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Saggio

Gli ausiliari nelle procedure competitive: delegati alle vendite e soggetti specializzati*

Pietro Bernardi Fabbrani, Notaio in Rimini

8 Settembre 2025

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il Codice delle Crisi di Impresa (CCII) ha inciso sulle modalità di vendita nelle procedure di liquidazione giudiziale e se da un lato ha ribadito che le vendite possano avvenire sia tramite una procedura competitiva sia tramite una procedura para-esecutiva (in questo secondo caso seguendo per quanto applicabile la disciplina delle procedure esecutive disciplinate dal codice di rito) dall’altro ha voluto dare alle procedure competitive, nate nel 2006 in un contesto di deregulation, una disciplina sempre più completa mantenendone però delle caratteristiche peculiari che la possano distinguere dalle procedure para-esecutive. 
Ormai pare evidente che la disciplina delle procedure competitive debba essere comunque ricondotta all’interno dell’archetipo dettato dalle procedure esecutive e pertanto quando l’articolo 216 del CCII introduce espressamente la figura del Delegato alle Vendite i logici corollari saranno che: 
- il Delegato alle Vendite deve farsi coincidere, per quanto compatibile, con la figura di cui all’art. 591 bis c.p.c. e dovrà quindi essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.; 
- gli Istituti di Vendite Giudiziarie potranno curare le vendite in qualità di commissionari di beni mobili e mobili registrati ai sensi degli articoli 532, 534 e 534 bis c.p.c.; 
- soltanto con un provvedimento motivato ai sensi dell’art. 532 c.p.c. potranno essere scavalcati gli IVG affidando la vendita ad “altri Soggetti Specializzati” i quali potranno procedere come commissionari soltanto per quei beni mobili particolari la cui natura giustifichi il ricorso a tali Soggetti Specializzati rispetto agli IVG
Quindi non potrà mai affidarsi ad un IVG o ad un qualsiasi Soggetto Specializzato la vendita di beni immobili. E qualche dubbio sorge anche sulla possibilità di utilizzare un IVG o un Soggetto Specializzato per la vendita di aziende o di partecipazioni societarie non quotate. 
Questa conclusione, rivoluzionaria rispetto alla prassi attuale, richiederà un utilizzo preciso e consapevole della figura del Delegato alle Vendite il quale è certamente un Ausiliario ai sensi dell’art. 129 CCII ma potrebbe essere qualificato sia come Delegato ai sensi del primo comma che come Coadiutore ai sensi del secondo comma del medesimo art. 129 CCII a seconda di come sarà deciso nel provvedimento di nomina ed a seconda di quali potrebbero essere i suoi compiti. 
Con il vigore del CCII soltanto il Curatore o il Delegato alle Vendite possono assumere il ruolo di Referente della Procedura e quindi iniziare le operazioni di vendita e deliberare sulle offerte (art. 18 D.M. n. 32/2015) nonché redigere il relativo verbale ed anche questa conclusione dovrebbe portare alla estinzione di prassi spesso invero strane con cui a svolgere il ruolo del banditore sono soggetti che non hanno alcun ruolo con la procedura stessa (professionisti ma anche sedicenti Soggetti Specializzati ed IVG).
Riproduzione riservata

Sommario:

1 . La evoluzione delle procedure competitive

1.1 . Definizioni

1.2 . La evoluzione normativa

1.3 . La disciplina attuale nel Codice della Crisi di Impresa

1.4 . Inquadramento sistematico e peculiarità delle procedure competitive

2 . Le categorie degli ausiliari

2.1 . Gli “Ausiliari del Curatore” e gli “Altri Ausiliari”

2.2 . Delegati e Coadiutori

2.2.1 . I Delegati del Curatore

2.2.2 . I Coadiutori

2.2.3 . I Collaboratori del Curatore

2.4 . Gli esperti

3 . Tipologie di Ausiliari

3.1 . Il “coadiutore per la apposizione dei sigilli”

3.2 . L’incaricato della redazione dell’inventario

3.3 . Lo “stimatore dei beni mobili” in sede di inventario

3.4 . I visuristi e la “certificazione notarile”

3.5 . I soggetti incaricati della custodia dei beni

3.6 . I professionisti

3.7 . I “fornitori” di prestazioni di opera e servizi

3.8 . Il Notaio

4 . Le fasi delle procedure competitive

4.1 . Il programma di liquidazione

4.1.1 . La proposta al GD per le procedure para-esecutive

4.1.2 . Le modalità della procedura competitiva

4.2 . La perizia e l’esperto

4.3 . La redazione dell’avviso di vendita

4.4 . L’autorizzazione del GD per ogni singolo atto liquidatorio

4.5 . La pubblicità ed i Siti Ministeriali

4.6 . Le visite e gli accompagnatori

4.7 . I Gestori delle Vendite Telematiche (GVT)

4.8 . L’asta ed i banditori

5 . I delegati alle vendite nelle procedure esecutive

5.1 . Gli IVG

5.2 . Gli “altri Soggetti Specializzati”

