Nella liquidazione giudiziale, il trattamento dei contratti di durata obbedisce a una logica profondamente diversa da quella che governa gli strumenti orientati al risanamento. Il baricentro, qui, non è la conservazione dell'impresa in quanto tale, né la tutela del going concern come valore autonomo, bensì la gestione del patrimonio e dell'azienda del debitore secondo la finalità tipica della procedura liquidatoria: massimizzare il realizzo dell'attivo, scongiurare dispersioni di valore e tutelare la massa. Non per questo, però, la liquidazione giudiziale cessa di essere anche uno strumento di regolazione della crisi: semplicemente, la regolazione non si piega qui alla prosecuzione dell'impresa come fine, ma alla organizzazione concorsuale del sacrificio e alla solidarizzazione delle perdite di valore che il dissesto rende inevitabili. Essa resta, in questa prospettiva, una forma di attuazione concorsuale della responsabilità patrimoniale, nella quale la continuità, quando eccezionalmente assume rilievo, opera soltanto come tecnica funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e non come valore-fine autonomo.
Ciò non significa che i contratti di durata divengano irrilevanti; significa, piuttosto, che essi non sono considerati come un'infrastruttura da preservare in vista del recupero della redditività dell'impresa, ma come rapporti da amministrare selettivamente, mantenendoli solo nella misura in cui la loro prosecuzione migliori il risultato liquidatorio, incrementi il valore dei beni e delle utilità monetizzabili, ovvero agevoli la cessione dell'azienda o di suoi rami. Il valore dell'impresa, anche quando ancora apprezzabile come organizzazione produttiva, viene in rilievo solo in quanto consenta di evitare una disgregazione antieconomica del compendio e di ricavare dalla liquidazione un esito più proficuo rispetto alla mera vendita atomistica dei beni. In questa chiave, la liquidazione giudiziale resta pur sempre una forma di attuazione concorsuale della responsabilità patrimoniale: l'eventuale mantenimento del rapporto non è orientato a “salvare” l'impresa del debitore, ma a ricavare dal patrimonio, anche nella sua dimensione organizzata, un esito più proficuo per la massa.
È proprio nella disciplina dei rapporti pendenti, e segnatamente nella gestione dei contratti di durata, che affiora il tratto distintivo della procedura "maggiore": la continuità, quando assume rilievo, non opera come fine autonomo, ma come tecnica di miglior liquidazione. Essa, in altri termini, rileva solo in quanto conservi o accresca il valore di realizzo dell’azienda o di suoi rami, non già perché orientata al recupero dell’impresa del debitore. La prosecuzione del contratto assume così natura meramente servente: vale se evita una disgregazione antieconomica del complesso produttivo, se consente di completare cicli utili o se preserva quell'avviamento residuo che, altrimenti, una liquidazione atomistica disperderebbe[16].
La regola generale in tema di rapporti pendenti è dettata dall'art. 172 CCII. Il comma 1 presuppone un contratto sinallagmatico, concluso prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, valido e opponibile alla massa, ancora ineseguito o non compiutamente eseguito, nelle prestazioni principali, da entrambe le parti. La sua esecuzione resta sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendone i relativi obblighi a decorrere dalla data del subentro, oppure di sciogliersene.
Ne consegue che la categoria dei rapporti pendenti non può essere estesa fino a ricomprendere qualsiasi residua relazione economica tra le parti: ne restano fuori i contratti unilaterali, i rapporti già integralmente eseguiti da uno dei contraenti e, più in generale, tutte le situazioni nelle quali il sinallagma si sia ormai consumato sul piano delle prestazioni essenziali, residuando soltanto partite di credito e debito da trattare secondo le regole del concorso. In questa prospettiva assume rilievo decisivo l’inciso finale del comma 1, là dove esclude l’operatività della disciplina nei contratti ad effetti reali ove il trasferimento del diritto si sia già prodotto: il legislatore, in sostanza, assimila l’avvenuto effetto traslativo all’esaurimento del rapporto dal punto di vista concorsuale, sicché, una volta che il diritto sia uscito definitivamente dal patrimonio del debitore o vi sia entrato con effetti opponibili ai terzi, non è più configurabile un potere del curatore di scegliere tra subentro e scioglimento, restando eventualmente esperibili soltanto i rimedi recuperatori o revocatori consentiti dall’ordinamento.
