La Legge Fallimentare non richiamava espressamente per le vendite competitive la figura del delegato alle vendite ma bensì, ai sensi del quarto comma dell’articolo 104 ter L. fall. “Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.” [98] .
Anche se “affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo” potrebbe sostanzialmente assimilarsi alla “delega al compimento delle operazioni di vendita” (di cui all’art. 591 bis c.p.c.), a ben vedere si tratta di figure simili ma non completamente sovrapponibili sia dal punto di vista soggettivo dei soggetti delegabili, sia dal punto di vista oggettivo delle attività delegabili.
Per quanto riguarda gli “altri professionisti” la principale differenza rispetto a quelli delegabili ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. è che non devono essere iscritti in appositi elenchi [99], né devono essere necessariamente notai, avvocati o commercialisti, è sufficiente che siano dei professionisti iscritti in un albo professionale e che siano ritenuti idonei allo svolgimento delle incombenze a loro affidate dal Curatore dietro autorizzazione del GD.
Anche per quanto riguarda le “Società Specializzate” non esiste un elenco o un albo in cui tali società possano essere iscritte e quindi occorre anzitutto chiarire se siano o no coincidenti con i Soggetti Specializzati che vengono richiamati dall’articolo 107 primo comma.
La Relazione alla Legge [100] sembra chiara su tale aspetto ed infatti precisa che “all’articolo 6, comma 1, lettera d), che modifica l’articolo 104-ter della legge fallimentare, l’inserimento del rinvio all’articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di “soggetti specializzati””.
Se i Soggetti Specializzati di cui al primo comma dell’art. 107 L. fall. e le Società Specializzate di cui al quarto comma dell’art. 104 ter L. fall. sono la stessa cosa occorre ora chiarire quale sia la loro funzione.
A creare confusione sul punto è stata la mancata attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 107 L. fall. che prevede che “Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.”
A partire dal 2015 si sono quindi visti nascere tanti Soggetti Specializzati: quasi tutti i gestori dei siti ministeriali (quelli ai sensi del secondo comma dell’art. 490 c.p.c.) che sono anche dei GVT e ad essi si sono affiancati tanti IVG (ma non sono mancati anche singoli professionisti e società tra professionisti).
Tutti questi autodefiniti o sedicenti Soggetti Specializzati si sono offerti di svolgere le incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo che si potevano affidare ai professionisti o appunto alle Società Specializzate ai sensi del quarto comma dell’art. 104 ter L. fall. e nel seguito del presente lavoro verranno tutti indistintamente definiti Soggetti Specializzati senza preoccuparsi, per ora, di capire se tale qualificazione sia corretta o meno.
I servizi abitualmente prestati dai Soggetti Specializzati possono distinguersi “tra (i) servizi “principali”, direttamente collegati alla gestione della vendita e orientati alla massimizzazione del risultato economico, e (ii) servizi “ancillari” ai primi. Per quanto riguarda i servizi principali, i soggetti specializzati comunemente organizzano e gestiscono gli accompagnamenti dei potenziali acquirenti, curano l’esposizione pubblicitaria della vendita e, in generale, la gestione del rapporto con gli interessati all’acquisto, con lo scopo di raccoglierne le offerte. I servizi ancillari sono più diversificati, spaziando dal supporto nell’attività di inventariazione e stima dei beni, alla realizzazione reportage fotografici e video, alla predisposizione dell’avviso di vendita dei beni, fino all’assistenza nella fase di post-vendita, con la gestione degli incombenti connessi al ritiro dei lotti (per quanto riguarda le vendite mobiliari) e alla raccolta documentale e l’attività amministrativa finalizzata al trasferimento del bene (per le vendite immobiliari), nonché la redazione della relazione sulla vendita. È inoltre possibile che al soggetto specializzato sia affidata la formale custodia dei beni, con il fine di rendere più efficace lo svolgimento dell’incarico grazie a una loro gestione e amministrazione diretta.” [101].
