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Saggio

Disciplina italiana dell’allerta e Direttiva Insolvency: un’agenda per il legislatore*

Michele Perrino, Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Palermo

31 Agosto 2021

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Riflessioni critiche e sistematiche sull’attualità, le prospettive e le criticità dell’allerta nella cornice unionale tracciata dalla Direttiva Insolvency.
Riproduzione riservata
1 . Premessa. L’allerta fra CCII e Direttiva n. 2019/1023/UE
Il recentissimo rinvio al 31 dicembre 2023 – disposto con il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, art. 1 lett. b), conv. in l. 21 ottobre 20201, n. 147 – dell’entrata in vigore della disciplina dell’allerta, fin qui contenuta nel Codice della crisi di impresa e di insolvenza (d’ora in poi anche “CCII”) di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, insieme alla pure recente delega legislativa (cfr. art. 1, comma 1, e All. A, n. 22, l. 22 aprile 2021, n. 53) per il recepimento della Direttiva 20 giugno 2019, n. 2019/1023/UE (c.d. Direttiva Insolvency), offre l’occasione per un pur rapido inventario dei temi di ulteriore e per certi versi necessario intervento sulla riforma del diritto della crisi in itinere, per via di integrazione o modifica delle attuali disposizioni in materia, onde dare piena attuazione alle pertinenti previsioni unionali.
Un inventario da compiersi dando – come ovvio – coordinato rilievo sia ai “considerando” che alle “disposizioni” della citata Direttiva n. 1023/2019 (avente ad oggetto, come risulta dalla sua intitolazione, “i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”) [1]; consapevoli che tale disciplina europea non potrà non comportare una significativa rivisitazione della disciplina nazionale dell’allerta [2], prima della sua definitiva entrata in vigore e profittando ora del succitato rinvio, disposto peraltro per ragioni non tanto connesse all’esigenza di conformazione al diritto UE, quanto piuttosto espressamente riferite alle criticità del perdurante contesto pandemico (come emerge dalle premesse del decreto 24 agosto 2021, oltre che dalla sua relazione illustrativa) [3].
Il tema, com’è noto, è controverso. Lo testimonia, nel recente processo italiano di riforma, l’altalenare dei testi che si sono succeduti, dai lavori della Commissione ministeriale presieduta da Renato Rordorf alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, fino alla attuale disciplina prevista agli artt. 12-25 del CCII, oggetto nella parte che qui interessa di alcuni ritocchi da parte del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. decreto correttivo), di cui si è già dato analiticamente conto in altre sedi cui, per brevità, si rinvia [4].
Ai presenti fini, ci si limiterà a richiamare di volta in volta l’anzidetta disciplina del CCII in materia – con i limiti (e rischi) connessi alla sua provvisorietà – in contrappunto con i temi additati in materia dal legislatore europeo come oggetto di intervento dei Paesi membri, con la citata Direttiva n. 2019/1023.
2 . Il carattere “precoce” dell’allerta e gli indicatori della crisi
Nel quadro della Direttiva Insolvency, il tema degli strumenti di allerta precoce si colloca sul piano delle misure previste dall’art. 1, comma 1, lett. c), secondo cui “La presente direttiva stabilisce norme in materia di […] c) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”. Gli strumenti di allerta servono cioè, nell’impianto della Direttiva, ad incentivare il debitore a richiedere, appunto, in una fase precoce, l’accesso ai quadri (alle procedure cioè) e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. E ciò in vista dell’obbiettivo di “aumentare l’efficienza” di tali quadri di ristrutturazione, dal punto di vista dell’interesse a che l’intervento sia il più possibile “precoce”, qui nel senso di “tempestivo”.
L’assunto alla base della tematica dell’allerta è del resto che la crisi di impresa, se non tempestivamente affrontata, è idonea alla progressiva distruzione dei valori coinvolti nella relativa attività, in pregiudizio di tutti gli interessi in gioco; e che per converso un intervento quanto più tempestivo di trattazione della crisi valga invece rispettivamente a massimizzare e proteggere quei valori ed interessi.
Nella Direttiva UE n. 2019/1023 ricorre al riguardo il termine inglese early, cui si è data la traduzione italiana di precoce (Die Frühwarnsysteme, nella traduzione tedesca; Outils d'alerte précoce, in quella francese).
La parola ha in italiano un significato generico, che denota il verificarsi di qualcosa prima di quanto sia normale e può avere sia un’accezione positiva (es.: un’intelligenza, un talento precoce) sia quella negativa di “prematuro” (es.: una senescenza precoce).
Sull’importanza della tempestività dell’intervento rileva anche il Cons. 22 della Direttiva: “Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione”. Prosegue il Cons. 22 che “È opportuno pertanto […] predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”. Di rilievo anche il cons. 24: “È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata”.
In tal senso, la fase di intervento deve essere precoce, ma non prematura. Così, da un lato (cons. 24, Direttiva), “Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore”. Dall'altro, “Onde evitare abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza”, scongiurando interventi prematuri in situazioni in cui non v’è in effetti necessità di una ristrutturazione, né quindi, fra l’altro, di imporre ai creditori non consenzienti quelle rinunce che i profili di concorsualità di alcuni quadri di ristrutturazione preventiva, come i concordati preventivi ed oggi anche e sempre più gli accordi di ristrutturazione, sono idonei a far subire.