5.3 . I Delegati nelle procedure di espropriazione di beni mobili registrati

5.4 . I delegati nelle procedure di espropriazione immobiliare

6 . I delegati alle vendite nelle procedure competitive

6.1 . Le attività del Delegato alle Vendite

6.2 . L’iscrizione negli Elenchi dei Delegati

6.3 . La nomina

6.4 . La qualificazione

6.5 . La revoca

7 . Gli Istituti di Vendite Giudiziarie ed i Soggetti Specializzati

6.6 . La retribuzione

7.1 . …nella Legge Fallimentare

7.2 . …nel Codice della Crisi di Impresa

7.2.1 . Vendita di immobili

7.2.2 . Vendita di beni mobili

7.2.3 . Vendita di beni mobili registrati

7.2.4 . Vendita di aziende

7.2.5 . Vendita di partecipazioni societarie

8 . Il Regolamento dei Soggetti Specializzati

1.1 . Definizioni
Al fine di semplificare l’esposizione è opportuno chiarire immediatamente le abbreviazioni e le definizioni che verranno utilizzate nel corso del presente lavoro che affronta il tema degli Ausiliari nelle procedure competitive di vendita di beni nelle “procedure di liquidazione giudiziale” di cui al Titolo V del Codice della Crisi di Impresa [1] (di seguito “CCII”). 
Le procedure di liquidazione giudiziale (di seguito “PLG”) sono l’evoluzione del fallimento disciplinato dal REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito “L. fall.”). 
La “Vendita dei beni” nelle PLG è disciplinata dalla Sezione II del Capo IV del Titolo V del Codice della Crisi di Impresa (CCII), precisamente degli articoli 214-219. In particolare, l’articolo 216 prevede che “Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati” (art. 216, comma 2, CCII di seguito “procedure competitive” o “vendite competitive”) oppure “Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.” (art. 216, comma 3, CCII di seguito “procedure para-esecutive” o “vendite para-esecutive”). 
L’uso intercambiabile dei termini “procedura” o “vendita” sottolinea che, ai fini della trattazione, il risultato finale (la vendita) è considerato sostanzialmente sinonimo del processo che porta a tale esito (la procedura). 
Il neologismo “procedure para-esecutive” è utilizzato per distinguere tali procedure dalle “procedure esecutive” in senso stretto, disciplinate dal codice di rito, e per ricordare che la disciplina codicistica delle seconde è applicabile alle prime “in quanto compatibile”
Il “Processo di Esecuzione” disciplinato nel Libro III del Codice di Procedura Civile in particolare nella parte che disciplina le cosiddette “procedure esecutive” o “vendite esecutive” (la Sezione III del Capo IV del Titolo II) costituisce l’archetipo di riferimento per tutte le “vendite forzate” o “vendite giudiziarie” [2] categoria che include anche le vendite nelle PLG.
1.2 . La evoluzione normativa
Mentre le “procedure esecutive” dopo tanti interventi [3] e diversi ripensamenti [4] godono di un impianto normativo che pare ormai consolidato, la storia e l’evoluzione delle “procedure competitive” è decisamente diversa poiché queste seconde compaiono per la prima volta in occasione della Riforma del 2006 [5] e fino ad allora le vendite fallimentari potevano essere eseguite esclusivamente secondo le modalità delle procedure esecutive, disciplinate dal codice di rito [6]. Quando il legislatore introdusse le procedure competitive non ne fornì una definizione precisa seguendo una logica di totale deregulation (tipica di quegli anni) per cui sarebbero stati gli stessi organi delle procedure a riempire di contenuto tale istituto. 
Per dare almeno una valenza semantica a tale sintagma, si utilizzarono le definizioni linguistiche in base alle quali con il termine “procedura” si voleva intendere “il sistema di regole relative alla vendita a terzi dei beni e dei diritti di spettanza di una attività di liquidazione” e con l’aggettivo “competitiva” si definiva appunto tale procedura, “nel senso che regoli una competizione (gara) tra gli interessati all’acquisto di un determinato bene, competizione che dovrà terminare con la individuazione di un “vincitore” nella figura del maggior offerente”
Con la Riforma del 2006 il legislatore addirittura eliminò, in un primo tempo, completamente le procedure esecutive dal contesto concorsuali, prevedendo solo vendite competitive [7], con l’intento di snellire e velocizzare il processo di liquidazione, abbandonando le “rigidità” delle procedure esecutive e lasciando agli organi della procedura il compito (e la libertà) di addivenire alle vendite nel più breve tempo possibile ed ovviamente, al prezzo più alto possibile. Con tale radicale delegificazione, il legislatore si limitò a rinviare, per la individuazione di alcune regole uniformi (soprattutto sulle modalità di pubblicità e trasparenza) a Regolamenti ministeriali [8] che avrebbero dovuto essere emanati in breve tempo ma che non arrivarono mai. 
A fronte di tale vuoto normativo, la dottrina [9] cercò d’individuare alcune caratteristiche che avrebbero dovuto comunque essere inderogabilmente rispettate in ogni procedura competitiva e precisamente: 1. un sistema incrementale di offerte; 2. un’adeguata pubblicità; 3. la massima trasparenza (attraverso la comunicazione alle parti); 4. delle regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell'offerente; 5. una assoluta apertura al pubblico. 
L’unica certezza pareva quella derivante dalla loro qualificazione come “vendite forzate” (o “vendite coattive” disciplinate dagli articoli 2919 e ss. del Codice Civile) in quanto eseguite a prescindere dalla volontà del proprietario e finalizzate alla monetizzazione dei beni posti in vendita all’interno di “procedure” disciplinate dalla legge ed in genere sotto il controllo di organi pubblici (giudiziari o amministrativi). 
Purtroppo, dei principi così generici non potevano dare certezze operative e pertanto il Legislatore (dopo un anno e mezzo dall’entrata in vigore della Riforma del 2006 avvenuta il 17 luglio 2006), melius re perpensa, adottò il correttivo [10] che reintrodusse le “procedure para-esecutive” (quelle che applicano le norme del codice di procedura civile) e quindi dal 1° gennaio 2008 le vendite fallimentari poterono essere effettuate utilizzando due distinte modalità: le procedure competitive (quelle del primo comma) e le procedure para-esecutive (quelle del secondo comma) del medesimo articolo 107 L. fall.. 
Successivamente, dopo quasi dieci anni di deregulation, il Legislatore percepì la necessità di disciplinare maggiormente le procedure competitive e pertanto intervenne sul primo comma dell’articolo 107 L. fall. [11], richiamando esplicitamente alcune norme del c.p.c. e stabilendo criteri minimi di pubblicità obbligatoria. 
Dal 2015 si può constatare un sempre maggior utilizzo delle procedure competitive stimolate da esplicite istruzioni da tanti Tribunali [12] ed una grande diffusione del ricorso alla figura dei Soggetti Specializzati per sostituire il Curatore nello svolgimento di tali procedure. 
1.3 . La disciplina attuale nel Codice della Crisi di Impresa
Con la legge 19 ottobre 2017, n. 155 (“legge delega”) il Legislatore ha incaricato il Governo di adottare, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla “legge fallimentare” [13]. 
In attuazione di tale legge delega, il Governo ha adottato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (CCII) attuando così la cosiddetta “Riforma” della legge fallimentare ed andando a modificando anche le modalità di liquidazione dei beni delle procedure stesse. 
Le norme del CCII che disciplinano le modalità di liquidazione degli immobili e delle aziende si trovano nel Titolo V (Liquidazione Giudiziale), Capo IV (Liquidazione dell’attivo), Sezione II (Vendita dei Beni), principalmente negli articoli 213, 216 e 217. 
Dopo diversi rinvii il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa ma, pochi giorni prima, è stato emanato un “ultimo ritocco” con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 [14] che ha modificato l’articolo 216 nella prima parte [15] del secondo comma ed ha introdotto un ultimo comma [16]. 
Con il Codice della Crisi di Impresa il Legislatore ha implementato la disciplina delle procedure competitive richiamando molte norme delle procedure esecutive ma ha voluto evitarne la completa sovrapposizione, proprio per mantenere distinte le due modalità di liquidazione. A tal fine con l’“ultimo ritocco” è stata soppressa la necessità dell’ordinanza del Giudice Delegato che avrebbe dovuto stabilire tutte le modalità della vendita tramite procedure competitive [17]. Questa soppressione, seppur inserita all’ultimo momento e forse in modo non perfetto (qualche refuso dell’ordinanza di vendita pare essere rimasto nello stesso articolo 216 CCII [18]) non deve essere vista come un mero risparmio di atti processuali. Piuttosto, rientra in un approccio sistematico che differenzia le procedure competitive da quelle para-esecutive: l’ordinanza del GD per le prime sarebbe divenuta analoga all’ordinanza del GE ai sensi dell’art. 569 c.p.c. e quindi non vi sarebbe stata alcuna sostanziale differenza tra le due modalità [19]. Questa correzione anche se “dell’ultimo minuto”, sembra dunque logica e puntuale. D’altra parte, se il GD ritenesse opportuno determinare direttamente le modalità di vendita, potrebbe comunque ricorrere alla procedura para-esecutiva emettendo una propria ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c. e quindi con la possibilità di adattarne la disciplina alle specificità delle procedure di liquidazione giudiziale.
1.4 . Inquadramento sistematico e peculiarità delle procedure competitive
Ricostruendo l’evoluzione delle procedure competitive dalla loro nascita, in un contesto di assoluta deregulation, fino alla loro maturità con la disciplina del CCII, si possono individuare tre principi per un corretto inquadramento sistematico della fattispecie: 
1) Le procedure esecutive come archetipo di tutte le procedure di vendita forzata 
Il primo principio afferma che “la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare (ora delle liquidazioni giudiziali) in linea di massima si conforma”. I giudici della Corte costituzionale [20], affermando tale principio per le procedure competitive nel vigore della Legge Fallimentare, sono stati influenzati dal vecchio art. 105 L. fall. che recitava: “Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.” [21]. A maggior ragione oggi, si deve poter confermare lo stesso principio per le procedure competitive disciplinate dal CCII, in quanto la nuova ben più ampia disciplina prevista dal CCII è evidentemente ispirata a quella codicistica che si conferma quindi come archetipo prototipo di tutte le procedure di vendita di beni nelle liquidazioni giudiziali [22]. 
2) Il Controllo del GD su ogni atto liquidatorio 
Il secondo principio riguarda la centralità [23] del ruolo del GD nel controllo di ogni atto liquidatorio [24]. Al GD viene espressamente attribuito il potere di “verifica di conformità” rispetto al programma di liquidazione, nonché di “indirizzo” e “impostazione generale”. 
A fronte della richiesta del Curatore (o del Delegato alla Vendita) alla pubblicazione di un avviso di vendita non sarà sufficiente un mero “visto agli atti”, ma il GD dovrà apporre un “visto si autorizza” per legittimare l’inizio stesso della procedura competitiva
Per le procedure para-esecutive sarà sempre necessaria una specifica ordinanza del GD che nomini il Delegato alle Vendite ed autorizzi gli atti successivi fino alla emissione del decreto di trasferimento. 
3) Il Curatore perno della procedura. 
Il terzo principio riconosce il Curatore come “perno” dell’intera procedura [25]. Spetta a lui organizzare l’attività liquidatoria e quindi scegliersi i relativi Ausiliari
Questi principi, qui esposti sinteticamente, costituiscono la base dell’inquadramento dogmatico utilizzato per risolvere numerose questioni applicative sulle procedure competitive le quali, pur avendo ora una disciplina sempre più completa ed esaustiva, non dovranno mai appiattirsi sulle procedure esecutive e dovranno sempre mantenere la loro natura più “snella” e “flessibile”. 
La prima peculiarità delle procedure competitive è che con esse non si individua un “aggiudicatario” in senso stretto, come nelle procedure esecutive, ma si seleziona il “miglior acquirente”. 
A differenza dall’aggiudicatario, il soggetto che ha presentato l’offerta ed è stato selezionato come “vincitore” potrà anche farsi sostituire entro certi criteri predeterminati. Inoltre, la scelta del miglior acquirente non si basa sempre sul prezzo più alto, ma potrebbe richiedere ulteriori prestazioni a carico dell’acquirente, come clausole di earn out o il mantenimento di livelli occupazionali oppure la previsione di particolari garanzie ed impegni (fideiussioni bancarie, ecc..). Tutti aspetti che una normale procedura esecutiva non potrebbe consentire. 
Corollario dei precedenti due postulati, nonché terza caratteristica peculiare delle procedure competitive, è la necessità di un intervento negoziale che le completi e le perfezioni. Si tratta di un vero e proprio atto di vendita in cui intervengono il Curatore ed il “vincitore dell’asta” il quale può perfezionare l’acquisto a nome proprio oppure, come sopra detto, presentare, a certe condizioni, un terzo acquirente. 
Appare impossibile concludere una procedura competitiva con un decreto di trasferimento in quanto manca l’ordinanza di vendita che lo giustificherebbe. 
Secondo alcuni [26], potrebbe rimanere fermo il potere del GD di perfezionare tali procedure con un proprio decreto di trasferimento, anche in mancanza di una ordinanza di vendita, dando vita ad una “procedura mista”, in parte competitiva ed in parte para-esecutiva. Tuttavia, con la soppressione dell’ordinanza di vendita per le procedure competitive, questa “procedura mista” sembra di dubbia legittimità.
2.1 . Gli “Ausiliari del Curatore” e gli “Altri Ausiliari”
Chiarito il criterio dogmatico di interpretazione della disciplina delle procedure competitive, (ovvero che devono essere ricondotte all’interno dell’archetipo delle procedure esecutive) si può affrontare il ruolo e la qualificazione dei soggetti che collaborano con il Curatore e, in genere, con gli organi delle procedure di liquidazione giudiziale ed in particolare delle procedure competitive
Questi soggetti indicati sinteticamente e genericamente come “Ausiliari” devono essere distinti sistematicamente in due categorie: gli “Ausiliari del Curatore” soggetti alla disciplina dell’art. 129 CCII e tutti gli “Altri Ausiliari” ai quali tale disciplina non è applicabile. 
Nel tentativo di definire la linea di demarcazione tra queste due categorie la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli “Ausiliari del Curatore” sono coloro che lo assistono nello svolgimento di funzioni proprie del Curatore e quindi effettuano "un'opera integrativa dell'attività del curatore, svolgendo (in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale) funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, sicché assume la veste di ausiliario del giudice". Altre volte ha ribadito che l'opera prestata dagli Ausiliari del Curatore non si configura “come una vera e propria prestazione d'opera professionale, trattandosi, piuttosto, di un contributo tecnico al "perseguimento di finalità istituzionali" della procedura, con la conseguenza che, essendo il coadiutore incaricato dal Fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni, non può dirsi instaurato tra curatela e professionista un contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2231 e ss. c.c.” [27]. 
Probabilmente la definizione migliore è quella che precisa che l’Ausiliario del Curatore svolge “un'attività di collaborazione ed assistenza nell'ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorché la Curatela per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato da espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta” [28]. 
A ben vedere queste definizioni non sono decisive e sembrano addirittura errate nel momento in cui si volesse applicarle ad una figura certa di Ausiliario del Curatore definito espressamente dal legislatore come “coadiutore”: si tratta dell’Esperto incaricato della relazione di stima dei beni da vendere ai sensi del primo comma dell’art. 216 CCII. L’esperto non svolge una funzione propria del Curatore, in quanto la stima non rientra tra i suoi compiti istituzionali, né opera in una posizione ad esso subordinata in quanto la sua valutazione deve prescindere da ogni opinione ed influenza del Curatore medesimo, ed infine svolge una vera e propria opera di prestazione professionale, in quanto se non fosse un professionista non potrebbe essere iscritto negli elenchi degli esperti. 
In conclusione, il confine tra Ausiliari del Curatore (che rientrano nella disciplina di cui all’art. 129 CCII) e gli “Altri Ausiliari” (che sono fuori da tale disciplina) non può non fondarsi sulla differente attività svolta: se si tratta di una attività funzionale (espressamente prevista) e necessaria allo svolgimento della procedura sarà svolta da Ausiliari in senso proprio, nel caso in cui sia una attività meramente eventuale anche se opportuna o necessaria sarà svolta da Altri Ausiliari
Gli “Ausiliari del Curatore” svolgono quindi attività essenziali a prescindere che siano o meno funzioni proprie del Curatore. E’ importante che siano attività espressamente previste dalle norme del CCII per lo svolgimento di una procedura di liquidazione giudiziale. Tutte le attività che non sono funzioni proprie del Curatore, ma che possono essere comunque utili o opportune per la procedura di liquidazione giudiziale, possono essere svolte da “Altri Ausiliari”
La nomina dell’Ausiliario del Curatore “resta, dunque, assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare, mentre l'attività prestata dallo stesso non è perciò riconducibile all'esecuzione di un rapporto contrattuale d'opera professionale, disciplinato dalle disposizioni previste dagli artt. 2229 e ss. c.c.” [29]. Ed anche il compenso spettante all’Ausiliario del Curatore trova titolo nel decreto di liquidazione emesso dal giudice delegato alla stregua della tariffa giudiziale concernente gli ausiliari del giudice [30] e non nelle tariffe professionali. 
Diversamente gli “Altri Ausiliari” non rientrando nel perimetro dell’art. 129 CCII [31] svolgono attività autonome (professionali o no), sotto la propria esclusiva responsabilità, a servizio delle procedure di liquidazione giudiziale e su di essi il Curatore non ha alcun potere di controllo, se non limitarsi a sostituirli (o chiedere che vengano sostituiti) nel caso in cui si avveda che non svolgono tempestivamente e correttamente il loro incarico. Tali “Altri Ausiliari” non agiscono né in sostituzione del Curatore né sotto la sua responsabilità e ad essi non si applica il disposto dell’art. 63 c.p.c. in quanto potrebbero anche rifiutarsi di esplicare l’attività richiesta, motivando, ad esempio, dal mancato accordo sulla pattuizione del compenso. 
Del pari tali soggetti (a meno che non lo siano per loro natura: ad esempio i notai in sede di stipula) non saranno mai considerati pubblici ufficiali, non svolgendo funzioni sostitutive del Curatore
La nomina degli Altri Ausiliari è effettuata direttamente dal Curatore il quale, nel conferimento di tali incarichi, dovrà seguire le normali regole di diligenza (ad esempio chiedere dei preventivi ed eventualmente il consenso del Comitato dei Creditori). 
Il loro costo è pagato dalla procedura e pertanto dovrà essere liquidato [32] dal GD (sulla base eventualmente delle tariffe professionali e non di quelle giudiziali [33] o sulla base dei preventivi di spesa presentati in sede di richiesta di incarico) e non ha alcuna ripercussione sulla determinazione del compenso spettante al Curatore, in quanto non si applica il disposto di cui all’art. 129 CCII. 
Tra gli “Altri Ausiliari”, ai quali non si applica l’art. 129 CCII [34] si possono far rientrare l’avvocato incaricato di assistere la curatela in un procedimento giudiziario, il CTP utilizzato in tale causa, il notaio incaricato della stipula di atti della procedura, l’impresa incaricata di svolgere opere di manutenzione, il tecnico incaricato di presentare progetti, pratiche edilizie e catastali, ecc… 
2.2 . Delegati e Coadiutori
Se la distinzione tra “Ausiliari del Curatore” ed “Altri Ausiliari” pare aver trovato una propria linea di demarcazione, meno certi appaiono i criteri per distinguere le due categorie di “Ausiliari del Curatore”: quella dei “Delegati” di cui al primo comma dell’art. 129 CCII e quella dei “Coadiutori” di cui al secondo comma del medesimo articolo. 
La Relazione al CCII precisa che “Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore. Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo …. Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell’esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l’apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista della liquidazione è apprezzabile solo da tecnici).” 
Tradizionalmente sul dirsi che “La figura del Delegato è caratterizzata, in deroga alla normale intrasmissibilità delle funzioni del curatore, dall'attribuzione di singole attività di tale organo ad altro soggetto il quale si sostituisce al curatore temporaneamente e limitatamente a determinati atti ed operazioni, oggetto di delegazione.” [35] e quindi un carattere distintivo della figura del Delegato sarebbe quello della “attività sostitutiva”. Ma mentre il Delegato svolgerebbe sempre una “attività in sostituzione del Curatore”, per il Coadiutore questo requisito sarebbe soltanto eventuale in quanto potrebbero esserci Coadiutori che si sostituiscono al Curatore ed altri no [36]. 
Si è poi precisato che l’attività sostitutiva per il Delegato non deve essere totale in quanto la delega può riguardare soltanto “specifiche operazioni” pertanto il Delegato “si sostituisce al curatore nei suoi adempimenti, ancorché in maniera temporanea e per specifici incarichi (occorrendo a tal fine far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1703 c.c. e segg.)”, mentre il Coadiutore “opera in maniera integrativa dell'attività del curatore, svolgendo mansioni generiche ed agendo nell'interesse del fallimento qualora le esigenze lo richiedano” [37]. 
Si dice che “anche quando si tratti in entrambi i casi (sia per il Delegato che per il Coadiutore) di attività di sostituzione, diverso è il moto della stessa, essendo in ogni caso l'attività del delegato qualificata dalla "autonomia", mentre quella del coadiutore è contraddistinta dal connotato della "subordinazione" al curatore. Significativo è, al fine, il fatto che per l'attività del coadiutore (cosa non disciplinata per il delegato) sia espressamente previsto che egli svolga il suo incarico sotto la responsabilità del curatore.” [38]. Vi è però chi afferma esattamente il contrario e ritiene che il Delegato debba soltanto eseguire le istruzioni del Curatore mentre il Coadiutore avrebbe una maggiore autonomia decisionale. 
Con riguardo alla determinazione del compenso si afferma [39] che “mentre quello del Delegato - attesa la sua qualità di sostituto del Curatore, che egli surroga temporaneamente e limitatamente a determinati atti od operazioni - deve essere liquidato secondo i criteri dettati per il Curatore medesimo, con relativa spesa a carico di quest'ultimo, il compenso per il Coadiutore - data la sua veste di ausiliario del giudice connessa allo svolgimento di funzioni di collaborazione ed assistenza nell'ambito e per gli scopi del processo concorsuale sotto forma di prestazione di opera integrativa dell'attività del Curatore in posizione subordinata a tale organo - è a carico della massa fallimentare e va liquidato non secondo la tariffa professionale, ma alla stregua della tariffa giudiziale concernente i periti, i consulenti, ecc..” 
Vi è poi chi ha visto la differenza tra Delegati e Coadiutori non tanto nelle attività da essi svolte quanto nell’interesse alla loro nomina se insomma fosse per il Curatore (delegato) o per la procedura. 
Infine, si può ricordare chi sottolinea la diversa durata dell’incarico e quindi il Delegato sarebbe soltanto per singole e specifiche operazioni mentre il Coadiutore andrebbe a svolgere compiti prolungati nel tempo. 
A ben vedere nessuno di questi criteri parrebbe determinante per individuare chiaramente quando ci si trova di fronte ad un Delegato e quando ad un Curatore e non convincono i seguenti criteri: 
- quello della “attività sostitutiva” in quanto anche il Coadiutore può sostituire il Curatore
- quello della “specificità delle operazioni” o la “durata dell’incarico” in quanto anche il Delegato potrebbe svolgere attività che seppure specifiche sono ripetute e continuative (si pensi alla attività di vendita delegata); 
- quello della “autonomia” del Delegato rispetto alla subordinazione del Coadiutore in quanto non si riesce nemmeno ad immaginare un perito stimatore (qualificato Coadiutore dallo stesso legislatore) che sia subordinato al Curatore ed anche seguendo la tesi contraria non si riesce ad immaginare un delegato a redigere l’inventario che sia soggetto alle istruzioni del Curatore; 
- quello dell’“interesse alla nomina” in quanto è evidente che in molti casi l’interesse del Curatore coincide anche con quello della procedura. 
