La Cass., 9 luglio 2026, n. 22960, ha ritenuto illegittimo, in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda, ancorare il valore di liquidazione alla stima atomistica dei beni. Se ne è tratto, erroneamente, il timore che il concordato in continuità indiretta sia divenuto impraticabile per azzeramento della relative priority rule. Il contributo mostra che la pronuncia è ineccepibile alla luce dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, ma non produce quell’effetto: l’oggetto è il medesimo, non necessariamente il valore. Il plusvalore non è azzerato, muove dal prezzo dell’offerta e si misura sulle differenze specifiche che il solo scenario liquidatorio determina, di regola contenibili con l’affitto “ponte” laddove praticabile. Il relativo onere compete all’imprenditore e all’attestatore, non al giudice. Tali differenze vanno individuate e dimostrate, in modo ancorato al caso, dall’imprenditore e dall’attestatore; il giudice ne verifica la legalità sostanziale, senza un ruolo suppletivo.
Riproduzione riservata
1 . La questione: un allarme mal riposto
La Cass. 9 luglio 2026, n. 22960, enunciando un principio chiave, ha affermato che, nel concordato in continuità indiretta fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, è illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo a parametro alternativo una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni: è proprio l’offerta a rendere quel valore atomistico un incongruo riferimento. 
La pronuncia ha suscitato una reazione allarmata sui social network: si è sostenuto che il concordato in continuità indiretta sarebbe divenuto impraticabile. Il ragionamento è lineare: se l’offerta di acquisto confluisce nel valore di liquidazione, allora le risorse del concordato coincidono con quelle ritraibili dalla liquidazione giudiziale; verrebbe così meno il plusvalore da distribuire secondo la relative priority rule e la continuità indiretta diventerebbe difficilmente percorribile, restando di fatto assoggettata alla absolute priority rule
La tesi che qui si sostiene è che l’allarme è mal riposto. La pronuncia è ineccepibile alla luce del portato dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII; ma da essa non discendono i timori espressi. Ciò che da essa traspare è che l’imprenditore e l’attestatore debbano individuare e dimostrare in modo convincente e con iter logico ineccepibile, ancorato al caso concreto, le differenze tra il prezzo dell’offerta e il valore di liquidazione. È in quelle differenze, e non nella fittizia distanza tra offerta e stima di un valore di liquidazione giudiziale «puramente apparente o affermato», che risiede il legittimo plusvalore concordatario. 
2 . Il portato dell’art. 87, comma 1, lett. c): perché la pronuncia è ineccepibile
Il valore di liquidazione è definito dall’art. 87, comma 1, lett. c) come il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, oltre delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese[1]. 
In primo luogo, la norma non identifica il valore di liquidazione con la somma dei realizzi atomistici. Al contrario, essa incorpora in tale valore il maggior valore economico realizzabile dalla cessione dell’azienda in esercizio. La liquidazione atomistica assume, del resto, valenza meramente residuale, e la stessa liquidazione giudiziale non è strutturalmente incapace di conservare il valore aziendale, dato il primato della continuità riconosciuto anche nella LG dal Codice, in particolare all’art. 211, comma 1[2]. Ne consegue che il termine di paragone corretto non è la stima atomistica, bensì il valore realizzabile dalla cessione dell’azienda in esercizio anche in sede di liquidazione giudiziale. 
Ove esista un’offerta di acquisto dell’azienda, quel prezzo costituisce la base imprescindibile per determinare il valore realizzabile dalla cessione anche nell’alternativa liquidatoria: la disponibilità del terzo ad acquistare non viene meno per il solo fatto dell’apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto delle protezioni che operano a favore dell’acquirente. Assumere, in presenza di quell’offerta, un valore di liquidazione pari alla sommatoria delle alienazioni disgregative significa assumere un dato «puramente astratto e incompatibile con la soluzione in concreto prospettata». 