In termini coerenti con quanto precede, l’art. 3, comma 1, Direttiva n. 2019/1023 dispone che gli strumenti di allerta precoce debbano essere “in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio” (corsivo ns.).
In vista di tale obiettivo, si tratta dunque ed anzitutto di far sì che la crisi sia riconosciuta ai suoi albori, sulla base di indizi sufficientemente univoci e oggettivamente indiscutibili, per ciò stesso idonei a ridurre i margini di opinabilità circa il ricorrere dei presupposti giustificativi di un intervento di ristrutturazione dell’impresa e della sua situazione debitoria. Al tempo stesso, occorre che gli indicatori di crisi prescelti corrispondano ad una fase adeguata dell’impresa in difficoltà [5], idonea a fungere da presupposto di attivazione dei meccanismi di allerta senza: da un lato, suscitare allarmi indebitamente precoci, tali da seminare ingiustificate paure nel mercato e provocare, anziché scongiurare, un aggravamento della crisi [6]; dall’altro di intervenire quando è ormai troppo tardi e l’impresa precipita inarrestabilmente verso l’insolvenza.
In tal senso, la scelta compiuta già dalla legge delega n. 155/2017 e poi dal CCII è stata quella di distinguere gli indizi della “crisi” – definita all’art. 2, lett. a), CCII come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore” – idonei a far scattare gli obblighi di segnalazione posti, da un lato, a carico degli organi interni di controllo e gli oneri di attivazione da parte dell’imprenditore; dagli indicatori, dall’altro lato, che fungono invece da presupposto dei doveri di segnalazione in capo a creditori qualificati.
Quanto al primo ordine di indizi, com’è noto, la loro individuazione ha luogo mediante rinvio ai parametri stabiliti per la valutazione di tempestività dell’iniziativa assunta dall’imprenditore, rilevante onde accedere alle misure premiali in tal caso previste: parametri oggetto di una specificazione ex ante affidata dall’art. 13, comma 2, del CCII, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con elaborazione a cadenza almeno triennale degli indicatori della crisi in discorso, da realizzarsi in modo distinto per ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., e dovendo tener conto delle “migliori prassi nazionali ed internazionali”. Di natura diversa dai precedenti sono gli indicatori della crisi, posti dalla legge delega quali innesco dei doveri di allerta posti a carico dei creditori pubblici qualificati: il riferimento è qui al “perdurare di inadempimenti di importo rilevante”, dando rilievo al dato quantitativo dell’indebitamento, con evidente intento semplificativo dell'applicazione [7].
Tutto considerato, si tratta di una disciplina articolata in guisa da tener già conto delle istanze dialettiche indicate dalla Direttiva 1023/2019.
Semmai, occorre comprendere se l’individuazione del presupposto di attivazione delle misure di allerta, che il CCII individua nella “crisi”, come sopra definita all’art. 2 lett. a), possa o debba essere ulteriormente precisato (ed eventualmente ampliato) onde meglio coincidere con quelle “situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza”, che l’art. 3, comma 1, della Direttiva contempla quali oggetto degli strumenti di allerta precoce [8]. Su questa via sembra collocarsi ora l’art. 2, comma 1, d.l. n. 118/2021, nell’individuare quale presupposto di accesso del debitore al nuovo strumento della “composizione negoziata” ivi previsto le “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”: dizione della quale si è colta l’idoneità ad intercettare “anche le situazioni di ‘pre-crisi’”, cioè “la c.d. twilight zone, fase economico-temporale della vita dell’impresa che precede la crisi vera e propria” [9], così da poter affrontare le stesse crisi d’impresa (non solo le insolvenze) precocemente, anche prima cioè che si siano come tali effettivamente delineate[10].
Altra cosa è la valutazione di tenuta degli indicatori di crisi in discorso rispetto ad uno scenario straordinario come quello drammatico della pandemia da Covid-19, idoneo a compromettere la stessa capacità selettiva dei parametri prescelti o a renderne destabilizzante l’applicazione, nel pieno di una inusitata e imprevista turbolenza economica: quella stessa valutazione, che ha motivato i ripetuti rinvii dell’entrata in vigore della nuova disciplina, in attesa di orizzonti migliori e più adatti all’innesto senza soverchi traumi o perfino esiti fallaci del sistema nazionale dell’allerta per la crisi d’impresa.
3 . Gli strumenti di rilevazione della crisi. Doveri di attivazione e segnalazione. Previsioni ad hoc per i gruppi e le grandi imprese
Sul distinto tema degli strumenti di rilevazione della crisi, dei congegni cioè idonei a far sì che gli indizi di crisi di cui si è detto vengano tempestivamente riconosciuti e fatti ulteriormente rilevare a chi spetta, al fine della precoce attivazione di idonee contromisure, la Direttiva UE n. 2019/1023 prevede all’art. 3, comma 2, che “Gli strumenti di allerta precoce possono includere:
a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;
b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;
c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi”.