Insomma, non sembra potersi individuare un criterio sicuro per poter qualificare un Ausiliario del Curatore in una categoria anziché nell’altra ed unica eccezione parrebbe essere quella del perito estimatore del primo comma dell’art. 216 CCII in quanto in questo caso è lo stesso legislatore a qualificarlo come Coadiutore. 
La qualificazione dell’Ausiliario del Curatore come Delegato o come Coadiutore dovrà essere di volta in volta proposta e motivata dal Curatore stesso nel momento in cui ne chiede l’autorizzazione alla nomina, seguendo però alcuni punti fermi che potrebbero essere così individuati: 
- l’attività sostitutiva può essere svolta sia dal Delegato che dal Coadiutore ma è bene che il Curatore giustifichi l’interesse alla nomina in modo chiaro in quanto nel caso in cui l’attività avrebbe potuto essere svolta senza alcun problema personalmente dal Curatore non si vede perché tale Ausiliario, che sostituisce il Curatore, non debba essere qualificato come Delegato
- quando non vi è sostituzione in quanto si tratta di una attività che il Curatore non è tenuto a svolgere personalmente si rientra sempre nei Coadiutori ma occorre chiarire che tale attività è nell’interesse della procedura; 
- le modalità di esecuzione dell’incarico e la subordinazione o meno al Curatore determina anche il criterio di responsabilità di quest’ultimo per l’operato dei suoi Ausiliari con un regime che cambia notevolmente a seconda che si tratti di una attività sostitutiva o no. 
In conclusione, la qualificazione dell’Ausiliario del Curatore come Delegato o come Coadiutore sarà quella determinata nella autorizzazione alla nomina stessa e sarà riconosciuta dall’Ausiliario nel momento in cui accetta l’incarico.
2.2.1 . I Delegati del Curatore
Volendo riprendere alcuni aspetti della disciplina dei “Delegati”, la cui caratteristica peculiare è quella di svolgere una attività specifica in nome proprio ma in sostituzione del Curatore medesimo e, quindi, principalmente nell’interesse di quest’ultimo si può ricordare che: 
- costoro vengono pagati direttamente dalla procedura ma il loro compenso è detratto da quello del Curatore, proprio perché costui avrebbe potuto svolgere personalmente tali attività; 
- il Curatore può chiedere la nomina di un Delegato per ciascuna delle proprie attività tranne che per quelle espressamente vietate (che devono essere svolte personalmente da lui), senza possibilità di essere delegate a terzi [40]; 
- è il Curatore che sente l’opportunità o la necessità di demandare ad un terzo il compimento di specifiche e ben determinate operazioni che egli sarebbe tenuto a svolgere personalmente e quindi tale delega deve essere di natura particolare e temporanea essendo sostitutiva (e non integrativa come per i coadiutori di cui in seguito) delle funzioni del curatore; 
- la loro nomina spetta al Curatore previa autorizzazione del Comitato dei Creditori [41]; 
- la revoca spetta al GD ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 123 CCII [42] di solito dietro istanza del Curatore. Ma si ritiene possibile anche una revoca diretta da parte del Curatore anche senza autorizzazione del C.d.C., data la natura fiduciaria dell’incarico stesso; 
- il Delegato del Curatore riveste sempre la qualità di pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue attività, in quanto in sostituzione del Curatore stesso; 
- al Delegato è spesso devoluta la "funzione di compiere atti forniti di rilevanza esterna" [43] ma non è detto che questa debba essere una caratteristica essenziale del suo incarico.
2.2.2 . I Coadiutori
Il secondo comma dell’art. 129 CCII disciplina la categoria dei “Coadiutori”, la cui caratteristica è quella di svolgere attività ausiliarie, spesso di carattere tecnico ed esecutivo, generalmente non in sostituzione del Curatore, ma coadiuvando quest’ultimo precisandosi che: 
- il Coadiutore potrebbe non assumere alcuna funzione propria del Curatore ed in tal caso non opererebbe nell’interesse esclusivo di quest’ultimo ma bensì della procedura; 
- il Coadiutore potrebbe svolgere un ruolo che rientra nelle attribuzioni del Curatore e potrebbe sia sostituirsi a quest’ultimo che limitarsi ad affiancarlo; 
- in ogni caso le attività dei Coadiutori, siano svolte in nome proprio che in quello della procedura o del Curatore, sono sempre sotto la responsabilità del Curatore stesso il quale deve controllare il loro operato; 
- la nomina spetta al Curatore previa autorizzazione del Comitato dei Creditori; 
- la revoca, invece, è prerogativa esclusiva del GD in applicazione dell’art. 123 lettera d) CCII in quanto al Curatore spetta solo il potere di proposta; 
- il loro compenso è corrisposto direttamente dalla procedura e del relativo importo si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore; 
- il soggetto chiamato ad adempiere l’incarico di Coadiutore, proprio perché ausiliario del Curatore e non mero prestatore di opera professionale, ha l’obbligo di prestazione ai sensi dell’art. 63 c.p.c. salve le ipotesi di astensione o ricusazione. Il suo compenso è determinato sulla base delle tariffe giudiziarie [44]; 
- il Coadiutore riveste la qualifica di pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie attività soltanto quando sostituisce il Curatore nello svolgimento di funzioni giudiziarie; 
- I Coadiutori possono essere chiamati a sovrintendere ad un particolare settore dell’intera procedura concorsuale oppure, a compiere singole attività con o senza rilevanza esterna: non vi sono limiti se non che deve trattarsi di attività utili per la procedura che consistano nello svolgimento di funzioni giudiziarie all’interno della procedura stessa [45].
2.2.3 . I Collaboratori del Curatore
Tra gli Altri Ausiliari non rientrano i “Collaboratori” diretti del Curatore che agiscono in nome e per conto del Curatore medesimo (i suoi dipendenti, i suoi collaboratori di studio, ecc…) e che vengono pagati direttamente da quest’ultimo. 
Il Curatore pertanto risponde del loro operato e ne ha la completa gestione senza bisogno di dare alcuna comunicazione alla procedura stessa. 
2.4 . Gli esperti
Una figura particolare è quella degli “esperti nominati dal Tribunale” con la sentenza di apertura della procedura giudiziale [46]. Si tratta di un ruolo nuovo, prima sconosciuto, che manifesta numerose incognite applicative [47]. A tal proposito la Relazione Illustrativa dice: “Un aspetto di indubbia novità è rappresentato dalla possibilità di nominare, insieme al curatore, se il tribunale lo ritenga utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore. Si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell’esercizio provvisorio dell’impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull’attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso.” 
Dalla Relazione parrebbe che il Legislatore avesse in mente la figura di un “Delegato alle Vendite” ma la situazione pare più complicata e di difficile inquadramento. Probabilmente non è nemmeno corretto configurarli come Ausiliari in quanto la loro nomina da parte del Tribunale li mette sullo stesso piano del Curatore. La loro disciplina (in particolare per la nomina, la revoca ed il compenso) dovrà essere la stessa di quella dei Curatori ma non è corretto usare il termine di “Co-curatori”. Non si tratta infatti di un Collegio di Curatela costituito (come spesso avviene per le procedure più complicate) da più Curatori. Gli esperti sono chiamati a svolgere “compiti specifici in luogo del curatore” e quindi non è detto che debbano essere iscritti all’“Albo dei Gestori della Crisi di Impresa” [48] in quanto appunto non sono dei Co-curatori, ma la loro nomina deve comunque seguire i criteri previsti per ogni incarico giudiziario (ad esempio se l’esperto dovesse essere nominato per seguire le vendite di immobili dovrà essere un professionista regolarmente iscritto nell’“Elenco dei delegati”). 
La nomina è sempre da parte del Tribunale e potrebbe essere anche successiva alla sentenza ma dovrà avvenire con una integrazione alla sentenza stessa. 
La responsabilità del loro operato non ricade sul Curatore il quale non ha poteri e doveri di controllo su di essi. 
Volendoli qualificare alla stregua di Ausiliari potrebbero ricondursi a dei coadiutori ai sensi del secondo comma dell’art. 129 CCII, ma la loro stessa qualificazione come Ausiliari è discutibile e richiederebbe un maggior approfondimento e dei chiarimenti, almeno giurisprudenziali. 
Essi rispondono anzitutto al GD ed il Curatore potrà soltanto relazionare eventuali critiche all’operato degli Esperti nel caso in cui rinvenisse situazioni anomale.
3 . Tipologie di Ausiliari
Una volta individuate le varie categorie di Ausiliari (pur con tutte le difficoltà interpretative sottolineate) può essere interessante tentare di applicarne i criteri sopradescritti ad alcune figure tipiche e constatarne le incertezze che spesso emergono.
3.1 . Il “coadiutore per la apposizione dei sigilli”
Tra le prime attività che il Curatore deve svolgere vi è l’apposizione dei sigilli e d ai sensi dell’art. 193 CCII “Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.” [49]. Tali coadiutori non necessitano di particolari competenze o professionalità, anche se generalmente vengono impiegati notai che hanno una competenza normativa per questo tipo di attività [50]. 
Tradizionalmente questa figura tra è considerata un “Delegato del Curatore” ritenendo “errato” il richiamo testuale e ritenendo “strana” la necessità di una autorizzazione del GD. A ben vedere più che un ausilio in sostituzione del curatore la figura di un coadiutore per l’apposizione dei sigilli è evidentemente richiesta nell’interesse della procedura proprio per effettuare tale operazione velocemente senza chiedere al curatore di essere onnipresente. Pertanto, è più corretto, anche nel rispetto del testo della norma, configurarli come “coadiutori” con la particolarità che devono essere autorizzati dal GD e non dal Comitato dei Creditori, probabilmente per ragioni di celerità e di tutela della procedura. Il loro compenso non sarà quindi detratto da quello del Curatore poiché la loro opera è richiesta per esigenze di estrema celerità della procedura e non per alleggerire il lavoro del curatore.
3.2 . L’incaricato della redazione dell’inventario
Si discute se il Curatore possa incaricare un notaio o anche un terzo di redigere l’inventario, in quanto detta attività è di competenza esclusiva del curatore [51]. Per quanto riguarda il notaio, qualora ciò fosse ritenuto ammissibile (sempre previa nomina del GD in richiamo dell’articolo 769 c.p.c.) si tratterebbe inevitabilmente di un “Delegato” che sostituisce il Curatore in una sua attribuzione specifica. Se la nomina di un notaio fosse dubbia, a maggior ragione dovrebbe considerarsi illegittimo affidare questo incarico a terzi [52]. Al massimo tali soggetti potrebbero operare come meri “collaboratori del Curatore” ma mai sostituirlo in questo compito.
3.3 . Lo “stimatore dei beni mobili” in sede di inventario
Durante la redazione dell’inventario (art. 195, comma secondo, CCII) il Curatore potrebbe decidere di nominare uno stimatore senza richiedere l’autorizzazione del Comitato dei Creditori o del GD, poiché l’art. 773 c.p.c. prevede che “L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.” 
Lo stimatore può essere utile in caso di beni dal valore incerto, come reperti archeologici, opere d’arte, gioielli per determinarne immediatamente l’importanza e procedere eventualmente alla loro adeguata custodia. 
Sarà poi l’esperto che sarà nominato ai sensi dell’art. art. 216 CCII a farne una stima più dettagliata ed approfondita. Se ci si trova di fronte ad un quadro che potrebbe essere di grande valore in una casa abbandonata occorrerà trasferirlo in un caveau, ma non avrebbe senso chiamare lo stimatore per beni che si trovano già in un caveau. In ogni caso non è possibile nominare uno stimatore per i beni immobili, in quanto tale figura non è prevista dal Codice di Procedura Civile. 
Lo stimatore è un “coadiutore” pagato sulla base delle tariffe giudiziarie assumendo altresì il ruolo di pubblico ufficiale nel momento dello svolgimento della propria attività [53].
3.4 . I visuristi e la “certificazione notarile”
Ai sensi dell’art. 193 CCII “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.” 
Nella prima fase potrebbe essere sufficiente una semplice visura catastale (almeno su base nazionale), ma per situazioni complicate potrebbe essere opportuno incaricare notai o visuristi per effettuare (in tempi brevi) tutte le indagini opportune per la corretta redazione dell’inventario. 
Potrebbe addirittura essere opportuno richiedere ad un notaio di redigere un certificato sostitutivo (ex art. 567, secondo comma, ultima parte, c.p.c.) attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 
Queste figure non possono essere qualificate come “delegati” [54] in quanto non sostituiscono il Curatore in una attività giudiziaria a lui spettante ed al limite potrebbero qualificarsi come “coadiutori” dovendo svolgere il loro lavoro sempre sotto la responsabilità del Curatore (in quanto è quest’ultimo che deve individuare i beni). 
Tuttavia, pare strano qualificare un visurista come pubblico ufficiale nel mentre svolge il proprio lavoro soltanto perché lo fa su incarico di un Curatore, pur trattandosi di un’attività di grande utilità per la procedura. 
I visuristi (ed i notai) che ricostruiscono i beni immobili ed i relativi gravami, possono quindi farsi rientrare per lo svolgimento di tali incarichi tra gli “Altri Ausiliari” il cui compenso dovrà essere preventivamente trattato dal curatore (non essendo applicabili le tariffe giudiziarie né quelle professionali). 
Invece la predisposizione delle note di trascrizione della sentenza è una attività che il Curatore può affidare a terzi, ma in questo caso essi operano come “delegati” del Curatore che ha l’obbligo di effettuare tale adempimento pubblicitario.
3.5 . I soggetti incaricati della custodia dei beni
La sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale “priva … il debitore della disponibilità dei suoi beni” [55] ed il Curatore “prende in consegna” i beni, le scritture contabili ed i documenti del debitore man mano che redige l’inventario [56]. 
Il legislatore precisa che il denaro, i titoli e le scritture contabili devono essere consegnati al Curatore che li custodirà personalmente oppure, con l’autorizzazione del GD, sarà possibile che siano affidati in custodia a terzi [57]. 
Tale precisazione non può essere interpretata nel senso che soltanto per i beni espressamente indicati il Curatore assume la custodia e non per tutti gli altri beni mobili ed immobili: è pacifico che il Curatore con la “presa in consegna” dei beni dell’attivo ne assume (normalmente) anche la custodia [58] ed il relativo onere di gestione rientra tra le sue competenze. 
Non bisogna confondere la custodia con altre attività che spesso sono gestite dal Custode quali: la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ecc… Soltanto nel caso in cui si volesse affidare la custodia a terzi sarebbe necessaria la autorizzazione del GD, diversamente il Curatore può affidare tutti i servizi sopraelencati a terzi qualificabili come “Altri Ausiliari”
Per quanto riguarda la figura del Custode diverso dal Curatore potrebbe essere qualificato sia come un Delegato in quanto la custodia è un’attribuzione peculiare del Curatore ma potrebbe essere anche un Coadiutore [59] nel caso in cui per tale nomina si verifichi un vantaggio per la procedura e non una mera sostituzione del Curatore.
3.6 . I professionisti
Il Curatore può avvalersi di diversi professionisti come commercialisti (per gli adempimenti fiscali), consulenti del lavoro (per gli adempimenti relativi alla gestione dei dipendenti), avvocati (per la difesa in procedimenti giudiziari), tecnici (per pratiche catastali, redazione di APE, ecc...), notai (per la stipula di atti della procedura) ecc… 
Ormai è pacifico che si tratta di “Altri Ausiliari” [60] ma a volte si continua a qualificarli come “coadiutori”
A ben vedere si tratta di attività che generalmente non rientrano tra le attribuzioni del Curatore anche se il fatto che spesso quest’ultimo sia un commercialista, fa dubitare della necessità di assumere un altro commercialista per le pratiche fiscali: ma si pensi al caso in cui il Curatore sia un avvocato, nessuno dubiterà che di un commercialista avrà sicuramente bisogno. 
L’opera professionale prestata a favore della procedura deve essere svolta sotto la esclusiva responsabilità del professionista stesso, il quale non potrà considerarsi pubblico ufficiale soltanto perché lavora per una procedura e quindi tali figure non possono farsi rientrare tra i “coadiutori” ma bensì tra gli “Altri Ausiliari”
Diversamente se si tratta di consulenze e pareri relativi allo svolgimento delle attribuzioni del Curatore è pacifico che dovranno essere pagate direttamente da quest’ultimo al pari dei suoi “collaboratori”.
3.7 . I “fornitori” di prestazioni di opera e servizi
A titolo esemplificativo si pensi alla ditta edile chiamata a svolgere manutenzioni e riparazioni, alla ditta di pulizie, al fabbro chiamato a sostituire le chiavi, al potatore, al notaio incaricato di stipulare atti per la procedura, alla ditta incaricata di fare fotografie o video dei beni da vendere. 
Spesso viene chiesto all’esperto di realizzare delle fotografie dei beni quando si reca ad ispezionare il bene. Se però si volesse un prodotto di qualità è evidente che è necessario ricorrere a degli specialisti del settore che sono in grado di predisporre book fotografici e filmati professionali. Si potrebbe pensare che si tratti di servizi opportuni soltanto per beni di particolare natura e valore, in realtà un buon servizio fotografico ed un virtual tour consentono di offrire il bene in modo migliore evitando spostamenti inutili ai potenziali interessati. 
La stessa manutenzione dei beni (pulizie, ripristini, ecc…) è spesso essenziale per poter addivenire ad una presentazione migliore dei beni in vendita. 
In generale tutti questi servizi vengono svolti da soggetti che rientrano nella categoria degli “Altri Ausiliari” che svolgono il proprio lavoro in assoluta autonomia e le loro attività non hanno nulla a che vedere con le attribuzioni del Curatore e pertanto il relativo costo è a totale carico della procedura senza alcuna ripercussione sul compenso del Curatore
3.8 . Il Notaio
Il Notaio non è mai contemplato nel tessuto normativo che disciplina le procedure di liquidazione giudiziale, ma inevitabilmente vi aleggia in quanto, come già detto, lo si può utilizzare per redigere la cosiddetta “relazione ipo-catastale” e per collaborare nella redazione (che deve essere fatta inderogabilmente dal curatore) ai sensi dell’art. 198 CCII dell’“elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi” oppure per trascrivere la sentenza di liquidazione giudiziale. 
Il Notaio poi interviene sempre nei trasferimenti di immobili ed aziende (ma spesso anche di partecipazioni societarie) che perfezionano le procedure competitive
Il Curatore che coinvolge un Notaio fin dalle prime fasi della procedura, potrebbe quindi ottenere notevoli risparmi di tempo e di costi nonché prevenire l’insorgere di problemi che in sede di atto di trasferimento sarebbero comunque emersi: a ben vedere non ha molto senso richiedere all’esperto di verificare la provenienza ed i gravami quando sicuramente il Notaio dovrà poi rifarlo. 
Quando il Notaio viene incaricato della stipula di atti in cui la curatela costituisce una parte contraente, opererà alla stregua di un “altro ausiliario” e pertanto se la curatela è parte venditrice il Notaio sarà pagato dalla parte acquirente, come quasi sempre avviene. 
Il Notaio potrebbe essere scelto dallo stesso Curatore per la stipula degli atti di vendita che perfezionano le procedure competitive. Ma per rendere tale scelta vincolante anche per l’acquirente, l’avviso dovrebbe contenere la quantificazione espressa dei costi (almeno degli onorari notarili) che l’acquirente sarà chiamato a sostenere. 
Il Curatore che coinvolge da subito il proprio Notaio di fiducia potrebbe quindi avere un importante ausilio nella predisposizione degli avvisi di vendita nonché nella gestione delle aste (redazione dei verbali di asta), retribuendo di fatto tale collaborazione con l’impegno a stipulare gli atti di trasferimento presso lo stesso notaio. 
In conclusione, il Notaio potrebbe essere un “Ausiliario di fatto”, “non nominato espressamente” ma molto utile.
4 . Le fasi delle procedure competitive
È opportuno ora esaminare le diverse fasi in cui si sviluppa una procedura competitiva, partendo dal Programma di Liquidazione fino alla stipula dell’atto di trasferimento. Questo permetterà di verificare quando e come gli Ausiliari del Curatore debbano o possano essere coinvolti.
4.1 . Il programma di liquidazione
L’art. 213 del Codice della Crisi di Impresa stabilisce il contenuto del Programma di Liquidazione, il quale deve essere redatto dal Curatore. Il terzo comma prevede che “Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.” 
Il quarto comma prosegue, specificando che “Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.” 
4.1.1 . La proposta al GD per le procedure para-esecutive
Il Curatore deve individuare i criteri per la vendita dei beni da liquidare, suddividendoli per tipologie (aziende con o senza dipendenti, immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, diritti di privativa industriale, opere dell’ingegno, beni di particolare valore, sostanze pericolose, ecc.). Deve inoltre decidere se e quando proporre al Giudice Delegato (GD) di adottare le procedure para-esecutive ai sensi del terzo comma dell’art. 216 CCII. 
La proposta di avvalersi di queste procedure deve essere motivata in modo specifico e trasmessa al GD insieme alla bozza del Programma di Liquidazione, ai sensi del settimo comma dell’art. 213 CCII. 
Il GD, qualora accetti la proposta, ne autorizzerà la sottoposizione al Comitato dei Creditori, per l'approvazione, tenendo conto dell’organizzazione del proprio ufficio, delle tempistiche e dei costi in quanto tutte le procedure para-esecutive dovranno avere un Delegato alle Vendite il cui compenso sarà liquidato dallo stesso GD e sarà trattenuto dal prezzo incassato dalla vendita, prima ancora che detto prezzo venga riversato alla curatela. 
Le ragioni per cui si dovrebbe ricorrere alle procedure para-esecutive devono essere motivate in modo specifico. A tal fine potrebbero aiutare le linee guida che i Tribunali solitamente forniscono ai Curatori. 
Se il GD accetta la proposta di gestire le procedure para-esecutive, il Curatore dovrà trasmettergli la perizia di stima e quindi il GD andrà ad emanare l’ordinanza di vendita con la nomina del Delegato alle Vendite e tutte le relative istruzioni (sulle modalità della pubblicità e delle procedure telematiche). 
Il Delegato alle Vendite, la Società di gestione della pubblicità ed il Gestore della Vendita Telematica, saranno tutti scelti e nominati dal GD e sarà una questione di rapporti di cortesia tra GD e Curatore se debbano o meno essere indicati nel Programma di Liquidazione. 
Invece, fin dalla redazione del Programma di Liquidazione dovranno essere precisate le modalità di visita in quanto nel caso in cui si volesse farle curare dal Delegato alle Vendite, il GD dovrà saperlo prima per precisarlo nell’ordinanza di vendita.
4.1.2 . Le modalità della procedura competitiva
Se invece il Curatore volesse adottare delle procedure competitive, può farlo senza necessità di alcuna autorizzazione specifica. Tuttavia, nel Programma di Liquidazione, oltre alle modalità che intenderà seguire, dovrà indicare i nominativi dei vari Ausiliari che andrà ad utilizzare, previa approvazione del Comitato dei Creditori, e pertanto dovrà precisare: 
- le modalità della pubblicità ed i relativi costi; 
- la Società di gestione della pubblicità (regolarmente iscritta nell’elenco ministeriale) ed i relativi costi; 
- le modalità della vendita telematica e nel caso in cui le vendite non debbano essere effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche (ai sensi del comma quarto dell’art. 216 CCII) dovrà indicare specificatamente le ragioni per cui tali modalità telematiche “siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”
- il Gestore della Vendita Telematica (del pari regolarmente iscritto nell’elenco ministeriale) ed i relativi costi; 
- se intende avvalersi di un Delegato alle Vendite; ed in caso affermativo indicarne nominativo e caratteristiche; 
- le modalità delle visite e nel caso in cui tale attività volesse essere affidata al Delegato alle Vendite, precisarne i relativi costi;
- se sia opportuno ricorrere ad un Istituto di Vendite Giudiziarie e precisarne modalità e costi (anche quelli a carico degli aggiudicatari);
- se sia opportuno ricorrere ad un Soggetto Specializzato e precisarne modalità e costi (anche quelli a carico degli aggiudicatari);
- eventualmente anche il Notaio che andrà a stipulare gli atti di trasferimento a perfezionamento delle procedure competitive.
4.2 . La perizia e l’esperto
Anche nelle procedure competitive con l’entrata in vigore del CCII è divenuta necessaria la redazione di una perizia di stima secondo modelli uniformi predisposti dal Ministero. Per i beni immobili, la perizia dovrà contenere le informazioni previste dall’articolo 173 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile [61]. Una perizia esaustiva è essenziale per garantire la trasparenza e la competitività della vendita. 