La coerenza della pronuncia con il dato normativo è confermata dallo strumento operativo che a quel dato dà attuazione. Il § 6 della lista di controllo contenuta nel decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (lista di controllo che per effetto del comma 2 dell’art. 5 bis fornisce le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento anche in tutti gli strumenti di regolazione della crisi) stabilisce che la stima deve tenere conto del valore realizzabile dei singoli beni e diritti «e dell’eventuale maggior valore realizzabile ove sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio, anche in sede di liquidazione giudiziale» (§ 6.3), assumendo dunque la cessione unitaria come scenario di riferimento prioritario. La pronuncia della Corte e la lista di controllo parlano, su questo punto, la stessa lingua. 
3 . Identità dell’oggetto, non necessariamente identità di valore
L’errore alla base dell’allarme espresso consiste nel confondere l’identità dell’oggetto con l’identità del valore a prescindere dalle specificità del caso. 
L’oggetto è effettivamente il medesimo: la stessa azienda, in esercizio, ceduta al medesimo (o ad analogo) acquirente[3]. Ma da ciò non discende che il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale coincida sempre con il prezzo dell’offerta formulata nell’ambito del concordato. La norma è chiara nel richiedere che il valore economico sia quello realizzabile «nella medesima sede» della liquidazione giudiziale. Il prezzo dell’offerta riflette la cessione di un’azienda che prosegue la propria attività al riparo dallo scenario liquidatorio; il valore di liquidazione riflette invece la cessione della medesima azienda calata, però, nello specifico scenario della liquidazione giudiziale, alla data della domanda piena di concordato.[4] 
Il valore di liquidazione è, in altri termini, una grandezza economico-giuridica costruita in funzione dello specifico scenario della procedura e dello specifico ente, non un valore astratto. Muovendo dalla base imprescindibile costituita dal prezzo dell’offerta, esso può risultare inferiore a tale prezzo per differenze specifiche e dimostrabili, riconducibili alle ricadute che lo scenario della liquidazione giudiziale determina sul valore realizzabile. 
Rientra tra le cause della confusione tra identità dell’oggetto e identità del valore il caso, invero frequente, in cui l’offerta ricevuta sia condizionata alla non apertura della liquidazione giudiziale. L’offerta, infatti, denoterebbe interesse per l’azienda che, salvo possibili preclusioni “politiche” proprie dell’offerente ad intervenire nell’acquisto nei confronti di una procedura di liquidazione giudiziale, permarrebbe anche nel corso di quest’ultima; la condizione posta dall’offerente vale però quanto meno a confermare che il prezzo, in caso di liquidazione giudiziale, non potrebbe essere lo stesso. 
Sono precisamente queste differenze, non la distanza da una stima astratta ed avulsa dal caso concreto o addirittura da una valutazione atomistica, a costituire il legittimo plusvalore concordatario. La relative priority rule non resta priva di oggetto; muta soltanto la fonte del plusvalore, che non può più essere affermato, ma deve essere dimostrato. Occorre allora esaminare le due principali categorie di differenze legittimamente rappresentabili: l’impatto reputazionale della notizia della liquidazione giudiziale e quello dei codici interni dei clienti, nonché il fattore tempo con l’attualizzazione dei flussi. Vi si aggiungono gli impedimenti giuridici alla prosecuzione dell’attività. 
Per contro occorre portare in conto anche la prospettabilità dell’affitto dell’azienda. Quando si tratta del valore dell’azienda in esercizio realizzabile nella liquidazione giudiziale si tende, infatti, a riferirsi al caso della cessione a valle dell’esercizio provvisorio. Invero non è questo l’unico scenario: anzi, il miglior presidio per la conservazione del suo valore è l’affitto ponte dell’azienda. Pertanto, non si può prescindere da tale ipotesi, in particolare in presenza di soggetti interessati all’acquisto. 
4 . La prima differenza: l’impatto della notizia della liquidazione giudiziale
La disponibilità del terzo ad acquistare l’azienda non viene meno con l’apertura della liquidazione giudiziale; tutt’al più si riduce il prezzo che egli è disposto a pagare, in relazione all’impatto reputazionale della notizia della liquidazione giudiziale tenuto conto delle specifiche peculiarità dell’impresa. 
