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Saggio

Il collegio sindacale tra prevenzione della crisi e responsabilità*

Daniele Nardone, Dottorando di ricerca presso la Luiss Guido Carli di Roma

21 Settembre 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’evoluzione del diritto della crisi d’impresa ha profondamente inciso sul ruolo degli organi di controllo societario, trasformandoli da meri garanti della legalità formale a soggetti attivi nella prevenzione dell’insolvenza. Le riforme introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), dai successivi decreti correttivi, dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, dal Legge 14 marzo 2025 n. 35 e dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21(Legge capitali), anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47, hanno istituito un modello di gestione anticipata della crisi, fondato sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sulla tempestiva emersione degli squilibri aziendali. 
Il contributo analizza l’evoluzione dei poteri e delle responsabilità dell’organo di controllo, con particolare attenzione al dovere di segnalazione disciplinato dall’art. 25 octies CCII, al ruolo svolto nell’ambito della composizione negoziata della crisi e alla legittimazione alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale prevista dall’art. 37 CCII.  L’analisi evidenzia come la disciplina vigente attribuisca all’organo di controllo una funzione centrale nel sistema di emersione tempestiva della crisi, rafforzandone gli strumenti di intervento e ampliandone il profilo di responsabilità, pur nel rispetto della distinzione tra funzioni gestorie e funzioni di vigilanza. 
Riproduzione riservata
1 . Il dovere di segnalazione della crisi e la composizione negoziata
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 d’ora in poi CCII) ha profondamente innovato il ruolo dell’organo di controllo, attraverso il rafforzamento dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi e l’introduzione di specifici obblighi di segnalazione della crisi. Tale evoluzione si inserisce nel più ampio processo di riforma culminato con l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 e con i successivi decreti correttivi[1]. Tra gli interventi di maggiore interesse vi è l’abrogazione del sistema di allerta originariamente previsto dal CCII, il quale attribuiva un ruolo centrale all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)[2], e la contestuale introduzione della composizione negoziata della crisi, nella quale si privilegia un modello fondato sull’emersione tempestiva delle difficoltà aziendali e sull’autoresponsabilità degli organi societari[3]. Un cambiamento di paradigma di tale genere ha conseguenze anche sul piano della nuova declinazione di responsabilità dell’organo di controllo come articolata dal Legge 14 marzo 2025 n. 35. 
Lo scopo della riforma è stato quello di ritardare l’esteriorizzazione della crisi[4]. Il ruolo del collegio sindacale, dunque, nella fase di rilevazione ed emersione tempestiva, nonché della segnalazione della crisi viene articolato secondo due diversi ambiti di intervento, i quali hanno presupposti di attivazione e conseguenze differenti[5]. Un primo ambito attiene al dovere di segnalazione all’organo amministrativo delle condizioni per l’apertura della composizione negoziata; il secondo concerne la vigilanza svolta durante le trattative e il monitoraggio dell'esecuzione delle soluzioni individuate nel confronto con l'esperto indipendente. 
I doveri di attivazione gravanti sull’organo di controllo rappresentano il fulcro degli interventi correttivi che hanno interessato il CCII, profondamente permeati dalle prassi operative cristallizzate nelle Norme di Comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC). Tali documenti di soft law[6]rappresentano un’autorevole sistematizzazione delle best practices, e risultano essenziali per declinare il canone di diligenza richiesto dal dettato normativo. La corretta interpretazione delle disposizioni del Codice non può, pertanto, prescindere da un costante dialogo con tali standard. 
In questo contesto, l’art. 25 octies CCII attribuisce all’organo di controllo e al revisore legale l’onere di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata. L’estensione dell’obbligo al revisore legale, introdotta dal Decreto correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), supera le incertezze interpretative emerse nella precedente formulazione della norma[7] e risponde all’esigenza di rafforzare i meccanismi di emersione della crisi mediante il coinvolgimento anche di soggetti esterni alla gestione societaria. 
Ai sensi degli artt. 25-octies e seguenti del CCII, l’attività di monitoraggio può scaturire sia da uno scrutinio autonomo dell’organo di controllo, sia da sollecitazioni esterne. I creditori pubblici qualificati (ex art. 25 nonies del CCII) e le banche e gli intermediari finanziari (ex art. 25 decies del CCII), sono tenuti a segnalare al collegio sindacale segnali di crisi[8]. La ricezione della segnalazione non comporta un obbligo automatico di attivazione della procedura, spettando in ogni caso all’organo di controllo la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per aprire la procedura[9]. Emerge chiaramente come la situazione giuridica soggettiva in capo al collegio sindacale non sia quella del dovere ma quella della facoltà, con la conseguente possibilità di non aprire la composizione negoziata non solo laddove gli amministratori eseguano misure idonee a mitigare la crisi, ma anche laddove si attribuisca un’interpretazione differente ai dati offerti nella segnalazione. 
Quanto alle segnalazioni ex art. 25 octies del CCII, si prevede che queste siano effettuate in presenza delle condizioni per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ovverosia la probabilità di crisi e di insolvenza e la concreta possibilità di risanamento dell’impresa. Dal primo requisito si ricava come l’obbligo di attivazione scaturisca da una fase di precrisi, quando cioè non si è ancora nelle condizioni previste dall’art. 2 lett. a) del CCII. 
Il meccanismo così delineato mira a favorire un intervento tempestivo e a privilegiare la gestione della crisi mediante il dialogo tra organo amministrativo e organo di controllo, riservando il coinvolgimento di soggetti terzi ai soli casi in cui non sussistano concrete prospettive di risanamento[10].L’allerta interna, dunque, si presenta come uno strumento di reazione concesso dal legislatore a fronte di un’inerzia dell’organo amministrativo[11]. L’inattività cui si fa riferimento non è solamente quella rappresentata da condotte passive da parte dell’organo gestorio, ma anche quella in cui il consiglio di amministrazione, pur prendendo atto dello squilibrio patrimoniale, non agisca tempestivamente o con mezzi idonei[12]. Le due ipotesi individuano distinte qualificazioni giuridiche della condotta a carico del collegio sindacale: nel primo caso la segnalazione costituisce un obbligo, mentre nel secondo integra una mera facoltà, coerentemente con il divieto di sindacato sul merito delle scelte gestorie. 
L’art. 25 octies richiede che la segnalazione sia tempestiva, motivata, formulata per iscritto e contenga un termine entro il quale gli amministratori riferiscano sulle iniziative intraprese. Secondo le Norme di comportamento del CNDCEC, la segnalazione deve ritenersi tempestiva qualora sia effettuata entro un termine congruo dal momento in cui il collegio sindacale abbia acquisito conoscenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile l’insolvenza. Parte della dottrina propone una lettura più rigorosa, volta a valorizzare eventuali inerzie dell’organo di controllo, individuando quale parametro di riferimento non il momento dell’effettiva conoscenza della situazione di squilibrio, bensì quello in cui essa avrebbe dovuto essere rilevata e conseguentemente segnalata mediante l’ordinaria diligenza richiesta ai sindaci[13]. 
