Producono effetti nei confronti dei terzi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per i quali è prevista una fase di omologazione davanti al tribunale (artt. 57-64 cci). Essi costituiscono la figura più rilevante di contratti di ristrutturazioni previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’inserimento dell’accordo in una procedura giudiziale di omologazione che ne verifica l’utilità per i creditori consente di aggiungere, all’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti esecutivi, anche effetti verso i terzi. In primo luogo, effetti protettivi e interinali nella fase delle trattative e della omologazione, in cui gli accordi sono protetti dalle azioni esecutive e cautelari. In secondo luogo, effetti finali e sostanziali nei confronti dei creditori estranei all’accordo, che subiscono dilazioni e a volte pagamenti solo parziali[43].
Il codice detta regole generali sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e discipline diverse a seconda delle specifiche tipologie di accordi, nelle quali i vantaggi della esenzione dall’azione revocatoria e della estensione degli effetti ai terzi si intensificano progressivamente, in ragione dell’obiettivo della preservazione dell’impresa. In conformità con la natura contrattuale dell’istituto, non si prevedono particolari regole contenutistiche, lasciate all’autonomia negoziale delle parti[44].
Caratteristica fondamentale degli accordi di ristrutturazione è di essere regolati non soltanto da norme sostanziali, ma anche da norme processuali. Tali accordi sono infatti inseriti in una procedura giudiziale. Le regole processuali concernono l’omologazione dell’accordo.
Mentre la fase delle trattative avviene sul mercato (fatta salva l’eventualità della richiesta di misure protettive), ed ha pertanto carattere per così dire stragiudiziale, invece la fase dell’efficacia costitutiva di tali accordi ha carattere processuale, e si conclude con l’omologazione[45].
La sottoposizione dell’accordo di ristrutturazione e del piano posto alla base alla procedura di omologazione consente la preventiva verifica giudiziale, nel contraddittorio con tutti gli interessati, della condivisibilità del percorso di ristrutturazione[46].
Inoltre, il giudizio di omologazione e la possibilità attribuita ai creditori estranei di opporsi in quel giudizio all’accordo, consente la verifica della convenienza della proposta anche per i creditori terzi, e giustifica conseguentemente l’estensione di alcuni effetti dell’accordo anche a costoro.
Circa le regole generali, legittimato a concludere accordi di ristrutturazione dei debiti è l’imprenditore, anche non commerciale, di dimensioni non modeste, che versi in condizioni di crisi o di insolvenza. L’ambito soggettivo è più ristretto rispetto a quello previsto per gli accordi su piani attestati, fruibili anche dai piccoli imprenditori.
Un’altra regola di rigore è che gli accordi devono essere raggiunti con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.
I creditori estranei hanno diritto al pagamento integrale, ma non secondo i tempi previsti dalla fonte del credito, bensì nei limiti di una dilazione stabilita nel codice. Gli accordi devono infatti essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i debiti scaduti; e dalla scadenza per i debiti non ancora scaduti.
La possibilità di imporre una dilazione dei termini di pagamento ai creditori rimasti estrani determina una eccezione alle regole generali del contratto, che vale come legge solo fra le parti e non produce nei confronti dei terzi alcun effetto (art. 1372 cc) eccettuati gli effetti favorevoli (art. 1411 cc).
Come per gli accordi su piano attestati, un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Ma l’attestazione deve specificare anche l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini dilazionati previsti dal codice.
L’imprenditore che avvii trattative su accordi di ristrutturazione può richiedere al tribunale misure protettive temporanee, inclusa la nomina di un custode del patrimonio del debitore, idonee a paralizzare l’aggressione dei creditori e ad assicurare provvisoriamente gli effetti che discenderebbero dall’omologazione (art. 54 cci).
Se il debitore rinuncia a questa protezione e non propone il pagamento dilazionato per i creditori terzi, la percentuale del sessanta per cento dei crediti stabilita nell’art. 57 cci per aversi accordo omologabile è ridotta della metà. In tal caso si parla di accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 cci). L’agevolazione è concessa in considerazione della fiducia di cui il debitore ancora gode sul mercato, e della modesta gravità della difficoltà economica (che non gli impedisce di pagare i creditori estranei alla scadenza).
Il codice regola all’art. 59 anche la posizione dei creditori e dei soci illimitatamente responsabili, ribadendo le regole civilistiche generali. Come prevede l’art. 1239 cc, se il creditore garantito da un fideiussore libera in tutto o in parte il debitore principale (con cui conclude l’accordo di ristrutturazione), lo stesso effetto si produce nei confronti del fideiussore, che resta obbligato nei limiti del debito non rimesso. Invece, nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, che potranno essere richiesti del pagamento nonostante le dilazioni di cui può giovarsi il debitore principale.
Inoltre, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.
Infine, per gli accordi di ristrutturazione, in quanto sottoposti ad omologazione, sono previsti gli effetti sulla disciplina societaria circa i doveri di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione se esso scende sotto i limiti legali.