Il raffronto tra il comma 1 dell’art. 172 e il comma 1 dell’art. 97 CCII, già esaminato con riguardo al concordato preventivo, consente di precisare meglio la nozione di rapporto pendente. In entrambe le disposizioni essa si riferisce a un contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito, nelle prestazioni principali, da entrambe le parti: dunque, a un rapporto nel quale il sinallagma è ancora in atto e residua un nucleo di regolamento negoziale capace di incidere sulla procedura. Comune è, perciò, la base definitoria; profondamente diversa, invece, è la funzione che la nozione assolve nei due contesti. Nel concordato, l’art. 97 la impiega entro una logica di continuità programmata: il rapporto prosegue di regola e la pendenza serve a individuare i contratti che possono essere mantenuti, sospesi o sciolti in funzione della coerenza con il piano. Nella liquidazione giudiziale, al contrario, l’art. 172 utilizza la medesima nozione in chiave più rigorosa e delimitativa, per identificare i rapporti sui quali la procedura conserva ancora un effettivo potere di amministrazione – attraverso l’alternativa tra subentro e scioglimento – in vista del miglior realizzo dell’attivo. Si spiega così anche il maggiore rilievo, nell’art. 172, dell’inciso relativo ai contratti ad effetti reali: esso segna il punto oltre il quale il rapporto deve considerarsi esaurito sul piano concorsuale; mentre, nell’art. 97, la pendenza rileva soprattutto come possibile segmento del piano.
Nella prospettiva dell’art. 172, comma 1, la sospensione non equivale né a prosecuzione automatica né a immediata caducazione del rapporto: è una fase legale di ibernazione del vincolo, che serve a consentire agli organi della procedura una valutazione di convenienza, da compiere alla luce dell’interesse della massa e del costo economico della prosecuzione. Si tratta di una valutazione che non resta affidata a un impulso unilaterale, ma si colloca nel circuito decisionale proprio della procedura, nel quale il curatore agisce con l’autorizzazione del comitato dei creditori e sotto il presidio degli organi giurisdizionali. La quiescenza del rapporto non è, dunque, uno spazio neutro, ma un tempo di amministrazione: sospende l’esigibilità delle reciproche prestazioni proprio per permettere alla curatela di verificare se il contratto conservi una residua utilità liquidatoria oppure debba essere sterilizzato. Può avere senso, a titolo esemplificativo, subentrare in una fornitura di materie prime se ciò consenta di completare lavorazioni già avviate o di collocare un magazzino a condizioni più favorevoli; difficilmente sarà invece opportuno mantenere in vita un contratto che assorba liquidità senza recare un apprezzabile incremento dell’attivo.
Il comma 2 tempera la situazione di stallo delineata dal comma 1, attribuendo al contraente il potere di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende sciolto. La sollecitazione della controparte impedisce così che la sospensione si trasformi in inerzia protratta e costringe la procedura a rendere esplicita una scelta che, una volta legalmente compiuta, è destinata a stabilizzarsi anche oltre la chiusura della procedura.
Il comma 3 chiarisce che, in caso di prosecuzione del rapporto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Il raffronto con l'art. 72 L. fall. rivela con particolare evidenza che si tratta di una delle innovazioni più significative del nuovo assetto. Nel sistema previgente, infatti, mancava una disposizione che limitasse espressamente la prededuzione ai soli crediti sorti in costanza di procedura; donde l'idea che il subentro del curatore trascinasse con sé, tendenzialmente, l'intero peso economico del rapporto, non potendo la procedura esigere l'adempimento della controparte senza farsi carico anche del pregresso. L'art. 172, comma 3, introduce invece una cesura netta tra il passato e il futuro del contratto: il debito anteriore resta assoggettato al concorso, mentre soltanto quello maturato nel corso della procedura beneficia della prededuzione. È in questa separazione tra pregresso e prosecuzione che si coglie uno dei tratti più moderni della disciplina: la procedura può avvalersi del rapporto solo assumendo il costo corrente della sua continuazione, senza per ciò stesso convertire in debito di massa le passività maturate prima dell'apertura del concorso.