Il primo comma dell’art. 216 CCII prevede che “I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2.”, l’esperto viene quindi qualificato per legge come un “coadiutore” e la sua disciplina deve ritenersi la stessa degli esperti previsti negli artt. 568 e 569 c.p.c. ed a conferma di ciò l’ultima parte del primo comma dell’art. 216 CCII prevede espressamente che “Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.” [62]. 
L’esperto deve essere scelto tra quelli iscritti nell’elenco tenuto in ogni Tribunale ai sensi dell’art. 13 delle disp. Att. c.p.c. [63]. 
Il Curatore indica il nominativo dell’Esperto nel Programma di Liquidazione chiedendo di essere autorizzato alla sua nomina. 
Potranno essere utilizzate anche stime effettuate prima della procedura (si pensi a quelle depositate in sede di proposta di concordato o alle verifiche tecniche fatte dal commissario giudiziario) purché rispettino i requisiti richiesti dall’art. 216, primo comma, CCII e quindi dovranno seguire il contenuto determinato dall’articolo 560 c.p.c. e dall’articolo 173 bis delle Disp. Att. c.p.c. 
Ci si chiede se la perizia possa essere redatta dallo stesso Curatore (nel caso in cui ne avesse le capacità tecniche e fosse iscritto nell’elenco) e nulla sembrerebbe vietarlo ma il ruolo dell’esperto stimatore è sempre preferibile in capo ad un professionista terzo. 
Per gli immobili il compenso degli esperti è determinato ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 30/5/2002 [64] il quale, per le perizie in materia di estimo, prevede che “Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.” ed in caso di più immobili il loro valore dovrà essere cumulato [65] soltanto nel caso in cui abbiano caratteristiche uguali o analoghe (ad esempio più appartamenti nello stesso stabile). In caso di aziende il compenso è determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.M. suddetto che richiama gli scaglioni determinati nell’articolo 2 riducendoli alla metà. 
Il legislatore ha definitivamente chiarito che gli Esperti sono coadiutori ma essendo la loro una attività non ricompresa tra quelle del Curatore, il loro compenso sarà sostanzialmente ininfluente su quello spettante al Curatore.
4.3 . La redazione dell’avviso di vendita
L’avviso di vendita per le procedure esecutive è regolato dal combinato disposto degli articoli 570 e 555 [66] del c.p.c. nonché dall’articolo 171 quater disp. att. c.p.c. Non esistono norme specifiche per la redazione per gli avvisi nelle procedure competitive ma è pacifico che debbano contenere: anzitutto la descrizione del bene (anche sommaria facendo riferimento alla perizia di stima), quindi il prezzo base di vendita e le modalità della competizione, infine la data e le modalità della presentazione delle domande. 
Altre informazioni non sono richieste per la validità dell’avviso di vendita ma è evidente che una buona tecnica redazionale a volte può fare la differenza proprio perché le procedure competitive sono giustificate dalla loro maggiore “flessibilità” rispetto a quelle esecutive, ma tale “snellezza” non deve essere intesa in termini di mera semplificazione e riduzione di informazioni da fornire ai potenziali interessati. 
Insomma, una procedura competitiva ha senso soprattutto se la si utilizza al meglio rispetto a quella esecutiva e l’avviso di vendita ne è lo strumento cardine. È proprio la loro “flessibilità” che le rende uno strumento efficiente: dalla modalità di selezione degli acquirenti alla intestazione dei beni, dalla formazione dei lotti alle clausole di garanzia, dalle condizioni ai termini, dalle modalità di pagamento del prezzo ai tempi di consegna. 
Purtroppo, attualmente gran parte degli avvisi relativi alle vendite competitive sono molto “semplificati” anche rispetto a quelli delle procedure esecutive, in quanto non vengono inserite tutte le informazioni richieste dall’articolo 171 quater disp. att. c.p.c. 
Non si può pensare di utilizzare indiscriminatamente un modulo standard di avviso di vendita, altrimenti si perde la ragione stessa della vendita competitiva che per sua natura deve adeguarsi di volta in volta ai beni da vendere ed alle situazioni in cui si trovano. Continuare a redigere “avvisi semplificati” per le vendite competitive è qualcosa che le snatura e le rende inutili rispetto alle vendite esecutive. 
Per redigere correttamente un avviso di vendita competitiva e gestire la procedura stessa, il Curatore potrebbe aver bisogno dell’ausilio di esperti e tali figure potrebbero prestare la loro opera in vario modo: 
- come Collaboratori, consulenti diretti del Curatore che, sotto la sua totale responsabilità, lo aiutano nella redazione e vengono pagati direttamente dal Curatore senza che la procedura si avveda nemmeno della loro opera; 
- come Professionisti incaricati di una consulenza legale o aziendale e quindi alla stregua di Altri Ausiliari motivando tale incarico proprio sulla particolarità della procedura competitiva
- come Delegati alle Vendite
- come Esperti nominati dal GD ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b) CCII ai quali affidare le procedure di vendita competitiva sempre come “Delegati alle vendite”.
4.4 . L’autorizzazione del GD per ogni singolo atto liquidatorio
Prima di pubblicare l’avviso di vendita il Curatore, o il Delegato alle Vendite, dovrà sempre richiedere al GD una specifica autorizzazione per il singolo atto liquidatorio ai sensi della seconda parte del settimo comma dell’art. 213 CCII al fine di verificarne la conformità al programma di liquidazione approvato. 
Non è più consentita una generica approvazione preventiva da parte del GD né, tanto meno, si potrà procedere con un mero “visto agli atti” della bozza di avviso depositata dal Curatore o dal Delegato alla vendita
Per questa ragione il Programma di Liquidazione non deve necessariamente prevedere in maniera dettagliata tutte le singole modalità e condizioni in quanto dovranno poi essere necessariamente inserite nell’avviso di vendita allegato alla richiesta di autorizzazione. Nel Programma sarà sufficiente prevedere genericamente la possibilità di utilizzare modalità particolari che saranno poi precisate nei singoli avvisi di vendita anche a seconda delle informazioni poi ottenute dalla perizia di stima.
4.5 . La pubblicità ed i Siti Ministeriali
L’articolo 490 c.p.c. disciplina le modalità della pubblicità per le esecuzioni immobiliari ed il primo comma dell’art. 107 L. fall. dal 2015 [67] prevedeva che “in ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.” 
Il quinto comma dell’art. 216 CCII oggi impone soltanto l’inserzione sul PVP e lascia la facoltà di utilizzare o meno ulteriori forme di pubblicità, il tutto sempre da “effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita”, precisando altresì che “tale termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza”
La vendita competitiva, a seguito dell’entrata in vigore del CCII, potrebbe evitare la pubblicità sui cosiddetti “siti ministeriali” [68] ed effettuare soltanto quella sul PVP ma ciò potrebbe essere possibile soltanto ove si volesse derogare alla modalità di vendita telematica. Infatti, il quarto comma del medesimo art. 216 CCII prevede che le vendite di cui ai commi 2 e 3 (quindi sia le competitive che le esecutive) siano “effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” 
Normalmente si dovrà sempre ricorrere alla modalità telematiche ed in tal caso l’inserzione sui siti ministeriali è praticamente automatica dal momento che si utilizza un Gestore di Vendita Telematica [69] che ha sempre collegato a sé un “sito ministeriale” su cui inserisce automaticamente la pubblicità dell’avviso. 
Soltanto nel caso in cui si volesse utilizzare il metodo “cartaceo” o “misto” si potrebbe “risparmiare” una inserzione sui siti ministeriali, ma si tratta di risparmi di poca entità che non possono giustificare la deroga al metodo telematico a meno che non si tratti di situazioni veramente particolari e per importi minimi [70]. 
I “Siti Ministeriali” sono i siti di cui al secondo comma dell’art. 490 c.p.c. [71] che per poter operare devono essere iscritti in un elenco tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia e che si distinguono dai cosiddetti “siti internet commerciali”. Essi svolgono un ruolo istituzionale ma non rientrano nella categoria degli “Ausiliari del Curatore” in quanto sono dei meri strumenti utilizzati dal Curatore (o dal Delegato alle Vendite). 
La loro scelta deve essere motivata o nel Programma di Liquidazione o nella istanza di autorizzazione al compimento dei singoli atti di liquidazione, ma non è necessaria alcuna autorizzazione per la loro nomina. A ben vedere non si tratta nemmeno di una nomina, in quanto è un servizio che viene utilizzato al pari di una qualsiasi altra prestazione da parte di fornitori terzi. I “Siti Ministeriali” sono quindi qualificabili come “Altri Ausiliari” il cui costo è totalmente a carico della procedura senza alcuna ripercussione sul compenso del Curatore
A proposito del soggetto destinatario dell’obbligo di curare la pubblicità, il dettato testuale del quinto comma dell’art. 216 CCII parrebbe imporlo al solo curatore. Tuttavia, la prima parte dell’art. 161 quater disp. Att. c.p.c. prevede che “La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire.” Pare evidente che anche nelle procedure competitive, nel caso in cui sia stato nominato un delegato alla vendita tale incombenza debba essere posta a suo carico. 
Le vendite competitive potranno sempre avere modalità di pubblicità semplificate rispetto alle vendite esecutive, ma sarà cura di chi dovrà gestirle cercare di dosare al meglio il rapporto tra costi e benefici di uno strumento essenziale per il successo di ogni vendita.
4.6 . Le visite e gli accompagnatori
A prescindere dall’analisi delle modalità con cui devono svolgersi le visite e dalla ricostruzione del “diritto di visita” in capo all’interessato, il sesto comma dell’art. 216 CCII prevede con un passaggio lapidario una espressa riserva di competenza: “La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.” 
Se la richiesta di visita deve essere rivolta soltanto ed esclusivamente al Curatore o al Delegato alla Vendita ci si deve chiedere se una tale riserva di competenza possa essere ulteriormente delegabile: soltanto Curatore e Delegato possono conoscere chi ha inoltrato la richiesta di visita e ciò significa che soltanto il Curatore o il Delegato possono e devono rispondere a tale richiesta e quindi sono i destinatari degli obblighi connessi al “diritto di visita”
Curatore e Delegato potranno delegare a propri Collaboratori l’accompagnamento alla visita ma in ogni caso ne rimarranno sempre direttamente responsabili. 
Inevitabilmente nel PVP i contatti per la visita (email e telefoni) dovranno sempre essere riferibili soltanto al Curatore o al Delegato
Se i beni fossero ancora nella disponibilità del debitore [72] sarà cura e responsabilità del curatore (o del delegato) riuscire ad organizzare le visite coordinandosi con il debitore occupante. 
Nel caso in cui si volesse far svolgere l’attività di gestione delle visite al Delegato alle Vendite, occorre ricordare che non è tra quelle attribuite al delegato nelle procedure esecutive dall’art. 591 bis c.p.c. e ciò è ovvio in quanto nelle procedure esecutive queste attività vengono svolte dal Custode nominato ai sensi dell’art. 559 c.p.c. [73] e tra i compiti del custode viene sempre ricompresa l’attività di accompagnamento alle visite senza che allo stesso venga riconosciuto un compenso particolare per tale attività [74]. 
Ci si chiede se queste attività, spesso gravose, difficili e costose, debbano essere in qualche modo retribuite a coloro che le svolgono e soprattutto in che modo. 
Nelle procedure esecutive il compenso del Custode ricomprende anche l’attività di visita ma e lo stesso criterio vale anche per il Curatore in quanto l’articolo 137 CCII prevede che “Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.” e tale Decreto 25 gennaio 2012, n. 30 non riconosce alcun compenso specifico per l’attività di custodia e tanto meno per l’accompagnamento alle visite. 
Diversa è invece la posizione del Delegato alle Vendite che non è Custode e quindi non ha alcun compenso previsto per lo svolgimento di tale attività. Al Delegato si potrebbe applicare analogicamente l’articolo 5 del suddetto decreto 80/2009 il quale prevede che “1. Quando la custodia dei beni è esercitata nel luogo in cui i beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso pari a euro 50,00 per il primo accesso e di euro 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione. 2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a euro 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'accesso oltre dieci chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario.” 
Una prassi utilizzata per utilizzare accompagnatori senza incidere sul compenso del Curatore è quella di far conferire dalla procedura stessa un incarico ad un terzo ausiliario (di solito una società di piccole manutenzioni) per una generica funzione di “manutenzione generale” (nella quale viene ricompresa la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria, ecc.). In questo caso saranno sempre il Curatore (o il Delegato) a ricevere le richieste di visita ed a gestire l’organizzazione delle stesse ma l’attività fisica di accompagnamento in loco potrebbe essere svolta dal “manutentore” che ha le chiavi dei locali. In tal modo il compenso forfettario al “manutentore” andrà a ricomprendere anche l’attività di accompagnamento e quindi non vi sarà alcuna detrazione dal compenso del Curatore. Sulla legittimità di una tale prassi non si dubita ma dovrà essere adeguatamente motivata nel Programma di Liquidazione e gestita in modo trasparente. 
Pensare che una attività importante, costosa e faticosa come l’accompagnamento alle visite possa essere svolta gratuitamente [75] è un evidente vizio normativo che si spera prima o poi possa essere corretto in modo trasparente in modo da tenere in debita considerazione il numero delle visite e la distanza da coprire di volta in volta. Ma non è questa la sede per affrontare questo problema.
4.7 . I Gestori delle Vendite Telematiche (GVT)
Il quarto comma dell’art. 216 CCII dispone che “Le vendite di cui ai commi 2 e 3 (n.d.a.: rispettivamente le vendite competitive e le vendite esecutive) sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche.” 
Per la vendita telematica è essenziale rivolgersi ad un Gestore della Vendita Telematica (GVT) la cui disciplina è regolamentata nel D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 e relative specifiche tecniche. Ai sensi del comma 3 art. 10 del D.M. n. 32/2015 il GVT ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito la descrizione delle modalità di esecuzione dei propri servizi ed “i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario”
I costi del servizio dei GVT sono esposti nei loro siti ma si possono trattare anche degli sconti nel caso di procedure con molti lotti, magari pattuendo delle cifre fisse a prescindere dal numero dei tentativi di vendita. Sostanzialmente non ci sono grossi margini per una vera concorrenza economica tra i vari GVT ed anche i programmi software sono molto simili in quanto devono sottostare a specifiche tecniche unitarie. I Curatori, oltre ai costi, dovranno quindi verificare quali piattaforme di pubblicità siano proposte dai vari GVT ed eventualmente quali altri servizi vengano offerti. Il Curatore proporrà la scelta di un GVT rispetto ad altri ma l’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. n. 32 del 2015 definisce il GVT come “il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica”. E pertanto nella istanza di autorizzazione al GD dovrà essere ripetuta la richiesta di autorizzazione alla nomina del GVT. 
I GVT svolgono una funzione istituzionale che non rientra tra le “attribuzioni del Curatore” ma il fatto che sia necessaria una nomina debitamente autorizzata, che sia necessaria quindi una accettazione dell’incarico con relativa dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi (art. 10, comma 2, D.M. n. 32/2015), fa propendere per la loro qualificazione come Coadiutori con tutte le conseguenze che ne discendono. 
I costi del GVT sono a carico della procedura e non incidono sul compenso del Curatore in quanto si tratta di un ruolo essenziale, al pari di quello dell’esperto ai sensi del primo comma dell’art. 216 CCII, che il Curatore non può svolgere personalmente. 
Non pare legittima la prassi di imputare i costi del GVT e della pubblicità in capo agli aggiudicatari alla stregua di “diritti di asta” o semplicemente perché così previsto nell’avviso di vendita. 
Il fatto che tali compensi escano totalmente dalla contabilità della procedura non significa che siano indifferenti per i creditori: l’offerente ne terrà sempre conto e quindi il prezzo sarà sempre minore. Non pare legittimo che i costi siano superiori a quelli che sarebbero stati applicati alla procedura stessa. L’applicazione di coefficienti percentuali e forfettari sul prezzo di vendita non trovano alcuna giustificazione in particolare per quanto riguarda i compensi dei GVT e dei Siti Ministeriali della pubblicità in quanto i loro costi devono essere esposti pubblicamente. Per quanto invece riguarda i costi della “pubblicità commerciale”, porli a carico dell’aggiudicatario (sempre con importi predeterminati ed indicati nell’avviso di vendita) rimane una prassi strana e poco utilizzata ma legittima. 
Per quanto poi riguarda la obbligatorietà delle modalità telematiche e dell’utilizzo del PVP, il settimo comma dell’art. 216 CCII è chiaro nel prevedere che le offerte “sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche” escludendo quindi eventuali domande cartacee o telematiche che siano presentate in modo diverso dal PVP. Il quarto comma del medesimo articolo 216 CCII prevede che vi sia una deroga alle modalità telematiche tramite il PVP soltanto nel caso in cui “tali modalità (telematiche) siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.” Tale deroga può essere autorizzata soltanto dal GD, motivandola espressamente sulla base dei criteri indicati dal legislatore e tale deroga può essere contenuta soltanto nel provvedimento di autorizzazione al compimento del singolo atto di liquidazione da emanarsi di volta in volta dal GD stesso. 
Soltanto in caso di deroga alle modalità telematiche si può ammettere la possibilità di ricorrere a diversi metodi d’offerta tra cui le domande cartacee e quindi consentire la “vendita sincrona mista” [76] o utilizzare le domande “digitali semplificati”, ai sensi dell’art. 25 D.M. n. 32 del 2015. 
Eppure, nella prassi non è così e si rinvengono moltissimi avvisi di vendita relativi a procedure di liquidazione giudiziale apertesi anche nel vigore del CCII, che prevedono tranquillamente la modalità sincrona mista sulla base di un “visto si autorizza” genericamente apposto dal GD sulla istanza di autorizzazione alla vendita che chiede appunto di poter procedere con la modalità “sincrona mista” senza dare alcuna giustificazione a tal proposito e quindi senza alcuna motivazione alla deroga. 
La conseguenza per la violazione di tale obbligo potrebbe essere l’annullamento della procedura di vendita e quindi non si vede perché il Curatore o il Delegato alla Vendita vogliano correre un rischio così alto per non rispettare un adempimento sostanzialmente semplice. 
4.8 . L’asta ed i banditori
L’asta [77] è il metodo più antico e diffuso per mettere in competizione più soggetti interessati all’acquisto di un bene determinato, in modo da realizzare un'allocazione efficiente. Ogni asta deve predeterminare alcuni elementi essenziali: 1) l'oggetto dello scambio; 2) le modalità di ammissione degli offerenti; 3) il modo in cui devono essere fatte le offerte e gli eventuali rilanci; 4) la regola di aggiudicazione e 5) le modalità del pagamento. 
I formati d’asta sono molteplici e consistono in una combinazione o variazione dei seguenti quattro modelli principali: asta inglese, asta olandese, asta in busta chiusa al prezzo migliore e asta di Vickrey [78]. 
Il Codice di Procedura Civile disciplina per le espropriazioni immobiliari due tipologie di vendita: senza o con incanto [79].
Per riassumere, la “vendita senza incanto” è un metodo di asta a busta chiusa correlata alla possibilità di un’asta all’inglese in caso di più offerenti invece, la “vendita con incanto” è un metodo di asta all’inglese con possibilità di rilancio (aumento del quinto) dopo la prima aggiudicazione provvisoria. 
Nella vendita senza incanto l’offerta è irrevocabile e anche se l’offerente non si presenta all’asta l’aggiudicazione gli verrà fatta nel caso in cui la sua fosse l’unica offerta o rimanesse l’offerta maggiore rispetto ad altre. In tale asta soltanto se vi sono più offerte, può essere indetta una gara tra gli offerenti. 
Nella vendita con incanto la domanda di partecipazione consente la possibilità di partecipare all’asta ma il partecipante, anche se fosse unico, per potersi aggiudicare il bene deve effettuare una offerta rispetto al prezzo base con il relativo rilancio minimo. È libero di non offrire nulla, ma deve comunque presenziare all’asta pena la perdita del decimo della cauzione ai sensi dell’art. 580 c.p.c. L’aggiudicazione è provvisoria in quanto ai sensi dell’articolo 584 c.p.c. è possibile nei dieci giorni successivi effettuare da parte di chiunque un rilancio di almeno un quinto del prezzo di vendita. 
A differenza delle vendite esecutive (che possono utilizzare soltanto i due metodi previsti nel codice di procedura civile), le vendite competitive potrebbero adottare i più diversi metodi di asta [80], ma nella pratica vi è una tendenziale omogeneizzazione ed anche le vendite competitive utilizzano quasi sempre il metodo della “vendita senza incanto”
Potrebbe però essere utile utilizzare alcuni aspetti della “vendita con incanto” come il rilancio dopo l’aggiudicazione, magari lasciando anche più di dieci giorni per le offerte in aumento ma disciplinando importi minimi e tempistiche. 
Se da un lato le vendite competitive potrebbero utilizzare i più diversi metodi di asta, dall’altro la pratica quotidiana tenderà ad omogeneizzarle alle vendite esecutive, se non altro per avere delle certezze procedimentali e non dover ogni volta costringere gli interessati a studiare le peculiarità di quell’asta. 
Queste considerazioni sulle modalità dell’asta confermano che la redazione dell’avviso di vendita in una procedura competitiva richiederebbe tecniche molto più raffinate di quanto non si veda normalmente. 
Passando ora ad analizzare il ruolo del banditore, andando ad indagare le prassi più diffuse in tema di vendite competitive nelle PLG apertesi nel vigore del CCII, si è notato che lo svolgimento delle aste viene tenuto quasi sempre dal Curatore (il quale spesso si limita a sottoscrivere un verbale predisposto automaticamente dal GVT), ma non mancano casi in cui l’asta è tenuta da un terzo che non è il Delegato alla Vendita. 
Questa seconda ipotesi lascia alquanto perplessi. Spesso si tratta di notai (ma anche di sedicenti Soggetti Specializzati) indicati negli avvisi di vendita come “banditori” senza che vi sia stato alcun incarico espresso ed accettato. Si tratta di prassi a dir poco illegittime che potrebbero inficiare la stessa validità della procedura competitiva in quanto il “banditore” è un ruolo ben preciso e previsto nelle aste telematiche come "Referente della Procedura” il quale è definito come “la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita” dal D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. 
Soltanto il Referente della Procedura può iniziare le operazioni di vendita e deliberare sulle offerte (art. 18 D.M. n. 32/2015) e quindi redigere il relativo verbale. 
Ora ci si chiede se questo soggetto (il Referente della Procedura) possa essere qualcuno diverso dal Curatore o dal Delegato alle Vendite ed in caso affermativo quale ruolo possa assumere all’interno di una procedura competitiva
La risposta deve essere negativa: soltanto il Curatore o il Delegato alle Vendite possono assumere il ruolo di Referente della Procedura. Con l’ingresso della figura del Delegato alle Vendite non vi è più alcun titolo per far entrare nelle procedure competitive soggetti di varia natura e specie per svolgere attività riservate al Curatore stesso o al Delegato alle Vendite
Il ruolo del banditore può sembrare irrilevante ma è un momento essenziale che, anche nelle vendite telematiche, richiede una preparazione specifica al fine di gestire correttamente le aste onde evitare contestazioni. 
5 . I delegati alle vendite nelle procedure esecutive
Per avvicinarci al tema dei “Delegati alle vendite”, coerentemente con l’impostazione di questo lavoro che pone la disciplina delle procedure esecutive a fondamento di quella delle procedure competitive, è opportuno ricordare che le norme che prevedono la delega nel codice di rito sono: per l’espropriazione mobiliare gli articoli 532 e 534 bis [81] e per l’espropriazione immobiliare l’art. 591 bis c.p.c. 
I delegati previsti dal codice di rito devono essere qualificati ed iscritti in appositi elenchi e la loro attività è rigorosamente disciplinata ed i loro compensi devono rispettare dei criteri predeterminati. 
