Tra gli “incentivi” messi a disposizione dell’imprenditore per affrontare (o possibilmente: per prevenire) alle situazioni di “crisi” vanno annoverati (oltre agli effetti già visti in materia di esonero dalla postergazione dei “finanziamenti infragruppo”):
(i) la sospensione degli effetti delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale e degli obblighi conseguenti (art. 20);
(ii) “misure premiali” di carattere fiscale (art. 25 bis);
(iii) la esenzione dall’azione revocatoria concorsuale degli atti posti in essere dall’imprenditore e dei pagamenti (art. 24).
Sotto il primo profilo l’art. 20 del Codice dispone che a seguito dell’istanza di nomina dell’esperto, ovvero a seguito di dichiarazione successiva, l’imprenditore possa “dichiarare” che fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della istanza di composizione negoziata rimangono sospese le disposizioni del Codice civile che dispongono lo scioglimento della società nell’ipotesi di perdita, o riduzione sotto il minimo legale, del capitale sociale. L’effetto è “automatico”, nel senso che dipende dalla mera volontà dell’imprenditore di avvalersene.
Sotto il secondo profilo l’art. 25 bis del Codice dispone che a far tempo dell’accettazione dell’incarico da parte dell’Esperto, e sino alla conclusione delle trattative, “gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale”. La norma continua disponendo che “le sanzioni tributari per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento dopo la presentazione dell’istanza” per la nomina dell’esperto. Ancora: “le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza... sono ridotti della metà”, se le trattative hanno avuto esito positivo. Sono ulteriormente previste agevolazioni tributarie per singole fattispecie di conclusione delle trattative.
Sotto il terzo profilo, l’art. 24 del Codice dispone che “non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2” - cioè l’azione revocatoria dei cc.dd. “atti a titolo oneroso” – “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con la prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”.
La norma continua disponendo che “gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti ….” rimangono soggetti all’azione revocatoria concorsuale “se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.... o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22”.
Gli effetti di tale disposizione possono essere così riassunti:
1) gli atti di ordinaria amministrazione, che l’imprenditore legittimato a porre in essere senza necessità di alcuna autorizzazione condivisione, oltre che ad essere validi ed opponibili (sempre), sono anche sottratti ai possibili effetti dell’azione revocatoria concorsuale nei confronti degli atti a titolo oneroso, qualora “coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con la prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”;
2) gli atti di straordinaria amministrazione, che come tali richiedono la condivisione dell’Esperto, secondo il procedimento delineato dall’articolo 21:
(i) se sono stati condivisi dall’Esperto, sono validi ed opponibili, e sono anche sottratti all’esercizio dell’azione revocatoria concorsuale nei confronti degli atti a titolo oneroso;
(ii) se non sono stati condivisi dall’esperto, senza però che tale dissenso sia iscritto nel Registro delle Imprese, gli atti rimangono validi ed opponibili e rimangono altresì sottratti all’esercizio dell’azione revocatoria concorsuale nei confronti degli atti a titolo oneroso;
(iii) se non sono stati condivisi dall’esperto, e in aggiunta a ciò tale dissenso è stato iscritto nel Registro delle Imprese (“nei successivi 10 giorni”: art. 21, comma 4), gli atti rimangono validi ed opponibili, ma in caso di sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non saranno di per sé sottratti al possibile esercizio dell’azione revocatoria concorsuale nei confronti degli atti a titolo oneroso.
Qualche incertezza permane a proposito della disciplina revocatoria dei “pagamenti”: giacché ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 “non sono soggetti all’azione revocatoria... i pagamenti... coerenti con l’andamento lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”; mentre sensi del comma seguente “i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto” possono essere assoggettati alla revocatoria concorsuale nell’ipotesi nella quale l’esperto abbia espresso il proprio dissenso, ed abbia provveduto ad iscriverlo nel Registro delle Imprese. L’incertezza della sorte da riservare ai pagamenti posti in essere dall’imprenditore nel corso della procedura di Composizione Negoziata può essere risolta considerando la disciplina riservata, a tale proposito, alle “garanzie “. Anch’esse sono prese in considerazione sia dal secondo comma dell’articolo 24 (sottrazione alla revocatoria concorsuale, se “coerenti con l’andamento delle trattative” eccetera; sia dal terzo comma (rimanendo soggette alle condizioni ivi previste, allorquando si possa giudicare che esse rappresentino “atti di straordinaria amministrazione”). Da qui la conclusione che le “garanzie” risulteranno sottratte all’azione revocatoria concorsuale quando rappresentate da atti di ordinaria amministrazione (per esempio: la garanzia rappresentata dal credito anticipato dalla Banca, nello sconto bancario: garanzia connaturata al contratto in questione – v. art. 1858 cod. civ. -), mentre dovranno vedere avverata la condizione del mancato dissenso dell’Esperto (o della mancata pubblicizzazione del suo dissenso con la descrizione di imprese) laddove rappresentate da atti di straordinaria amministrazione (per esempio, il pegno di titoli azionari a garanzia di un c.d. “scoperto” di conto corrente, ovvero di un credito scaduto e non pagato).