Il requisito di motivazione risulta, invece, di primaria importanza anche in una prospettiva di valutazione della responsabilità dell’organo gestorio. Infatti, ai sensi dell’art. 25 octies del CCII, una volta ricevuta la segnalazione, il consiglio di amministrazione può decidere di non prenderla in considerazione, oppure adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della situazione di difficoltà, tra cui la composizione negoziata.  Dal combinato disposto degli artt. 25 octies del CCII e 2396 quinquies del c.c. emerge, pertanto, che ai fini di un’esenzione della responsabilità ai sensi dell’art. 2407 del c.c., i sindaci debbano prendere le iniziative idonee a tutelare gli interessi della società. Se la situazione patrimoniale dovesse palesare criticità di maggior livello di gravità sorgerebbe, in capo ai sindaci, il dovere di intraprendere le misure adeguate al caso concreto previste dal legislatore[14], le quali non sempre coincidono con la mera segnalazione all’organo amministrativo. Nei casi di maggiore gravità, la segnalazione può rivelarsi insufficiente, imponendo al collegio sindacale l'attivazione degli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento, quali la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. o la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2396 ter c.c.[15]. 
A seguito della segnalazione da parte dell’organo di controllo, il consiglio di amministrazione può scegliere se accedere alla composizione negoziata o scegliere altri strumenti, tra quelli previsti nel CCII, ritenuti maggiormente idonei al risanamento dell’impresa. L'accesso alla composizione negoziata, pertanto, non costituisce più un atto dovuto[16]. Presentata l'istanza, viene nominato un esperto indipendente, cui è affidato il compito di agevolare le trattative tra debitore e creditori e di verificare l’idoneità del percorso di risanamento a perseguire gli obiettivi prefissati. È inoltre garante in caso di istanza, da parte dell’imprenditore, per la concessione di misure protettive e cautelari[17]. 
Una volta avviata la procedura, il collegio sindacale è chiamato a svolgere un'intensa attività di vigilanza sulla correttezza della gestione amministrativa e sul rispetto delle regole proprie della composizione negoziata. Pur non potendo sindacare il merito delle scelte gestorie, alle funzioni attribuite dall’art. 2396 quinquies c.c. si affiancano le prerogative previste del CCII[18]. 
Nel corso delle trattative la società conserva la gestione dell’impresa e può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli organi sociali mantengono gli stessi poteri e doveri previsti nel c.c., con l’unica aggiunta di quanto statuito dall’art. 16, comma 4, CCII, ovverosia il divieto di compiere atti che pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori[19]. 
Fin dall’introduzione dell’istituto è sorto il dubbio se i poteri attribuiti all’organo di controllo attengano alle trattative in sé considerate oppure al controllo sulla gestione nel corso delle stesse Sebbene, in linea teorica, i due profili possano essere distinti, nella prassi essi tendono inevitabilmente a sovrapporsi. Pur permanendo il divieto di sindacare il merito o l'opportunità delle scelte negoziali, l'organo di controllo è chiamato a verificare la coerenza delle trattative, il corretto svolgimento della composizione negoziata e l’astratta capacità di predisporre idonee strategie di risanamento[20]. 
L'attività di controllo si coordina con quella dell'esperto, il quale, ai sensi dell'art. 21 CCII, deve essere preventivamente[21] informato degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti non coerenti con le prospettive di risanamento e, ove li ritenga pregiudizievoli, può far iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni[22]. 
Le modalità di reazione alle irregolarità da parte dell’organo di controllo vanno commisurate alla gravità della segnalazione[23]. Il collegio sindacale dovrà, pertanto, scegliere lo strumento più adatto, tenuto conto anche della natura e della dimensione dell’impresa, tra quelli forniti dal c.c. e dalla legislazione speciale. 
L'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese interviene solo qualora le criticità segnalate non siano state superate. Il termine di dieci giorni concesso agli organi societari è infatti funzionale a consentire la rimozione delle criticità segnalate ed evitare la pubblicità del contrasto, la quale può compromettere il buon esito della composizione negoziata. Nel caso in cui tale pericolo non si riesca a scongiurare, la Norma di comportamento CNDECEC 11.5 raccomanda al collegio sindacale di intensificare la vigilanza e, ove tali iniziative risultino inadeguate e ricorrano i presupposti di legge, potrà valutare il ricorso alla denuncia prevista dall'art. 2396 ter c.c.[24].
2 . L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell'organo di controllo
L'esito positivo della composizione negoziata conduce alla conclusione di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento[25] e per l’imprenditore benefici di non poco conto. Gli atti compiuti dopo l’accettazione dell’esperto che siano coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento, non sono soggetti alla revocatoria concorsuale degli atti normali se in seguito viene aperta la liquidazione giudiziale, né sono punibili per il reato di bancarotta. La Norma di comportamento del CNDEC 11.5. prevede, in questo caso, che il collegio sindacale vigila sull’attuazione delle soluzioni individuate e sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi di risanamento. 
Qualora, invece, le trattative abbiano esito negativo e non risultino praticabili ulteriori strumenti di regolazione della crisi, assume rilievo la disciplina della liquidazione giudiziale extrema ratio della disciplina in materia di procedure concorsuali[26]. In tale contesto l'art. 37 CCII attribuisce anche agli organi di controllo la legittimazione a presentare la domanda di apertura della procedura, innovando rispetto alla legge fallimentare (Regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267), che non riconosceva un'autonoma iniziativa al collegio sindacale. Nella prassi, per contro, si ammetteva una legittimazione indiretta solamente nel caso di inadempimento da parte della società dei compensi, in quanto il collegio sindacale avrebbe potuto presentare istanza come creditore[27]. Non era, invece, consentita per il tramite del P.M., visto che l’art. 7 della Legge fallimentare ne prevedeva l’attivazione solo in ipotesi tassativamente indicate dalla legge[28] . La novità normativa che disciplina l’iniziativa dell’organo di controllo risulta giustificabile alla luce della nuova definizione di insolvenza, disancorata dalla nozione di inadempimento. L’attribuzione della legittimazione attiva al collegio sindacale risulta funzionale a intercettare quelle forme di manifestazione di altri indicatori, oggi oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza[29], rilevatori del dissesto [30]. 
L prerogativa di presentazione dell’istanza risulta essere solamente possibile in caso di liquidazione giudiziale, a differenza degli strumenti di regolazione della crisi, la cui iniziativa spetta esclusivamente agli amministratori ai sensi dell'art. 120 bis CCII, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta anche dall'organo di controllo[31]. Le Norme di comportamento del CNDECEC ritengono che, pur non essendo i sindaci espressamente richiamati dagli artt. 120 bis e ss. CCII, essi conservino integralmente i propri doveri di vigilanza e di interlocuzione con l’organo amministrativo. Ne consegue che, anche nell’ambito dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, il collegio sindacale è tenuto a verificare la legittimità e la correttezza dell’operato degli amministratori, vigilando altresì sull’eventuale adozione delle modifiche statutarie necessarie all’attuazione dello strumento prescelto, fermo restando il divieto generale di sindacato totalmente sostitutivo[32]. 