Rispetto a un catalogo siffatto, la riforma italiana in itinere si concentra nell’attuale testo del CCII sugli strumenti di cui alle succitate lettere a) e c), assortendo una pluralità di congegni che coinvolgono:
- sia l’imprenditore e, nel caso di società, i suoi organi gestori, mercé l’estensione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati, già sancito dal vigente codice civile quale generale contenuto dei doveri gestori degli amministratori di s.p.a. (cfr. art. 2381 c.c.), rispetto ora a tutti gli imprenditori e agli amministratori di tutti i tipi societari, nel novellato art. 2086 c.c., profilando tale adeguatezza “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”, e perciò con doveroso apprestamento di presidi funzionali all’allerta, cui si aggiunge la parimenti generale previsione dell’obbligo “di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”; tutto ciò con l’incentivo per cui l’assolvimento tempestivo di tale obbligo di attivazione, ex art. 24 CCII, costituisce il presupposto per la concessione di misure premiali, sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità personale (inclusa fra le prime “una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa”, e fra le seconde l’introduzione di cause di non punibilità o attenuanti ad effetto speciale per reati fallimentari e non, cfr. art. 25 CCII);
- sia gli organi di controllo societari e i revisori (ai quali il CCII, all’art. 14, comma 4, offre quale ulteriore strumento conoscitivo, onde assecondarne la tempestività di attivazione, e pur non essendovene base nella legge delega n. 155/2017[11], l’obbligo degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B. di dar loro notizia delle variazioni o revisioni o revoche negli affidamenti comunicate al cliente), con l’obbligo di avvisare l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi (c.d. allerta “interna”) e, in caso di omesso o insoddisfacente riscontro, di informarne tempestivamente l’organismo di composizione assistita della crisi (OCRI); obbligo la cui osservanza è perfino prevista – con una disposizione di discutibile ampiezza, meritevole di essere riconsiderata nel riaperto percorso di revisione e messa a punto della riforma – “causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione”; 
- sia ancora i creditori pubblici qualificati (tra cui l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte), con l’obbligo – ascrivibile all’area dei “Meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento”, ex art. 3, co. 2, lett. a, Direttiva – di immediato avviso al debitore che la sua esposizione ha superato l'importo rilevante fissato per legge quale corrispondente indicatore di crisi e che, in difetto di attivazione entro tre mesi mediante pagamento [12], accordo col creditore o accesso ad una procedura concorsuale oppure a quella di composizione assistita gestita dall’OCRI, lo stesso creditore segnalerà l’indicatore di allerta agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione della crisi (obbligo di avviso e segnalazione la cui inosservanza è sanzionata dall’inefficacia dei privilegi accordati ai crediti dei soggetti in parola o per i quali gli stessi procedono [13], e perfino, quanto all’obbligo di avviso a carico dell’agente della riscossione delle imposte, con la “inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione”, cfr. art. 15, comma 1, CCII).
Se, per quanto sopra, la riforma italiana in itinere sembra già contenere elementi attuativi dello strumentario tracciato dall’art. 3, comma 2, della Direttiva, alle surriferite lettere a) e c), restano però ancora spazi di intervento da riempire.
Innanzitutto, la Direttiva n. 2019/1023 prevede al Cons. 22 che “Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità”.
Per converso, il CCII estende sensibilmente (art. 12, commi 4 e 5) l’elenco dei casi di esclusione dall’applicazione degli strumenti di allerta - che la delega, nell’affidarne l’individuazione al governo, indicava “in particolare” nelle società quotate in borsa o altro mercato regolamentato e nelle grandi imprese come definite dalla normativa UE (art. 4, lett. b, L. n. 155/2017) - anche a: gruppi di imprese di rilevante dimensione; società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri CONSOB; banche, società capogruppo di banche e società componenti il gruppo bancario; intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 T.U.B.; istituti di moneta elettronica e di pagamento; SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF, società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e società componenti il gruppo; fondi comuni di investimento, succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; depositari centrali; fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; Cassa depositi e prestiti; fondi pensione; imprese di assicurazione e riassicurazione; società fiduciarie.
In tal senso, la Direttiva attende di essere compiutamente attuata nel nostro ordinamento, con riferimento in particolare all’introduzione di apposite previsioni per i gruppi di società e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese.
4 . (segue). I servizi di consulenza
Ancora, un’area di necessaria riconsiderazione sembra quella dei “servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private”, come detto inclusi fra gli “strumenti di allerta precoce” dall’art. 3, comma 2, lett. b), della Direttiva, tenuto conto altresì delle previsioni dei considerando 17 e 70, secondo cui:
- (Cons. 17) “Le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'Unione, […] hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Al fine di aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo, […] dovrebbero essere predisposti anche strumenti di allerta precoce per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l'assunzione di esperti”;
- (Cons. 70) “Qualora l'impresa versi in difficoltà finanziarie, i dirigenti dovrebbero prendere misure per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza, come: richiedere consulenza professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo ricorso a strumenti di allerta precoce, se del caso”.