Tale impatto non è uniforme e non può essere presunto; occorre che sia razionale e suffragato da elementi oggettivi e specifici. 
Qualche esempio aiuta a comprendere. 
Come non vi è un impatto della notizia dell’apertura della liquidazione giudiziale sulla clientela retail, non vi è nemmeno presso la clientela wholesale quando vi siano termini brevi di consegna della merce ordinata. Diverso è però il caso in cui gli ordini vengano effettuati per consegne differite (ad esempio, nel settore dell’abbigliamento, le consegne per la stagione successiva). È ragionevole ritenere che, nel dubbio che l’esercizio provvisorio prosegua per il tempo necessario per consentire la produzione e la consegna, taluni clienti siano indotti a revocare gli ordini o a non effettuarne di nuovi, rivolgendosi ad altri fornitori. Con la precisazione fondamentale che essi però non revocheranno gli ordini qualora non siano più in tempo utile per effettuarne di nuovi ai concorrenti del debitore. In presenza di un rischio concreto di perdere ordini, il valore dell’azienda si riduce di conseguenza. 
Altra situazione che giustifica una riduzione delle vendite e dunque del valore è l’esigenza della prosecuzione dell’attività dell’impresa per assicurare l’assistenza post-vendita, laddove essa sia essenziale e non possa essere prestata da altri operatori. 
Anche i rapporti di durata (quali appalti pluriennali e la realizzazione di software) possono essere pregiudicati dalla precarietà dell’esercizio provvisorio, quanto meno sotto il profilo reputazionale. 
Altri casi canonici sono quello della perdita dei requisiti presso la clientela per effetto della mera notizia della liquidazione giudiziale, anch’essa giustificata dalla precarietà della continuità. Non è questo solo un problema reputazionale, ma un tema di divieto di operare per effetto di codici interni che si presenta con le referenze presso la grande distribuzione organizzata e con gli albi fornitori per gli OEM (produttori di equipaggiamenti originali, in particolare nell’automotive), o per gli appalti privati[5]. 
In ultimo, rileva anche il profilo degli approvvigionamenti. Taluni fornitori essenziali (soprattutto stranieri) potrebbero non proseguire nelle forniture, in particolare se relative a prodotti realizzati ad hoc per l’impresa e ciò per il rischio del mancato ritiro delle stesse. 
L’assunzione di un valore inferiore al prezzo offerto deve perciò trovare giustificazioni puntuali connesse a cause specifiche ed essere suffragata da un approccio di calcolo argomentato, convincente ed ancorato alla realtà fattuale. 
Ciò che non è consentito è il ricorso ad algoritmi sommari, astratti ribassi percentuali giustificati da argomentazioni generiche, quali la non meglio circostanziata mancanza di garanzie o la minore efficienza della procedura. Non di rado, infatti, le riduzioni di valore imputate alla liquidazione giudiziale non dipendono da un’intrinseca incapacità di questa di conservare il valore, ma dall’aver portato sommariamente in conto prassi liquidative non coerenti con il modello legale: sono bias informativi, che scambiano inefficienze procedurali per limiti strutturali. La differenza reputazionale, per rilevare, deve essere reale, specifica e dimostrabile. 
5 . La seconda differenza: il fattore tempo e l’attualizzazione dei flussi
La differenza destinata a incidere in modo più sistematico è quella legata al fattore tempo. 
La lista di controllo al § 6.4 chiede di tenere conto «del momento in cui i creditori otterrebbero le risorse in seguito a un riparto, applicando opportuni tassi di attualizzazione»; la comparazione tra il concordato e la liquidazione giudiziale deve essere condotta a parità di condizioni temporali. Se i tempi di soddisfazione dei creditori previsti dallo strumento di regolazione della crisi sono più brevi di quelli prevedibili nella liquidazione giudiziale, come di regola accade, il valore di liquidazione, per essere comparabile, deve essere attualizzato sulla base del costo del denaro. Quando il concordato anticipa il riparto ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, dal confronto tra i valori attuali delle risorse rese disponibili ai creditori emerge, a parità di importo nominale, un vantaggio per il trattamento concordatario. La differenza di valore attuale non è un artificio: è il beneficio che la continuità trasferisce ai creditori sottraendoli all’attesa. Occorre però che la differenza temporale sia argomentata e coerente con il quadro normativo di riferimento: da una parte, per effetto dei tempi di omologa del concordato[6] e del successivo pagamento dei creditori e, dalla parte opposta, per effetto dell’esigenza di esperimento della procedura competitiva nell’ambito della liquidazione giudiziale e dei tempi del relativo riparto. 