La legittimazione è riservata ai soli “organi di controllo” endosocietari e non al revisore legale. Tale figura, infatti, pur essendo a conoscenza dei dati contabili non può chiedere informazioni agli amministratori riguardo ad ogni attività svolta e al prevedibile andamento della gestione ed alla configurazione dell’assetto organizzativo dell’impresa[33]. Il riferimento alla figura dell’“organo di controllo” conferma, inoltre, in continuità con il principio di collegialità desumibile anche in via sistematica dagli artt. 2406 e 2396 ter c.c.[34],  che il potere deve essere esercitato collegialmente e non dai singoli sindaci. 
In dottrina si è sostenuto che il potere di iniziativa attribuito dall'art. 37 CCII non sia autonomo, ma subordinato all'inerzia dell'organo amministrativo.  Difatti, il comma 1 attribuisce in via prioritaria la legittimazione a presentare la domanda al debitore, le cui competenze sono attribuite all’organo gestorio nelle organizzazioni societarie. In questa prospettiva, i sindaci dovrebbero previamente attivare gli ordinari strumenti di vigilanza, pur in assenza di una procedimentalizzazione espressamente prevista dal legislatore, atteso che l'accertamento dello stato d'insolvenza compete comunque al tribunale[35]. 
Le Norme di Comportamento del CNDEC ritengono, invece, che dalla lettura del CCII e del c.c. sarebbe desumibile una procedimentalizzazione nell’esercizio della presentazione dell’istanza. In particolare, il Criterio applicativo 6.6 raccomanda ai sindaci di dar corso a un virtuoso iter procedimentale che fa perno sulla valutazione dei fatti e delle circostanze concrete allo scopo di dare avvio alle iniziative che ritenga maggiormente opportune e, ricorrendone i presupposti, depositare domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale.  Nella prospettiva dei sindaci, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe essere subordinata sia all’infruttuoso esito del procedimento di composizione negoziata, sia alla protratta inattività dell’organo amministrativo rispetto all’adozione di ulteriori provvedimenti per prevenire e, se del caso, regolare, l’insolvenza della società. 
Dal combinato disposto degli artt. 37 e 38 CCII, pertanto, seguendo una siffatta prospettiva, il collegio sindacale è chiamato a sollecitare l’organo amministrativo, anche mediante la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.; qualora l’insolvenza sia ormai irreversibile, può informarne il pubblico ministero e, ove la società non abbia nel frattempo attivato alcuno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, proporre direttamente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale[36]. 
Diverso è, invece, il caso in cui l’insolvenza sia conclamata e il collegio se ne avveda. In questo caso, l’organo può direttamente presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo non sia stato attivato altro strumento di regolazione dell’insolvenza. 
L’art. 37 CCII, in conclusione, non attribuisce al collegio sindacale un potere gestorio, ma rafforza la sua funzione di garante dell’emersione tempestiva dell’insolvenza. La legittimazione alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale costituisce, infatti, il momento conclusivo di un percorso di vigilanza progressiva, destinato ad attivarsi soltanto quando ogni diversa soluzione conservativa sia risultata impraticabile.
3 . La responsabilità dell’organo di controllo
Ai sensi del CCII, il corretto adempimento dei doveri di vigilanza gravanti sull’organo di controllo nella fase della crisi e dell’insolvenza costituisce presupposto di esonero dalla responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. Tale disposizione è stata profondamente modificata dal Legge 14 marzo 2025 n. 35, con una riforma ispirata ad una ridefinizione della disciplina della responsabilità, nella prospettiva di rendere maggiormente attrattivo l’esercizio della funzione di controllo[37]. L’intervento ha inciso soprattutto sul secondo comma dell’art. 2407 c.c. con l’eliminazione del regime di responsabilità solidale con gli amministratori, e l’introduzione di un limite quantitativo al risarcimento (liability cap). 
La riforma non ha invece operato modifiche sul primo comma dell’art. 2407 c.c., che continua a disciplinare la responsabilità del sindaco per fatto proprio. In giurisprudenza è ormai consolidata la distinzione tra “doveri a contenuto specificato” e “doveri a contenuto generale”[38]. I primi ricomprendono gli obblighi espressamente individuati dal legislatore e consentono un accertamento relativamente agevole dell’inadempimento[39], purché sussista il danno causalmente riconducibile alla violazione[40]. In assenza di danno, infatti, si può al più verificare una giusta causa di revoca. 
I secondi, invece, riguardano i doveri generali di vigilanza di cui all’art. 2396 quinquies c.c., come novellato dalla Legge capitali, e sono caratterizzati da una scarsa tassatività per quel che concerne le azioni astrattamente configurabili e riconducibili. Con riguardo a tali obblighi, l’accertamento della responsabilità risulta più complesso. La giurisprudenza ha progressivamente recepito i principi della business judgment rule, affermatasi in Italia a seguito della riforma del diritto societario del 2003, escludendo che il giudice possa sostituirsi agli organi sociali nella valutazione del merito delle scelte gestorie degli organi societari[41]. Il controllo, pertanto, dovrà essere di natura intrinseca debole, non potendo il giudice sostituirsi agli amministratori o ai sindaci nella determinazione delle scelte gestorie[42]. Si ritiene, pertanto, necessario evitare ricostruzioni fondate esclusivamente sull’esito dannoso dell’operazione in quanto il procedimento ricostruttivo dovrà basarsi su un giudizio controfattuale[43]. 
Le principali innovazioni della riforma riguardano il secondo comma dell’art. 2407 c.c. L’eliminazione della responsabilità solidale è finalizzata a evitare che i sindaci siano chiamati a rispondere integralmente di danni imputabili in via prevalente all’attività degli amministratori, considerato che l’organo di controllo non dispone dei medesimi poteri gestori né può ingerirsi nel merito delle scelte imprenditoriali. L’intervento legislativo si fonda, pertanto, sull’esigenza di escludere che la responsabilità dei sindaci possa tradursi in una forma di responsabilità per fatto altrui. Nella stessa direzione si colloca l’introduzione del liability cap, volto a limitare il frequente ricorso, nella prassi, a condanne al risarcimento di importi manifestamente sproporzionati rispetto ai compensi percepiti dai componenti dell’organo di controllo. La riforma intende, inoltre, incentivare la diffusione delle coperture assicurative per la responsabilità civile dei sindaci e favorire una più accurata valutazione del rischio connesso all’assunzione dell’incarico[44]. 
