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I flussi di liquidità: fondamento della continuità aziendale e strumento di soluzione della crisi di impresa

Federico Clemente, Dottore Commercialista in Bergamo
Alejandra Haberkorn, Contadora Pública e Auditora (Argentina)

11 Giugno 2026

Il tema della formazione dei flussi di liquidità nella vita di un'impresa sta guadagnando crescente attenzione, in stretta correlazione con il concetto della continuità aziendale. L'andamento reddituale e quello finanziario dell'impresa non sono necessariamente speculari, quantomeno nel breve periodo, cosicché a risultati reddituali positivi possono contrapporsi tensioni finanziarie, e viceversa. 
Il contributo analizza al riguardo i concetti fondamentali, le possibili leve di liquidità e i riflessi sulle prospettive di soluzione delle crisi di impresa.
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1 . Premessa
Affrontare la tematica dei flussi significa analizzare l'attività di impresa dal punto di vista della liquidità, ossia delle necessità finanziarie e della capacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle scadenze dei debiti e alle possibilità di sviluppare piani di investimento, piuttosto che di distribuire dividendi ai portatori di capitale. 
In altre parole, come ci ricorda il principio contabile OIC 10, analizzare i flussi significa raccogliere informazioni su: 
- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 
- la capacità della società di autofinanziarsi. 
Sempre in base al OIC 10, i flussi finanziari “rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari …. derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento”. 
2 . L’impianto normativo e la continuità aziendale
L'analisi dei flussi finanziari sta assumendo un'importanza crescente nel panorama legislativo nazionale ed internazionale, e va sviluppandosi una crescente sensibilità al riguardo. 
Nel quadro normativo infatti la continuità aziendale è assurta a principio cardine civilistico in ambito di gestione di imprese e di rappresentazione dei fatti nei documenti aziendali, ed in particolare nel bilancio. 
Su tutti, guida l'articolo 2086 del codice civile, secondo cui “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. La disposizione obbliga gli amministratori ad istituire assetti adeguati per monitorare la continuità e rilevare tempestivamente il rischio di impasse finanziaria e quindi di perdita della continuità. 
La continuità, dunque, comporta il vaglio dell'andamento finanziario dell'impresa. 
Gli adeguati assetti rimandano alla struttura contabile, amministrativa ed al supporto professionale che consentono ad un'impresa di avere a disposizione sempre dati tempestivi e analisi dettagliate idonee al vaglio corrente e ancora di più prospettico, non solo della situazione patrimoniale ed economica, ma anche e soprattutto di quella finanziaria. 
E la prospettiva deve essere almeno di 12 mesi. 
All'articolo 2086 si accompagna l'articolo 2423 bis del Codice civile, a norma del quale “nella redazione del bilancio ... la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ... “. 
Ed ancora, l'articolo 2428, comma 3, del Codice civile dispone che “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione ... con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta “. 
Eventuali dubbi sulla continuità aziendale debbono altresì essere articolati nella nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile. 
Passando ai principi contabili, abbiamo il principio sulla continuità aziendale (OIC11), secondo cui nella valutazione delle voci di bilancio bisogna tenere conto che l'azienda costituisce “un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito “. E quindi, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, “relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio“. 
Concetto analogo a quello espresso nel OIC 5, in base al quale “il postulato del going concern si fonda sul presupposto dell'azienda come complesso funzionante ed è destinato a continuare a funzionare per almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”. 
Venendo alla revisione legale, il principio ISA 570 afferma che “in base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte…. Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale”. 
Sempre in base al principio ISA 570, ci sono eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. L’elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa. 
Ma è nel codice della crisi che il concetto di continuità ha trovato la sua definitiva consacrazione. 
Tutto l’impianto del codice, infatti, esprime una specifica attenzione al risanamento dell’impresa e alla conservazione dei valori aziendali. 
E l’art. 3, rubricato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa” si occupa espressamente della rilevazione tempestiva della crisi, codificando tra l’altro una serie di segnali di crisi o di insolvenza: 
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: 
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; 
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. 
4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: 
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; 
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.” 
Ormai l'imprenditore non può più limitarsi ad analisi a consuntivo, con la tenuta della contabilità ordinaria e la redazione di bilanci, oltretutto riferiti a più mesi antecedenti a quello di redazione e analisi. 