Ora, in diretta correlazione con l’apprestamento dei predetti “servizi di consulenza” si pone nell’attuale CCII l’istituzione del nuovo soggetto con rilievo pubblicistico, chiamato a svolgere funzioni di consulenza ed assistenza alle imprese in difficoltà, denominato organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) – posto a fianco dell’attuale organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), che resta competente per le imprese “minori” (nuova denominazione delle piccole imprese ai fini delle norme concorsuali) – da costituire presso ciascuna camera di commercio e chiamato a nominare di volta in volta un collegio di almeno tre esperti costituito ad hoc per ciascuna situazione di crisi; all’OCRI è affidata nel CCII italiano la gestione della procedura di allerta in senso stretto (art. 18, commi 1 e 4, CCII) e dell’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 19-23 CCII).
Sennonché l’interrogativo da porsi è se, nel caso dell’OCRI italiano, si tratti pur sempre di “servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private”, come vorrebbe la Direttiva, o piuttosto di servizi di consulenza sostanzialmente imposti alle imprese [14], come da erogarsi soltanto da un organismo para-pubblico, posto in una sorta di posizione di esclusiva territoriale della consulenza, con costi significativi a carico dell’imprenditore in crisi.
Fra l’altro, è da chiedersi se davvero serva in tutti i casi un collegio di tre esperti, con i costi che ciò comporta, anche eventualmente a carico dei creditori concorsuali (cfr. art. 23 CCII, nonché l’art. 6, comma 1, lett. a, CCII, che ne prevede il carattere prededucibile); costi da sostenere anche nel caso in cui l’attività svolta dall’OCRI si riduca alla mera “audizione del debitore” ai sensi dell’art. 18 CCII; in alternativa, avrebbe potuto prevedersi ad esempio un solo esperto, e che i tre profili - aziendalistico, contabile, legale (cfr. art. 17, comma 4, CCII) - potessero essere integrati solo su richiesta del debitore che fosse sprovvisto della possibilità di accedere alle relative professionalità attraverso consulenti di sua fiducia. È peraltro in questa direzione che sembra muovere la recente introduzione, con gli artt. 2 ss. dell’ultimo d.l. 24 agosto 2021, n. 118, della figura dell’esperto indipendente unico, chiamato ad assistere l’imprenditore in difficoltà che ne faccia richiesta nel neoistituito strumento di “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” [15].
Soprattutto, tornando all’attuale disciplina dell’allerta nel CCII, lascia perplessi il carattere obbligato del servizio di consulenza pur così fornito dall’OCRI, atteso che, una volta ricevuta la segnalazione, il medesimo “OCRI è tenuto a gestire il procedimento di allerta, ai sensi dell’art. 18 CCII” [16], a prescindere da una iniziativa del debitore e soprattutto con possibili esiti del tutto indipendenti dalla sua volontà, come la segnalazione al PM ex art. 22.
E lascia altresì dubbiosi l’“esclusiva” attribuita all’OCRI territorialmente competente (secondo i criteri dell’art. 16, comma 2, CCII), cui è assegnato una sorta di monopolio su base territoriale dei servizi di consulenza [17], cui il debitore non potrebbe sottrarsi neppure dimostrando di godere già di simili servizi erogati da altre fonti pubbliche o private: dimostrazione che, ove invece venisse ammessa, consentirebbe di aprire in materia alla creazione di un corrispondente mercato dei servizi in discorso, da erogarsi da parte di (come vuole la Direttiva) organizzazioni pubbliche o private (eventualmente istituite ad hoc), ulteriore e peculiare rispetto al già esistente mercato dei servizi di consulenza professionale alle imprese in crisi. Esempi diversi sono del resto già presenti nello scenario europeo [18].
5 . Destinatari dell’allerta, fra incentivo e sanzione. Le misure premiali per il debitore
Il tema degli obbiettivi dell’allerta si lega indissolubilmente a quello dei destinatari del warning, i quali nell’impianto della Direttiva n. 2019/1023 sono essenzialmente i debitori, che si tratta di incentivare all’azione precoce.
Così, secondo il Cons. 22 “È opportuno […] predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”; e l’articolo 3, comma 1, della Direttiva parla di “uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio” (corsivo ns.).
In tal senso, come è stato osservato [19], “scopo della direttiva è, evidentemente, quello di aumentare l’autoconsapevolezza del debitore, facendo leva sugli strumenti c.d. di allerta interna e di assistenza al debitore”.
Rispetto alla prospettiva unionale, il CCII prevede invece quali destinatari delle segnalazioni non solo il debitore ma, a certe condizioni, anche l’OCRI, il quale a sua volta a certe condizioni è mittente di segnalazioni ai soggetti qualificati, ex artt. 14 e 15, ed al Pubblico Ministero; ed al contempo oscilla tra le prospettive dell’incentivo all’intervento e della sanzione in caso di omessa attivazione.
Così, nel caso dell’allerta interna affidata agli organi di controllo societari, la segnalazione circa l'esistenza di fondati indizi della crisi ha per destinatari l’organo amministrativo e, nel caso di omessa o inadeguata risposta entro il successivo termine massimo di 30 giorni, o di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l'OCRI, fornendogli ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Analogamente, quanto all’allerta esterna devoluta ai creditori pubblici qualificati, la segnalazione del superamento dell’esposizione debitoria rilevante ha per destinatari il debitore (art. 15, comma 1) e – se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge, o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza – l'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (art. 15, commi 1 e 4, CCII).