L’ultima novità consiste nell’adeguare il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci a quello nei confronti dei revisori legali. Per questi ultimi, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 23 marzo 2010 n. 39, il termine è di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato. Una simile difformità di trattamento tra le due categorie professionali, secondo la relazione alla proposta di legge, era ingiustificata tanto più che, frequentemente, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale; di qui la decisione di uniformare le relative discipline, introducendo anche per i sindaci l’analogo termine fisso di decorrenza della prescrizione previsto per i revisori legali. Tale scelta legislativa si confronta con la decisione del 9 maggio 2024 n. 115 della Corte costituzionale, la quale, pur riconoscendo la legittimità della differenziazione tra sindaci e revisori in ragione delle diverse funzioni esercitate, ha precisato che, nelle azioni promosse da creditori e terzi nei confronti del revisore, la prescrizione decorre dall’emersione del danno, secondo i principi generali della responsabilità extracontrattuale, e non dal deposito della relazione di revisione[45]. La nuova previsione legislativa crea un cortocircuito logico che dovrà essere risolto in via interpretativa. Il legislatore predispone un regime di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i sindaci che è pari a quanto statuito per l’azione di responsabilità dei revisori esterni. Tuttavia, la Consulta equipara l’ultimo regime menzionato al vecchio termine di prescrizione previsto dall’art. 2407 del c.c. Attuando, pertanto, un’interpretazione costituzionalmente orientata, il nuovo regime di prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci sarebbe uguale a quello precedente[46]. 
L’assunto della natura oggettiva della responsabilità dei sindaci nel previgente art. 2407 c.c. non era, tuttavia, univoco. La giurisprudenza ha più volte affermato che il collegio sindacale risponde non per fatto altrui, ma per la violazione dei propri doveri di vigilanza, subordinando la responsabilità all’accertamento dell’illecito degli amministratori, della violazione dei doveri di controllo, del danno e del relativo nesso causale[47]. Nella prassi, però, tale accertamento si è spesso fondato su presunzioni assolute circa l’idoneità dei poteri di controllo a impedire il danno[48]. Tale ricostruzione è stata oggetto di rilievi in dottrina, poiché presuppone un controllo continuo e penetrante, difficilmente conciliabile con il principio di separazione tra funzione gestoria e funzione di vigilanza e con le logiche di efficienza che regolano la corporate governance[49]. Ne deriverebbe una responsabilità fondata su valutazioni ex post e su presunzioni difficilmente superabili, anche in presenza di condotte fraudolente degli amministratori[50]. 
Con l’obiettivo di porre fine a tali derive interpretative, il legislatore ha rimosso ogni riferimento all’istituto della solidarietà nell’art. 2407 c.c. Se è condivisibile l’esigenza di evitare automatismi risarcitori, non appare altrettanto evidente la necessità di superare un istituto che, ove interpretato in modo rigoroso, consentiva già di graduare la responsabilità dei sindaci sulla base dell’effettiva violazione dei loro doveri. Analogamente, anche l’argomento relativo alla sproporzione tra danno e compenso non sembra di per sé incompatibile con il principio della solidarietà, trattandosi di una conseguenza fisiologica del sistema delle obbligazioni solidali. La diversa intensità della colpa rileva, semmai, solo nei rapporti interni tra i condebitori, ai fini della determinazione del diritto di regresso[51]. 
L’abrogazione della responsabilità solidale non ha esaurito il dibattito interpretativo. Al contrario, la dottrina si interroga se, nonostante la modifica dell’art. 2407 c.c., possano ancora configurarsi forme di responsabilità concorrente dei sindaci fondate su altre disposizioni dell’ordinamento. In effetti è indubbio che esista una relazione qualificata tra il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione[52]. Entrambi gli organi sociali, difatti, non solo operano nello svolgimento di una comune attività volta alla realizzazione di un interesse comune, ma anche sono accumunati da un rapporto di controllo. Il nesso qualificato fra le posizioni dei sindaci e quelle degli amministratori, pertanto, costituisce un elemento intrinseco al sistema societario in virtù delle funzioni attribuite ai due organi dal legislatore e non oggetto di modifica con il D.Lgs. n. 35/2025. 
La riforma non ha eliminato, dunque, la possibilità di una responsabilità concorrente dei sindaci per gli illeciti degli amministratori. Anche nel mutato contesto normativo, infatti, i sindaci continuano a rispondere dell’inosservanza dei propri doveri di vigilanza, con la differenza che il giudice, investito della domanda risarcitoria, è ora chiamato a determinare direttamente la quota di danno imputabile a ciascun soggetto, senza demandarne la ripartizione alla successiva azione di regresso. Se l’obiettivo della novella era quello di recidere ogni collegamento tra responsabilità gestoria e responsabilità sindacale, tale risultato non sembra essere stato integralmente raggiunto. 
L’eliminazione della solidarietà, infatti, incide sul regime dell’obbligazione risarcitoria, ma non sulla fonte della responsabilità, che continua a trovare fondamento nell’autonoma violazione dei doveri di vigilanza gravanti sui sindaci. Ne consegue che il medesimo evento dannoso può continuare a integrare, ricorrendone i presupposti, autonome responsabilità in capo tanto agli amministratori quanto all’organo di controllo. Il principale effetto della riforma consiste, piuttosto, nell’escludere che i sindaci possano essere chiamati a rispondere per l’intero del danno imputabile agli amministratori, imponendo al giudice di procedere sin dall’origine alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità[53]. Sembra quasi che il legislatore abbia introdotto una deroga espressa alla generale regola ex art. 2055 c.c. 
Ulteriori profili problematici sono stati manifestati sul nuovo metodo di quantificazione del danno in capo ai sindaci. Ci si è, infatti, interrogati se il giudice, al momento della determinazione della condanna, debba limitarsi a verificare la retribuzione indicata nell’atto di nomina oppure se, invece, debba verificare che in concreto gli emolumenti siano stati corrisposti[54]. La questione non è un mero esercizio di stile dottrinale. Infatti, se si aderisse alla seconda teoria, si dovrebbe considerare l’inadempimento della retribuzione dei sindaci come fonte di esonero della responsabilità dell’organo di controllo. Il liability cap ha suscitato, inoltre, dubbi in merito alla sua compatibilità con la Costituzione. Se il collegamento tra limite risarcitorio e compenso del sindaco può trovare una giustificazione nell’azione di responsabilità promossa dalla società, maggiori perplessità emergono con riguardo alle azioni esercitate dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. In effetti, vincolare il risarcimento ad un parametro alla cui determinazione tali soggetti risultano, tendenzialmente estranei potrebbe essere iniquo e irragionevole. 
Si potrebbe ipotizzare una riforma nella quale individuare il limite massimo del risarcimento, almeno con riferimento alle azioni promosse da soggetti diversi dalla società, sulla base di parametri oggettivi riferibili alle dimensioni dell’impresa, quali il volume d’affari, l’attivo patrimoniale o l’entità dell’indebitamento. Un criterio di questo tipo consentirebbe di modulare il plafond risarcitorio in relazione alla concreta esposizione economica della società e, conseguentemente, all’entità potenziale del pregiudizio risarcibile[55]. 