Lo sguardo deve essere molto in avanti, come capacità predittiva dell'andamento aziendale, anche e soprattutto in termini di flussi finanziari e quindi di rispetto delle scadenze dei debiti, siano essi operativi o finanziari. 
Ma allora quali sono gli strumenti di analisi della continuità aziendale? 
Innanzitutto va svolto un quadro economico, di mercato, giuridico della situazione aziendale. 
E quindi, fondamentali sono le informazioni inerenti il mercato di riferimento, le capacità dell'impresa di innovazione e adattamento, le potenzialità operative della struttura aziendale e quindi di fatturato, il portafoglio ordini, le vertenze giudiziarie eccetera. Tutte informazioni preliminari e collaterali a quelle meramente numeriche e di bilancio. 
E con queste informazioni, si può passare: 
- al rendiconto finanziario 
- alle analisi di tesoreria 
- ai budget economici, patrimoniali, finanziari 
- alla redazione di piani pluriennali. 
Trattasi di strumento di analisi, consuntiva e predittiva, dell’andamento della liquidità aziendale in formazione. 
La loro costruzione, peraltro, presuppone l’analisi delle variazioni di capitale circolante e degli effetti delle aree finanziarie e di investimenti e disinvestimenti. 
3.1 . Crescita aziendale e formazione di liquidità
In via preliminare, è bene sgombrare il campo da un equivoco ricorrente. 
Crescita del fatturato e presenza di un'utile economico non hanno necessariamente (quantomeno nel breve periodo) una correlazione diretta, specifica e positiva con l'equilibrio finanziario e quindi con la continuità aziendale. 
Sovente, anzi, si assiste a crisi aziendali in imprese in crescita economica, sia in termini di fatturato che di utile. 
Innanzitutto, perché un processo di crescita va adeguatamente finanziato. 
Banalmente, si riceve un ordine produttivo importante, e salvo il versamento di acconti, si deve ad esempio: 
- comprare le materie prime; 
- aumentare l'organico, e comunque pagare gli stipendi ogni mese; 
- utilizzare più energia, e pagarla mediamente ogni due mesi. 
Senza pensare a tutti gli altri corsi di struttura, amministrazione, trasporti, locazioni, assicurazioni eccetera. 
E questo per tutta la durata del ciclo produttivo. 
Si ipotizzi che il ciclo produttivo duri sei mesi, prima di arrivare alla vendita dei prodotti. Da lì, solitamente si danno 90 giorni per l'incasso del credito. 
È evidente che questo processo di crescita va sostenuto, prima di arrivare alla sua monetizzazione attraverso l'incasso del credito. 
Il tema si complica se, per la crescita del fatturato, si devono anche effettuare investimenti strutturali (impianti, spazi operativi, ricerche tecniche eccetera). 
Possiamo capire che la programmazione finanziaria è doverosa e davvero fondamentale nel processo di gestione aziendale. 
Diversamente, si rischia di “andare bene “, ma di “andare a sbattere “. 
Ora si possono introdurre i primi concetti correlati all’analisi dei flussi. 
3.2 . Ebitda
Il primo concetto che sovviene è quello di ebitda, o se si preferisce margine operativo lordo, che differisce dall’ebitda per gli accantonamenti. 
L’ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) è l'indicatore della redditività operativa, e misura la capacità dell'azienda di generare profitto dalle sue attività ordinarie, prima di interessi e imposte, che hanno un impatto finanziario, e di ammortamenti e svalutazioni, che non hanno impatto finanziario. 
Nella prassi l'ebitda viene considerato come approssimazione del flusso di cassa dell'azienda, ed è sicuramente un primo indicatore della capacità dell'impresa di generare liquidità o di assorbirla (se rispettivamente positivo o negativo). 
Un'azienda che ha un ebitda positivo evidentemente ha un ciclo operativo capace di per sé, almeno nel medio periodo, di creare liquidità. E in effetti, un ebitda positivo significa che i ricavi (al netto delle svalutazioni dei relativi crediti) sono sufficienti in linea di principio a coprire tutti i costi del ciclo produttivo, con un avanzo. 