Diversa è però nei due casi suddetti la prospettiva: nel primo quella dell’incentivo (la stessa prospettiva, cioè, adottata per il debitore con la previsione delle misure premiali di cui all’art. 25 CCII); nella seconda, essenzialmente, quella della sanzione.
In particolare, è di incentivo per gli organi di controllo, in base all’art. 14, comma 3, CCII, secondo cui la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo, e nei casi come sopra previsti all’OCRI, costituisce esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione; ma ciò “a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI”, segnalazione che a norma dello stesso art. 14 comma 3 deve essere effettuata anche nel caso di “inadeguata risposta” dell’organo amministrativo: con il rischio che qualsiasi risposta possa essere ritenuta “inadeguata”, al fine di creare il presupposto di una segnalazione all’OCRI che valga alla ricercata esimente da responsabilità, così da generare un incentivo perverso alla stessa segnalazione [20], ben lungi dal tipo di incentivi programmati dalla Direttiva.
Per i creditori pubblici qualificati - Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agente della riscossione -, la prospettiva sembra invece, anziché quella del mero incentivo, l’altra della sanzione, come emerge da ciò che la segnalazione entro i termini ex art. 15 comma 3 per i primi due soggetti è prevista a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.
6 . Accesso alle informazioni da parte dei debitori in crisi...
Tema centrale nella recente disciplina europea, che figura nella stessa rubrica dell’art. 3 Direttiva 1023/2019 (“Allerta precoce e accesso alle informazioni”) è quello dell’accesso alle informazioni.
In base al Cons. 22, infatti, “È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce […]. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati”.
Anche l’art. 3 della Direttiva dispone, al comma 1, che gli Stati membri assicurino l’accesso dei debitori a “uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti”; al successivo comma 3 prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione”; e al comma 4 che “Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione”.
Nell’attuale testo del CCII, probabilmente in rapporto con il disposto del succitato comma 4 può porsi soltanto l’art. 15, comma 6, secondo cui “6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza”: un sistema di informazione invero assai limitato, sia quanto al suo oggetto che ai destinatari, unicamente costituiti dai creditori pubblici qualificati.
Un notevole passo avanti nella prospettiva unionale [21] è invece quello ora compiuto dal d.l. n. 118/2021, allorché istituisce (art. 3, commi 1 e 2) “una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, nella quale è resa “disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”; affidando ad un successivo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia [22] il compito di definire “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo partico- lareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”.
Come segnala la relazione illustrativa, viene così fra l’altro predisposto un strumento di auto-diagnosi anche preventiva in favore dell’imprenditore, permettendogli di verificare in ogni momento la propria situazione e la reale praticabilità di un percorso di risanamento, in particolare comprendendo (augurabilmente, in attesa dell’anzidetto decreto ministeriale attuativo) “in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità”.
7 . (segue)… e dei rappresentanti dei lavoratori
Resta peraltro da completare la conformazione della disciplina nazionale in materia a quella unionale, atteso che l’accesso alle informazioni sugli strumenti di allerta, secondo la recente normativa europea, deve essere in particolare assicurato anche ai rappresentanti dei lavoratori, per l’inevitabile impatto – com’è appena il caso di annotare – che la rilevazione di indizi di crisi e la conseguente adozione di misure di ristrutturazione ha sulle posizioni di tali fondamentali stakeholder.
In base al Cons. 23 della Direttiva n. 2019/1023, infatti, “Al fine di aumentare il sostegno ai lavoratori e ai loro rappresentanti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di allerta precoce e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore”.
Al successivo art. 3 si prevede poi, nel comma 3, che “Gli Stati membri provvedono affinché […] i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e sulle misure di ristrutturazione e di esdebitazione”; e nel comma 5 che “Gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore”.
Rispetto a tali previsioni, nel silenzio dell’attuale testo del CCII, un deciso avanzamento è ora costituito dall’art. 4, comma 8, del d.l. n. 118/2021, ove si prevedono modalità di informazione e coinvolgimento dei lavoratori nella neoistituita fase di composizione negoziata di cui agli artt. 2 ss. dello stesso decreto, ed in particolare che “Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”, i quali possono chiedere all’imprenditore un incontro ed attivare una conseguente consultazione, con la obbligatoria partecipazione dell’esperto (“si svolge con la partecipazione dell’esperto”), e con vincolo di riservatezza.
Tale nuova disciplina, di cui la relazione illustrativa al recente d.l. a ragione rivendica il (però ancora parziale) “ossequio alla direttiva (UE) 2019/1023, e alla direttiva 2002/14/CE dalla prima richiamata” [23], serve sia ora ulteriormente integrata da un regolato sistema di accesso anche preventivo dei rappresentanti dei lavoratori alle informazioni, già oggi rese disponibili ai debitori, grazie alla richiamata piattaforma telematica di cui all’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 118/2021; e potrebbe altresì essere completata (il comma 5 dell’art. 3 della Direttiva parla infatti di una possibilità al riguardo, anziché di un obbligo, degli Stati membri) dalla previsione di forme di “sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore” (art. 3, comma 5, Direttiva n. 2019/1023).