Vale però anche qui l’avvertenza metodologica: l’attualizzazione non deve trasformarsi in un algoritmo sommario e la differenza temporale va commisurata al confronto tra i tempi propri di una liquidazione giudiziale efficiente e quelli dello strumento prescelto. 
6 . Una diversa categoria di differenze: gli impedimenti giuridici alla prosecuzione
Accanto a quanto sopra, opera un’ulteriore categoria di differenze di natura diversa, attinente alla stessa possibilità giuridica di proseguire l’attività nello scenario della liquidazione giudiziale. Tralasciando i settori nei quali la prosecuzione dell’impresa, anche solo in via provvisoria, è preclusa ex lege[7], vi sono quelli nei quali lo svolgimento dell’attività è subordinato a un’abilitazione incompatibile con l’apertura della procedura, la cui autorizzazione, licenza o iscrizione decade per effetto della procedura, ovvero richiede un requisito di onorabilità o di idoneità finanziaria che l’apertura della liquidazione giudiziale fa venire meno: si pensi alle agenzie per il lavoro, ai vettori aerei, all’autotrasporto per conto di terzi, alle concessioni di gioco[8]. Vi rientrano, infine, sul piano dei rapporti con la committenza pubblica, gli appalti e le concessioni, rispetto ai quali l’assoggettamento a liquidazione giudiziale è, in linea di principio, causa di esclusione e di risoluzione[9]. 
In tutti questi casi la differenza rispetto al prezzo offerto non è reputazionale o contrattuale, ma strutturale. Vale però anche qui il ribaltamento già visto: quando l’abilitazione è riferibile all’operatore e non all’azienda in sé, il trasferimento del compendio a un affittuario o a un cessionario già autorizzato ne conserva il valore, e la differenza si riduce ai tempi e ai costi della voltura o del nuovo rilascio del titolo. È, ancora una volta, una differenza specifica, che deve essere provata e ancorata al caso, non un ribasso di valore di principio. 
7 . L’affitto "ponte" d’azienda e la cessione a valle
Un’applicazione paradigmatica è quella dell’affitto ponte d’azienda funzionale alla successiva cessione della stessa. La stessa Corte vi accenna, osservando che il canone di un affitto ponte concluso ante domanda non può essere spacciato per plusvalore concordatario, poiché anche il curatore ben potrebbe incassarlo prima di procedere all’alienazione[10]. 
Il valore realizzabile dalla liquidazione giudiziale si compone, in questa struttura, di due poste: il canone dell’affitto, che, come già detto, concorre al valore di liquidazione giudiziale, e il prezzo della cessione a valle dell’affitto. Nessuna delle due è, di per sé, plusvalore: entrambe sono parte del valore di liquidazione. E la struttura è astrattamente integralmente replicabile in sede di liquidazione giudiziale, ove il curatore può proseguire l’affitto e procedere alla successiva cessione. Anche qui, dunque, il valore realizzabile nell’alternativa liquidatoria coincide con quello dell’operazione concordataria. Ciò, fatte salve le differenze specifiche e l’effetto temporale già rappresentato. 
Vi è però un rilievo ulteriore. L’affitto, mantenendo l’azienda in esercizio sotto la conduzione dell’affittuario, scherma il compendio dallo shock reputazionale connesso alla notizia della liquidazione giudiziale: la continuità gestionale attenua, quando non elide, proprio quella differenza reputazionale che costituirebbe il principale fondamento di un valore inferiore al prezzo offerto. L’affitto ponte funge, dunque, anche da presidio reputazionale. 