E quell'avanzo può: 
- in primo luogo coprire gli interessi passivi correlati al ciclo finanziario, al netto di quelli attivi; 
- essere poi destinato al pagamento delle imposte; 
- e infine, per quanto residua, essere elettivamente allocato al rimborso dei finanziamenti e/o al sostegno degli investimenti e/o alla remunerazione del capitale investito con la distribuzione dei dividendi. 
È altresì evidente che, sempre nel medio periodo, un ebitda negativo porta ad una erosione delle capacità finanziarie dell'impresa, e quindi alla incapacità di una gestione finanziaria corretta, in assenza di apporti di capitale. 
Tuttavia, l’ebitda può divergere notevolmente dal flusso di cassa. 
Per pervenire infatti al flusso di cassa prodotto o assorbito dalla gestione, bisogna ampliare notevolmente lo sguardo sulle leve che influenzano l'andamento della liquidità in azienda. 
E dobbiamo quindi aprire: 
- al concetto di capitale circolante netto; 
- all'area finanziaria (concessione e rimborso di finanziamenti); 
- al comparto degli investimenti e dei disinvestimenti. 
E allora: 
- l’ebitda valuta la capacità dell'azienda di generare profitto delle sue operazioni principali, al lordo degli interessi, imposte, ammortamenti, svalutazione (è dunque una misura di redditività); 
- il flusso di cassa rappresenta il movimento effettivo di denaro in entrata e in uscita da un'impresa in un determinato periodo, che può essere classificato in operativo, di investimento, finanziario (ed è dunque una misura di liquidità). 
3.3 . Capitale circolante netto operativo
Passiamo dall’ebitda al flusso di cassa operativo, muovendo dalle definizioni di attivo corrente e passivo corrente. 
L'attivo corrente è costituito da tutti gli attivi che possono essere convertiti in denaro contante a breve, ossia indicativamente entro 12 mesi. 
E quindi i conti correnti bancari, i crediti commerciali, il magazzino, gli investimenti a breve. 
Il passivo corrente rappresenta invece tutte le passività che l'azienda deve pagare a breve, ossia entro 12 mesi. 
E quindi abbiamo debiti finanziari a breve, fornitori, debiti commerciali, imposte. 
Il capitale circolante netto è dato dalla differenza tra l'attivo corrente e il passivo corrente. 
Se la differenza è positiva (ccn positivo), l'impresa in linea di principio ha liquidità sufficiente per affrontare le scadenze. 
Se la differenza è negativa (ccn negativo), la stessa può essere indicatore di una potenziale tensione finanziaria. 

 
Una variante del concetto è quella di capitale circolante netto operativo. 
Dagli addendi soprariportati si escludono tra le attività la cassa e i conti correnti positivi e gli investimenti finanziari a breve, e tra le passività si escludono i debiti finanziari a breve. Ci si concentra dunque sul ciclo caratteristico: 
+ magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) 
+ crediti commerciali (verso clienti) 
- debiti commerciali (verso fornitori) 
Se il delta è positivo, l'impresa finanzia il proprio ciclo operativo con risorse proprie. Viceversa, la stessa scarica in linea di principio sui fornitori il sostegno finanziario del proprio ciclo operativo. 
3.4 . Variazione di capitale circolante netto operativo
Ora si può arrivare al concetto di variazioni di capitale circolante netto operativo, ossia gli effetti da un periodo all'altro delle variazioni di crediti commerciali, rimanenze, debiti commerciali. 
Per capire questi effetti, è bene prendere dimestichezza con alcuni concetti: 
- se i crediti e le rimanenze aumentano da un periodo con l'altro, assorbono liquidità, e viceversa; 
- se i fornitori aumentano da un periodo con l'altro, rilasciano liquidità, e viceversa. 
Formuliamo un esempio banale: 
- compro una bicicletta a 20, non ho liquidità e non la pago subito. La rivendo a 30, e incasso subito. Il guadagno è 10, ma in un certo momento la liquidità è 30, con un incremento di 30, finché non pago la bicicletta; 
- viceversa, ho disponibilità di 20, compero la bicicletta e la pago subito, la rivendo a 30 ma incasso successivamente. Il guadagno è 10, ma in un certo momento la liquidità è zero, con un decremento di 20. 