A quest’ultimo fine, il previsto (si ripete, possibile) “sostegno” degli Stati membri, onde facilitare valutazioni altrimenti complesse da parte dei rappresentanti dei lavoratori, che necessitano di adeguato supporto consulenziale fornito da esperti, specie nei casi di imprese medio-grandi e/o facenti parte di un gruppo, ed in ogni caso al fine di poter consentire agli stessi di orientarsi fra le informazioni rese dall’imprenditore, ad esempio discernendo eventuali strategie orientate a prospettare crisi o insolvenze meramente “tattiche” o di comodo, potrebbe fra l’altro tradursi in supporto finanziario del ricorso ad esperti scelti dai lavoratori, quantomeno ove manchi un sostegno alternativo da parte dell’impresa o un fondo a ciò dedicato; o, in alternativa, nella previsione di un’obbligatoria messa a disposizione e interlocuzione dell’esperto (o degli esperti, nel caso dell’OCRI) di nomina pubblicistica con i sindacati, i comitati aziendali o i rappresentanti dei lavoratori, secondo il modello già adottato, s’è appena visto, nella disciplina del nuovo percorso di composizione negoziata di cui agli artt. 2 ss. del d.l. n. 118/2021 [24].
Si tratta dunque di una vasta area di – in parte dovuto, in altra parte facoltativo, per come visto – intervento del legislatore italiano, al fine di realizzare un compiuto recepimento della Direttiva Insolvency.
8 . Considerazioni d’insieme
In definitiva, la recente riforma concorsuale avviata dalla l. n. 155/2017, nella parte in cui introduce nel diritto italiano della crisi d’impresa gli strumenti di allerta, se posta a confronto con i contenuti della Direttiva europea n. 2019/1023 appare per un verso estendersi oltre (senza per questo necessariamente confliggere con) il perimetro del tema come delimitato dai principi unionali, per altro verso evidenziare ancora larghi spazi aperti di (necessaria o anche solo possibile e auspicabile) integrazione.
Sullo sfondo, l’orizzonte generale in cui orientarsi è quello per cui la cultura dell’allerta, quale pilastro ormai indeclinabile – peraltro ormai da tempo innestato nel nostro ordinamento, con la precisazione e l’approfondimento dei doveri organizzativi dell’imprenditore, in seno al c.d. diritto societario della crisi, e ora con la loro generalizzazione nel novellato art. 2086 c.c. – di una disciplina rivolta ai debitori (non solo imprenditori) in difficoltà finanziaria, in crisi o insolventi, non può che coniugarsi nei singoli ordinamenti nazionali con i modelli ideologici e/o i progetti giuspolitici del legislatore storico, che possono ben divergere e anche oscillare nel tempo, come del resto avvenuto nella stessa recente evoluzione della riforma italiana in itinere del diritto della crisi: fra una prospettiva più innervata di lineamenti pubblicistici, connotata da profili di coattività per il debitore e presidiata da risvolti sanzionatori e ampi spazi di intervento autoritativo giudiziale, qual è quella consegnata al testo attuale del CCII; ed un’ottica, come quella della Direttiva Insolvency così come qui osservata nei punti prima richiamati, più incentrata su tecniche di incentivo ad iniziative volontarie del debitore e su un sistema duttile e articolato di servizi di consulenza e di informazione: quella stessa ottica che, come da più parti osservato, sembra ora privilegiata dalle recenti “misure urgenti in materia di crisi d’impresa”, di cui al d.l. n. 118/2021 [25]. 
Con un nodo dialettico ed una conseguente scelta da compiersi, mai scevra dalla necessità di attingere un equilibrio critico in cui, a fronte del serio pericolo di intempestività dell’intervento e di un’indebita dispersione di ricchezza, connesso ad un eccessivo affidamento sulla solerte iniziativa del debitore, sta il rischio (anch’esso non sottovalutabile) che, per converso, un sistema troppo oneroso, occhiuto e invasivo di allerta possa finire col farne temere oltre misura la stessa entrata in vigore e poi, prevedibilmente, per porre le premesse di una fuga dalla sua corrente ed ordinata applicazione.

Note:

[1] 
La Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2016/0359 del 22 novembre 2016, di cui la vigente Direttiva costituisce sviluppo, si rivolgeva in termini solo lessicalmente diversi a “i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti”.
[2] 
Per un primo confronto con la disciplina dell’allerta nel CCII cfr. P.Vella, L’allerta nel codice della crisi e dell’insolvenza alla luce della direttiva (ue) 2019/1023, in Il caso.it, 24 luglio 2019, p. 22 ss.
[3] 
Cfr. ivi p. 1. Sulle ragioni del rinvio cfr. anche S.Pacchi, Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale (ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili), in Ilcaso.it, 9 agosto 2021, p. 5; e L.Panzani, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, in Dirittodellacrisi.it, 25 agosto 2021, p. 4, per il quale “è dunque chiaro l’obiettivo che ha mosso il legislatore: prendere atto che la pandemia ha reso rapidamente obsoleta l’innovazione più significativa introdotta con il codice della crisi, le misure di allerta”.
[4] 
Cfr., per tutti (il numero dei contributi in materia è elevatissimo), M.Perrino, Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure, in Corr.giur., 2019, 653 ss.; v. pure L.Salvato, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del covid-19), in Giustiziacivile.com, 16 aprile 2020.