Le criticità individuate dalla dottrina sono state recepite dal legislatore con il D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che, in materia di società quotate, nell’art. 151.2 D.Lgs. 24 febbraio 1998 (d’ora in poi T.u.f.) ha reintrodotto una forma di responsabilità di natura solidale in luogo di quanto statuito nel comma 2 dell’art. 2407. Tale modifica è stata giustificata dalle potenziali sottovalutazioni del rischio effettivo o in un minor impegno da parte dell’organo di controllo. Fin dai primi commenti, parte della dottrina non ha mancato di osservare come tali criticità possano riverberarsi anche nelle società non quotate, in quanto l’attività di controllo risulta egualmente tecnica e complessa[56].
4 . Organo di controllo e codice della crisi: verso una nuova forma di responsabilità
La recente modifica dell’art. 2407 c.c., introdotta dal D.Lgs. n. 35/2025, costituisce l’approdo di un percorso evolutivo avviato ben prima della riforma della disciplina della responsabilità dei sindaci e proseguito con il D.Lgs 27 marzo 2026 n. 47. Per comprenderne la portata è infatti necessario collocarla nel più ampio contesto delle innovazioni introdotte dal CCII, che hanno profondamente inciso sul ruolo dell’organo di controllo all’interno della governance societaria. 
Tradizionalmente il ruolo dei sindaci era incentrato su una funzione essenzialmente di vigilanza sulla legalità dell’azione amministrativa[57]. In questa prospettiva il sindaco rappresentava un organo di garanzia, privo di poteri sostitutivi rispetto all’organo amministrativo e chiamato principalmente a verificare che il procedimento decisionale si fosse svolto secondo i canoni della diligenza professionale. 
L’entrata in vigore del CCII ha modificato significativamente tale impostazione. L’introduzione dell’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati, il rafforzamento dei doveri di vigilanza sull’emersione tempestiva della crisi, gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 25 octies e, soprattutto, la legittimazione dell’organo di controllo a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII delineano un modello profondamente diverso. Il collegio sindacale non è più chiamato esclusivamente a verificare la correttezza dell’operato degli amministratori, ma diviene parte integrante del sistema di prevenzione della crisi, attraverso un controllo continuo sull’evoluzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con conseguenti ricadute anche sul piano della responsabilità[58]. 
Il mutamento non consiste soltanto nell’ampliamento quantitativo dei doveri dei sindaci, ma investe la natura stessa della funzione di controllo. L’attività dell’organo non si limita più alla verifica di decisioni già adottate o alla constatazione dell’inerzia del consiglio di amministrazione, bensì si configura ora come un’attività permanente e proattiva, fondata sulla raccolta, sull’analisi e sulla verifica costante dei dati aziendali. I sindaci sono chiamati ad esercitare le loro funzioni in parallelo e in costante interazione con l’attività di gestione degli organi amministrativi, configurandosi come un presidio anticipato dei segnali di crisi. 
Fin dalle prime applicazioni pratiche emerge il cambiamento di paradigma. Nel sistema previgente, infatti, l’art. 2407, comma 2, c.c. prevedeva una responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe verificato ove avessero vigilato conformemente ai doveri derivanti dalla carica, ex artt. 2396 quinquies e ss. del c.c[59]. 
Tuttavia, a ben vedere, i rimedi di natura totalmente impeditiva attribuiti ai sindaci erano individuabili solamente in quanto previsto dall’art. 2388 del c.c. (ovverosia la possibilità di impugnare le delibere assembleari) e quanto statuito dall’art. 2409 terdecies c.c. (ovverosia la revoca dei membri del consiglio di amministrazione in caso di adozione del sistema dualistico). Nelle altre disposizioni il legislatore attribuiva all’organo di controllo poteri solo indirettamente impeditivi, ossia propedeutici ad avviare un procedimento in cui la modifica diretta della realtà fattuale poteva determinarsi solamente in seguito al coinvolgimento di soggetti diversi e ulteriori rispetto a coloro che ne sono titolari. In questa prospettiva appariva problematico imputare ai sindaci l’intero danno derivante dalla mala gestio degli amministratori, poiché la concreta capacità impeditiva dell’organo risultava inevitabilmente mediata dall’intervento di soggetti terzi. 
Con il CCII la situazione sembra mutare radicalmente. Gli obblighi di interlocuzione con gli amministratori, le segnalazioni previste dall’art. 25 octies CCII e, soprattutto, il potere di promuovere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale attribuito dall’art. 37 CCII rafforzano significativamente la capacità di intervento dell’organo di controllo. Pur permanendo il divieto di ingerirsi nel merito delle scelte gestorie, il collegio sindacale dispone oggi di strumenti che consentono un’incidenza ben più significativa sull’evoluzione della crisi.  
Un cambiamento di prospettiva di una tale portata comporta, come conseguenza, un mutamento dei termini entro i quali valutare la responsabilità del sindaco, la quale tende pertanto a configurarsi sempre più come responsabilità per fatto proprio, fondata sull’omessa attivazione di poteri che l’ordinamento gli attribuisce direttamente per prevenire o limitare gli effetti della crisi. Con le riforme del CCII l’omessa vigilanza dell’organo di controllo cede il passo ai doveri di agire in modo proattivo per garantire una corretta gestione societaria. 
Un tale mutamento ha conseguenze rilevanti soprattutto sul piano della responsabilità penale dell’organo di controllo. L’introduzione dell’art. 37 CCII o gli obblighi di attivazione come risposta alla situazione di crisi positivizzano doveri di controllo ben definiti e puntuali, che possono essere adoperati, ex art. 40 comma 2 c.p., come parametri nella configurazione di un reato omissivo improprio[60]. 
In conclusione, il nuovo assetto normativo rafforza quindi la centralità del ruolo del collegio sindacale nell’intera attività sociale, sottolineando come la diligenza richiesta non sia più limitata a un controllo meramente formale o ex post, ma imponga una partecipazione attiva e responsabile, capace di incidere concretamente sul governo dell’impresa, soprattutto nei momenti di maggiore criticità gestionale e finanziaria[61]. Da tale intervento e dalla riforma dell’art. 2407 c.c. si ricava nell’intenzione del legislatore una nuova articolazione logica e prospettica. 