Il comma 4, specularmente, dispone che, in caso di scioglimento, il contraente può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, ma senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
Il comma 5 si occupa dell'ipotesi in cui, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, sia già stata promossa un'azione di risoluzione contro la parte inadempiente. In tal caso, la domanda conserva efficacia anche nei confronti del curatore, con salvezza, nei casi previsti, degli effetti della sua trascrizione. Resta fermo, tuttavia, che, ove il contraente intenda conseguire, oltre alla pronuncia di risoluzione, anche la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, tali pretese devono essere fatte valere nelle forme proprie dell'accertamento concorsuale.
Il comma 6 rende inefficaci le clausole ipso facto, che subordinano la risoluzione del contratto all'apertura della liquidazione giudiziale: vengono così neutralizzati gli automatismi risolutivi collegati al solo fatto procedurale, preservando l'effettività del potere di scelta rimesso al curatore. La liquidazione giudiziale, in altri termini, non può essere trattata negozialmente come fatto equivalente all'inadempimento, perché ciò altererebbe la logica del concorso e svuoterebbe in radice la funzione dell'art. 172 CCII.
La scelta del curatore tra subentro e scioglimento costituisce il cuore della disciplina dei rapporti pendenti e ne rivela la razionalità liquidatoria.
Se subentra, il curatore entra nel contratto per intero, assumendone le obbligazioni alle condizioni pattuite, senza poter isolare le sole clausole favorevoli. La prosecuzione del rapporto avviene secondo il regolamento negoziale originario, nei limiti della sua compatibilità con la logica della procedura, e impegna la massa; perciò, l'autorizzazione del comitato dei creditori funge da garanzia di convenienza del mantenimento del vincolo.
Se, invece, il curatore opta per lo scioglimento, la controparte non acquista un diritto al risarcimento del danno come nell'ordinaria responsabilità contrattuale per inadempimento, ma soltanto un credito da mancato adempimento da far valere nel concorso, ai sensi del comma 4 dell'art. 172. La ragione è netta: lo scioglimento non si fonda su un inadempimento imputabile al debitore, ma sull'esercizio di un potere legale attribuito alla procedura nell'interesse della massa. È, in altri termini, un rimedio funzionale alla liquidazione, non una vicenda patologica del sinallagma riferibile alla parte insolvente.
Il delineato assetto rivela la propria portata più significativa nei contratti di durata. Qui, infatti, il problema non è soltanto stabilire se il rapporto debba proseguire, ma distinguere con precisione tra il pregresso – rimesso alle regole del concorso – e il corrente, che diviene costo della procedura ove il contratto sia mantenuto.
L'art. 179 CCII, dedicato ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, lo chiarisce con nettezza: se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo delle consegne e dei servizi resi dopo l'apertura della liquidazione giudiziale; per quelli anteriori, il creditore può invece chiederne l'ammissione al passivo. La norma traduce il principio per cui la procedura non può avvalersi del contratto di durata senza sopportarne integralmente il costo corrente, né può trasformare in crediti di massa poste anteriori riconducibili alle pregresse vicende dell'impresa. Si riproduce così, anche sul terreno dei rapporti di durata, quella concorsualità dinamica propria della liquidazione giudiziale per cui il patrimonio viene amministrato non solo nella sua consistenza statica, ma anche attraverso scelte idonee a conservarne o incrementarne il valore, ferma però la netta separazione tra il debito anteriore, assorbito nel concorso, e il costo della prosecuzione, che grava sulla procedura solo per il tratto successivo al subentro. La distinzione è decisiva, perché in questi rapporti convivono prestazioni già eseguite, corrispettivi maturati, obbligazioni future e interessi cooperativi ancora in essere; ne consegue che il subentro del curatore presuppone sempre una valutazione sulla sostenibilità finanziaria del rapporto e sul vantaggio liquidatorio della sua prosecuzione. Nei contratti di durata, infatti, il subentro non “risana” il passato del rapporto, ma apre un nuovo tratto esecutivo imputato alla procedura, mentre il pregresso resta assorbito nella dinamica del concorso. È proprio in questa separazione tra debito concorsuale e costo della prosecuzione che si manifesta la concorsualità dinamica della liquidazione: il patrimonio viene amministrato non solo per ripartire l'esistente, ma anche per conservare o accrescere il valore ritraibile dai rapporti ancora utilmente sfruttabili.