Facciamo un altro esempio: 
- ho rimanenze di magazzino per 500. Ne vendo 300, a 200. Dunque ho una perdita di 100. Tuttavia, la liquidità è aumentata di 200, perché ho monetizzato dei beni. Viceversa, se incremento le rimanenze sto evidentemente impiegando liquidità, che quindi diminuisce. 
E questo ci consolida due concetti: 
- l'aumento o la diminuzione dei crediti commerciali, debiti commerciali e rimanenze può influenzare moltissimo la liquidità corrente; 
- l'utile di periodo e gli effetti sulla liquidità sono concetti diversi. Ci può essere utile e una diminuzione di liquidità, e viceversa. 
Dunque, i tempi di incasso e di pagamento di clienti e fornitori, come pure l'entità delle rimanenze, influenzano moltissimo la formazione di liquidità, a parità di risultato reddituale. 
Quando si redigono i piani pluriennali, basta prevedere di migliorare di pochi giorni, in diminuzione, i tempi di incasso da clienti e in aumento di pochi giorni i tempi di pagamento dei fornitori, per ottenere miglioramenti di liquidità significativi (e quindi, con benefici ad esempio in termini di minore esposizione finanziaria, di possibili investimenti, e ovviamente di valutazioni sulla continuità). 
Ecco perché ricavi, ebitda e utile, nel breve, possono essere falsi indicatori. 
Veniamo ad un esempio numerico.[1]

 STATO PATRMONIALE AL 31/12/N


MOVIMENTI ANNI N+1 
  1. Ricavi di vendita per 3.000,00 Euro con incasso immediato;
  2. Acquisto materie prime per 400 Euro, pagamento nell’anno n+2;
  3. Costi trasformazione materie prime per 1.200,00 Euro (dipendenti, amministrazione, ecc.) tutti pagati al 31/12/n+1;
  4. Ammortamenti per 300,00 Euro;
  5. Utilizzo di tutte le materie prime, sia a magazzino al 31/12/n che acquistate nell’anno n+1;
  6. Pagamento dei debiti v/fornitori al 31/12/n per 600,00 Euro;
  7. Incasso dei crediti v/clienti al 31/12/n per 800,00 Euro;

CONTO ECONOMICO AL 31/12/N+1

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/N+1
 
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO




Ancora una volta si evidenzia la differenza tra utile della gestione operativa (600) e variazione nella liquidità (2.000). 
4 . L’area finanziaria e l’area di investimenti e disinvestimenti
Agli effetti del comparto operativo, da misurare in termini di variazione di capitale circolante netto operativo, si aggiungono: 
4.1 . Gli effetti del comparto finanziario
Come è noto, l'impresa può finanziare le proprie necessità con il ricorso a finanziamenti di terzi, elettivamente del sistema bancario o di società di factoring. 
I finanziamenti si distinguono in: 
- finanziamenti a breve, volti a coprire le necessità finanziarie del ciclo operativo (tempo di produzione e differenza tra minori tempi di pagamento dei fornitori rispetto a maggiori tempi di incasso dai clienti); 
- finanziamenti a medio-lungo, volti in linea di principio a sostenere gli investimenti strutturali dell'impresa. 
Non è un errore così raro quello di utilizzare finanziamenti a breve per sostenere lo sviluppo strutturale, creando una frattura nell'equilibrio tra fonti e impieghi. 
Altro errore comune è quello di assumere finanziamenti le cui rate di rimborso non sono compatibili con la capacità delle imprese di produrre liquidità tramite la gestione operativa (il cui avanzo positivo è fonte primaria e garanzia di rimborso dei debiti finanziari a medio-lungo). 
La tensione di liquidità conseguente viene sovente rimediata dall'imprenditore con altri due errori che scavano ulteriormente un solco negli equilibri finanziari dell'impresa: 
- il ricorso a nuovi finanziamenti, di norma ben più onerosi in termini di tassi di interesse e gravosi in termini di garanzie; 
- l'aumento del fatturato ad ogni costo, e quindi acquisendo commesse anche non remunerative se non in perdita, per avere fatture da anticipare al salvo buon fine, con la cui liquidità fare fronte ai debiti a medio. 
