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I finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata*

Giuseppina Ivone, Avvocato in Roma

10 Dicembre 2025

*Relazione tratta dall’intervento relativo all’incontro del 4 dicembre 2025 per il Corso “La formazione degli esperti della Composizione Negoziata".
L’A. analizza la tematica dei finanziamenti concessi da banche o altri finanziatori e autorizzati durante la composizione negoziata della crisi d’impresa, concentrandosi sull’art. 22 CCII come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Il tema che mi è stato assegnato è quello relativo ai finanziamenti concessi da banche o finanziatori autorizzati nel corso del percorso di composizione negoziata. 
Appare opportuna una premessa sulla norma che andremo ad esaminare, l’articolo 22.CCII rubricato ‘Autorizzazioni’; norma sulla quale è intervenuto il D.Lgs. n. 136/2024. 
La norma si inserisce nel complessivo finalismo del percorso della composizione negoziata, e nel sistema disciplinare della gestione dell’impresa, riguardando infatti le autorizzazioni che il tribunale può concedere in tema di: 
a) concessione di finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci o di società del gruppo in ristrutturazione; 
b) realizzazione di cessioni aziendali in deroga dall’applicazione delle regole civilistiche appositamente dettate. 
Poiché in tutti questi casi (disciplinati dall’art. 22 CCII) si incidono i diritti dei creditori (che subiscono una diminuzione della garanzia patrimoniale generica sul patrimonio del debitore), il legislatore ha previsto il necessario ricorso al giudice. Il criterio che deve guidare il tribunale nella decisione è formulato in via innovativa. 
Il tribunale deve verificare la funzionalità degli atti richiesti rispetto: 1) alla continuità aziendale e 2) alla migliore soddisfazione dei creditori. 
L’atto da autorizzare è in thesi rischioso per i creditori, l’accettazione di questo rischio può essere giustificata quando sia prospettabile l’utilità dell’atto per la continuità aziendale e il migliore soddisfacimento dei creditori in caso di buon esito delle operazioni di ristrutturazione, ossia di ritorno al valore dell’impresa. 
Tale criterio è confermato in altre disposizioni del codice: così è per l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili negli accordi di ristrutturazione o nel concordato preventivo (art. 99); per l’autorizzazione al pagamento di crediti pregressi in quest’ultima procedura (art. 100) e per il trasferimento di risorse infragruppo nel concordato preventivo di gruppo (art. 285). 
Per queste disposizioni, nel nostro ordinamento è modificata la struttura assiologica del diritto delle ristrutturazioni o, per meglio dire, quella struttura è apertamente dichiarata. 
La verifica non concerne semplicemente il migliore trattamento dei creditori, permesso o comunque compatibile con la continuità aziendale (come suggeriscono gli artt. 94 e 284). La verifica riguarda la funzionalità delle autorizzazioni a un duplice obiettivo: di assicurare la continuità aziendale e di tutelare al meglio i creditori. L’una e l’altra finalità sono poste sullo stesso piano, senza che nessuna delle due possa considerarsi prevalente o possa valere come condizione (ossia senza che l’atto, necessario alla continuità aziendale, sia autorizzabile solo se consente il migliore soddisfacimento dei creditori). In tal modo, continuità aziendale e migliore soddisfacimento dei creditori sono, per così dire, costretti a convivere, giacché il trattamento non ottimale dei creditori potrebbe comunque essere sopportato per la necessità di garantire la continuità aziendale. 
In tema di autorizzazioni giudiziali nella composizione negoziata il nuovo decreto correttivo, D.Lgs. n. 136/2024, interviene essenzialmente per precisare, con riferimento all’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti, il perimetro di questi ultimi e gli effetti della prededuzione, chiarendo che questi permangono, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nelle successive procedure esecutive o concorsuali anche quando si susseguono più procedure. In particolare, l’art. 22, comma 1, lett. a) prevede che l’autorizzazione del tribunale è necessaria ai fini del riconoscimento della prededuzione e che i finanziamenti possono avere qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie; precisa ancora che il tribunale può autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese. 
Venendo al tema specifico assegnatomi dei finanziamenti bancari prededucibili, ritengo opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sulle condizioni del finanziamento bancario alle imprese in crisi.
2 . Le condizioni del finanziamento bancario
Nel corso degli ultimi decenni, sono stati effettuati sforzi importanti dal legislatore della crisi di impresa per favorire la concessione di credito alle imprese in difficoltà offrendo, a tal fine, importanti vantaggi in presenza di determinati presupposti: il riconoscimento del beneficio della prededuzione a favore dei finanziamenti, l’esenzione dalla revocatoria e l’esimente della bancarotta. 