Le figure dei delegati nelle procedure esecutive sono oltre ai professionisti (notai, avvocati e commercialisti), gli Istituti delle Vendite Giudiziarie (IVG) e gli “altri Soggetti Specializzati”.
5.1 . Gli IVG
Gli Istituti di Vendite Giudiziarie [82] sono iscritti in un apposito elenco [83] dietro autorizzazione ministeriale e sono disciplinati con regolamento D.M. 11 febbraio 1997, n. 109. Sono soggetti privati a cui sono assegnate le seguenti funzioni: 
- la vendita senza incanto in qualità di commissionario di beni mobili ai sensi dell'articolo 532 c.p.c. [84]
- la vendita con incanto di beni mobili ai sensi del primo comma dell’art. 534 c.p.c. [85]
- la vendita con o senza incanto di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 534 bis c.p.c. [86]
- l’amministrazione giudiziaria di immobili ai sensi dell’art. 592 c.p.c. [87]
Le competenze degli IVG sono determinate in modo preciso e pertanto è pacifico che non sia possibile da parte di un GE delegare ad un IVG la vendita di immobili ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. ma bensì la sola custodia [88]
5.2 . Gli “altri Soggetti Specializzati”
L’art. 532 c.p.c. contempla la figura degli “altri soggetti specializzati” in determinati settori di competenza a cui affidare le cose pignorate, affinché procedano alla vendita in qualità di commissionari. 
I Soggetti Specializzati possono quindi soltanto sostituire gli IVG ma per fare ciò il Giudice deve emettere un provvedimento motivato, giustificando appunto che quel determinato Soggetto Specializzato è più adatto rispetto all’IVG per perfezionare la vendita di quelle determinate cose mobili. 
Per meglio capire chi possono essere questi Soggetti Specializzati si può effettuare un confronto con l’articolo 1515 c.c. (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore) che parla espressamente di vendita “a mezzo di una persona autorizzata a tali atti” (di vendita) [89] e con l’art. 83 disp. att. c.c. [90] il quale individua due categorie di soggetti: 
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate. 
Volendo affrontare la prima categoria non pare che possano farsi rientrare tra i Soggetti Specializzati gli intermediari finanziari abilitati ad operare sui mercati regolamentati. Quando i titoli (dematerializzati o meno) sono depositati presso intermediari finanziari si procede con il pignoramento presso terzi (l’intermediario depositario per l’appunto) il quale ai sensi della normativa speciale dovrà procedere anche alla vendita secondo le modalità dei mercati regolamentati. 
Diversa invece è la figura dei “mediatori in merci” in specie per merci fungibili [91]. Costoro possono qualificarsi assolutamente come Soggetti Specializzati ai quali rivolgersi per perfezionare delle vendite di merci che altrimenti un IVG avrebbe difficoltà a gestire. 
I Soggetti Specializzatinon hanno alcuna autorizzazione ministeriale e dovrebbero essere iscritti in un elenco tenuto presso ogni Tribunale dal rispettivo Presidente [92]. 
Per la determinazione dei loro compensi si fa riferimento ai criteri fissati per gli IVG salve diverse speciali convenzioni. 
Negli ultimi anni i Presidenti dei Tribunali hanno invitato a proporre domande di iscrizione dei Soggetti Specializzati per poter redigere l’elenco di cui all’art. 169 sexies, ma pochi sono stati i provvedimenti di iscrizione ed in alcuni casi si trovano iscritti addirittura degli IVG (quando è evidente che gli IVG non devono rientrare in questo elenco). 
Non è mai stato adottato il Regolamento che ne precisi i requisiti ed i compiti in quanto l’art. 169 sexies disp. att. c.p.c. si limita a richiedere che alla domanda di iscrizione all'elenco venga “allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni”
Ci si chiede quindi se possano qualificarsi come Soggetti Specializzati anche le grandi case d’asta internazionali e soprattutto se possano essere utilizzati come Soggetti Specializzati anche coloro che non sono iscritti nel suddetto relativo elenco. 
Si immagini il caso di opere d’arte importanti da dover ricorrere a “Sotheby’s”: sarà difficile trovarla iscritta in un qualsiasi elenco, ma per questo si potrà non considerarla un Soggetto Specializzato nella vendita di opere d’arte. 
Questi Soggetti Specializzati pare siano stati pensati per la gestione di beni particolari per i quali gli IVG sarebbero in difficoltà e di volta in volta sarà la sensibilità del GE a dover gestire la situazione. 
Certamente i Soggetti Specializzati, al pari degli IVG, non potranno mai essere utilizzati per la vendita di beni immobili.
5.3 . I Delegati nelle procedure di espropriazione di beni mobili registrati
Ai sensi dell’art. 534 bis c.p.c. per la vendita di beni mobili registrati in mancanza dell’IVG si può delegare “a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Per questo tipo di beni non è più prevista la figura dei Soggetti Specializzati ma bensì in mancanza dell’IVG i professionisti (notai, avvocati e commercialisti) che sono iscritti nell’apposito elenco. 
Queste deleghe (anche quelle all’IVG) sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 591 bis c.p.c., in quanto compatibili e non sono consentite a favore di altri Soggetti siano o meno Specializzati. 
Non è questa la sede per affrontare i dubbi sulla natura delle quote di partecipazione societaria e sulle aziende, se siano o meno beni mobili registrati, ma seguire una interpretazione più restrittiva e prudenziale consiglia di farle rientrare tra i secondi. 
Certamente anche in presenza di un IVG il GE potrà decidere di affidare la vendita di partecipazioni ed aziende ad un delegato professionista anziché all’IVG.
5.4 . I delegati nelle procedure di espropriazione immobiliare
Gli articoli 591 bis e ter del c.p.c. disciplinano la delega alla vendita nelle procedure di espropriazione immobiliare “ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Queste deleghe non sono consentite a favore degli IVG o di qualsiasi altro Soggetto Specializzato: nel nostro ordinamento non esiste infatti la vendita tramite commissionario di beni immobili.
6 . I delegati alle vendite nelle procedure competitive
Come già detto, la novità introdotta dal CCII per le procedure competitive è la introduzione della figura del “Delegato alle vendite” nel secondo comma dell’art. 216 CCII.
Non si tratta di una aggiunta di poco conto ma di una vera e propria rivoluzione dal punto di vista sistematico, una novità che stravolge l’impianto delle procedure competitive come gestite nel vigore della L. fall. Il testo originario del secondo comma dell’art. 216 CCII prevedeva che il GD avrebbe dovuto emanare una ordinanza (vedi nota 15) per stabilire le modalità della procedura competitiva (analogamente all’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.) e quindi in quella sede avrebbe potuto nominare un Delegato alle Vendite alla stregua di quanto previsto dal primo comma dell’art. 591 bis c.p.c. Soppressa la necessità di tale ordinanza (vedi sempre nota 15) il Legislatore avrebbe potuto sopprimere anche il richiamo al Delegato alle Vendite e riproporre il vecchio testo dell’art. 107 L. fall.: ma così non ha fatto. 
L’interpretazione più logica è quindi quella di voler rispettare il tenore testuale e credere che il Legislatore sapesse cosa stesse facendo. Se il Delegato alle Vendite è stato voluto si deve continuare il ragionamento sostenendo che il Legislatore ha avuto in mente una figura ben precisa e non un quivis de populo: una figura dotata di professionalità che deve coincidere con quella di cui all’art. 591 bis c.p.c.
Tuttavia, anche volendo richiamare la figura del Delegato alle Vendite delle procedure esecutive, una volta che lo si traspone all’interno delle procedure competitive sorgono numerosi quesiti tra i quali: 
- che attività deve svolgere il Delegato alle Vendite
- chi può svolgere tale attività? quali requisiti sono richiesti? 
- chi lo nomina? 
- rientra tra gli Ausiliari del Curatore? ed in caso di risposta affermativa deve qualificarsi come un Delegato o come un Coadiutore
- chi lo retribuisce? il suo compenso come incide su quello del Curatore?
6.1 . Le attività del Delegato alle Vendite
Le attività del Delegato alle Vendite nelle procedure esecutive sono elencate dall’art. 591 bis c.p.c. e tale disciplina, coerentemente con il principio interpretativo sopra enunciato, deve essere estesa, in quanto compatibile, anche alle procedure competitive. Andando quindi ad analizzare punto dopo punto il contenuto del terzo comma di detto art. 591 bis c.p.c. si può capire quali siano le parti compatibili e quali no: 
- la determinazione del valore dell'immobile 
Il secondo comma dell’art. 216 CCII come risultante a seguito proprio dell’ultimo ritocco prima della sua entrata in vigore (vedi nota 14) precisa che la vendita competitiva deve essere effettuata “sulla base delle stime” effettuate dall’esperto. Il prezzo di vendita deve quindi partire necessariamente da quello indicato nella perizia di stima e né il Curatore né tanto meno il Delegato possono avere margini di manovra. Nel programma di liquidazione il Curatore può ben prevedere le modalità dei ribassi sempre nel rispetto del nono comma dell’art. 216 CCII il quale precisa che “Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento”. 
In ogni caso il Delegato alle Vendite in una procedura competitiva dovrà sempre coordinarsi con il Curatore per la fissazione dei prezzi di vendita ed i relativi ribassi;
- la redazione dell’avviso di vendita
Si tratta di un compito tipico del Delegato. Per quanto riguarda il contenuto non vi è alcun richiamo all’art. 173 bis delle disp. Att. C.p.c. e quindi ci si deve chiedere se, per i principi sopra esposti, vi siano dei dati che debbano essere necessariamente inseriti. Parrebbe ovvio inserire la descrizione dei beni con, come richiede il primo comma dell’art. 570 c.p.c., l'indicazione degli estremi catastali previsti nell'articolo 555 c.p.c. (gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile, i beni e i diritti immobiliari che si intendono porre in vendita), ma non mancano numerosi casi in cui tali indicazioni vengono omesse nell’avviso facendo riferimento alla perizia di stima. In tali casi è essenziale l’indicazione del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima (a meno che non venga caricata sullo stesso PVP). È del pari inderogabile l’indicazione del “prezzo base”. Del pari sono essenziali le indicazioni del nome e recapito del custode (o meglio, del Curatore o del Delegato i quali sono i soli a poter organizzare le visite) che devono essere sicuramente indicati nell’avviso ma anche nella scheda del PVP;
– le visite 
La competenza esclusiva del Delegato (oltre che del Curatore) alla gestione delle visite è stata affrontata al superiore punto 4.6. Eliminata l’ordinanza ad hoc del GD che avrebbe dovuto definire esattamente il ruolo del Delegato alle Vendite (con anche le modalità delle visite) è evidente che occorrerà ricostruirne la disciplina partendo dalla figura più vicina e quindi da quella del Custode nelle procedure esecutive; 
– le deliberazioni sulle offerte e lo svolgimento della gara 
Si tratta di attività tipiche che spettano al Referente della procedura (il banditore) e quindi al Delegato che tiene l’asta richiamandosi sia l'articolo 572 c.p.c. che gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574, sia tutte le operazioni dell'incanto che quelle dell’aggiudicazione a norma dell'articolo 581;
– la ricezione della dichiarazione di nomina e la restituzione delle cauzioni 
Si tratta di attività tipiche del banditore che devono essere svolte dal Delegato;
- le offerte dopo l'incanto ed il versamento del prezzo 
Questi punti devono essere ben precisati nell’avviso di vendita e per tali aspetti il ruolo del Curatore torna ad essere centrale in quanto il Delegato nelle procedure competitive finisce gran parte del proprio ruolo una volta che ha terminato l’asta individuando il maggior offerente a cui vendere. A quel punto, ai sensi del comma 9 dell’art. 216 CCII, il Delegato deve informare il Curatore (nonché il giudice delegato ed il comitato dei creditori) “dell'esito della procedura di vendita di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita”. Limitare tale obbligo soltanto alla fase successiva alla stipula dell’atto di vendita sarebbe assolutamente inutile in quanto a quel punto né il Giudice Delegato né il Comitato dei Creditori potrebbero più fare alcunché. 
Le fasi successive alla “aggiudicazione” (termine come già detto atecnico per le procedure competitive) tornano nelle mani del Curatore che deciderà se riaprire la gara, curerà l’incasso del prezzo e sarà l’unico a poter intervenire nella stipula dell’atto di vendita; 
- fissazione del nuovo esperimento di vendita 
Questa attività è di competenza del Delegato il quale tuttavia dovrà sempre seguire le indicazioni del Curatore sia per quanto riguarda i tempi che per quanto riguarda le modalità della vendita ed in particolare la fissazione del nuovo “prezzo base”. 
Sia le procedure competitive che quelle para-esecutive devono comunque rispettare i criteri di ribasso previsti dal comma 2 dell’art. 216 CCII che precisa: “Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento” [93] ed il comma 7 del medesimo art. 216 CCII prevede che “Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso” [94];
– gli adempimenti relativi al decreto di trasferimento 
Se la procedura competitiva si perfeziona con un atto notarile di trasferimento è evidente che tutti i relativi adempimenti saranno curati direttamente dal notaio stipulante. 
Vi potrebbe essere una residuale attività per la cancellazione dei gravami ma generalmente anche a quella ci pensa direttamente il notaio una volta che gli si consegna l’ordine di cancellazione emanato dal GD ai sensi dell’art. 218;
- la “formazione del progetto di distribuzione” 
di sicuro non potrà essere una competenza del Delegato. 
Tra le attività previste in capo al professionista delegato dal terzo comma dell’articolo 591 bis c.p.c. balzano subito agli occhi quelle che sono incompatibili con una delega in una vendita competitiva: la determinazione del valore dell’immobile e del prezzo di vendita (che spetterà sempre agli organi della procedura), la esecuzione delle formalità relative al decreto di trasferimento (in quanto le vendite competitive di regola si chiudono con un atto notarile) e la formazione de progetto di distribuzione (che spetta agli organi della procedura). 
Tutti gli altri compiti sono delegabili in modo analogo ad una procedura esecutiva ed i compensi del Delegato saranno determinati nello stesso modo. Unica ulteriore attività non prevista nel 591 bis c.p.c. è quella della gestione delle visite che dovrà avere una propria autonoma regolamentazione ed un proprio compenso. 
Per quanto poi riguarda un veloce confronto tra il Delegato nelle procedure para-esecutive ed il Delegato nelle procedure competitive, a fronte di una sostanziale omogeneità delle rispettive attività, si segnala soltanto la differenza dovuta alla presenza nelle prime di una ordinanza di vendita del GD che disciplina, regolamenta e sorveglia tutta l’attività delegata mentre nelle seconde si dovrà distinguere a seconda della nomina se fatta dal Tribunale o dal Curatore ma normalmente dovrà essere il Curatore a dare le indicazioni ed a sorvegliare le attività delegate.
6.2 . L’iscrizione negli Elenchi dei Delegati
Se il Delegato deve farsi coincidere con quelli di cui al codice di rito è evidente che dovrà essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. Att. c.p.c. 
Se chiunque potesse essere nominato “delegato alle vendite” in una procedura competitiva verrebbe meno lo sforzo del legislatore di far gestire tutte le procedure di liquidazione giudiziale a soggetti esperti o almeno qualificati in quanto iscritti in elenchi a seguito di un adeguato percorso formativo. 
Sostenere che il Delegato possa essere un quivis de populo scelto dal Curatore per sostituirlo in una attività che sarebbe di sua competenza non avrebbe nemmeno richiesto la espressa previsione legislativa. Il Curatore per definizione può nominare delegati per qualsiasi sua attività ad eccezione di quelle espressamente vietate per legge. L’art. 129 CCII primo comma è chiaro nel prevedere che il “curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198 (elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari ed il bilancio), 200 (avviso ai creditori ed agli altri interessati), 203 (progetto di stato passivo), 205 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) e 213 (Programma di liquidazione)”.
6.3 . La nomina
La nomina del Delegato alla Vendita in una procedura competitiva spetta al Curatore il quale deve indicarne il nominativo scelto già nel Programma di Liquidazione e chiedere al Comitato dei Creditori l’autorizzazione alla nomina ai sensi dell’art. 129 CCII.
È però anche possibile che sia il Tribunale a designare, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b) CCII, gli Esperti cui affidare come Delegati le procedure competitive
Ci si chiede invece se sia possibile per il GD nominare il Delegato alle Vendite in una procedura competitiva. Mentre rimane pacifico che nelle procedure para-esecutive la nomina del Delegato sia obbligatoria e spetti esclusivamente al GD in assoluta autonomia. 
Il primo problema per consentire la nomina del delegato da parte del GD anche nelle procedure competitive deriva dal fatto che essendo stata soppressa l’ordinanza di vendita del GD (prima prevista in ogni tipo di procedura di vendita e poi mantenuta soltanto per le procedure para-esecutive in forza dell’“ultimo ritocco” più volte citato [95]) occorre trovare un momento ed una modalità corretti per poter perfezionare tale nomina. 
Non potrà essere quando il GD “autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione” del programma di liquidazione (prima parte del comma 7 dell’art. 213 CCII) in quanto in quel momento ancora il programma non è stato approvato. 
Né si può pensare che il momento giusto sia quando il GD “autorizza il compimento degli atti di liquidazione” (seconda parte del comma 7 dell’art. 213 CCII) a fronte di una istanza del Curatore al compimento degli atti di liquidazione contenente anche una proposta di nomina di un Delegato alla Vendita. L’autorizzazione del GD non è una ordinanza e dovrebbe essere “snaturata” per poter contenere una nomina. 
Si potrebbe invece pensare che una volta approvato il Programma di Liquidazione dal Comitato dei Creditori, il GD proceda (su richiesta del Curatore contenuta nello stesso Programma di Liquidazione) alla nomina del Delegato alla Vendita. Oppure nel caso in cui l’approvazione del Programma fosse fatta dallo stesso GD (in mancanza del Comitato) nello stesso provvedimento venisse fatta anche la nomina del Delegato alle Vendite. 
Anche queste ultime ipotesi però non convincono e quindi la tesi che il GD possa nominare il Delegato alle vendite nelle Procedure Competitive non pare una soluzione corretta dal punto di vista sistematico. Si andrebbe a riproporre quel modello di procedura mista (quella che riprende elementi delle procedure competitive e delle procedure para-esecutive) della cui legittimità si è sopra discusso (quando si è affrontata la possibilità di chiudere una procedura competitiva tramite un decreto di trasferimento). Non è detto che ciò non possa avvenire ma non pare opportuno che un GD nomini un Delegato del quale non ha (almeno formalmente) il controllo. 
Nelle procedure di liquidazione giudiziale la nomina di un Delegato alle Vendite (figura che andrebbe a svolgere sempre sostanzialmente la stessa funzione con i medesimi compiti) può quindi avvenire soltanto in tre modi: da parte del Tribunale (a titolo di “esperto”), da parte del Curatore (nelle procedure competitive) e da parte del GD (nelle procedure para-esecutive).
6.4 . La qualificazione
Ma se il ruolo che il Delegato alle Vendite deve svolgere è sempre sostanzialmente lo stesso, ci si chiede se la diversa modalità di nomina possa influire sulla qualificazione del ruolo e sulle modalità di liquidazione dei compensi del Delegato nonché su come potrebbe questi ripercuotersi sulla liquidazione dei compensi del Curatore. Partendo da quello che probabilmente sarà il caso più raro, ovvero la nomina da parte del Tribunale di Esperti che vadano ad assumere il ruolo di Delegati alle Vendite, possono qui ripetersi le perplessità già sopra dette [96] ma in questo caso essendo “Delegati del Tribunale” il loro compenso non avrà alcuna ripercussione su quello del Curatore, non potendosi qualificare tali Esperti come Delegati ai sensi del primo comma dell’art. 129 CCII. 
Nel caso in cui la nomina avvenga da parte del GD nelle procedure para-esecutive è evidente che si tratterà di “Delegati del GD” e quindi anche in questo caso non potrà esservi alcuna conseguenza sui compensi del Curatore. Tali Delegati sono Ausiliari che non rientrano nell’art. 129 CCII.
Se invece fosse il Curatore a nominare il “Delegato alle Vendite” l’articolo 129 CCII si applica senza alcun dubbio e quindi occorre chiedersi se in questo caso si tratti di Delegati in senso stretto (ai sensi del primo comma dell’art. 129 CCII) o se debbano invece qualificarsi come Coadiutori (ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 129 CCII). 
Volendo applicare i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 pare possibile qualificare il “Delegato alle vendite” sia come Delegato che come Coadiutore
La qualificazione dovrà essere esposta e motivata nel Programma di Liquidazione da parte del Curatore ma poi dovrà essere il Comitato dei Creditori (o il GD in sua sostituzione) a qualificare tale figura in un modo o nell’altro, a seconda di valutazioni di interesse ed in base alla situazione della procedura stessa.
6.5 . La revoca
Nel caso in cui il Delegato alle Vendite la cui opera sia “stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura”, sia stato nominato come coadiutore dal Curatore in una procedura competitiva, troverà applicazione la lettera d) del primo comma dell’art. 123 CCII e quindi il Curatore dovrà proporre la revoca al GD il quale procederà a disporla nel caso lo ritenga opportuno 
Se invece il Delegato alle Vendite fosse stato trattato come vero e proprio delegato ai sensi del primo comma dell’art. 129 CCII e quindi in sostituzione del Curatore, allora il Curatore potrebbe anche disporne la revoca autonomamente senza bisogno di alcuna autorizzazione. 
Se la nomina del Delegato alle Vendite fosse pervenuta dal Tribunale come “esperto”, dovrà essere il Tribunale a disporne la revoca, di solito su segnalazione del Curatore stesso o del GD o del Comitato dei Creditori. 
Se infine la nomina fosse avvenuta da parte del GD in una procedura para-esecutiva allora sarà lo stesso GD a disporne la revoca, sempre eventualmente su segnalazione del Curatore o del Comitato dei Creditori.
7 . Gli Istituti di Vendite Giudiziarie ed i Soggetti Specializzati
Dopo aver ricostruito le attività principali che vengono svolte nella gestione di una procedura competitiva e dopo aver individuato i vari Ausiliari del Curatore, si può arrivare a trattare degli Istituti di Vendite Giudiziarie e dei Soggetti Specializzati che in questi ultimi anni hanno assunto, in tantissime procedure competitive, il ruolo sostanzialmente dei Delegati alle Vendite anche per immobili, partecipazioni societarie ed aziende. 
6.6 . La retribuzione
La retribuzione del Delegato alle Vendite non potrà essere determinata in alcun modo se non tramite l’applicazione dei criteri ministeriali [97] al pari dei Delegati nelle procedure esecutive
Il loro compenso sarà poi detratto o meno da quello del Curatore a seconda che si sia qualificato come Delegato o come Coadiutore ai sensi dell’art. 129 CCII.
7.1 . …nella Legge Fallimentare
La Legge Fallimentare non richiamava espressamente per le vendite competitive la figura del delegato alle vendite ma bensì, ai sensi del quarto comma dell’articolo 104 ter L. fall. “Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.” [98] .
Anche se “affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo” potrebbe sostanzialmente assimilarsi alla “delega al compimento delle operazioni di vendita” (di cui all’art. 591 bis c.p.c.), a ben vedere si tratta di figure simili ma non completamente sovrapponibili sia dal punto di vista soggettivo dei soggetti delegabili, sia dal punto di vista oggettivo delle attività delegabili. 
Per quanto riguarda gli “altri professionisti” la principale differenza rispetto a quelli delegabili ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. è che non devono essere iscritti in appositi elenchi [99], né devono essere necessariamente notai, avvocati o commercialisti, è sufficiente che siano dei professionisti iscritti in un albo professionale e che siano ritenuti idonei allo svolgimento delle incombenze a loro affidate dal Curatore dietro autorizzazione del GD. 
Anche per quanto riguarda le “Società Specializzate” non esiste un elenco o un albo in cui tali società possano essere iscritte e quindi occorre anzitutto chiarire se siano o no coincidenti con i Soggetti Specializzati che vengono richiamati dall’articolo 107 primo comma. 