È evidente che queste situazioni siano frutto di una non adeguata programmazione economica e finanziaria, o comunque di periodi di risultati economici inferiori alle attese. 
Altrettanto evidente è come tali situazioni vadano affrontate con ben altre prospettazioni e valutazioni, in dialogo con i creditori e con una ristrutturazione del passivo societario, eventualmente anche attraverso la composizione negoziata della crisi o gli istituti concorsuali del codice della crisi. 
4.2 . I programmi di investimento e disinvestimento
Va da sé che un piano di investimenti influenzi la liquidità, in termini di: 
- immobilizzazione delle risorse liquide; 
- aumento del passivo finanziario. 
Ovviamente, fatta salva l'ipotesi di aumento di capitale. 
E dunque, un piano di investimenti va adeguatamente programmato in relazione alle prospettive economiche delle imprese e alla capacità di creare flussi futuri di liquidità - in termini di variazioni di capitale circolante netto operativo - atti prospetticamente a consentire l'ordinaria operatività e a creare un avanzo di liquidità adeguato al rimborso dei finanziamenti a medio termine contrattualizzati, ivi compresi gli interessi. 
Di converso, possono essere programmati disinvestimenti, la cui liquidità può essere utilizzata per finanziare lo sviluppo operativo e il rimborso del passivo finanziario. 
5 . Gli strumenti di monitoraggio dei flussi
Veniamo ora agli strumenti di monitoraggio dei flussi: 
5.1 . Il rendiconto finanziario
Strumento di analisi dell'andamento dei flussi da un periodo all'altro è quello del rendiconto finanziario. 
Il rendiconto finanziario è altresì obbligatorio in sede di redazione del bilancio ordinario di esercizio, di cui è parte ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, Codice civile. 
Il principio contabile OIC 10 definisce il rendiconto finanziario come “un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio “, vale a dire tra l'inizio e la fine dell'esercizio stesso. 
La struttura del rendiconto finanziario è definita dall'articolo 2425-ter del codice civile, secondo cui “dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci “. 
Il rendiconto non è altro che un calcolo dettagliato di tutti i movimenti volti ad influenzare la liquidità in un determinato arco temporale. Lo stesso quindi fa emergere con maggiore puntualità i vari movimenti che hanno rilasciato o assorbito liquidità. 
Il delta netto dei movimenti si traduce nell'effetto sulla liquidità aziendale, in termini di conti correnti e cassa. In altre parole, la controprova della correttezza del rendiconto è la variazione di cassa e banca da un periodo all'altro. 
 Valgono peraltro due considerazioni: 
- il rendiconto è uno strumento di analisi a consuntivo, e non programmatico. Misura cioè gli effetti di eventi gestionali già avvenuti; 
- lo stesso non rappresenta la correttezza delle scelte gestionali, ed anzi può offrire una visione distorta. Con un esempio, un’impresa che non effettua alle regolari scadenze i versamenti di imposte e contributi, esprime evidentemente una crisi di liquidità e sta compiendo una scelta non conforme ai parametri di corretta amministrazione. Tuttavia, ai soli fini del rendiconto, il mancato pagamento di debiti viene misurato in termini positivi, offrendo una prospettiva non corretta. Il quadro offerto dal rendiconto deve dunque essere completato con relative informazioni e valutazioni. 
5.2 . Il piano di tesoreria
Il piano di tesoreria costituisce un semplice strumento di primo controllo dell'andamento finanziario prospettico di un'azienda in un arco temporale limitato (di norma, alcuni mesi e comunque non più di dodici mesi; in quest'ultimo caso si parla più propriamente di budget di tesoreria). 
Presupposti del piano di tesoreria sono: 
- la redazione di un budget economico mensilizzato, sulla base del quale determinare i costi mese per mese; 
- la stima dei tempi di incasso e pagamento di tutti i crediti e debiti in scadenza ogni mese, e quindi non solo quelli commerciali; 
- la previsione degli investimenti da effettuare nel periodo con i relativi pagamenti; 
- l'analisi delle possibilità di ottenimento nel periodo di anticipazione di fatture o di finanziamenti; 
- il dettaglio dei rimborsi di debiti finanziari, con relativi interessi; 
- la programmazione e la quantificazione dei versamenti fiscali e contributivi (quali l'iva sulle fatture emesse, in base alle aliquote applicabili alle vendite, al netto dell’iva sugli acquisti; delle ritenute d'acconto o d'imposta sui pagamenti a terzi, in particolare per stipendi e prestazioni professionali; gli acconti e i saldi correlati alle imposte; il tutto al netto dei possibili crediti d'imposta da compensare di mese in mese, secondo le regole fiscali). 
