La norma come scritta lascia, come anticipato, evidenti dubbi interpretativi nell’individuare i soggetti cui non spetterebbe il beneficio, sia con riferimento a quelli previsti dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) sia a quelli previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 a seguire anche CCII).
Con riferimento all’individuazione dei soggetti che in ambito R.D. n. 267/1942 (L. fall.) sono ricompresi tra quelli cui il beneficio non spetterebbe, l’attenzione va posta alla frase: “… o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942”.
Come in precedenza considerato l’agevolazione non spetterebbe quindi:
- alle imprese in stato di liquidazione volontaria; il termine “impresa” ricomprende sia quelle individuali che quelle societarie.
Con riferimento alle imprese individuali le stesse, non rilevando specifica norma civilistica, dovranno esclusivamente assolvere alla presentazione del modello AA9/7 che, in ambito Iva, è previsto per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati, cessazione attività.
Con riferimento alle società personali le norme civilistiche che si occupano della liquidazione sono:
· artt. 2272 e 2283 per le società semplici;
· artt. 2308 e 2312 per le Snc;
· artt. 2323 e 2324 per le Sas.
Con riferimento alle società di capitali le norme civilistiche di riferimento per la liquidazione volontaria sono gli articoli dal 2484 al 2496 c.c..
- alle imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942.
Le altre procedure concorsuali, rispetto a quelle enunciate dalla norma e cioè: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, a parere di chi scrive sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle varie diverse tipologie.
Tale indicazione trova conferma nella sentenza n. 13850/2019 in cui la suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato la qualificazione di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In conseguenza dovrebbero poter accedere al beneficio del credito di imposta transizione 5.0 il concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L. fall., il piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) L. fall., e la convenzione di moratoria ex art. 182 octies L. fall.
- alle imprese “sottoposte ad altra procedura concorsuale … prevista … dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019…”.
L’indicazione normativa, come osservato, sembra denotare scarsa conoscenza in ambito normativo sulla gestione della crisi di impresa.
Si precisa che la relazione al D.L. n. 19/2024 sul tema nulla aggiunge rispetto al testo normativo.
Una lettura semplicistica della norma potrebbe portare a considerare che tutte le imprese che fanno ricorso agli istituti di gestione della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 possano beneficiare del credito di imposta 5.0, posto che il citato D.Lgs. non cita le procedure concorsuali.
Ovvio è che tale semplicistica conclusione non appare corretta.
Utile conforto all’auspicato intervento correttivo sulla norma in esame da adottarsi in sede di conversione del decreto-legge potrebbe trarsi dalle indicazioni contenute nell’art. 9 della Legge 111/2023 (delega al governo per la riforma fiscale), dove al comma 1 lett. a) prevede che, nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (a seguire CCII), si dovrà:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito per tutte le imprese comprese quelle minori e le grandi imprese che ricorrono agli istituti di cui al CCII distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori (che determinano l’estinzione dell’impresa debitrice) …;
1.2) istituti di risanamento che non determinano l’estinzione dell’impresa.
La distinzione di cui alla legge delega potrebbe essere applicata, con riferimento ai soggetti cui non spetta il credito d’imposta 5.0 individuandoli in quelli di natura liquidatoria. Lo spirito che informa le indicazioni dell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 sembrerebbe infatti quello di consentire l’accesso a tale beneficio alle imprese che non determinano l’estinzione dell’impresa prevedendone la continuità.