Il contratto che generalmente viene proposto agli Organi della procedura prevede che tutti gli oneri saranno posti a carico degli aggiudicatari ma prevede anche delle penali importanti a carico della procedura nel caso di revoca dell’incarico stesso.
Gli oneri a carico degli aggiudicatari vengono calcolati sulla base di percentuali del prezzo di vendita che non fanno riferimento a nessun criterio legislativo o regolamentare. Molto spesso si vedono delle percentuali importanti che, soprattutto per le vendite di maggior importo, incidono notevolmente sui costi a carico dell’aggiudicatario. Percentuali anche superiori si vedono poi per la vendita delle quote di partecipazioni societarie anche in considerazione che per quel tipo di operazioni il lavoro effettivamente svolto dai Soggetti Specializzati è oggettivamente di poca fatica.
Per tentare di ricostruire il modus operandi dei Soggetti Specializzati si sono analizzati numerosi avvisi di vendita su diverse piazze e questi sono i risultati:
- L’avviso di vendita è quasi sempre redatto su moduli standard con sommarie descrizioni e rinvio totale alla perizia. Spesso l’avviso è sottoscritto dal Curatore stesso ma altrettanto spesso si trovano avvisi firmati dai Soggetti Specializzati. Non sono mancati avvisi redatti e sottoscritti da notai che, pur non essendo delegati, hanno assunto l’incarico di “bandire l’asta”, ma questa prassi sembra che stia scomparendo;
- L’inserzione sul PVP viene effettuata dal Soggetto Specializzato e quasi sempre viene poco curata. Gli allegati a volte non ci sono nemmeno. I link ai siti dove si dovrebbe trovare la documentazione, spesso non funzionano. La indicazione dei referenti è approssimativa, a volte si trova il Soggetto Specializzato che si definisce “Soggetto Specializzato” e anche “custode”, molto spesso non si trova alcuna qualifica. Gli IVG si qualificano “Istituti di Vendite Giudiziarie” senza aggiungere alcun altro referente. Insomma, si percepisce chiaramente l’interesse dei Soggetti Specializzati a svilire il ruolo del PVP a vantaggio delle informazioni che possono essere tratte dai loro siti di pubblicità.
- La pubblicità viene sempre gestita a totale cura e spese del Soggetto Specializzato anzitutto sui propri “siti ministeriali” ed a volte, raramente, vengono effettuate ulteriori pubblicità sui siti commerciali.
- I reportage fotografici e video sono del pari gestiti a totale cura e spese dei Soggetti Specializzati ma raramente, in quanto quasi sempre vengono utilizzate le foto fatte dal perito.
- La gestione della vendita telematica viene effettuata a totale cura e spese del Soggetto Specializzato che di fatto coincide sempre con un GVT.
- Le aste vengono di solito gestite dal Curatore ma non mancano casi in cui i Soggetti Specializzati si ergono a banditori o che subdelegano (sic!) a notai tale ruolo.
- Le visite vengono quasi sempre gestite dai Soggetti Specializzati i quali inseriscono sul PVP la loro mail di contatto. Per l’accompagnamento in loco utilizzano propri collaboratori.
- Le cauzioni vengono incassate generalmente sui conti della procedura ma non mancano casi in cui vengono versate su conti dello stesso Soggetto Specializzato che poi le restituisce ai non aggiudicatari o gira alla procedura quelle degli aggiudicatari.
Sempre nella loro offerta di servizi i Soggetti Specializzati precisano che svolgono una attività di “raccolta documentale e l’attività amministrativa finalizzata al trasferimento del bene (per le vendite immobiliari), nonché la redazione della relazione sulla vendita”. Ma a ben vedere non si capisce che cosa potrebbe fare un Soggetto Specializzato in più di quello che deve fare il perito e poi il notaio incaricato della stipula dell’atto di trasferimento.
In ogni caso, tutti i Soggetti Specializzati si preoccupano di chiarire che prima di potersi presentare dal notaio per la stipula, occorre che l’aggiudicatario versi non soltanto il prezzo e le spese ma soprattutto le loro commissioni il cui calcolo avviene partendo da un minimo fisso e salendo in base a scaglioni con percentuali varie a seconda dei diversi accordi ottenuti con i curatori.