Il piano si traduce in un semplice foglio di calcolo, di domestica memoria, che mese per mese o con maggiore dettaglio (fino ad arrivare ad un dettaglio giornaliero), parte dalle disponibilità di cassa e di banca, elenca tutti gli incassi e i pagamenti previsti, e chiude con il saldo atteso della liquidità. Lo stesso permette quindi di evidenziare eventuali momenti di carenza finanziaria nel breve periodo. 
5.3 . Il piano aziendale o business plan
Il piano aziendale è un documento previsionale, che esprime i programmi, gli obiettivi, le strategie di un'impresa. 
L’arco temporale di sviluppo nella prassi è da tre a cinque anni, periodo oltre il quale di regola ogni previsione perde di concretezza e quindi di attendibilità. Se sviluppato per un esercizio, prende più propriamente il nome di budget, ed è maggiormente dettagliato. Il piano poggia su una serie di articolate valutazioni, tra cui: 
- l'attività e gli obiettivi della impresa; 
 - la struttura organizzativa dell'azienda; 
- il mercato e la concorrenza; 
- i prodotti correnti e futuri; 
- gli investimenti; 
- la strategia commerciale; 
E così via. 
Il piano individua: 
- le azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche; 
- il loro impatto economico, finanziario e patrimoniale; 
- i riflessi sull'organizzazione aziendale; 
- gli investimenti e i disinvestimenti previsti; 
- le tempistiche previste per l'esecuzione; 
- le azioni alternative da porre in essere. 
Il piano esprime conseguentemente una previsione circa i ricavi e i costi del periodo, con i conseguenti riflessi sulla struttura patrimoniale e gli impatti sulla liquidità. 
Dal piano, dunque, per quanto di interesse, emerge il fabbisogno finanziario del periodo, in correlazione alle scelte industriali e ai margini di cassa generati dalla gestione operativa. 
In base al fabbisogno finanziario, si possono determinare le eventuali carenze di liquidità e programmare tempestivamente le relative fonti di copertura, quali: 
- nuove risorse finanziarie; 
- cessione di beni accessori e comunque non strategici, 
- nuove erogazioni bancarie; 
- diversi tempi di incasso e pagamento di crediti e debiti commerciali; 
- emissione di prestiti obbligazionari; 
- aumenti di capitale. 
Ove queste fonti non siano sufficienti si possono/devono programmare ulteriori e più incisive iniziative, quali: 
- lease back su immobili; 
- cessioni di rami d'azienda; 
- cessazione di parte delle attività; 
- ricorso a strumenti negoziali di composizione della crisi. 
6 . I flussi nella crisi d’impresa
La tematica della formazione dei flussi di liquidità è di assoluta centralità nell'approccio agli istituti del diritto della crisi. 
La liquidità in formazione è infatti fondamentale in tutti i percorsi che prevedono la continuità, diretta o indiretta, dell'attività di impresa. Ma anche nelle soluzioni liquidatorie, le prospettazioni e gli esiti del percorso di soddisfacimento dei creditori muovono dalla capacità del soggetto debitore di trasformare in denaro i propri attivi. 
In entrambi i casi, come si è potuto analizzare, non è il risultato economico a guidare le strategie e le prospettazioni, ma la capacità dell'impresa di creare liquidità, innanzitutto attraverso le variazioni di capitale circolante netto operativo, a prescindere da un risultato reddituale positivo. 
D'altro canto, è evidente come un'impresa in crisi, nel momento in cui intraprende un percorso di ristrutturazione, difficilmente possa esporre nel breve, risultati reddituali positivi. E ciò, sia in ragione dei costi di ristrutturazione, che dei tempi necessari per l'eliminazione di inefficienze e lo sviluppo di nuove strategie, che per il riallineamento di valori dell'attivo (ad esempio, rimanenze da vendere a stock, beni mobili da liquidare, costi capitalizzati non più attuali, crediti inesigibili). 