La Relazione alla Legge [100] sembra chiara su tale aspetto ed infatti precisa che “all’articolo 6, comma 1, lettera d), che modifica l’articolo 104-ter della legge fallimentare, l’inserimento del rinvio all’articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di “soggetti specializzati””. 
Se i Soggetti Specializzati di cui al primo comma dell’art. 107 L. fall. e le Società Specializzate di cui al quarto comma dell’art. 104 ter L. fall. sono la stessa cosa occorre ora chiarire quale sia la loro funzione. 
A creare confusione sul punto è stata la mancata attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 107 L. fall. che prevede che “Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.” 
A partire dal 2015 si sono quindi visti nascere tanti Soggetti Specializzati: quasi tutti i gestori dei siti ministeriali (quelli ai sensi del secondo comma dell’art. 490 c.p.c.) che sono anche dei GVT e ad essi si sono affiancati tanti IVG (ma non sono mancati anche singoli professionisti e società tra professionisti). 
Tutti questi autodefiniti o sedicenti Soggetti Specializzati si sono offerti di svolgere le incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo che si potevano affidare ai professionisti o appunto alle Società Specializzate ai sensi del quarto comma dell’art. 104 ter L. fall. e nel seguito del presente lavoro verranno tutti indistintamente definiti Soggetti Specializzati senza preoccuparsi, per ora, di capire se tale qualificazione sia corretta o meno. 
I servizi abitualmente prestati dai Soggetti Specializzati possono distinguersi “tra (i) servizi “principali”, direttamente collegati alla gestione della vendita e orientati alla massimizzazione del risultato economico, e (ii) servizi “ancillari” ai primi. Per quanto riguarda i servizi principali, i soggetti specializzati comunemente organizzano e gestiscono gli accompagnamenti dei potenziali acquirenti, curano l’esposizione pubblicitaria della vendita e, in generale, la gestione del rapporto con gli interessati all’acquisto, con lo scopo di raccoglierne le offerte. I servizi ancillari sono più diversificati, spaziando dal supporto nell’attività di inventariazione e stima dei beni, alla realizzazione reportage fotografici e video, alla predisposizione dell’avviso di vendita dei beni, fino all’assistenza nella fase di post-vendita, con la gestione degli incombenti connessi al ritiro dei lotti (per quanto riguarda le vendite mobiliari) e alla raccolta documentale e l’attività amministrativa finalizzata al trasferimento del bene (per le vendite immobiliari), nonché la redazione della relazione sulla vendita. È inoltre possibile che al soggetto specializzato sia affidata la formale custodia dei beni, con il fine di rendere più efficace lo svolgimento dell’incarico grazie a una loro gestione e amministrazione diretta.” [101].
Il contratto che generalmente viene proposto agli Organi della procedura prevede che tutti gli oneri saranno posti a carico degli aggiudicatari ma prevede anche delle penali importanti a carico della procedura nel caso di revoca dell’incarico stesso. 
Gli oneri a carico degli aggiudicatari vengono calcolati sulla base di percentuali del prezzo di vendita che non fanno riferimento a nessun criterio legislativo o regolamentare. Molto spesso si vedono delle percentuali importanti che, soprattutto per le vendite di maggior importo, incidono notevolmente sui costi a carico dell’aggiudicatario. Percentuali anche superiori si vedono poi per la vendita delle quote di partecipazioni societarie anche in considerazione che per quel tipo di operazioni il lavoro effettivamente svolto dai Soggetti Specializzati è oggettivamente di poca fatica. 
Per tentare di ricostruire il modus operandi dei Soggetti Specializzati si sono analizzati numerosi avvisi di vendita su diverse piazze e questi sono i risultati: 
- L’avviso di vendita è quasi sempre redatto su moduli standard con sommarie descrizioni e rinvio totale alla perizia. Spesso l’avviso è sottoscritto dal Curatore stesso ma altrettanto spesso si trovano avvisi firmati dai Soggetti Specializzati. Non sono mancati avvisi redatti e sottoscritti da notai che, pur non essendo delegati, hanno assunto l’incarico di “bandire l’asta”, ma questa prassi sembra che stia scomparendo; 
- L’inserzione sul PVP viene effettuata dal Soggetto Specializzato e quasi sempre viene poco curata. Gli allegati a volte non ci sono nemmeno. I link ai siti dove si dovrebbe trovare la documentazione, spesso non funzionano. La indicazione dei referenti è approssimativa, a volte si trova il Soggetto Specializzato che si definisce “Soggetto Specializzato” e anche “custode”, molto spesso non si trova alcuna qualifica. Gli IVG si qualificano “Istituti di Vendite Giudiziarie” senza aggiungere alcun altro referente. Insomma, si percepisce chiaramente l’interesse dei Soggetti Specializzati a svilire il ruolo del PVP a vantaggio delle informazioni che possono essere tratte dai loro siti di pubblicità. 
- La pubblicità viene sempre gestita a totale cura e spese del Soggetto Specializzato anzitutto sui propri “siti ministeriali” ed a volte, raramente, vengono effettuate ulteriori pubblicità sui siti commerciali. 
- I reportage fotografici e video sono del pari gestiti a totale cura e spese dei Soggetti Specializzati ma raramente, in quanto quasi sempre vengono utilizzate le foto fatte dal perito. 
- La gestione della vendita telematica viene effettuata a totale cura e spese del Soggetto Specializzato che di fatto coincide sempre con un GVT
- Le aste vengono di solito gestite dal Curatore ma non mancano casi in cui i Soggetti Specializzati si ergono a banditori o che subdelegano (sic!) a notai tale ruolo. 
- Le visite vengono quasi sempre gestite dai Soggetti Specializzati i quali inseriscono sul PVP la loro mail di contatto. Per l’accompagnamento in loco utilizzano propri collaboratori. 
- Le cauzioni vengono incassate generalmente sui conti della procedura ma non mancano casi in cui vengono versate su conti dello stesso Soggetto Specializzato che poi le restituisce ai non aggiudicatari o gira alla procedura quelle degli aggiudicatari. 
Sempre nella loro offerta di servizi i Soggetti Specializzati precisano che svolgono una attività di “raccolta documentale e l’attività amministrativa finalizzata al trasferimento del bene (per le vendite immobiliari), nonché la redazione della relazione sulla vendita”. Ma a ben vedere non si capisce che cosa potrebbe fare un Soggetto Specializzato in più di quello che deve fare il perito e poi il notaio incaricato della stipula dell’atto di trasferimento. 
In ogni caso, tutti i Soggetti Specializzati si preoccupano di chiarire che prima di potersi presentare dal notaio per la stipula, occorre che l’aggiudicatario versi non soltanto il prezzo e le spese ma soprattutto le loro commissioni il cui calcolo avviene partendo da un minimo fisso e salendo in base a scaglioni con percentuali varie a seconda dei diversi accordi ottenuti con i curatori. 
Il titolo per cui queste somme vengono poste a carico dell’aggiudicatario è vago e variegato; c’è chi dice soltanto che “il Soggetto Specializzato matura il diritto al pagamento delle proprie commissioni al momento della aggiudicazione provvisoria del bene.”, c’è chi parla di “Buyer’s premium” ma molto spesso ci si limita a richiedere “diritti del commissionario” oppure “diritti d’asta”
Questi costi non emergono nella contabilità della procedura e pertanto non vengono né detratti né sene tiene conto nella liquidazione delle competenze del curatore ai sensi dell’art. 129 CCII, ma non vengono nemmeno specificati nelle relazioni che i GVT devono fare annualmente, in quanto non vengono mai liquidate dal Giudice [102]. 
Andando a curiosare negli avvisi pubblicati sul PVP relativi a procedure aperte nel vigore del Codice della Crisi di Impresa, si trovano compensi interessanti richiesti dai Soggetti Specializzati per vendite di lotti immobiliari: per un lotto da circa 20 milioni il compensi richiesto è di Euro 130.000,00 (0,65%); per un lotto da Euro 750.000 il compenso richiesto è di Euro 15.000,00 (2,00%); per un lotto da Euro 400.000,00 il compenso richiesto è di Euro 11.000,00 (2,75%) e per un lotto da Euro 220.000,00 il compenso richiesto è di Euro 8.900,00 (4,05%). Al decrescere del prezzo aumenta la percentuale di incidenza del relativo compenso del Soggetto Specializzato. Per lotti costituiti da aziende e partecipazioni societarie si trovano percentuali anche superiori al 5% del prezzo di vendita. 
Tali importi non hanno nulla a che vedere con i compensi previsti per i Delegati alle Vendite ai sensi del D.M. 227/2015, ma i Curatori non hanno grande interesse a trattarli in quanto sono affascinati dalla idea di poter “delegare” in toto la gestione della vendita a questi Soggetti Specializzati senza avere alcuna ripercussione sulla procedura ed in particolare sul proprio compenso. 
Imporre agli acquirenti i compensi dei Soggetti Specializzati (per importi spesso rilevanti) incide inevitabilmente sul prezzo di vendita. 
E’ vero che anche nelle procedure esecutive ci sono degli oneri a carico degli aggiudicatari ma si tratta di oneri ben più leggeri rispetto a quelli chiesti dai Soggetti Specializzati, tenendo in considerazione che anche l’acquirente nelle procedure competitive paga il notaio sia per la stipula dell’atto di trasferimento che molto spesso per la cancellazione dei gravami stessi. 
I costi che invece dovrebbe assumere la procedura sono quelli della pubblicità (sia quelli del PVP che quelli dei siti ministeriali), quelli dell’asta telematica (i GVT) ed anche quelli della cancellazione dei gravami. 
Quasi tutti i GVT offrono al costo complessivo oscillante tra Euro 300,00 ed Euro 500,00 (oltre ad IVA) per lotto, indipendentemente dal numero degli esperimenti, i seguenti servizi: 
➢ Pubblicità legale su sito ministeriale comprensivo del caricamento di allegati documentali e fotografici forniti dal Professionista; 
➢ Piattaforma telematica per la gestione completa delle operazioni di asta sincrona telematica, sincrona mista e asincrona; 
➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di soggetto legittimato di: ordinanza di vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e documentazione fotografica; 
Ma se fino a qui i costi dovrebbero essere assunti per intero dalla procedura, i medesimi GVT si propongono anche come Soggetti Specializzati ed in tal caso alle prestazioni suddette si aggiungono quelli che chiameremo “servizi specialistici”: la pubblicità sui principali siti commerciali, l’affissione del cartello “vendesi” e la gestione delle richieste di appuntamento e l’accompagnamento alle visite. 
Ebbene con questi servizi ulteriori tutti i costi vengono posti a carico dell’aggiudicatario: e tale prassi pare continuare anche oggi sotto il vigore del CCII.
7.2 . …nel Codice della Crisi di Impresa
Come già più volte detto, l’articolo 216, secondo comma, CCII ha introdotto espressamente la figura del “Delegato alle Vendite” il quale, se nominato al posto del Curatore, effettua le vendite in esecuzione del programma di liquidazione, secondo procedure competitive. 
Sempre il medesimo comma precisa che sia il Curatore che il Delegato alle Vendite possono avvalersi di Soggetti Specializzati per effettuare tali vendite: a questo punto pare evidente, per un chiaro tenore testuale, che il Delegato alle Vendite non può più coincidere con il Soggetto Specializzato
Eppure, vi è [103] chi continua ad assimilare i Soggetti Specializzati ai Delegati alle vendite richiamando altresì la Direttiva UE 2019/1132 che impone agli Stati membri di adottare regole per i professionisti nominati da una autorità per occuparsi di procedure di liquidazione. Ma questo ragionamento non ha alcuna base logica in quanto il nostro Legislatore ha già regolamentato le figure dei Curatori [104] e dei Delegati [105] in modo ormai esaustivo, prevedendo anche una loro formazione continua. 
Vi è anche chi pensa di qualificare i Soggetti Specializzati del 216 come un tertium genus di ausiliario [106], diverso dal Delegato e dal Coadiutore, diverso quindi dal Delegato alla vendita e con un ruolo assolutamente diverso dai Soggetti Specializzati di cui all’art. 532 c.p.c.. Questa testi pare non soltanto “ardita” ma priva di qualsiasi supporto testuale in quanto come già dimostrato sopra non vi sono attività che vengono svolte da questi Soggetti Specializzati e che possano rivelare un benché minimo segno di “specialità”. Si tratta di attività ordinariamente svolte dal Curatore e che semmai possono essere espressamente delegate appunto al “DELEGATO”. 
In conclusione, come il Delegato alla Vendita non può non farsi coincidere con quello disciplinato nel codice di rito all’art. 591 bis, gli Istituti di Vendite Giudiziarie ed i Soggetti Specializzati non possono essere qualcosa di diverso dalle figure previste nell’articolo 532 del Codice di Procedura Civile. 
Il Curatore potrà nominare un IVG per la vendita di beni mobili o mobili registrati alla stregua di come può nominare un Delegato alle Vendite per la vendita di immobili. 
Del pari il Curatore potrà avvalersi di un Soggetto Specializzato motivando la richiesta di nomina di una tale figura anziché di un IVG, sulla base della particolare natura dei beni mobili da vendere. 
Teoricamente si potrebbe immaginare che anche un Delegato alle Vendite (se nominato per la vendita di beni mobili particolari) possa ricorrere ad un Soggetto Specializzato ma si tratta di un caso di scuola in quanto da un lato non si vede come potrebbe nominarlo (la nomina di un Ausiliario spetta sempre al Curatore) e dall’altro si tratterebbe di una duplicazione di ruolo che non avrebbe alcun senso. 
Sulla base quindi della ricostruzione sistematica sopra esposta si può ricostruire il ruolo dei diversi Delegati nelle procedure competitive sulla base dei differenti oggetti.
7.2.1 . Vendita di immobili
Tutte le procedure apertesi sotto il Codici della Crisi di Impresa non possono utilizzare i Soggetti Specializzati o gli IVG come commissionari, in quanto la delega ai sensi dell’art. 591-bis può essere conferita soltanto a soggetti iscritti nel relativo elenco e non esiste nel nostro ordinamento il commissionario per la vendita di beni immobili. 
Tuttavia, anche a fronte del chiaro dato testuale, tale interpretazione pare ad oggi totalmente disattesa ed in tante procedure si continuano a vedere Soggetti Specializzati, IVG o Commissionari a vario titolo, che procedono alle operazioni di vendita di beni immobili come se il CCII non fosse ancora entrato in vigore. 
A fronte di una tale prassi così diffusa è opportuna una ulteriore verifica che passi al vaglio di una lettura più sostanzialista e meno formale, la norma suddetta. 
Dalla analisi del contenuto dei “servizi specialistici” offerti dai Soggetti Specializzati, si evince che non comportano alcuna valenza speciale ed anzi rientrano tutti nei compiti del Curatore: non richiede particolare “specializzazioni” né effettuare la pubblicità sui principali siti commerciali né apporre un cartello “vendesi”, né accompagnare qualcuno ad una visita. 
Le modalità della pubblicità dovranno essere decise dal Curatore nel programma di liquidazione o al più tardi nella istanza di autorizzazione al compimento di singoli atti di liquidazione e dovranno quindi sempre sottostare al vaglio del GD. 
Lo stesso Delegato non potrà scegliere le forme di pubblicità se non nelle forme facoltative ed ulteriori a quelle già decise dal Curatore
Ed allora che cosa potrebbe fare in più il Soggetto Specializzato se non effettuare la pubblicità stessa o direttamente (nel caso in cui sia una società che gestisce un “sito ministeriale”) o indirettamente (utilizzando i canali della pubblicità commerciale)? 
Si tratta di attività per le quali non è richiesta alcuna specializzazione. 
Per quanto poi riguarda la gestione delle visite abbiamo già detto che si tratta di una attività riservata a Curatore e Delegato che non può essere delegata a terzi ai quali invece può essere rimesso il mero “accompagnamento fisico” per le visite stesse che non pare richiedere una particolare specializzazione. 
Non esiste quindi un caso in cui si possa immaginare il ricorso a Soggetti Specializzati per la vendita di beni immobili. 
Anche nel caso di complessi immobiliari particolarmente importanti che dovessero richiedere l’intervento di intermediari professionali qualificati (che insomma possano proporre l’operazione a soggetti che diversamente non si riuscirebbe a contattare) si può tranquillamente richiedere la loro opera alla stregua di “altri ausiliari” del curatore ma mai come Soggetti Specializzati
7.2.2 . Vendita di beni mobili
Normalmente per i beni mobili si utilizzano i Commissionari (gli IVG) o nel caso di beni mobili particolari i “veri” Soggetti Specializzati in quanto senza di essi non si riuscirebbe proprio a perfezionare la vendita. La disciplina dell’art. 532 c.p.c. trova in questi casi applicazione pacifica ed indiscussa. 
7.2.3 . Vendita di beni mobili registrati
I beni mobili iscritti in pubblici registri ai sensi dell’art. 534 bis c.p.c. vengono normalmente affidati agli IVG e raramente ai professionisti delegabili, ma anche per loro non è configurabile l’utilizzo di Soggetti Specializzati
7.2.4 . Vendita di aziende
Non è questa la sede per affrontare la natura dell’azienda (oggetto di diritto unitario o atomisticamente considerato) ma non è prudente qualificarla come mero “bene mobile”, anche nei casi in cui sia composta di soli e pochi beni mobili. L’art. 214 CCII prevede che “2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.” il quale al secondo comma prevede che “I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”
Volendo quindi dare un consiglio operativo e prudente, è opportuno che la delega per la vendita di un’azienda segua l’art. 534 bis c.p.c. e se vi sono immobili certamente l’art. 591 bis c.p.c. 
Come per gli immobili anche per le aziende non esistono quindi Soggetti Specializzati nella loro vendita, potrebbe però essere necessaria l’opera di intermediari professionali che a seconda dei settori possano meglio raggiungere dei soggetti interessati a quella specifica azienda. 
7.2.5 . Vendita di partecipazioni societarie
Il secondo comma dell’art. 215 CCII si limita a precisare che “2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.” il quale prevede che “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.” 
Pare ormai prevalere la tesi che qualifica l’espropriazione delle quote societarie come beni mobili [107]. 
Nel caso di titoli dematerializzati la loro negoziazione avviene sui mercati regolamentati tramite l’intermediario finanziario che ne è depositario nel rispetto della legislazione speciale. In tali casi si dovrà procedere con il pignoramento presso terzi e precisamente nei confronti dell’intermediario (le cui funzioni sono assimilabili a quelle del mandatario) che svolgerà le attività di trasferimento e gestione delle azioni. 
In ogni caso non sarà mai possibile utilizzare dei Soggetti Specializzati per la loro vendita. Al limite potranno essere utilizzati gli IVG.
8 . Il Regolamento dei Soggetti Specializzati
In conclusione, partendo dal postulato che la disciplina delle procedure competitive debba essere ricondotta all’interno dell’archetipo delle procedure esecutive, si è fatto discendere, come logico corollario, la assimilazione delle figure degli “Esperti”, dei “Delegati alle Vendite” e dei “Soggetti Specializzati” previsti nell’art. 216 CCII alle medesime figure disciplinate dal codice di rito. 
Con tale interpretazione che potrà dirsi restrittiva ma sistematica, tra i “Delegati alle Vendite” si faranno rientrare sia gli IVG che i professionisti delegati mentre i Soggetti Specializzati andranno a coincidere che gli “altri Soggetti Specializzati” previsti dall’art. 532 c.p.c. (di cui sopra al paragrafo 5.2) per i quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 169 sexies disp. att. c.p.c. 
Le modalità di iscrizione a tale elenco sono disciplinate dall’art. 16 novies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 17 il quale disciplina le “Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita” [108]
Tale norma si limita a stabilire che le domande di iscrizione all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169 sexies sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche. E continua precisando che detto elenco sarà formato a norma delle disposizioni legislative che lo regolano e sarà tenuto, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche. 
Le disposizioni legislative che regolano questo elenco sono quelle dell’articolo 169 sexies disp. att. c.p.c. e precisamente: 
- che alle domande di iscrizione all'elenco sia allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni (e questo fa ben capire che il ruolo di tali Soggetti Specializzati debba essere ristretto a specifiche categorie di beni); 
- che l'elenco sia formato dal Presidente del Tribunale, che provvede sentito il Procuratore della Repubblica (e questo fa capire che i requisiti debbano essere comunque verificati da entrambe le più alte cariche giudiziarie di ogni Tribunale); 
- che infine si applicano gli articoli 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e seguenti in quanto compatibili e precisamente si andrà ad applicare la stessa disciplina prevista per l’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice. 
Ma se i Soggetti Specializzati previsti dall’art. 216 CCII hanno gli stessi compiti e coincidono con i Soggetti Specializzati previsti dall’art. 532 c.p.c. e se la modalità di iscrizione nel loro elenco è già disciplinata perché il legislatore ha previsto la necessità di un Regolamento ministeriale che ne stabilisca i requisiti di onorabilità e professionalità? 
Con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 è stato introdotto un ultimo comma che recita: “12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.” 
L’ultimo comma dell’articolo 107 della Legge Fallimentare (come introdotto dalla Riforma del 2006) prevedeva che “Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.” 
Nell’inserire detta norma come ultimo comma dell’art. 216 CCII, il Legislatore ha espunto gli “operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.” in quanto su questi aspetti non era più necessario alcun regolamento specifico essendo stati disciplinati con un sostanziale richiamo alla disciplina delle procedure esecutive. 
Ma perché avrebbe mantenuto la necessità di un Regolamento per i Soggetti Specializzati? 
Se costoro coincidessero con quelli previsti dal codice di rito non potrebbe essere sufficiente la disciplina prevista dall’art. 169 sexies disp. att. c.p.c.? 
La risposta pare negativa, infatti la stessa Relazione al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 giustifica l’introduzione del comma 12 dell'articolo 216 in quanto tale Regolamento “è finalizzato a garantire che i soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi presentino requisiti di onorabilità e professionalità, in tal modo declinando ulteriormente i principi di trasparenza ed efficienza delle procedure, anche liquidatorie. La previsione costituisce attuazione dell'articolo 27 della direttiva, per quanto attiene alla vigilanza sui professionisti.” 
Il Legislatore si sarebbe reso conto che, a prescindere dalla ampiezza dei compiti affidabili ai i Soggetti Specializzati, anche per queste figure al fine di rispettare le normative comunitarie si sarebbe dovuto prevedere un Regolamento specifico, come è stato fatto per tutte le altre figure (esperti, delegati, IVG, GVT, siti di pubblicità) e come prevede lo stesso articolo 13 disp. att. c.p.c. 
Quindi un Regolamento dei Soggetti Specializzati manca e dovrà essere redatto. 
Nel redigere tale Regolamento e determinare i requisiti di professionalità ed onorabilità dei Soggetti Specializzati si dovrà tenere in considerazione che la loro funzione riguarda la vendita di particolari categorie di beni che spesso non possono essere gestite direttamente dal Curatore o dal Delegato e si auspica che proprio per la loro “eccezionalità” possano essere utilizzati anche se ancora non iscritti all’elenco e magari prevedendo un percorso “agile” per la loro iscrizione. 
Si tratterebbe di un Regolamento di importanza più formale che sostanziale che dovrebbe legittimare in qualche modo il ricorso a veri Soggetti Specializzati anche senza la loro necessaria preventiva iscrizione nell’elenco di cui all’art. 169 sexies disp. att. c.p.c. 
Eppure, vi è chi su questo Regolamento ripone notevoli speranze. La Tesi sostenuta dal “Comitato Scientifico” di un sedicente “Soggetto Specializzato” (vedi nota 102) afferma che i Soggetti Specializzati debbano continuare a svolgere i compiti da essi svolti fino all’entrata in vigore del CCII (e purtroppo ancora oggi). La pretesa è che i Soggetti Specializzati siano dei “delegati generali” ai quali poter affidare la vendita di qualsiasi bene o diritto, con qualsiasi modalità andandogli ad affidare a tal scopo tutti i poteri e le funzioni del Curatore, del Banditore, del GVT, del sito di pubblicità e del Custode per le visite con anche una miriade di altre funzioni accessorie quali servizi fotografici, pubblicità commerciale nonché pulizia e conservazione. 
Questa posizione non ha alcun fondamento normativo. 
Non si possono attribuire ai Soggetti Specializzati tramite un Regolamento Ministeriale delle funzioni ulteriori a quelle attribuite dalla legge.
 