Il titolo per cui queste somme vengono poste a carico dell’aggiudicatario è vago e variegato; c’è chi dice soltanto che “il Soggetto Specializzato matura il diritto al pagamento delle proprie commissioni al momento della aggiudicazione provvisoria del bene.”, c’è chi parla di “Buyer’s premium” ma molto spesso ci si limita a richiedere “diritti del commissionario” oppure “diritti d’asta”.
Questi costi non emergono nella contabilità della procedura e pertanto non vengono né detratti né sene tiene conto nella liquidazione delle competenze del curatore ai sensi dell’art. 129 CCII, ma non vengono nemmeno specificati nelle relazioni che i GVT devono fare annualmente, in quanto non vengono mai liquidate dal Giudice [102].
Andando a curiosare negli avvisi pubblicati sul PVP relativi a procedure aperte nel vigore del Codice della Crisi di Impresa, si trovano compensi interessanti richiesti dai Soggetti Specializzati per vendite di lotti immobiliari: per un lotto da circa 20 milioni il compensi richiesto è di Euro 130.000,00 (0,65%); per un lotto da Euro 750.000 il compenso richiesto è di Euro 15.000,00 (2,00%); per un lotto da Euro 400.000,00 il compenso richiesto è di Euro 11.000,00 (2,75%) e per un lotto da Euro 220.000,00 il compenso richiesto è di Euro 8.900,00 (4,05%). Al decrescere del prezzo aumenta la percentuale di incidenza del relativo compenso del Soggetto Specializzato. Per lotti costituiti da aziende e partecipazioni societarie si trovano percentuali anche superiori al 5% del prezzo di vendita.
Tali importi non hanno nulla a che vedere con i compensi previsti per i Delegati alle Vendite ai sensi del D.M. 227/2015, ma i Curatori non hanno grande interesse a trattarli in quanto sono affascinati dalla idea di poter “delegare” in toto la gestione della vendita a questi Soggetti Specializzati senza avere alcuna ripercussione sulla procedura ed in particolare sul proprio compenso.
Imporre agli acquirenti i compensi dei Soggetti Specializzati (per importi spesso rilevanti) incide inevitabilmente sul prezzo di vendita.
E’ vero che anche nelle procedure esecutive ci sono degli oneri a carico degli aggiudicatari ma si tratta di oneri ben più leggeri rispetto a quelli chiesti dai Soggetti Specializzati, tenendo in considerazione che anche l’acquirente nelle procedure competitive paga il notaio sia per la stipula dell’atto di trasferimento che molto spesso per la cancellazione dei gravami stessi.
I costi che invece dovrebbe assumere la procedura sono quelli della pubblicità (sia quelli del PVP che quelli dei siti ministeriali), quelli dell’asta telematica (i GVT) ed anche quelli della cancellazione dei gravami.
Quasi tutti i GVT offrono al costo complessivo oscillante tra Euro 300,00 ed Euro 500,00 (oltre ad IVA) per lotto, indipendentemente dal numero degli esperimenti, i seguenti servizi:
➢ Pubblicità legale su sito ministeriale comprensivo del caricamento di allegati documentali e fotografici forniti dal Professionista;
➢ Piattaforma telematica per la gestione completa delle operazioni di asta sincrona telematica, sincrona mista e asincrona;
➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di soggetto legittimato di: ordinanza di vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e documentazione fotografica;
Ma se fino a qui i costi dovrebbero essere assunti per intero dalla procedura, i medesimi GVT si propongono anche come Soggetti Specializzati ed in tal caso alle prestazioni suddette si aggiungono quelli che chiameremo “servizi specialistici”: la pubblicità sui principali siti commerciali, l’affissione del cartello “vendesi” e la gestione delle richieste di appuntamento e l’accompagnamento alle visite.
Ebbene con questi servizi ulteriori tutti i costi vengono posti a carico dell’aggiudicatario: e tale prassi pare continuare anche oggi sotto il vigore del CCII.