[5] 
Per una scansione temporale delle tipiche situazioni che si succedono quanto un’azienda entra in crisi, cfr. A.Danovi-P.Riva, Le cinque fasi della crisi e dell’allerta, in Il fallimentarista, 20 agosto 2018, 3 ss.
[6] 
Segnalava da lungi e con chiarezza rischi siffatti M.Sandulli, sub Art. 160, in A.Nigro-M.Sandulli (a cura di), La riforma della legge fallimentare, II, Torino, 2006, p. 981 s.
[7] 
Cfr. art. 15, comma 2, CCII.
[8] 
In questa direzione, v. l’importante rilievo di L.Panzani, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, cit., p. 3, nel senso che “che l’allerta esterna per i parametri di riferimento scelti dal legislatore nell’individuare il presupposto dell’obbligo di segnalazione, riguardava per l’entità del credito non soddisfatto che provocava la segnalazione, soprattutto imprese ormai insolventi. Se si volesse rivitalizzare l’allerta, rinviata ma non abrogata, occorrerebbe rivedere integralmente questi parametri e sondare la disponibilità e capacità dei creditori istituzionali (agenzia delle entrate, enti previdenziali, ecc.) ad intervenire in modo efficace”.
[9] 
Cfr. S.Leuzzi, Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 5 agosto 2021, p. 1.
V. pure sul tema M.Fabiani, La proposta della Commissione Pagni all’esame del Governo: valori, obiettivi, strumenti, in Dirittodellacrisi.it, 2 agosto 2021, p. 4, secondo cui si tratta di aiutare l’imprenditore “a prevenire la crisi, prima ancora che risolverla. L’idea di fondo è quella di intercettare situazioni di difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale che possono essere lontane dal concetto di crisi, palesemente schiacciato su quello di insolvenza declinato nel codice della crisi”.
[10] 
In argomento cfr. anche S.Ambrosini, La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti, in Ilcaso.it, 23 agosto 2021, p. 6 ss., ove l’osservazione secondo cui l’allargamento del presupposto oggettivo della composizione negoziata, nel d.l. n. 118/2021, anche alla “situazione in cui è probabile – ma non ancora in atto – il verificarsi di un semplice stato di crisi”, fa sì che lo stesso presupposto “deve ritenersi comprensivo non solo dello stato di temporanea difficoltà dell’impresa (analogamente, mutatis mutandis, a quanto era previsto per la vecchia amministrazione controllata), ma anche della crisi e dell’insolvenza, purché reversibile” (ivi, p. 8).
[11] 
Lo rileva anche S.Ambrosini, Osservazioni e proposte sullo schema di decreto delegato: allerta, procedimento unitario e concordato preventivo, in OCI, 30 agosto 2018, p.8. Quanto al diritto UE ora in esame, nella originaria Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2016/0359 del 22 novembre 2016, erano previsti anche “obblighi di segnalazione nell’ambito dei contratti di prestito”, che non compaiono più espressamente nel testo finale della Direttiva n. 1023/2019, ma che possono forse ritenersi inclusi nella soprariportata lett. a) dell’art. 3, comma 2, della stessa Direttiva.
[12] 
Sul carattere poco vigilato di tale previsione rispetto al possibile incentivo a pagamenti non rispettosi della par condicio creditorum, cfr. S.Ambrosini, op.ult.cit., p. 4.
[13] 
Osserva icasticamente M.S.Spolidoro, Procedure d'allerta, poteri individuali degli amministratori non delegati e altre considerazioni sulla composizione anticipata della crisi, in Riv.soc., 2018, p. 173, che si tratta di “sanzione forse troppo drastica e che potrebbe spingere funzionari terrorizzati dallo spettro della responsabilità contabile a trasformarsi in altrettanti «petits Robespierre de la procédure d'alerte».
[14] 
Ne dà atto S.Pacchi, Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, p. 8, parlando della “assistenza ‘imposta’ di un organismo collegiale (OCRI)”.
[15] 
Una introduzione nata appunto dalla consapevolezza, come segnala M.Fabiani, La proposta della Commissione Pagni all’esame del Governo, cit., p. 6, che nell’attuale scenario l’impianto congegnato per l’OCRI “non sarebbe stato sufficiente e, soprattutto sarebbe stato costoso per le imprese per la presenza di tre componenti dell’organismo, così come eccessivamente burocratico”.
[16] 
Cfr. F.Pacileo, Gli «strumenti d’allerta» tra Early Warning Tools e Preventive Restructuring Frameworks, in Riv.dir.comm., 2020, p. 162, nt. 9
[17] 
Valga rammentare come tutto diverso e ben più aperto sia il “mercato” degli OCC, cioè degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento e, secondo il CCII, le stesse procedure di allerta per le imprese minori e quelle agricole, come prevede l’art. 17, comma 6, CCII: “Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero di impresa agricola (aggiunta del corrett., art. 3 comma 5 ult.cpv), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi”.