Come si è visto nella relazione che mi ha preceduto, a fronte di detti vantaggi prospettati alle banche, vanno però considerati gli inconvenienti che si ravvisano non tanto nel diritto della crisi di impresa, quanto in quello bancario, la cui finalità essenziale risiede nella sana e prudente gestione degli istituti di credito, e nella stabilità del sistema creditizio nel suo complesso più che nel supporto al sistema economico. Come è stato correttamente evidenziato da autorevole dottrina, i sempre più stringenti meccanismi di tutela degli istituti di credito approntati sia in sede unionale che nazionale per proteggere il sistema dal rischio di crisi delle banche, finiscono per dissuaderle dall’intervenire in favore di una impresa in crisi. 
Le rigide regole previste nelle Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia sulla concessione dei fidi, a partire dalla necessità che l’impresa finanziata sia economicamente sostenibile (vale a dire in sostanza che la carenza di liquidità risulti temporanea) rendono spesso difficile il supporto bancario a una impresa in crisi. 
Questo va quindi tenuto presente per capire la effettività della disciplina sui finanziamenti prededucibili atteso che, in assenza di un raccordo efficiente tra la disciplina della crisi di impresa e la disciplina bancaria della vigilanza, è difficile immaginare un effettivo sostegno delle banche alle iniziative imprenditoriali. Tanto più in presenza di una crisi già in atto. Ciò in quanto i vincoli alla erogazione di nuova finanza finiscono per rendere più problematico il rapporto tra banche e imprese in crisi.
3 . Le modalità in cui opera il finanziamento prededucibile nella composizione negoziata della crisi
La disciplina del finanziamento presuppone la continuità aziendale; quindi, lo spazio di praticabilità di questa operazione è molto limitato anche in ragione dello spazio giuridico invece notevolmente ampliato dal D.Lgs. n. 136/2024 che ha esteso i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi anche alla condizione di insolvenza.
Orbene, pur essendo indubitabile che la condizione di insolvenza non è direttamente implicata nella possibilità della continuità aziendale, evidentemente una impresa insolvente pur potendo progettare una ristrutturazione della impresa e dunque un piano in continuità, dovrà comunque affrontare ostacoli enormemente superiori per la pianificazione e il raggiungimento di tale obiettivo, i quali ostacoli potrebbero, con ogni probabilità, disincentivare la banca nell’effettuare un finanziamento, che invece concederebbe ad una impresa semplicemente in crisi.
Il rapporto tra finanziamento in prededuzione e condizione di continuità aziendale non ha lo stesso spazio di fattibilità del passato, in quanto oggi la composizione può essere avviata anche da una impresa insolvente purché il piano sia in continuità.
4 . Continuità aziendale e miglior soddisfacimento dei creditori
Per chiarire meglio il passaggio dobbiamo considerare che il finanziamento deve essere funzionale alla continuità aziendale. 
Dunque, il tribunale non dovrà limitarsi a valutare se il finanziamento è richiesto da una impresa che abbia presentato un piano in continuità. Ciò, infatti, costituisce la condizione di base per l’accesso alla procedura. Invece, soddisfatta questa condizione preliminare, la ulteriore condizione perché sia riconosciuta la prededuzione è che il finanziamento sia strettamente funzionale alla continuità aziendale. 
Le conseguenze pratiche sono che il finanziamento dovrà essere subordinato a degli scopi prestabiliti tutti connessi a garantire la continuità aziendale. Pertanto, a titolo di esempio, con le somme erogate dalla banca a titolo di finanziamento, autorizzato dal tribunale, non potranno essere pagati debiti pregressi né realizzate operazioni di qualsiasi tipo (es. costituzione di pegni irregolari o altre forme di garanzia) non direttamente connessi alle condizioni di stretto svolgimento della attività caratteristica. 
In conclusione, credo dunque sia necessario sforzarci di distinguere tra finanziamento alla impresa e finanziamento per la continuità della attività di impresa. La condizione della continuità della impresa è condizione necessaria, ma non anche sufficiente a garantire che il finanziamento sia strettamente finalizzato alla continuità. 
La continuità aziendale non è lo scopo finale del finanziamento, ma è uno scopo intermedio e strumentale allo scopo finale. Quest’ultimo è il miglior soddisfacimento dei creditori. 
Pertanto, la continuità aziendale ottenuta anche tramite il finanziamento bancario, deve infatti essere funzionale a realizzare un soddisfacimento migliore. Evidentemente, tale giudizio di miglior trattamento non può che essere riferito alla condizione opposta, ossia alla liquidazione. 
In conclusione, non solo il finanziamento deve essere strettamente finalizzato alla continuità aziendale, ma per di più la continuità aziendale deve essere un risultato maggiormente conveniente della liquidazione o di altri percorsi di ristrutturazione, sempre in continuità. 
Sul piano pratico, qualora l’impresa volesse avviare una istruttoria con una banca per verificare la possibilità di un finanziamento in prededuzione sarebbe consigliabile condividere da subito con il finanziatore il piano di ristrutturazione prevedendo una serie di condizioni contrattuali, come per esempio una attività di controllo e monitoraggio sull’utilizzo del finanziamento che assicurino tutte le condizioni di cui abbiamo parlato. 