Ciò non esclude che, in casi specifici, un impatto residuo possa comunque sussistere; ma esso, per rilevare, deve essere provato e dimostrato, non presunto. Ci si riferisce al caso in cui l’offerente non abbia manifestato la propria intenzione di condurre l’azienda in affitto. 
Ebbene, perché un terzo sia disposto a condurre l’azienda in affitto restando esposto al rischio che la successiva procedura competitiva la assegni ad altri, occorre che la gara per la cessione a valle gli consenta ragionevolmente di rientrare di tutti i costi sostenuti e di tutti gli sforzi anche organizzativi dedicati. In difetto, in particolare nel caso di aziende in perdita, nessun operatore accetterà l’affitto e la struttura non reggerà. È perciò necessario, laddove possibile, introdurre presidi adeguati che, in caso di aggiudicazione a un terzo, ristorino il conduttore degli oneri e degli investimenti sostenuti, remunerandolo anche per il rischio da lui assunto. Tali presidi non rispondono solo ad un’esigenza di equità: sono condizione di fattibilità dell’affitto ponte e, al tempo stesso, consentono di tenere conto del relativo impatto sul valore realizzabile. Non a caso il riferimento contenuto nella pronuncia è quello di un “affitto ponte concluso ante deposito della domanda di concordato”. Occorre però che l’iter logico sottostante sia razionale e condivisibile. 
Vi possono essere ulteriori vincoli, ai quali si accenna brevemente per ragioni di completezza, senza peraltro affrontarli; essi attengono alle ricadute derivanti dall’esigenza di investimenti e di azioni rimediali che difficilmente potranno essere realizzati nel corso dell’affitto (come pure nel caso dell’esercizio provvisorio). 
8 . Conclusioni: l’onere della dimostrazione
I messaggi che emergono dalla pronuncia della Suprema Corte possono essere ora ricomposti. 
La pronuncia della Cassazione è ineccepibile: l’art. 87, comma 1, lett. c) include nel valore di liquidazione il maggior valore realizzabile nella stessa sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, e rende perciò incongruo, in presenza di un’offerta, il riferimento alla stima atomistica o ad un valore astratto “puramente apparente o affermato”. 
Da ciò non deriva però l’impraticabilità del concordato in continuità indiretta, anche laddove la relative priority rule sia indispensabile. Quest’ultima non è azzerata: continua a operare sul plusvalore, che però non può più essere determinato attraverso il confronto con un valore astratto, ma deve essere costruito muovendo dal prezzo dell’offerta, misurando le differenze specifiche che lo scenario della liquidazione giudiziale determina: l’impatto reputazionale e contrattuale, ove provato, nonché il fattore tempo, con i relativi tassi di attualizzazione; sempre che non sussistano impedimenti giuridici alla prosecuzione dell’attività. 
L’affitto ponte dell’azienda è un’alternativa più efficiente per la conservazione del valore rispetto all’esercizio provvisorio e deve essere esplorato nei suoi effetti e vincoli per determinare il valore di liquidazione giudiziale. 
Non è invece rilevante al fine di sottrarre valore al prezzo offerto l’indisponibilità di nuove risorse finanziarie, posta la presenza di banche disponibili ad erogare finanziamenti prededucibili in caso di liquidazione giudiziale; rilevano in questo caso tutt’al più i tempi tecnici per istruire il finanziamento occorrente, che potrebbero essere non brevi in presenza di un curatore che deve prima acquisire i flussi informativi occorrenti. 
Questa costruzione compete all’imprenditore, che la deve indicare nel piano a mente dell’art. 87, comma 1, lett. c), e all’attestatore[11], ai quali spetta individuare e dimostrare le differenze di valore in modo convincente e ancorato al caso concreto, fermo restando che la presenza degli impedimenti giuridici è oggettiva e non necessiterebbe di dimostrazione da parte dell’imprenditore. La relazione del professionista non comporta però alcun effetto vincolante per il giudice, che dispone di un elemento oggettivo (il prezzo offerto) dal quale può discostarsi solo disponendo di elementi altrettanto oggettivi che giustificano una differenza di valore. Si tratta di elementi che debbono essere offerti dall’imprenditore e dall’attestatore e da questi sottoposti al vaglio del giudice. In difetto, parrebbe arduo ritenere che quest’ultimo possa rilevarli in luogo dell’imprenditore per ridurre autonomamente il valore di liquidazione giudiziale rispetto a quello dell’offerta, esercitando così un ruolo suppletivo che andrebbe oltre il sindacato giudiziale. 