[18] 
Un’esperienza di organizzazioni private attive in quest’ambito è quella francese dei Gruppi di prevenzione certificati, associazioni di operatori economici i quali forniscono agli aderenti un’analisi confidenziale delle informazioni economiche, contabili e finanziarie che li riguardano, segnalando agli stessi eventuali indici di difficoltà (art. L. 611-1, Code de Commerce). In particolare, l'allerta “esterna” in Francia può essere attivata anche dai groupements de prévention agrees (c.d. “raggruppamenti di prevenzione”), ai sensi dell'art. L. 611-1 code de com. Si tratta di organismi istituiti dall'art. 33 della L. 84 del 1984 e costituiti su base regionale da società commerciali e da persone giuridiche di diritto privato, ai quali gli imprenditori hanno la facoltà di aderire fornendo al “raggruppamento” tutta la documentazione finanziaria e contabile della propria azienda; la loro missione consiste, appunto, nel segnalare agli aderenti l'insorgenza di eventuali “…indices des difficultès” (art. L. 611-1, comma 3, code de com.). In tal caso i groupements de prévention possono proporre agli aderenti l'assistenza di un esperto, con l'incarico di eseguire un'analisi più approfondita della situazione, anche in funzione di favorire l'ingresso precoce in una delle procedure di résolution amiable des difficultés des enterprise.
Un’altra recente esperienza è quella di EWE, Early Warning Europe, forma di assistenza pensata per le PMI in Europa, avviata e supportata dalla Commissione europea attraverso lo SBA-Small Business Act (presentato nel giugno 2008 dalla Commissione Europea e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel Dicembre 2008, è un pacchetto di principi guida e misure concrete volti a sostenere la crescita e la competitività delle piccole imprese) e il COSME (acronimo di COmpetitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, è il programma dell’UE per la competitività delle imprese per il periodo 2014-2020). Obiettivo principale del progetto è diffondere il funzionamento dei meccanismi di allerta precoce in tutti gli Stati membri dell'UE.
Pure interessante è il caso di PRE SOLVE (PREventing  business  failure ad inSOLVEncy), progetto finanziato dalla Commissione europea, attraverso la Direzione generale della Giustizia, che prevede il coinvolgimento di Camere di Commercio di otto Paesi, tra cui l’Italia, con il coordinamento di Eurochambres. Esso promuove l’utilizzo di strumenti di supporto per gli imprenditori in difficoltà, per favorire la diagnosi della loro situazione aziendale, l’analisi dei costi, il miglioramento della gestione della catena amministrativa, la conoscenza delle varie opzioni di gestione dei conflitti, l’eventuale sostegno psicologico all’imprenditore in difficoltà e la riprogrammazione del business plan per sostenere la “second chance”. Per altre notizie e considerazioni cfr. F.Pacileo, op.cit., 173 ss.
[19] 
Cfr. L.Stanghellini, La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza, in Fallimento, 2017, p. 875.
[20] 
Cfr. anche A.Nigro-D.Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 5a ed., Bologna, Il Mulino, 2021, p. 94, circa il rischio di “di condurre ad un flusso incontrollato di segnalazioni, in funzione meramente cautelativa, da parte degli organi di controllo della società, con possibili gravi ripercussioni per quest’ultima”. 
[21] 
Lo nota anche A.Jorio, Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!, in Dirittodellacrisi.it, 1 ottobre 2021, p. 10 s.
[22] 
Approvato il 28 settembre 2021.
[23] 
Cfr. in particolare i cons. 60-61 e l’art. 13, Direttiva n. 2019/1023.
[24] 
Si vedano in materia le considerazioni e proposte contenute nel documento “Linee guida e raccomandazioni” redatto dal CES - Confédération européenne des syndicats nel 2019 proprio con riferimento alla Direttiva n. 2019/1023, reperibile su https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-10/Brochure%20Insolvency%20Guideline_IT.pdf.
[25] 
Al riguardo si è subito innescato un acceso dibattito, non privo di critiche acuminate: cfr. D.Galletti, È arrivato il venticello della controriforma? Così è, se vi pare, in Ilfallimentarista.it, 27 luglio 2021, il quale non esita a parlare polemicamente di “controriforma”; F.Lamanna, Nuove misure sulla crisi d’impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il "de profundis" per il sistema dell'allerta, ivi, 25 agosto 2021, che censura una “oscillazione del pendolo legislativo verso le istanze filo-privatistiche”; più distese le analisi di S.Pacchi, Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa, cit., che parla della soluzione proposta dal d.l. n. 118/2021 nella chiave di “’un’allerta autogestita” (p. 8); S.Leuzzi, Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti, cit., il quale pur osserva che “viene drasticamente abbassato il tasso di coercitività dei meccanismi di c.d. early warning all’italiana” (p. 2); M.Fabiani, La proposta della Commissione Pagni, cit., p. 2 ss., con illustrazione delle ragioni di fondo degli interventi in materia con il d.l. n. 118/2021; L.Panzani, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, cit., ove il rilievo che “La volontarietà della composizione negoziata, incentivata dal ruolo attribuito all’organo di controllo societario e dal ruolo, non punitivo, attribuito all’esperto negoziatore, tiene conto del mutato quadro di riferimento economico e sociale, sul presupposto immutato dell’obbligo di istituire e mantenere assetti adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi secondo il precetto dell’art. 2086 c.c.” (p. 3); A.Jorio, Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!, cit., passim. Si veda anche, dopo la conversione in legge del d.l. n. 11872021, la pacata e argomentata riflessione di I.Pagni-M.Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021.

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