Ulteriore ipotesi è quella in cui, per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, sia nominato altresì un liquidatore o un gestore per la liquidazione in virtù della previsione di liquidazioni di beni nell’ambito del piano o dell’accordo omologato: anche in questo caso si utilizza il criterio del compenso unico, ripartito proporzionalmente (fermi restando i parametri dell’art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Più precisamente, tale ipotesi si ha quando è già stato nominato il gestore della crisi O.C.C., ma il tribunale decida di nominare altresì:
(i) un liquidatore al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti (ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012);
(ii) un gestore per la liquidazione al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali – all’interno di un piano o di un accordo – è prevista la liquidazione.
Queste ultime due figure, dunque, sarebbero ulteriori a quella del gestore della crisi O.C.C. già nominato e presente; possono coincidere con quest’ultimo, oppure no.
In questa ipotesi, però, non vi sono O.C.C. o gestori della crisi O.C.C. che si succedono l’uno all’altro per il compimento della medesima opera (si veda sopra), bensì soggetti che subentrano nella procedura per svolgere differenti ed ulteriori funzioni.
Sia il liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 (ovvero nominato al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti) e sia il gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012 (ovvero nominato appositamente al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali – all’interno di un piano o di un accordo – è prevista la liquidazione) sono di nomina del tribunale.
La determinazione del loro compenso, pertanto, dovrebbe essere ragionevolmente giudiziale e avvenire sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 con il criterio del compenso unico, ripartito proporzionalmente.
Se così non fosse (ovvero applicando sic et simpliciter i parametri di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, senza tener conto del principio dell’unicità del compenso), si rischierebbe una duplicazione dei costi (in quanto talune voci potrebbero essere presenti tanto nel compenso del gestore della crisi O.C.C. già presente e nominato, quanto nel compenso del nominato liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o del nominato del gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012).
E pertanto, i criteri di proporzionalità da rispettare nella determinazione del compenso dovrebbero essere richiamati all’atto del conferimento dell’incarico, con apposito riferimento all’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o all’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012, con espressa previsione di liquidazione del compenso unicamente per tali funzioni normative.
In altri termini, il compenso del gestore della crisi O.C.C., laddove il piano o l’accordo presuppongano la realizzazione dell’attivo tramite liquidazione di beni, non può essere stabilito comprendendo anche le voci per il liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o per il gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012. E viceversa.
Non si trascuri, poi, che il gestore della crisi O.C.C. potrebbe essere nominato altresì liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012 oppure no; nel senso che il tribunale potrebbe nominare all’uopo lo stesso soggetto oppure un soggetto diverso.
Laddove, dunque, il tribunale incarichi lo stesso gestore della crisi O.C.C. per le attività di cui all’art. 13, comma 1, L. n. 3 del 2012 e di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 3 del 2012, si avrebbe una successione temporale dello stesso soggetto in incarichi non identici, ma conferiti in tempi diversi, con funzioni diverse ed ulteriori e da parte di enti diversi.
Nel caso in cui il tribunale incarichi lo stesso gestore della crisi O.C.C., il rispetto del principio dell’unicità del compenso e del criterio di proporzionalità dovrebbe comportare che al gestore della crisi O.C.C. vada corrisposta la quota di compenso relativa alla sua attività di gestore della crisi O.C.C. per la procedura (ausilio del debitore), nonché la quota di compenso relativa alle attività di cui all’art. 13, comma 1, L. n. 3 del 2012 e di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 3 del 2012, quali voci distinte.
Il principio della unicità del compenso e del criterio di proporzionalità si applica anche alla liquidazione dei beni, ovvero alla successione di più liquidatori nella stessa procedura, successivamente al decreto di apertura.
Per ciascun liquidatore, l’attivo al quale applicare la percentuale dovrebbe essere quello realizzato nel corso del proprio incarico; oltre all’applicazione del criterio generale di valutazione dell’opera secondo l’art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202.