La somministrazione ne offre l'esempio più immediato. Nelle forniture di energia o nei servizi di manutenzione continuativa, il corrispettivo maturato prima dell'apertura della liquidazione resta credito concorsuale; le prestazioni rese dopo, invece, se il rapporto prosegue, devono essere integralmente pagate. Se, al contrario, il curatore sceglie lo scioglimento, non matura per il periodo successivo un autonomo credito in assenza di ulteriori prestazioni.
Il quadro si completa con le discipline speciali, che non smentiscono la logica generale della sospensione e della scelta del curatore, ma la modulano in funzione delle specificità economiche e funzionali dei singoli rapporti.
L'art. 173 CCII, dedicato ai contratti preliminari, consente al curatore di sciogliersi dal preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto domanda di esecuzione in forma specifica prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, salvo che tale domanda sia poi accolta, nel qual caso lo scioglimento non gli è opponibile. Se il preliminare trascritto viene sciolto, il promissario ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza risarcimento del danno, con il privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c.; e, quando il preliminare trascritto riguardi l'abitazione principale o la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, il contratto non si scioglie, a condizione che questi ne chieda l'esecuzione secondo le forme previste per i diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura, con conseguente subentro del curatore.
L'art. 174 detta poi la regola speciale per i contratti relativi a immobili da costruire, attribuendo rilievo decisivo alla preventiva escussione della fideiussione da parte dell'acquirente.
L'art. 175 regola i contratti di carattere personale, disponendone lo scioglimento per effetto dell'apertura della procedura, salvo subentro del curatore con autorizzazione del comitato dei creditori e consenso dell'altro contraente[17].
L'art. 176 disciplina i finanziamenti destinati a uno specifico affare, confermando che il contratto può sciogliersi quando l'apertura della liquidazione impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione, ma consentendo, in caso contrario, il subentro del curatore oppure, in mancanza, l'autorizzazione al finanziatore a realizzare o proseguire l'operazione.
Nel quadro dei contratti di durata il leasing costituisce un banco di prova particolarmente significativo della nuova disciplina[18]. L'art. 177 CCII regola espressamente il caso in cui, aperta la liquidazione giudiziale a carico dell'utilizzatore, il curatore scelga lo scioglimento: il concedente ha diritto alla restituzione del bene e il rapporto economico tra le parti si definisce mediante un meccanismo di conguaglio, poiché l'eventuale maggior valore ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, rispetto al credito residuo in linea capitale, deve essere riversato alla curatela, mentre il concedente può insinuarsi al passivo per l'eventuale differenza negativa. La norma disciplina, inoltre, l'ipotesi inversa in cui la liquidazione colpisca il concedente: in tal caso il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. Resta invece aperta, quando la procedura riguardi l'utilizzatore, la questione del subentro, che l'art. 177 non regola espressamente; se si prende sul serio l'art. 172, comma 3, il concedente sembra destinato a subire la falcidia concorsuale del credito già maturato e, insieme, a tollerare la prosecuzione del rapporto a fronte del pagamento dei soli canoni maturati nel corso della procedura.
In questa prospettiva, la stima del bene assume rilievo decisivo: serve non solo all'eventuale insinuazione del concedente, ma prima ancora a misurare la convenienza comparata tra prosecuzione e scioglimento. Nel leasing, quando la liquidazione giudiziale colpisce l'utilizzatore, emerge con nettezza la funzione di finanziamento dell'operazione: la restituzione del bene, infatti, non chiude di per sé il rapporto, poiché il suo valore deve essere imputato al credito residuo del concedente ai fini del conguaglio. Occorre perciò assumere i valori di mercato come parametro di congruità della riallocazione ed evitare che il concedente consegua utilità eccedenti la funzione satisfattiva del contratto. Ne segue che la prosecuzione del leasing si giustifica solo se il bene conserva una concreta utilità per l'impresa o per la procedura; altrimenti, il rapporto rischia di tradursi in un costo corrente privo di effettiva convenienza. Un problema non dissimile si pone, del resto, anche nel concordato, dove lo scioglimento del leasing non si esaurisce nella cessazione del vincolo, ma implica pur sempre restituzione, valorizzazione del bene e conguaglio economico (v. 5).
Nella vendita con riserva di proprietà, regolata dall'art. 178, il curatore del compratore può subentrare, ma il venditore può chiedere cauzione, salvo immediato pagamento del prezzo residuo con lo sconto dell'interesse legale; se il curatore si scioglie, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, compensabile con il credito restitutorio.