Chi lamenta l’azzeramento della relative priority rule lamenta, in realtà, il venir meno della possibilità di affermare un plusvalore che non si è in grado di dimostrare. Ma questo non è un impoverimento dello strumento: è la restituzione della determinazione del valore di liquidazione alla sua funzione propria, che è quella di preservare e distribuire un valore reale, non apparente.

Note:

[1] 
L’art. 87, comma 1, lett. c) CCII definisce, con valenza trasversale in tutti gli strumenti di regolazione della crisi,  il valore di liquidazione come il valore «alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese». 
[2] 
La liquidazione atomistica ha valenza residuale: l’art. 214 CCII consente di disporla solo quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale o di suoi rami non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori (tra le altre, Trib. Monza, 18 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Lucca, 25 luglio 2023 in Dirittodellacrisi.it ; Trib. Ferrara, 18 luglio 2023 in Dirittodellacrisi.it). Il primato della continuità anche in sede liquidatoria è sancito dall’art. 211 CCII. 
[3] 
Nel caso di specie era corroborata da un procedimento competitivo che dà evidenza della pluralità di potenziali acquirenti. A ben vedere però è sufficiente che vi sia un interessato purché terzo ed indipendente rispetto al debitore. 
[4] 
Analogamente nel caso del PRO o dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa od in quello della transazione fiscale. Mi permetto di rinviare, anche per gli sviluppi che seguono, a R. Ranalli, Il valore di liquidazione giudiziale da esercizio di stile a presidio giuridico. Inquadramento, determinazione e prassi auspicate, in Dirittodellacrisi.it, 7 luglio 2026. 
[5] 
Invero le forniture in corso non sono pregiudicate operando il comma 1 dell’art. 94 bis. Il problema si pone per le nuove forniture. 
[6] 
Le stesse considerazioni valgono qui per il PRO e per l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa. 
[7] 
Ci si riferisce alle imprese che non sono neppure assoggettabili alla liquidazione giudiziale (banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari finanziari vigilati) per le quali la crisi è governata da regimi speciali che comportano la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività riservata. Cfr. art. 1 CCII, che esclude dalla liquidazione giudiziale gli enti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in via esclusiva; per le banche, artt. 14 e 80 ss. T.u.b. (D.Lgs. n. 385/1993); per le imprese di assicurazione e riassicurazione, artt. 245 ss. cod. ass. (D.Lgs. n. 209/2005); per gli intermediari finanziari, SIM e SGR, il TUF (D.Lgs. n. 58/1998). 
[8] 
Tra le altre: agenzie per il lavoro e somministrazione (D.Lgs. n. 276/2003, art. 5); vettori aerei, per la licenza di esercizio (reg. CE n. 1008/2008, art. 9); autotrasporto di merci per conto di terzi, sotto il profilo dell’idoneità finanziaria (reg. CE n. 1071/2009 e Albo nazionale); concessioni per la raccolta del gioco, secondo le rispettive convenzioni con l’ADM. 
[9] 
Art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023. 
[10] 
In tale senso, sono plurime le pronunce della giurisprudenza di merito: che il canone dell’affitto d’azienda concorra a formare il valore di liquidazione giudiziale è stato affermato da Trib. Spoleto, 4 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it. Nella liquidazione giudiziale l’affitto e la successiva cessione dell’azienda trovano disciplina, rispettivamente, negli artt. 212 e 214 CCII. 
[11] 
Che deve esprimersi sul riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in sede di liquidazione giudiziale. 

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  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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