Qui sorge nella pratica un ulteriore problema connesso alla ritrosia dell’imprenditore nel condividere le proprie strategie con creditori e finanziatori. 
Prima di esaminare l’orientamento assunto dalla giurisprudenza nella valutazione finalizzata alla concessione delle autorizzazioni a finanziamenti in prededuzione, appare utile svolgere una ulteriore considerazione sulla tipologia dei finanziamenti ricompresi nell’art. 22 CCII.
5 . La tipologia di finanziamenti bancari
L’articolo 22 CCII come ridisegnato dal legislatore prevede che siano autorizzabili finanziamenti resi in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, nonché la riattivazione delle linee di credito sospese. 
Mentre non solleva nessun dubbio il finanziamento attraverso il rilascio di garanzie, sembra opportuno chiarire la ragione della disposizione sulla riattivazione dei contratti di fido sospesi. 
Infatti, qualora come è nella totalità dei casi, al momento della sospensione dei contratti tali rapporti contrattuali siano caratterizzati da un debito della impresa verso la banca, occorre stabilire l’effetto della riattivazione del contratto con la tutela della prededuzione a vantaggio della banca finanziatrice.
Per quanto ho già detto, la prededuzione è ragionevole non per tutte le fattispecie di finanziamento, ma soltanto per quelle determinate da impegni nuovi assunti dalla banca nei confronti della impresa in composizione negoziata. 
Quindi, in caso di un rapporto di durata sospeso e con debiti della società verso la banca, la riattivazione della linea di credito potrebbe avvenire in prededuzione soltanto per le nuove erogazioni di credito e non anche per le pregresse, che infatti si sono realizzate in assenza di qualsiasi autorizzazione del tribunale.
In conclusione, circa la mozione del credito da finanziamento, autorizzabile in prededuzione, dovrebbe convenirsi che la stessa è più ristretta della generale nozione di credito da finanziamento poiché non possono essere ricompresi nella nozione speciale, rilevante per la prededuzione, anche in finanziamenti indiretti che, tuttavia, rientrerebbero a pieno titolo nel concetto di credito da finanziamento.
Con riguardo ai contratti di durata e sospesi, la riattivazione del contratto determinerà la prededuzione, ove autorizzata, potrà valere solo per le nuove erogazioni.
6 . L’orientamento della giurisprudenza più recente
Qualche cenno finale alla giurisprudenza di quest’ultimo anno. 
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto al tribunale un ruolo non meramente formale nell’autorizzazione della finanza prededucibile. Diversi provvedimenti, allegati nella presente relazione, hanno affermato che l’autorizzazione richiede una valutazione concreta circa la funzionalità del finanziamento rispetto al progetto di risanamento. Il giudice deve infatti verificare che il finanziamento sia effettivamente idoneo a garantire la continuità aziendale o, quantomeno, a migliorare la soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.
In alcune decisioni, il tribunale ha richiesto un’analisi comparata tra il valore generato dalla prosecuzione dell’attività e quello che deriverebbe da una immediata liquidazione. 
Questo approccio, oltre a valorizzare il principio del “miglior soddisfacimento dei creditori”, attribuisce al giudice un ruolo di garanzia fondamentale: evitare che la prededuzione venga concessa per operazioni meramente speculative o prive di reale utilità per il ceto creditorio. 
Un ulteriore elemento emerso nella giurisprudenza dell’ultimo anno riguarda l’evoluzione concettuale della prededuzione nei finanziamenti autorizzati: diversi tribunali hanno precisato che la prededuzione assume rilevanza non durante la composizione negoziata, ma solo in caso di apertura di una procedura concorsuale o esecutiva successiva. Ciò significa che la finanza autorizzata è tutelata in un’ottica “eventuale”, ma con garanzia certa, qualora la composizione negoziata non raggiunga i risultati sperati.
Complessivamente, l’orientamento giurisprudenziale maturato si indirizza verso una linea interpretativa estremamente rigorosa: la prededucibilità nella composizione negoziata non può essere considerata un meccanismo automatico né un beneficio estendibile sulla base della sola situazione di crisi. Al contrario, opera soltanto nei casi tassativamente previsti e, soprattutto, a fronte di un controllo severo del giudice. Questo approccio consente di evitare che lo strumento negoziale degeneri in un terreno di produzione incontrollata di crediti privilegiati, ma allo stesso tempo garantisca un quadro chiaro e affidabile per gli investitori e i soci che intendono sostenere l’impresa in difficoltà.
La combinazione di norme, prassi e giurisprudenza ha quindi definito un equilibrio nuovo: prudenza nella qualificazione dei crediti “ordinari”, apertura verso la finanza esterna o interna quando essa sia seriamente orientata al risanamento e supportata da un vaglio giudiziale circostanziato.

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