Ma la formazione di perdite, per le ragioni evidenziate, non è in necessario contrasto con un percorso di risanamento, laddove comunque l'impresa sia in grado di creare liquidità. 
E questa formazione di liquidità può avvenire come già richiamato secondo molteplici percorsi.
6.1 . La gestione ordinaria
La prosecuzione dell’attività può divenire strumento per la creazione di flussi finanziari attraverso le variazioni del capitale circolante netto operativo. 
Fondamentali divengono al riguardo si ribadisce, i tempi di incasso e pagamento di crediti e debiti commerciali, e le capacità di contenimento delle rimanenze anche con la vendita o l'utilizzo nel percorso produttivo di parte di esse a valori non remunerativi.
6.2 . L’area degli investimenti e dei disinvestimenti
Altro comparto di possibile formazione o assorbimento di liquidità è quello degli investimenti e disinvestimenti. 
Ogni percorso di ristrutturazione aziendale, infatti, necessita di investimenti e comunque di interventi straordinari. 
I relativi costi possono riguardare, ad esempio: 
- oneri di consulenza; 
- interventi di riorganizzazione della produzione e del layout degli impianti; 
- trasferimenti di sede operativa e di impianti; 
- acquisto di nuovi impianti e mezzi per il rafforzamento o comunque il mantenimento della capacità operativa; 
- riduzione dell'organico con conseguenti riconoscimenti di identità; 
- oneri risarcitori per il recesso da impegni contrattuali. 
Di converso, anche un piano in continuità può prevedere la dismissione e quindi la liquidazione di alcuni attivi. 
In primo luogo, possono essere ceduti attivi non più strategici per la gestione aziendale, quali impianti o immobili inutilizzati, merce, come rami d'azienda non più rientranti negli obiettivi gestionali. 
Pure gli attivi strategici, peraltro, potranno essere oggetto di cessione. Si pensi, ad esempio, alla cessione di un immobile industriale in cui viene effettivamente esercitata l'attività. Tale immobile è certamente strategico, ma il suo smobilizzo può essere decisivo per ottenere la liquidità necessaria a consentire la soluzione della crisi. In tale ipotesi potrà essere valutata la cessione del compendio e il suo successivo utilizzo in affitto, come pure una ipotesi di lease back, nonché il trasloco dell'azienda in spazi differenti. 
Da ultimo, si consideri come tali iniziative liquidatorie potranno essere assunte anche laddove le stesse generino perdite, riconducibili in particolare ai valori di bilancio maggiori rispetto al ricavato di vendita. Ciò che conta, in fase di ristrutturazione, è la formazione di liquidità. Dovranno ovviamente essere tenuti in debito conto gli effetti fiscali delle operazioni, e in particolare la rilevanza fiscale o meno delle relative plusvalenze e minusvalenze, a seconda dei differenti istituti del diritto della crisi utilizzati. 
6.3 . L’area dei finanziamenti
L'impresa in crisi può ricorrere a nuovi finanziamenti durante il percorso di risanamento o comunque di ristrutturazione del passivo. Può trattarsi di finanziamenti concessi dal sistema bancario come pure di finanziamenti soci. 
Tali finanziamenti possono essere finalizzati al sostenimento degli interventi di ristrutturazione operativa, quali ad esempio come già segnalato la acquisizione di impianti, l'assistenza consulenziale, il sostenimento dei costi di riduzione dell'organico, i trasferimenti di sede e così via. Ma nulla esclude che i nuovi finanziamenti possano essere destinati semplicemente al pagamento dei debiti pregressi, nella misura e nei tempi prospettati nel piano di ristrutturazione. Si ha dunque in questa ipotesi una sorta di sostituzione del passivo. E ciò permette di affrontare la restituzione del debito finanziario secondo nuove regole, eventualmente con specifiche garanzie. 
È patrimonio comune del codice della crisi, infatti, in seno ai vari istituti la possibilità per l'impresa in crisi di contrarre durante il percorso di ristrutturazione finanziamenti che possono beneficiare della prededuzione come pure, anche contestualmente, di garanzie reali sul patrimonio del debitore. 