L'art. 180, in tema di restituzione di cose non pagate, tutela il venditore che abbia già spedito la cosa mobile prima dell'apertura della liquidazione del compratore, ma la merce non sia ancora a disposizione di quest'ultimo nel luogo di destinazione: il venditore può riprenderne il possesso, assumendo le spese e restituendo gli acconti, salvo preferisca dar corso al contratto insinuandosi per il prezzo o il curatore non voglia farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
L'art. 182, relativo all'associazione in partecipazione, dispone lo scioglimento del rapporto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante, riconoscendo all'associato il diritto di far valere nel passivo il credito per la parte dei conferimenti non assorbita dalle perdite a suo carico e, specularmente, imponendogli il versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite medesime.
L'art. 183 prevede poi lo scioglimento automatico dei contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, nonché del mandato nel fallimento del mandatario, con prededuzione del credito del mandatario per l'attività svolta dopo l'apertura della procedura ove il curatore del mandante subentrasse nel contratto.
L'art. 184 CCII, dedicato all'affitto d'azienda, detta una disciplina che riflette con fedeltà la funzione strumentale del rapporto nella liquidazione giudiziale[19]. Se la procedura colpisce il concedente, il contratto non si scioglie automaticamente, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo un equo indennizzo, determinato in caso di dissenso dal giudice delegato e insinuato al passivo come credito concorsuale; se, invece, la liquidazione riguarda l'affittuario, il curatore può recedere in qualunque tempo, sempre previa autorizzazione del comitato e con il pagamento del medesimo equo indennizzo, anch'esso determinato, in mancanza di accordo, dal giudice delegato e insinuato al passivo come credito concorsuale. L'affitto d'azienda incide direttamente sulla conservazione del valore e sulla sua possibile circolazione; perciò, assumono rilievo, anzitutto, i profili di pubblicità e opponibilità: se il contratto non è opponibile, il curatore può liberarsene senza dover ricorrere ai rimedi previsti dall'art. 184. Quando invece il rapporto è opponibile, occorre verificare con rigore se l'affitto assolva davvero una funzione conservativa, preservando il valore dell'azienda, o se si traduca piuttosto in uno schermo improprio, segnato da canoni incongrui o da clausole sbilanciate a danno della procedura. In questa valutazione rileva anche il rischio che, alla retrocessione, contratti pubblici incompiuti o passività inerenti all'azienda tornino a gravare sulla massa. Poiché l'indennizzo da recesso ha natura concorsuale, il curatore può essere indotto più agevolmente a sciogliersi dall'affitto preesistente quando la prosecuzione sottragga valore o ritardi la liquidazione; sul piano pratico, tuttavia, una soluzione transattiva resta spesso preferibile al contenzioso, specie se l'occupazione dell'azienda o dei beni da parte dell'affittuario rischi di paralizzare la liquidazione o di deprezzare il compendio.
Proprio con riguardo al rapporto opponibile, il termine di sessanta giorni per l’esercizio del recesso non va letto in chiave meramente attendista, ma come finestra negoziale nella quale la curatela, sotto il controllo del giudice delegato e nell’interesse della massa, può verificare se l’assetto contrattuale sia rimodulabile in senso più utile alla procedura. Nell’affitto d’azienda, infatti, la possibilità del recesso offre al curatore una leva per rinegoziare durata, canone, perimetro del godimento, disciplina del magazzino o altre clausole incidenti sul valore del compendio. Il tempo della scelta, dunque, non dovrebbe essere bruciato: un recesso immediato può condurre alla liquidazione di un’azienda già depotenziata; la mera prosecuzione alle condizioni originarie può invece cristallizzare un assetto non coerente con il miglior interesse della procedura. In questa prospettiva, il termine per recedere è anche un tempo di trattativa.
L'art. 185 CCII, dedicato alle locazioni immobiliari, offre un'ulteriore verifica della logica selettiva che governa i rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale. La norma distingue a seconda che la procedura riguardi il locatore o il conduttore: nel primo caso il curatore subentra nel contratto, pur potendo recedere entro un anno se la durata residua supera i quattro anni; nel secondo, il curatore del conduttore può recedere in qualunque tempo, con equo indennizzo. Sul piano pratico, il discrimine resta quello della convenienza: se l'immobile è ancora utile alla conservazione del valore aziendale o alla gestione ordinata della liquidazione, la prosecuzione del rapporto può imporsi; se, invece, il canone grava su un bene non più funzionale, il recesso consente di liberare la procedura da un costo ingiustificato.