L’interrogativo, cui solo la prassi operativa potrà rispondere, è se si sia davvero superato un sistema di responsabilità concorrente o se, invece, si sia solamente intervenuti sulla valorizzazione del diverso contributo causale dell’organo di controllo rispetto a quello gestorio. Se è vero, infatti, che il nuovo art. 2407 c.c. formalmente abroga il vincolo di solidarietà sussistente tra responsabilità gestoria e sindacale, la riforma non ha inciso sul rapporto funzionale che continua a legare i due organi nello svolgimento dell’attività societaria. Entrambi i soggetti, infatti, seppure attraverso competenze differenti, concorrono alla realizzazione dell’interesse sociale e operano all’interno di un sistema di reciproca interazione. Da questa premessa si può dedurre come, in realtà, l’intervento normativo abbia avuto sicuramente il pregio di attribuire al giudice il potere di delimitare in sede di merito le responsabilità dei singoli organi senza più ricorrere all’istituto del regresso, ma non abbia eliminato il regime in senso lato concorrente della responsabilità dell’organo gestorio. Il punto di partenza per l’esperimento dell’azione ex art. 2407 c.c. risulta essere sempre la sussistenza di un danno nei confronti della società. Tale conclusione appare coerente con l’impostazione complessiva del CCII, il quale, pur rafforzando il ruolo del collegio sindacale nell’emersione tempestiva della crisi e nel dialogo con l’organo amministrativo, non ne ha alterato la natura di organo di vigilanza, né ha reciso il collegamento funzionale che lo lega alla gestione dell’impresa. La rimodulazione del regime di responsabilità sembra, pertanto, costituire il necessario contrappeso all’ampliamento dei doveri di controllo introdotti dal CCII, piuttosto che il definitivo superamento di ogni forma di responsabilità concorrente con gli amministratori. L’introduzione del nuovo art. 151.2 del T.u.f. sembra aderire a tale concezione ma si attendono riscontri sul piano giurisprudenziale.

Note:

[1] 
Per un approfondimento circa il percorso evolutivo dei decreti correttivi al CCII si rinvia a M. Pirollo, La nuova riforma del codice della crisi d'impresa all'insegna della Direttiva Insolvency, https://www.dirittobancario.it/art/la-nuova-riforma-del-codice-della-crisi-dimpresa-allinsegna-della-direttiva-insolvency.     
[2] 
La disciplina originaria del CCII prevedeva che, trascorso inutilmente un breve termine dalla segnalazione d'allerta, l'organo o il creditore segnalante facesse partire un avviso a un organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), costituito presso la Camera di Commercio (o per i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli agli organismi di composizione della crisi, previsti dalla disciplina sul sovraindebitamento). L'OCRI avrebbe provveduto a nominare un collegio di tre esperti e a convocare il debitore per un'audizione. Se il debitore non si fosse presentato o non avesse assunto i provvedimenti concordati con il collegio per superare la crisi, il collegio avrebbe potuto segnalare la probabile insolvenza al pubblico ministero per l'eventuale presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale. Per un approfondimento sull'istituto cfr. R. Rosapepe, La composizione assistita della crisi, in Giur. Comm., Fasc.1, 2021, pp. 963 e ss. 
[3] 
Le ragioni a giustificazione del fallimento dell'istituto della composizione assistita sono state individuate da V. De Sensi, Collegio sindacale e composizione negoziata della crisi, in Analisi giuridica dell'economia, Fasc. 1-2, 2023, pp. 396 e ss. nella nozione di «crisi» richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, la quale risultava eccessivamente ampia, soprattutto nel contesto dell'emergenza pandemica, con il rischio di attrarre nell'ambito applicativo della procedura un numero eccessivamente elevato di imprese. negli elevati costi di funzionamento dell'OCRI, la previsione della trasmissione del fascicolo al pubblico ministero in caso di esito negativo della procedura e il carattere sostanzialmente obbligatorio dell'attivazione della composizione assistita a seguito delle segnalazioni di allerta contribuivano a renderla scarsamente attrattiva per gli imprenditori. Tali elementi venivano, infatti, interpretati come indice della limitata fiducia del legislatore nell'autoresponsabilità dell'imprenditore. 
[4] 
Le ragioni della riforma che hanno portato all’introduzione della composizione negoziata sono state oggetto di analisi da parte di S. Bonfatti, La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
[5] 
Le due linee direttive sono state evidenziate, fin dalla fase preparatoria di elaborazione del CCII, da P. Valensise, Organi di controllo e procedure di allerta, in Giur. Comm., Fasc. 1, 2019, pp. 583 e ss. 
[6] 
Il rapporto tra dettato codicistico e Norme di comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC) e l’importanza delle stesse al fine di una individuazione delle best practicies da parte dell’organo di controllo è stata oggetto di analisi da parte di G. Buffelli, Gli idonei e adeguati assetti e il comportamento del collegio sindacale, in Dirittodellacrisi.it, 2025. 
[7] 
Si veda, sul punto, V. Donativi, I doveri di «allerta» degli organi di controllo societari e dei revisori (l’art. 14 del Codice della crisi e la nuova mappa dei rapporti endosocietari interorganici in funzione di prevenzione della crisi), in Le crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021, Liber amicorum per Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini, Bologna, Zanichelli,2021, pp. 136 e ss., e P. Valensise, Il dovere di segnalazione dell’organo di controllo ai tempi del c.c.i.: tutto cambia perché nulla cambi?, in Analisi Giuridica dell’Economia, Fasc.1-2, 2023.. Quest’ultimo sostiene che la configurabilità del dovere di segnalazione a carico del revisore legale valorizzando quanto statuito dall’art. 2409-septies cc, ove si prevede che revisore esterno e collegio sindacale si scambino tempestivamente le informazioni relative all’espletamento dei propri doveri. 
[8] 
S. Pacchi, Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi. Così è se vi pare, in Ristrutturazioni aziendali, in ilcaso.it, 9 agosto, 2022, p. 7 ha rilevato come le sollecitazioni esterne ex art. 25 nonies e 25 decies siano differenti sul piano terminologico. Il legislatore distingue infatti tra la “segnalazione” dei creditori pubblici e la “comunicazione” delle banche e degli intermediari finanziari. Tale differenza non è puramente formale. Ogni segnalazione deve integrare un invito esplicito all'apertura della composizione negoziata o, in subordine, la richiesta di informazioni sulle iniziative di risanamento intraprese. La “comunicazione”, invece, si impone in presenza di squilibri di natura patrimoniale o economico-finanziaria, ovvero al ricorrere dei segnali d’allerta previsti dall’art. 3, comma 4, del CCII e mira a sollecitare un dialogo interno tra organo di controllo e amministrativo senza, peraltro, richiedere il riferimento a particolari iniziative. La segnalazione, pertanto, si presenta come dotata di una vincolatività e cogenza nei confronti dell’organo di controllo che la comunicazione non sembra avere alla luce del dettato normativo. 
[9] 
Un'analisi dei presupposti per la segnalazione da parte dei creditori e delle banche è stata effettuata da E. Desana, Le procedure di allerta (e cenni al loro probabile tramonto), in Le crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021, Liber amicorum per Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 2021 pp. 87 e ss. 
[10] 
Sulla necessità che gli assetti intercettino la probabilità di insolvenza e anche indizi di un’insolvenza che sia soltanto possibile, per tutti, già P. Montalenti, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, in Crisi d’impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura, in Giur. Comm., 433, Milano, 2021, p. 29 e ss. 