Si richiamano al riguardo, nel codice della crisi: 
- l'articolo 22, comma 1 quanto alla composizione negoziata; 
- l'articolo 56, comma 2 quanto al piano attestato di risanamento; 
- l'articolo 57, comma 4 bis quanto agli accordi di ristrutturazione dei debiti; 
- l'articolo 64 bis, comma 9 con rinvio agli articoli 99 e 101 quanto al piano di ristrutturazione omologato; 
- gli articoli 99 comma 1 e 5, e 101 quanto al concordato preventivo. 
6.4 . Operazioni sul capitale
I possibili aumenti di capitale, da parte degli originari soci come pure di soggetti interessati a entrare nel capitale, costituiscono strumento fondante e ovviamente coerente con il sostegno delle necessità finanziarie di un'attività d'impresa. Tali interventi possono essere oggetto di prospettazione nel piano, deliberati durante il percorso di soluzione della crisi ed eventualmente con sottoscrizione e versamento sottoposti alla condizione della positiva conclusione del percorso e dell'omologazione, ove prevista. 
6.5 . Debiti non oggetto di ristrutturazione
Possono certamente essere prospettati piani di ristrutturazione in cui parte dei debiti viene collocata in tutto o in parte oltre l’arco di piano, con il conseguente soddisfacimento al di fuori delle eventuali regole e delle garanzie offerte dalla normativa. A presidio e garanzia del pagamento dei debiti, restano gli attivi societari (e la prosecuzione dell’ordinaria attività di impresa, riequilibrata all’esito del piano), come di regola. 
Sovvengono al riguardo i seguenti esempi: 
  • Il trattamento di fine rapporto
Quanto al TFR, se l’impresa prosegue non sarà necessario (né si potrà) pagare tutte le spettanze per TFR durante il periodo interessato dal piano, in quanto la debenza di tale posta si manifesta alla cessazione del rapporto. Poiché una parte (in ipotesi, anche significativa) dei dipendenti verosimilmente potrà proseguire nel rapporto, si dovranno preventivare come uscite finanziarie per TFR all’interno del piano:
- quelle legate ad un programma di ridimensionamento dell’organico;
- quelle per rapporti che giungeranno al pensionamento nell’arco di durata del piano;
- quelle legate ad un fisiologico turn over, sulla base dei dati storici e con un margine di prudenza.
  • I finanziamenti di durata pluriennale
Per le rate scadenti oltre l’orizzonte temporale del piano, parte del debito non dovrà essere pagata all’interno del medesimo, e quindi la proposta non dovrà preoccuparsi delle relative risorse in termini di fabbisogno.
Analogamente, possono essere disposti accordi privatistici tra il debitore e alcuni creditori, tali da portare tutto o parte del debito al di fuori dell’arco di piano.
7 . Conclusioni
L'analisi proposta ci consegna alcuni capisaldi da porre a fondamento dei percorsi di soluzione della crisi di impresa. 
Certamente un ebitda positivo, come pure un utile di bilancio, costituiscono un segnale confortante e contribuiscono al percorso di risanamento. Nel medio lungo periodo, inoltre, l'utile d'esercizio è elemento essenziale per la sopravvivenza dell'impresa e la conservazione del patrimonio, con il rispetto della integrità del capitale. 
Tuttavia, per la formazione di liquidità atta a consentire il saldo dei debiti (nella misura e nei tempi proposti dal piano di ristrutturazione) assumono un rilievo essenziale: 
- i tempi di incasso e di pagamento di crediti e debiti commerciali; 
- la gestione delle scorte di magazzino; 
- i programmi di investimento e disinvestimento; 
- gli apporti di liquidità, sia in termini di finanziamenti che di capitale. 
Solo un attento sguardo di insieme a tutte le leve correlate all'andamento finanziario può condurre alla costruzione di piani organici, idonei alla soluzione della situazione di crisi di un'impresa. 

Note:

[1] 
Tratto da “Il concordato preventivo in continuità diretta. Costruzione di un caso pratico” di Federico Clemente e Lorenzo Corati, in Dirittodellacrisi.it, 20 ottobre 2023. 

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