§ * § * § 
 
In conclusione, l’entrata in vigore del CCII impone una radicale rivisitazione delle modalità di liquidazione dei beni in quanto i Curatori non potranno più affidarsi a quei sedicenti Soggetti Specializzati che li sollevavano (o almeno facevano intendere di sollevarli) da tante incombenze relative alla gestione delle procedure competitive senza incidere minimamente sul loro compenso. 
Oggi il Curatore dovrà precisare nel Programma di Liquidazione se intende avvalersi di un Delegato alle Vendite ed in tal caso deve indicarne la figura e precisarne la qualificazione se come Delegato o Coadiutore ai sensi dell’art. 129 CCII. 
Il Delegato alle Vendite dovrà rispettare i requisiti previsti per i Delegati di cui all’art. 591 bis c.p.c. i quali da ormai oltre venti anni [109] hanno assunto un ruolo essenziale nelle procedure esecutive essendo rarissimi i casi in cui il GE procede direttamente alle operazioni di vendita [110]
Certamente non potranno farsi rientrare tra i Delegati alle Vendite i “sedicenti” Soggetti Specializzati che sono stati finora utilizzati in tante procedure competitive, purtroppo anche sotto il vigore del CCII. Continuare ad imporre oneri (a volte anche ingenti) agli aggiudicatari non è indifferente ai fini della determinazione del prezzo di vendita ed è ora che si giunga ad una omogeneizzazione tra le tante prassi operative difformi su tutto il territorio nazionale. 
Si auspica quindi che i sedicenti “Soggetti Specializzati” ivi compresi gli IVG che si sono estesi alle vendite immobiliari, vengano fatti rientrare nei loro ruoli: i primi come meri gestori della pubblicità e come GVT ed i secondi come commissionari di beni mobili e mobili registrati. 
Ogni altra strada sarà foriera di situazioni se non contra legem, almeno anomale e certamente ben difficili da giustificare da parte di Curatori e GD. 
Si spera infine che il Regolamento dei “veri” Soggetti Specializzati che dovrebbe essere emanato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 216 CCII, sia in grado di consentire il loro utilizzo senza imporre troppi vincoli e richiedere tante iscrizioni preventive, in quanto chi è in grado di gestire beni speciali, molto probabilmente non saprà nemmeno dell’esistenza di un tale Regolamento e non si curerà minimamente di iscriversi nell’elenco di un qualsiasi Tribunale italiano ma sarà certamente interesse (spesso urgente) della procedura di avvalersi dell’opera di tali soggetti.

Note:

[1] 
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” è stato emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (in seguito “legge delega”) e la sua entrata in vigore era stata fissata per il 15 agosto 2020 ma ha subito diverse proroghe: al 1° settembre 2021 con D.L. 8 aprile 2020 n. 23, al 16 maggio 2022 con D.L. 24 agosto 2021, n. 118 ed infine al 15 luglio 2022 con D.L. 30 aprile 2022, n. 36. 
[2] 
Con il sintagma “vendite giudiziarie” si vogliono ricomprendere tutte le attività di liquidazione (vendita di beni) effettuate tramite procedure sottoposte al controllo di organi giurisdizionali. Si tratta di vendite forzate i cui effetti sostanziali sono disciplinati dagli articoli 2919 e seguenti del Codice civile. 
[3] 
L’era delle riforme delle procedure esecutive venne inaugurata dalla Legge 3 agosto 1998, n. 302 che introdusse, fra l’altro, l’articolo 581 bis c.p.c. creando così la figura dei “delegati alle vendite”
[4] 
Si pensi da ultimo al revirement sulle modalità della visita (di cui avremo modo di parlare oltre) effettuato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che ha modificato nuovamente l’articolo 560 c.p.c. abolendo le modalità fissate dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. 
[5] 
La “Riforma del 2006” è stata attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge delega del 14 maggio 2005, n. 80. 
[6] 
La disciplina di riferimento era contenuta all’interno del Capo VI - Liquidazione dell’attivo (del Titolo II) della L. fall. ove l’articolo 105 (Norme Applicabili) precisava che “Alle vendite di beni mobili e immobili del fallimento si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile relative al processo di esecuzione in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.” 
[7] 
Il primo comma dell’articolo 107 L. fall. (nel testo del 2006) recitava: “Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.”. 
[8] 
L’ultimo comma dell’articolo 107 (come introdotto dalla Riforma del 2006) prevedeva che “Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.” 
[9] 
Vedi P. D'Adamo in Studio CNN n. 193-2017/C. 
[10] 
Con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (entrato in vigore il 1° gennaio 2008) si è disposto con l'art. 7, comma 6, lettera a) (applicabile anche alle procedure concorsuali pendenti) la modifica dell'art. 107, comma 1 nel modo seguente “Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.”e con la lettera b) l'introduzione di un nuovo secondo comma all'art. 107 “Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.” 
[11] 
D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 che all’articolo 11 dispone che “All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del Codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.". 
[12] 
 Vedi la Circolare 29 novembre 2017 del Tribunale di Milano.
[13] 
Tra i principi indicati al primo comma dell’articolo 2 della legge delega si possono richiamare i seguenti: 
- la lettera h) invita ad “uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale”; 
- la lettera o) prevede di “istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;” 
Tra i criteri indicati dalla medesima legge delega si possono poi richiamare quelli di cui all’articolo 7, comma 9 che prevedono: 
“9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito: 
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione; 
b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato: 
1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; 
2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione; 
3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1); 
4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti; 
c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.” 
[14] 
Il D.Lgs. 83/2022 (G.U. 01/07/2022, n.152) è entrato in vigore proprio il 15 luglio 2022, ed ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 216, comma 2; (con l'art. 30, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 216, comma 3; (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 216, comma 5; (con l'art. 30, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 216, comma 7; (con l'art. 30, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 216, comma 9; (con l'art. 30, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 12 all'art. 216. 
[15] 
Prima del correttivo il testo così recitava: “2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato.” ed è stato così modificato: “2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.” 
[16] 
L’ultimo comma introdotto recita: “12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.” 
[17] 
La prima parte del secondo comma dell’articolo 216 che recita: “Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato.” 
[18] 
Si segnala la critica a tali modifiche dell’ultimo minuto nell’editoriale di R. Rordorf, “Il lungo e tormentato percorso dalla legge fallimentare al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” Rivista della Esecuzione Forzata, 4/2024, pagina 753 ss.
[19] 
Questa sensazione di omogeneizzazione è stata subito percepita dai primi commentatori della norma prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Vedi Salvatore Leuzzi, Le vendite forzate nel "Codice della crisi e dell’insolvenza" in inExecutivis 2 febbraio 2019 e Rinaldo D'Alonzo, Il procedimento di vendita nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: quando la disciplina dell’esecuzione individuale diventa modello virtuoso in inExecutivis 12 dicembre 2019. 
[20] 
La Corte costituzionale con sentenza n. 90 del 7 marzo 2019 afferma: “Il legislatore, nel testo novellato dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 83/2015, ha richiamato le sole disposizioni del codice di rito in tema di pubblicità (art. 490, primo comma, cod. proc. civ.) e di versamento rateale del prezzo (artt. 569, comma 3, terzo periodo, 574, comma 1, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.). Tuttavia, la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma.” 
[21] 
Tale norma è stata soppressa dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
[22] 
Vedi S. Leuzzi, Le vendite forzate nel "Codice della crisi e dell’insolvenza" in inExecutivis 2 febbraio 2019; Rinaldo D'Alonzo, Il procedimento di vendita nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: quando la disciplina dell’esecuzione individuale diventa modello virtuoso in inExecutivis 12 dicembre 2019; Giuseppe Caramia, La liquidazione dei beni nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e la riaffermata centralità del curatore in Dirittodellacrisi.it, 16 settembre 2022. 
[23] 
Così testualmente la Relazione: “Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore.” 
[24] 
Il comma 7 dell’art. 213 CCII prevede che “Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.” Il comma 9 dell’art. 104 ter L. fall. si limitava invece a prevedere che “Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.” Come espressamente spiega la Relazione al  CCII “Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un’autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.” 
[25] 
Così G. Caramia, in op. cit. 
[26] 
Vedi fino ad ora la prassi del Tribunale di Bologna. 
[27] 
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 12/04/2019) 25 luglio 2019, n. 20193. 
[28] 
Cass. civ., Sez. 2, Sent., (data ud. 27 gennaio 2011) 09 maggio 2011, n. 10143. 
[29] 
Ancora Cass. n. 20193 del 2019. 
[30] 
Ancora Cass. n. 10513 del 2018. 
[31] 
Da ultimo Cass.  civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07 maggio 2024) 02 luglio 2024, n. 18116: "l'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L. fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa" (Cass. n. 2572 del 1996). 
[32] 
Art. 25, comma 1, n. 4 L. fall. e art. 123, comma 1, lettera d) CCII.
[33] 
Cass. civ. Sez. II Sent., 09/05/2011, n. 10143 (rv. 618111).
[34] 
Da ultimo Cass.  civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07 maggio 2024) 02 luglio 2024, n. 18116: "l'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L. fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa" (Cass. n. 2572 del 1996). 
[35] 
Cass. 13 dicembre 1980 n. 6453. 
[36] 
La relazione illustrativa al CCII e dottrina tradizionale tende a distinguere i Delegati dai Coadiutori in quanto soltanto ai primi si avrebbe la trasmissione dell’esercizio di poteri propri del Curatore (ad esempio lo svolgimento di operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani) mentre i secondi svolgerebbero una collaborazione meramente materiale. 
[37] 
Vedi Cass. n. 10513 del 2018. 
[38] 
Così Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 25 gennaio 1995) 25 gennaio 1995, n. 882 che affronta il caso di un avvocato a cui era stato attribuito dal Curatore il potere di "proporre tutte le azioni esecutive, cautelari e giudiziali davanti a qualsiasi autorità giudiziaria italiana o straniera, nonché ad ogni altro Ente, Ufficio o Istituzione competente, comunque dirette alla tutela degli interessi dell'impresa nonché resistere a tutte le azioni esecutive .... con facoltà di procedere alla nomina di avvocati e procuratori nonché alla loro revoca e/o sostituzione". 
[39] 
Vedi già Cass. n. 6453 del 1980. 
[40] 
Le attività non delegabili sono soltanto quelle previste dagli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 ter della L. fall. e sono rimaste identiche nel  CCII (il cui articolo 129 modifica tali riferimenti nel modo seguente: “articoli 198, 200, 203, 205 e 213”) e precisamente: art. 89 L. fall. ed art. 198  CCII (compilazione dell'elenco dei creditori e dell'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti su beni in possesso o nella disponibilità del debitore e redazione del bilancio dell'ultimo esercizio); art. 92 L. fall. ed art. 200  CCII (avviso ai creditori); art. 95 L. fall. ed Art. 203  CCII (progetto di stato passivo); art. 97 L. fall. ed Art. 205  CCII (comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo); art. 104 ter L. fall. ed art. 213 CCII (programma di liquidazione)
[41] 
Unica eccezione è quella del “coadiutore nella apposizione dei sigilli” la cui nomina è riservata al GD già ai sensi dell’art. 84, comma 3, L. fall. ripreso oggi dall’ art. 193, comma 3, CCII. 
[42] 
Ci si chiede se il GD possa autonomamente, senza richiesta del Curatore, revocare tali incarichi in applicazione dell’art. 123, comma 1, lettera d)  CCII (norma che riprende l’art. 25, comma 1, n. 4 L. fall.) che nel determinare i Poteri del Giudice Delegato prevede che: d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse della procedura. Affermare che il GD non possa revocare tali incarichi in quanto conferiti non nell’interesse della procedura ma del solo delegato (vedi dottrina citata a pag. 467 in “La Legge Fallimentare” Commentario a cura di Massimo Ferro, CEDAM, 2014) sembra esagerato visto che, in caso di sostituzione del curatore, il GD ben potrebbe ravvisare l’opportunità di revocare immediatamente anche tutti gli incarichi da esso affidati, senza attendere che sia il nuovo curatore a richiederlo. 
[43] 
Così E.F. Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1997, 279.
[44] 
Vedi D.P.R. n. 115/2002 e D.M. 30 maggio 2002. 
[45] 
Contra Penta, A. Penta, Gli organi della procedura fallimentare, Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Padova, 2009, pag. 214 per il quale il coadiutore svolge una collaborazione “che non implica alcuna assunzione di funzioni” il quale richiama altresì M. Cataldo, Carattere personale dell'incarico di curatore e regime di responsabilità, in Il Fall., 2008, p. 1280 per il quale “la collaborazione prestata dal coadiutore si presenta come un contributo alla formazione di un atto o allo svolgimento di un’attività che appaiono (una volta compiuti) unitariamente imputabili al curatore.” 
[46] 
Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b),  CCII il Tribunale contestualmente al curatore nomina “se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore”. Ai sensi dell’art. 137 comma 5 CCII “Quando sono nominati esperti alla liquidazione del compenso si applica il comma 3” del medesimo articolo che a sua volta prevede che “Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti”. Tali esperti vengono quindi considerati al pari del Curatore: come se vi fossero più curatori insieme e non un curatore e degli ausiliari della procedura. 
[47] 
Vedi le perplessità di Bruno Bartoli, “Crisi d’impresa: nomina dell’esperto in luogo del curatore. Con quali responsabilità?” In Quotidiano IPSOA del 12 luglio 2022. 
[48] 
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. ha istituito, con l’articolo 356, l’“Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”
[49] 
Questa è la previsione del comma 3, dell’articolo 193 CCII (già articolo 84, comma 3 L. fall.). 
[50] 
Ai sensi dell’articolo 1 numero 4 della Legge Notarile “ai notari (…) è concessa (…) la facoltà di (…) procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, a) all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali (…)”
[51] 
L’articolo 195 CCII non richiede più “l’assistenza del cancelliere” che invece era prevista dall’articolo 87 L. fall., peraltro con funzioni di mera assistenza. 
[52] 
Vedi Cass. civ. Sez. II Ord., 03/05/2018, n. 10513 che ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell'inventario degli obblighi di comunicazione in materia ambientale ma che ha erroneamente qualificato tale ausiliario come “coadiutore” ai sensi del secondo comma dell’art. 32 L. fall.. 
[53] 
Non si comprende come si possa affermare che "può discutersi in ordine all'appartenenza a tale genus (nda: coadiutori) dei tecnici nominati per redigere relazioni peritali (in particolare per la determinazione del valore di mercato dei beni da porre in vendita), pur segnalandosi che sul piano pratico la questione ha scarso rilievo, atteso che, anche a voler ritenere che l'attività svolta dallo stimatore abbia natura autonoma, comunque la stessa andrebbe remunerata in base alla tariffa professionale" (così A. Penta, Gli organi della procedura fallimentare, Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Padova, 2009, 216). 
[54] 
Così invece Abete Luigi, Notaio incaricato di vendita fallimentare: criteri per la liquidazione del compenso in Il Fall., 2011, 7, 839 (nota a sentenza) per il quale il notaio incaricato di redigere la certificazione sostitutiva “è senza dubbio un delegato ex art. 32, primo comma, L. fall., giacché attende in luogo del curatore all'acquisizione ed all'esame dell'estratto catastale e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile acquisito all'attivo del fallimento effettuate nei venti anni anteriori alla declaratoria di fallimento;”.
[55] 
L’art. 142 CCII prevede che “1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.”.
[56] 
L’art. 197  CCII prevede che “1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.” 
[57] 
Il Capo II del Titolo V del CCII è titolato “Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale e l’art. 194 CCII prevede che “1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.”
[58] 
Vedi ancora Cass. civ. Sez. II Ord., 3 maggio 2018, n. 10513 e Cass. civ. Sez. I Sent., 8 maggio 2009, n. 10599 per la quale “Se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente al curatore fallimentare, in sostituzione del debitore fallito, a norma dell'art. 42 L. fall. e dell'art. 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la prosecuzione dell'esecuzione, individuale o concorsuale, sui beni pignorati; tutti i beni del fallito, infatti, vengono inclusi nell'attivo fallimentare, anche se già sottoposti ad esecuzione individuale. Per tale motivo, il curatore, che è custode dei beni inventariati anche quando siano solo nella mera detenzione del fallito, risponde, nei confronti di chi ne sia proprietario, di tutti i danni da essi subiti, anche quando si tratti degli acquirenti cui i beni siano stati aggiudicati nella procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare; il relativo credito per risarcimento danni va ammesso al passivo in prededuzione a norma dell'art. 111 L. fall.” Diversamente si pronunciano TAR Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 20 marzo 2017 n. 93 e T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 16 aprile 2019, n. 611 affermando che “Il curatore fallimentare non è custode degli immobili di proprietà del fallito, con la conseguenza che non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'articolo 192, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ... al curatore competono gli adempimenti che la legge gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito” contra T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 12/05/2016, n. 669 ed anche Cons. Stato, 30/06/2014, n. 3274 che ribadisce come “L'onere di custodia e il potere di disposizione dei beni fallimentari non comportano necessariamente per il curatore il dovere di adottare particolari compiti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.” 
[59] 
Parla di “coadiutori” Cass. pen. Sez. VI Sent., 21 gennaio 2009, n. 13107.
[60] 
Su questa posizione la SC è costante (vedi da ultimo Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 2015, n. 20878). 
[61] 
Ai sensi dell’art. 114, comma 4, CCII la medesima perizia deve essere redatta anche per le vendite eseguite nei Concordati Liquidatori.
[62] 
Il terzo comma dell’art. 151 disp. att. c.p.c. così come introdotto dal Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, prevede che “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
[63] 
Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall’art. 16 novies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179.
[64] 
Cass. n. 4951 del 27/2/2017.
[65] 
Cass. n. 5325/2016.
[66] 
 L’articolo 570 c.p.c. prevede che “Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.” L’articolo 555 c.p.c. prevede che nel pignoramento “si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione”. Infine, l’art 173 quater disp. att. c.p.c. titolato “Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato” prevede che “L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.” 
[67] 
Vedi nota n. 11.
[68] 
Il secondo comma dell’art. 490 c.p.c. prevede che “In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.” e l’art. 173 ter delle disp. Att. c.p.c. prevede che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.”. Il D.M. 31 ottobre 2006 ha stabilito i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet, i requisiti tecnici, i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti che li gestiscono e il provvedimento 2 aprile 2009 ha formalizzato l’ELENCO dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006 (SEZIONE A dell’elenco) e quelli gestiti da istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (SEZIONE B dell’elenco). Tali “appositi siti internet” possono essere definiti “ministeriali” proprio perché sono autorizzati dal Ministero ed il loro elenco (ad oggi sono poco meno di un centinaio) è rinvenibile a questo link https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/siti_web_aste_giudiziarie. È importante ricordare che su questi possono pubblicare soltanto coloro che gestiscono l’asta debitamente autorizzati. 
[69] 
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in G.U. 30/12/2009, n.302) convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n.47) ha disposto (con l'art. 4, comma 8 bis, lettera a)) l'introduzione dell'art. 161 ter che prevede che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.” Il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32 ha approvato il relativo regolamento. I Gestori delle Vendite Telematiche hanno tutti un proprio sito ministeriale di cui alla nota precedente ed attualmente sono stati autorizzati 79 Gestori tutti con competenza sull’intero territorio nazionale (vedi l’elenco al seguente link https://gestorivenditetelematiche.giustizia.it/registrotelematico.aspx). 
[70] 
Non è questa la sede per una analisi approfondita delle modalità di pubblicità, però, alcuni punti richiedono delle brevi considerazioni per migliorarne l’efficienza: 
1) La scelta del sito ministeriale dipende dal Gestore di Vendita Telematica che si vuole utilizzare ma è sempre preferibile rivolgersi agli operatori più presenti sul territorio (a costi ragionevoli e trasparenti come prevede la legge); 
2) La pubblicità sul PVP deve essere il più completa possibile (mentre purtroppo molto spesso sul PVP si pubblica il minimo) e soprattutto deve essere funzionante il collegamento dal PVP al sito ministeriale (mentre purtroppo molto spesso tale collegamento non esiste nemmeno); 
3) È sempre opportuna un’inserzione sui siti commerciali ( ) e sarebbe l’ideale poter avere un collegamento (link diretto) anche da questi siti al PVP (in tal modo si potrebbe sperare di ridurre tutti quegli intermediari che attualmente si frappongono, con dubbia legittimità, anche nelle vendite giudiziarie); 
4) Sul sito ministeriale e sui siti commerciali gli annunci dovrebbero rimanere sempre visibili fino a quando il bene non sia stato venduto, magari con la precisazione che la prossima asta deve ancora essere fissata; non devono scomparire il giorno stesso in cui viene tenuta l’asta andata deserta per ritornare soltanto dopo che è stata fissata la nuova asta; 
5) I costi della pubblicità non possono mai essere quantificati in una percentuale del prezzo di vendita ma devono essere sempre predeterminati per ogni singolo lotto.
[71] 
Il secondo comma dell’articolo 490 c.p.c. prevede che “In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.” e l’art 173-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. dispone che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.” Il decreto ministeriale 31 ottobre 2006 ha poi stabilito i criteri e le modalità con cui individuare i siti internet, i requisiti tecnici, i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti che li gestiscono. Con il provvedimento 2 aprile 2009, "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati" sono stati creati: l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (riportati nella Sezione A); l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (riportati nella Sezione B) ed il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell’inserimento nelle sezioni A e B dell’elenco e i decreti di diniego e cancellazione. 
[72] 
Il secondo comma dell’art. 147 CCII prevede che “2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.”
[73] 
Il secondo comma dell’art. 559 c.p.c. prevede che: “Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534”.
[74] 
Ai sensi del decreto 15 maggio 2009, n. 80, Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati. (GU n.150 del 01-07-2009) articolo 2, comma 2, lettera i) il compenso per l’accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita è ricompreso unitariamente e complessivamente nel compenso determinato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
[75] 
Si segnala che per i Commissari Liquidatori nei Concordati la situazione è diversa, in quanto essi non sono Custodi dei beni in vendita e quindi nella proposta di concordato sarebbe opportuno prevedere anche questo costo, in modo che chi andrà a gestire le visite (e sarà caricato come “Custode” nel PVP) possa avere il suo normale compenso a prescindere se poi sarà lo stesso Commissario Liquidatore o saranno dei soggetti terzi espressamente incaricati a svolgere tale attività.
[76] 
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto n. 32 del 26 febbraio 2015 la domanda di partecipazione per la sincrona mista può essere presentata anche su supporto analogico (cartaceo) ed i rilanci fatti personalmente.
[77] 
Hasta era una lancia utilizzata dai legionari romani detti hastati non per il lancio (come il giavellotto) ma per il combattimento corpo a corpo. Presso gli Antichi Romani una vendita pubblica era annunciata appunto da un'hasta, simbolo di proprietà, che si piantava sul luogo del pubblico incanto e come segno della pubblica autorità. In latino esistono le seguenti espressioni: sub hastā venděre o hastae subicěre (vendere all'incanto); hastam poněre ("piantare l'asta", cioè "annunciare una pubblica vendita"); ab hastā (acquisto all'incanto); ius hastae (diritto di vendita all'incanto).
[78] 
Vedi voce Enciclopedia Treccani: L’asta inglese è una gara al rialzo nel prezzo, nel caso di vendita, o al ribasso in caso di acquisto. I concorrenti presentano pubblicamente le loro offerte, che diventano quindi immediatamente note a tutti i partecipanti. Una proposta di prezzo è accettata solo se migliora l’ultima offerta. Trascorso un prefissato lasso di tempo da questa, in assenza di ulteriori offerte, l’asta termina. Nell’asta olandese (di solito usata per la vendita di beni omogenei e deperibili: fiori, pesce, ecc.) il banditore parte da un prezzo molto elevato e comincia ad annunciare prezzi gradualmente più bassi, fino a quando uno dei partecipanti non ferma la discesa. A quel punto l’asta termina e la gara viene aggiudicata al prezzo annunciato. Nelle aste a busta chiusa i partecipanti presentano, entro un termine prestabilito, le offerte segrete dentro buste chiuse al banditore, che le apre pubblicamente: chi ha presentato il prezzo migliore (il più alto nella vendita, il più basso negli appalti) vince la gara. Ogni partecipante all’asta è portato a non dichiarare la propria effettiva disponibilità a pagare e a cercare, piuttosto, di prevedere la disponibilità a pagare dei concorrenti, e in modo da fissare un prezzo solo leggermente superiore. I risultati dell’asta a busta chiusa al prezzo migliore, dunque, dipendendo dalle previsioni di ciascun partecipante sulla solvibilità di ogni altro, non conducono necessariamente ad assegnare il bene a chi lo valuta di più. L’asta di Vickrey, dal nome del Nobel per l’economia W. Vickrey, che per primo l’ha proposta e ne ha studiato le proprietà, è un’asta a busta chiusa al secondo prezzo migliore. I partecipanti a questo tipo di asta presentano le loro offerte in segreto, come nel formato precedente. Chi ha offerto il prezzo più alto vince la gara, ma paga un prezzo pari al secondo prezzo offerto più alto. Nelle aste di acquisto vince chi presenta il prezzo più basso, ma riceve il secondo prezzo più basso. La caratteristica principale di questo meccanismo è di indurre i concorrenti a «dire la verità», ovvero a presentare il loro prezzo massimo, nella vendita, o minimo se si tratta di acquisti. Tuttavia, affinché le aste al secondo prezzo migliore diano i risultati, occorre che gli offerenti siano molto numerosi e che la loro disponibilità a pagare non sia troppo diversa. Per es., Google vende i propri spazi pubblicitari con aste a offerta segreta al secondo prezzo migliore e i risultati raggiunti sono generalmente efficienti. In altri mercati, per es. le frequenze per la telefonia mobile, i potenziali concorrenti sono pochi e sono molto probabili differenze di offerta anche significative, con risultati decisamente peggiori di quelli che si sarebbero raggiunti con una tradizionale asta a busta chiusa al prezzo migliore.
[79] 
Incanto [sec. XIII; latino medievale inquantum, dalla loc. latina in quantum?, a quanto (si vende)?] è generalmente usato come sinonimo di asta ma a ben vedere è più adatto a descrivere le aste all’inglese in cui la competizione sul prezzo avviene con rialzi da parte dei singoli partecipanti.
[80] 
Vedi G. Federico “L’intervento del notaio nelle procedure concorsuali: tra vendita secondo il co-dice di rito, procedure competitive e altri atti dispositivi” (Fondazione del Notariato - Processo civile e delega di funzioni - Atti del Convegno di Roma, 17-18 giugno 2015 N. 2/2015) a pag. 37 ove ipotizza anche la licitazione privata.
[81] 
Per i beni mobili registrati l’art. 534 bis (Delega delle operazioni di vendita) recita: “Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.” 
[82] 
L’art. 159 disp. Att. c.p.c. titolato (Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni) prevede che: “1. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 2. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. 3. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.”
[83] 
L’IVG opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione e l’elenco è consultabile al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_13_1.page dal quale si possono individuare anche le zone scoperte dal servizio.
[84] 
Per i beni mobili il primo dell’art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario) recita: “Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169 sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
[85] 
Art. 534 (Vendita all'incanto) al primo comma recita: “1. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.” E nessuno ha mai dubitato che questo “istituto” non debba essere un IVG.
[86] 
Art. 534 bis (Delega delle operazioni di vendita). “Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
[87] 
L‘art. 592. (Nomina dell'amministratore giudiziario) “1. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. 2. All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 (nda: custode) e seguenti.”
[88] 
L’ultimo comma dell’art. 21 del Regolamento n. 109/1997 prevede che “6. L'istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore, fornisce al giudice l'assistenza necessaria per la vendita e può essere dallo stesso incaricato delle operazioni preliminari all'uopo indispensabili.” I compensi dell’IVG come custode di immobili sono quelli determinati dal D.M. 15 maggio 2009, n. 80.
[89] 
La disciplina dell’art. 1515 e la figura della persona autorizzata è richiamata da diverse norme: art. 1686 c.c. (Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto); art. 1690 c.c. (Impedimenti alla riconsegna); art. 1718 c.c. (Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante); art. 1789 c.c. (Vendita delle cose depositate); art. 1796 c.c. (Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto); art. 2797 c.c. (Forme della vendita del bene dato in pegno).
[90] 
L’art. 83 della disposizione di attuazione del codice civile prevede che “Sono autorizzati alle operazioni di vendita [c.c. 1686, 1690, 1718, 1789, 1796, 2797] con o senza incanto a norma dell'articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura 2 del luogo in cui si è proceduto alla vendita. 
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito”.
[91] 
Anche in questo caso è interessante il richiamo dell’articolo 1516 c.c. (Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore) il quale precisa che “Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione [c.c. 1476], il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente”.
[92] 
Ai sensi dell’art. 169 sexies disp. att. c.p.c. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati): “Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.” Tale norma è stata introdotta dal Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n. 147) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
[93] 
La modalità di ribasso del prezzo nelle procedure esecutive è disciplinata all’art. 538 c.p.c. “Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.” (per i beni mobili) ed all’art. 591 c.p.c. (per i beni immobili): “Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà” .
[94] 
La validità dell’offerta minima richiama l’art. 571 c.p.c. che precisa: “L'offerta non è efficace … se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza”.
[95] 
Vedi nota 14.
[96] 
Vedi il paragrafo 2.4.
[97] 
Il Ministero della Giustizia con il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n.45 del 24-2-2016 e in vigore dal 10/03/2016 ha emanato il "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169 bis e 179 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
[98] 
Il D.L. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) ha introdotto l’articolo 104 ter alla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) ed inizialmente recitava: “Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.” successivamente con l’articolo 6 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 si è disposto che “dopo la parola "curatore" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o società specializzate"”. 
[99] 
Sono gli elenchi di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. 
[100] 
Relazione alla Camera dei deputati del Disegno di Legge n. 3201/A “Conversione del DL 27 giugno 2015, n. 83”, convertito con la L. 6 agosto 2015, n. 132. 
[101] 
Così testualmente il lavoro pubblicato dal Comitato Scientifico di un noto Soggetto Specializzato sulla rivista informatica Il Caso in data 26 febbraio 2024 dal titolo “Quali requisiti per i "soggetti specializzati"? L'esigenza non più differibile di una disciplina”https://www.ilcaso.it/articolo/1554.
[102] 
Il decreto 26 febbraio 2015, n. 32 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) prevede in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo di istituire un registro (art. 9) in cui per ciascuna procedura indicare “h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente” e quindi comunicare annualmente (ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252) al responsabile del registro una serie tali dati aggregati. Ma soprattutto ai sensi dell’art., 10 comma 3 i GVT “si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.” 
[103] 
Vedi lavoro citato a nota 101 a pag. 5 e ss.. 
[104] 
L’Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure è previsto dall’art. 356  CCII che recita: “E' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti.” 
[105] 
L’elenco dei delegati è disciplinato dall’art. 179 ter disp. att. cpc.
[106] 
Vedi sempre lavoro citato a nota 101 a pag. 10. 
[107] 
Si suole richiamare Tribunale Milano, 18 novembre 2014 in Giurisprudenza Italiana - Aprile 2015 pag. 858 ss. che però affronta il tema della possibilità di procedere alla assegnazione al creditore “dopo un tentativo di vendita (sia disposta senza o con incanto ovvero tramite commissionario)” senza affrontare ex professo la ammissibilità della applicazione della vendita tramite commissionario alle partecipazioni sociali. 
[108] 
Il Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192) ha disposto con l'art. 14, comma 2) l'introduzione dell'art. 16 novies al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (poi modificato con D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, con D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, con D.L. 10 ottobre 2022 n. 149 ed infine con legge 29 dicembre 2022 n. 197. 
[109] 
La Legge 3 agosto 1998, n. 302 ha disposto l'introduzione dell'art. 591 bis al Codice di Procedura Civile creando così la figura del professionista delegato alle vendite. Inizialmente furono soltanto i notai, poi con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 fu esteso agli avvocati ed ai commercialisti.
[110] 
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 all’articolo 13, lettera cc) numero 1) ha disposto la modifica dell’articolo 591bis c.p.c. in questo modo: 1) al primo comma, dopo le parole: “il giudice dell'esecuzione,” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto al secondo comma,” le parole: “può, sentiti gli interessati, delegare” sono sostituite dalla seguente: “delega”. e poi ha aggiunto il seguente secondo comma "Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti". 

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