[11] 
Tale riflessione è stata operata da F. Sudiero, L’allerta interna di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 118/2021: un nuovo potere «proattivo» dell’organo di controllo ed un confronto con l’art. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento. D.l. 118/2021 conv. in l. 147/2021, diretto da M. Irrera e S.A. Cerrato e coordinato da F. Pasquariello, Bologna, Zanichelli, 2022, pp. 86 e ss. 
[12] 
Un'interessante analisi sull'"inerzia" rilevante ai fini della segnalazione è stata effettuata da P. Valensise, Ult. op. cit., 2023. 
[13] 
Cfr. A. Angeloni, R. Buono Le modifiche alla Composizione Negoziata della Crisi nel Decreto Correttivo ter, in diritto bancario.it, disponibile al seguente link: https://www.dirittobancario.it/art/le-modifiche-alla-composizione-negoziata-della-crisi-nel-decreto-correttivo-ter.  
[14] 
Per un approfondimento si rinvia a C. Bauco, Crisi di impresa e ruolo del collegio sindacale, in Rivista Corporate Governance, Fasc.1, 2024, pp. 43 e ss. 
[15] 
Sul punto si veda ancora P. Valensise, Ult. op. cit., 2023. 
[16] 
Sebbene il punto sia pacifico, vale la pena evidenziare che la composizione negoziale non è una procedura concorsuale: non sono previsti organi della procedura, i creditori non sono raggruppati e assoggettati ad ordini di distribuzione, non è previsto spossessamento, non è necessario il coinvolgimento dei creditori. G.B. Portale, Il codice italiano della crisi d’impresa e dell’insolvenza: tra fratture e modernizzazione del diritto societario, in Riv.soc., Fasc. 2,2022, pag. 1149, rileva come la disciplina del codice della crisi può rimediare alla perdita di un’effettiva funzione del capitale sociale. 
[17] 
Le misure protettive di cui all’art. 18 CCII. prevedono il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, estendendo l’ombrello protettivo anche ai beni ed ai diritti con i quali è esercitata l’attività di impresa se appartenenti a terzi; il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati con l’imprenditore; la limitazione delle facoltà di autotutela negoziale per i contraenti che abbiano rapporti pendenti a fronte di inadempimenti anteriori dell’imprenditore, con conseguente divieto (per tutta la durata delle misure) di rifiutare l’esecuzione delle prestazioni, di risolvere il contratto, di modificarlo o anticiparne la scadenza, purché´ il debitore esegua regolarmente le prestazioni successive all’apertura del procedimento; il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario. Per un approfondimento L. Baccaglini, C. A. Calcagno, Le misure protettive e cautelari nel CCII, in Dirittodellacrisi.it, 11 ottobre 2022, pp. 1 e ss.
[18] 
Sul punto, per un approfondimento, si rinvia a F. Macario, La composizione negoziata della crisi e dell’insolvenza del debitore, in Contratti, Fasc.1, 2022, pp. 5 e ss. 
[19] 
Il comma 4 dell'art. 16 del CCII testualmente riporta che «L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori”. In questo senso P. Benazzo, Il Codice della crisi di impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?, in Riv. Soc., Fasc.2-3, 2019, pag. 292. sottolinea un «concorso di attività» tra collegio sindacale e consiglio di amministrazione, quanto ai controlli interni nelle società azionarie di grandi e medie dimensioni».
[20] 
Un'analisi sul se l'attività che i sindaci debbano svolgere durante le trattative della composizione negoziata sia diversa rispetto a quella da esercitare di regola è stata eseguita da G. Ferrarini, Controlli interni e strutture di governo societario, in Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e P. Portale, Torino, 2007, 3, p. 19. 
[21] 
L’avverbio “preventivamente”, inserito dal legislatore nel secondo comma dell’art. 21 CCII, è stato oggetto di analisi in De Sensi, Ult. op. cit., 2023, pp.407 e ss. L’autore si pone in contrasto con le tesi secondo le quali tale lemma abbia trasformato l’attività di controllo da parte del collegio sindacale da antecedente a successiva. È vero, infatti, che la presenza dell’esperto accresce l’attenzione sull’operato degli amministratori; tuttavia, non può essere trascurata l’esigenza di un controllo interno volto a verificare che l’azione degli amministratori sia coerente con l’andamento della composizione stessa, ne rispetti le regole e si conformi ai principi di corretta amministrazione. Pertanto, anche nel contesto della composizione negoziata, il ruolo del collegio sindacale conserva la funzione di controllo preventivo e di interazione con l’organo gestorio. 
[22] 
Per un'analisi di tipo istituzionale dell'istituto in esame si rinvia a G.F. Campobasso, Diritto commerciale, Contratti, Titoli di credito, procedure concorsuali, a cura di M. Campobasso, Torino, Utet, 2022, pp. 350 e ss. 
[23] 
Sul punto si veda B. Inzitari, Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2025. 
[24] 
Cfr. M.C. Martino, La crisi della composizione negoziata, in Nuove leggi civ. comm., Fasc.3, 2024, pp. 709 e ss.  
[25] 
Per un’analisi in materia possibili accordi stipulabili a seguito dell’esito positivo della composizione negoziata si rinvia a S. Bonfatti, Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa- Esito della procedura: il “contratto biennale” e la Convenzione di moratoria in Dirittodellacrisi.it, 2022. 
[26] 
La natura di strumento della liquidazione giudiziale quale extrema ratio della disciplina concorsuale trova conferma nell'art. 7 CCII, che attribuisce priorità agli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale. Fin dai primi progetti di revisione della Legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) si è avvertita la necessità, recependo le sollecitazioni mosse dalla Suprema Corte di Cassazione, di creare un rimedio processuale unitario, che fosse in grado di combinare le esigenze di celerità giudiziali con le garanzie per i debitori, senza far venir meno il favore per rimedi finalizzati alla conservazione del valore dell’impresa in difficoltà. In particolare, in Sez. Un., 15 maggio 2015, nn. 9934, 9935, 9936 si era palesata l'assenza di coordinamento tra la disciplina dei presupposti per l'apertura del concordato preventivo e quelli della procedura fallimentare. Per un approfondimento del contenuto delle tre sentenze sopra menzionate e dell'importanza, a livello nomofilattico, nella normativa fallimentare si rinvia a I. Pagni, I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni unite del maggio 2015, in PCCI (Ex Il Fall.), Fasc. 8-9, 2015, pp. 922 e ss.  
[27] 
La tesi è stata sostenuta da F. Fimmanò, Apporto e prerogative dell’organo di controllo nelle dinamiche di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 6 novembre 2023, pp. 25 e ss. 
[28] 
In merito alla possibilità di coinvolgimento del pubblico ministero, l’art. 38, comma 1, CCII, ora sancisce che lo stesso: “presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizie dell’esistenza di uno stato di insolvenza”. La disposizione non prevede più una specifica previsione dei casi che consentono al PM di intervenire, potendo esso ricorrere, per l’apertura della liquidazione, in ogni caso in cui abbia notizia dell’esistenza dello stato di insolvenza, e quindi, anche su segnalazione dell’organo di controllo o del revisore. 