L’applicazione di tale soluzione ai “pagamenti” induce a ritenere che:
(i) siano sottratti all’azione revocatoria concorsuale per il solo fatto di essere “coerenti con l’andamento delle trattative” eccetera, se rivolti all’estinzione di obbligazioni sorte nel corso della procedura di Composizione Negoziata - pagamenti che potremmo fare rientrare nel perimetro degli “atti di ordinaria amministrazione” -; e
(ii) siano sottratti all’azione revocatoria concorsuale alla condizione di essere stati condivisi dall’Esperto (ovvero alla condizione che l’eventuale dissenso non sia stato peraltro pubblicizzato con iscrizione al Registro delle Imprese), se rivolti alla estinzione di obbligazioni sorte antecedentemente all’apertura della procedura di Composizione Negoziata - pagamenti che potremmo fare rientrare nel perimetro degli “atti di straordinaria amministrazione” -.
Ciò precisato, rimane da segnalare una incongruenza, che potrebbe essere superata attraverso una interpretazione c.d. “sistematica”.
Come avremo modo di segnalare (infra, n. 13) l’imprenditore impegnato in una procedura di composizione negoziata può chiedere al Tribunale competente l’autorizzazione a contrarre “finanziamenti prededucibili” (più correttamente: finanziamenti produttivi di crediti prededucibili) - articolo 22 -. L’autorizzazione, se concessa, comporta il sicuro soddisfacimento dei crediti originati dai finanziamenti autorizzati, in quanto collocati, nel concorso con le pretese degli altri creditori, in una posizione antergata: ciò, peraltro, ovviamente, alla condizione che la pretesa del soggetto finanziatore non sia stata già adempiuta, al momento dell’apertura del concorso con gli altri creditori: perché in tal caso, laddove si trattasse di un concorso “fallimentare “, il soggetto finanziatore non rappresenterebbe più un creditore da soddisfare (con preferenza rispetto agli altri), bensì un creditore già soddisfatto, e come tale esposto al pericolo dell’assoggettamento a revocatoria del pagamento ricevuto.
Né tale pericolo potrebbe essere “gestito”, allontanando il momento della riscossione del credito, sino a quando potesse essere escluso il pericolo di una liquidazione giudiziale imminente (e con essa il pericolo dell’assoggettamento a revocatoria del pagamento eventualmente ricevuto): giacché vi sono situazioni, nelle quali la data del pagamento non è “gestibile” (basti pensare ai pagamenti dei crediti anticipati a valere su linee di credito cc.dd. “autoliquidanti”, i quali intervengono nel momento in cui il debitore ceduto provvede all’adempimento del credito anticipato dalla banca). Con la conseguente produzione del paradosso, che a volte è meglio non essere pagati, piuttosto che essere pagati: perché nella prima ipotesi, nel caso di “finanziamenti prededucibili”, il credito insoddisfatto troverebbe la collocazione prededucibile che ne garantisce il soddisfacimento; mentre nella seconda ipotesi, nel caso di “ finanziamenti prededucibili” tempestivamente rimborsati, l’apertura di una liquidazione giudiziale (rectius: il deposito della domanda per l’apertura di una liquidazione giudiziale) entro il “periodo sospetto“, esporrebbe il pagamento al rischio (certo, stante la pendenza di una “ procedura di crisi “ nel momento in cui pagamento è stato effettuato) della revocatoria concorsuale.
Da cui la interpretazione sistematica alla quale si faceva cenno: interpretazione secondo la quale la concessione dell’autorizzazione giudiziale per l’assunzione di “finanziamenti prededucibili” dovrebbe comportare:
(i) l’effetto, previsto dalla legge, che se il finanziamento non è stato rimborsato al momento dell’apertura del concorso con gli altri creditori, il relativo credito debba essere collocati in prededuzione; e
(ii) l’effetto, previsto da una interpretazione sistematica, che se il finanziamento è già stato rimborsato, il pagamento non sia assoggettabile ad azione revocatoria concorsuale, nell’eventuale liquidazione giudiziale successiva, in quanto l’effetto del soddisfacimento integrale del soggetto finanziatore è stato oggetto di una autorizzazione giudiziale.
La presenza delle segnalate incertezze interpretative giustificherà allora l’atteggiamento prudenziale in forza del quale la concessione di finanziamenti alle imprese operanti nel contesto di una procedura di Composizione Negoziata dovrà essere accompagnato:
(i) dalla preventiva concessione dell’autorizzazione giudiziale da parte del tribunale;
dalla preventiva condivisione da parte dell’Esperto (ovvero dichiarazione di estensione dalla registrazione nel registro delle imprese dell’eventuale dissenso) dei pagamenti indirizzati alla estinzione delle obbligazioni derivanti dall’erogazione dei finanziamenti autorizzati.