La tenuta dell'assetto di disciplina dei rapporti pendenti trova nell'appalto un ulteriore e significativo terreno di verifica[20]. L'art. 186 CCII stabilisce che il contratto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, salvo che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari entro sessanta giorni di voler subentrare nel rapporto, dandone comunicazione all'altra parte e offrendo idonee garanzie. Se la procedura riguarda il committente e il curatore sceglie il subentro, può pretendere l'adempimento dell'appaltatore; ma, anche qui, il corrispettivo delle prestazioni già eseguite resta affidato al concorso, mentre soltanto quelle maturate nel corso della procedura assumono rilievo prededucibile. Diversa è l'ipotesi in cui la liquidazione colpisca l'appaltatore: il rapporto si scioglie quando la considerazione della sua qualità soggettiva sia stata motivo determinante del contratto, salvo che il committente consenta comunque la prosecuzione. Anche nell'appalto, dunque, il nuovo assetto accentua la separazione tra il passato del rapporto e la sua eventuale prosecuzione, e proprio per questo richiede un'applicazione particolarmente avvertita.
Completa il quadro l'art. 187 sul contratto di assicurazione contro i danni, al quale si applica l'art. 172, con prededuzione del credito dell'assicuratore per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione ove il curatore comunichi di voler subentrare. Ne risulta un sistema nel quale la regola generale della sospensione e della scelta del curatore è costantemente modulata in funzione delle specificità economico-giuridiche del singolo rapporto, ma sempre secondo la medesima logica: conservare il contratto solo se davvero utile alla massa, scioglierlo o liquidarlo quando la sua permanenza non sia più giustificata dalla convenienza.
L'assetto descritto conosce un'importante eccezione funzionale quando, nella liquidazione giudiziale, sia autorizzato l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII. In tal caso il sistema si rovescia temporaneamente: i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non ne disponga la sospensione o lo scioglimento. La deroga si spiega perché, se la procedura reputa utile mantenere in attività l'impresa o un suo ramo, la continuità dei rapporti in corso diventa condizione materiale dell'esercizio autorizzato. Si tratta, però, di una continuità meramente strumentale, non orientata al risanamento, ma alla migliore liquidazione dell'attivo: l'esercizio è ammesso solo quando consenta di evitare dispersioni di valore, completare cicli produttivi utili, conservare l'avviamento o preparare la cessione dell'azienda o di suoi rami a condizioni più vantaggiose di quelle ricavabili dall'immediata cessazione. Cessato l'esercizio, torna a operare la regola generale dell'art. 172, con la conseguente facoltà del curatore di scegliere se mantenere o sciogliere i singoli rapporti pendenti. Anche sotto questo profilo, la continuità nella liquidazione giudiziale non costituisce un valore autonomo, ma una tecnica di amministrazione del patrimonio in funzione del miglior realizzo. Essa resta, in altri termini, una continuità servente, eccezionale e reversibile, giustificata solo finché accresca o preservi il valore distribuibile.
Proprio perché eccezionale e solo strumentale alla liquidazione, l'esercizio dell'impresa richiede particolare prudenza: non deve arrecare pregiudizio ai creditori e presuppone una pianificazione insieme contabile e industriale, idonea a consentire al giudice e al comitato dei creditori di misurarne costi, ricavi attesi e convenienza comparata rispetto alla liquidazione atomistica o alla vendita dell'azienda non in esercizio. Il parametro resta, dunque, il valore finale ritraibile per la massa, anche quando il risultato finanziario intermedio della gestione provvisoria si presenti in perdita, purché tale perdita risulti compensata da un più elevato realizzo conclusivo. Il giudizio, tuttavia, non può essere meramente statico, dovendo tener conto anche di possibili vantaggi compensativi: una gestione provvisoria può infatti chiudere in perdita e nondimeno accrescere il realizzo finale, attraverso la conservazione dell'avviamento, il completamento di cicli produttivi, la vendita di beni deperibili o l'ultimazione di immobili o commesse. In questo senso, tanto l'esercizio dell'impresa quanto l'affitto d'azienda, pur temporanei e vocati alla liquidazione, possono operare come strumenti di conservazione e, talora, di formazione dell'attivo.