[29] 
Con l’ordinanza Cass. Civ.., Sez. I, 13 aprile 2025, n. 10581, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito come l’accertamento dello stato di insolvenza debba prescindere dal numero di creditori o di inadempimenti, dovendo rilevare, invece, la situazione patrimoniale societaria nella sua interezza. Per un approfondimento si rinvia a S. Cammarata, Stato di insolvenza e rilevanza anche di un solo inadempimento, in dirittobancario.it.
[30] 
Per un'analisi di tipo istituzionale dell'istituto in esame si rinvia a G.F. Campobasso, Diritto commerciale, Contratti, Titoli di credito, procedure concorsuali, a cura di M. Campobasso, Torino, Utet, 2022, pp. 350 ss. 
[31] 
Tale scelta trova giustificazione, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2022, nella circostanza che la decisione di avviare un percorso di ristrutturazione e di predisporne il piano costituisce espressione dei doveri gestori imposti dall'art. 2086, comma 2, c.c. 
[32] 
Un’analisi del dovere di vigilanza è stata eseguita da O. Cagnasso, Le misure idonee, gli assetti adeguati e l'organizzazione dell'attività d'impresa, in Il Nuovo diritto delle società, Fasc. 3, 2021. 
[33] 
Cfr. P. Piazza, Collegio sindacale di s.p.a. e recenti innovazioni del diritto della crisi: le potenziali ricadute di sistema sul rapporto tra soci e creditori, anche nella società in bonis, in Nuove leggi civ. comm., Fasc. 1/2022, pp. 195 e ss. 
[34] 
Sulla possibilità di ricorrere agli istituti previsti dagli artt. 2406 e 2409 del c.c. si veda C. Bauco, Il ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 2022; E. Ricciardiello, Riflessioni in tema di procedure di allerta e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: una difficile convivenza, in Jus vitaepensiero, Fasc. 2, 2019, pp. 111 e ss. 
[35] 
Tale tesi è stata avanzata da L. Muttini, La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in Responsabilità civile e previdenza, Fasc. 6, 2024, pp. 2058 e ss. 
[36] 
Le suddette prerogative sono state oggetto di approfondimento da parte di V. Calandra Buonaura, Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel CCII, in Giur. Comm., Fasc. 5, 2021, pp. 792 e ss. 
[37] 
Per altri commenti sulla modifica dell’art. 2407 c.c. si vedano: Abriani N., Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari, in Società contratti, bilancio e revisione, Fasc. 12, 2024, pp. 1 e ss.; Ambrosini S, La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura, in www.ilcaso.it 2025;  L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in Dirittodellacrisi.it.
[38] 
Tale distinzione è stata sottolineata da numerosissimi autori in dottrina, tra cui S. Martucelli, G. Di Lorenzo, V. Occorso, Mala gestio e responsabilità, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni, Fasc. n.1, 2017, pp. 19 e ss. 
[39] 
S. Martucelli, G. Di Lorenzo, V. Occorso, ult. op. cit., 2017 individuano tra i doveri a «contenuto specificato» l’art.2343 del Codice civile, in tema di redazione del bilancio, e gli artt. 2446 e 2447 cod. civ. in materia di riduzione del capitale sociale. 
[40] 
Celebre è quanto affermato da Cass. Civ , Sez. Unite sentenza 11 gennaio del 2008, n.577, ove la Corte afferma che «l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno» tale per cui «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno».
[41] 
Una tale definizione del concetto di business judegment rule è stata elaborata da Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12 agosto 2009, n.18231. 
[42] 
Il punto è stato messo in evidenza da Angelici C., Interesse sociale e business judgment rule, n Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni, Fasc. n. 4, 2012, pp. 585 e ss. 
[43] 
Sul punto, la Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 6 maggio 2015, n. 9100 afferma che «si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore». 
[44] 
La letteratura in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale è vastissima. Tra i tanti contributi si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza, G. Cavalli, I sindaci, in Trattato Colombo Portale, n. 5, Torino, 1988; Salafia V., I sindaci e le relative responsabilità, in Le Società, Fasc. 3, 2014, 139. 
[45] 
V. Corte cost., 1° luglio 2024, n. 115, con nota di A. Castelli, La prescrizione nella responsabilità dei revisori secondo la Corte costituzionale, in Responsabilità civile e previdenza, Fasc. 5, 2024, pp. 2034 e ss. 
[46] 
Cfr. N. De Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?, in Le Società, Fasc. 6, pp. 634 e ss., 2025. 
[47] 
Per un approfondimento della responsabilità dei sindaci come responsabilità da inadempimento si rinvia a A. Tina, Art. 2407: responsabilità, Le fonti del diritto italiano, in Le società per azioni: Cc e norme complementari, Vol. 1, a cura di G. Campobasso, V. Cariello, U. Tombari, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 1700 e ss. Un esempio paradigmatico circa tale interpretazione è in, ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 5 settembre 2018, n. 2166, con nota di C. Cengia, La responsabilità dei sindaci per omesso controllo sull'attività gestoria della società e dai creditori nei confronti dei creditori. in IUS Societario, 14 gennaio 2019. 
[48] 
In questi termini si è espresso M. Centonze, Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale, in Giur. Comm., Fac. 2, 2020, pp. 866 e ss. 
[49] 
La questione è stata analizzata da G. Guizzi, Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c., in Riv.soc., Fasc. 2-3,2024, pp. 251 e ss. 
[50] 
Significative sono, in tal senso, le pronunce che hanno affermato la responsabilità dei sindaci anche nei casi in cui gli amministratori hanno occultato le proprie condotte illecite mediante artifici o informazioni decettive, sul presupposto che un corretto esercizio dei poteri ispettivi avrebbe comunque consentito di far emergere l’illecito. Cfr. Cass. Civ., Sez. V. 6 Settembre 2021, n. 24045, con nota di A. Quaranta, Omessa vigilanza del collegio sindacale, tra responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente con gli amministratori, nota a Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24045, in IUS Societario, 11 gennaio 2022 «Alteris verbis, laddove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta amministrazione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori». 
[51] 
La questione è stata approfondita da V. D'Adda, Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un «ritorno» alle ragioni del vincolo di solidarietà, in Riv. dir. civ., 2024, pp. 254 e ss.: «Il punto è che si potrebbe anche prospettare una lettura diversa della scelta normativa, ritenendo che, nel disporre al primo comma che ciascun contributore alla condotta illecita sia tenuto in solido, l'art. 2055 c.c. esprime una regola che definisce la fase esecutiva dell'obbligazione plurisoggettiva in una logica di favore per il danneggiato/creditore, e non una regola causale (...). In altri termini, si potrebbe considerare che la disposizione non recepisce la regola dell'equivalenza delle concause, ma semplicemente sceglie la solidarietà in logica di protezione e garanzia del danneggiato». 
[52] 
Tra i primi commenti, di particolare rigore scientifico è L. Muttini, La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in Responsabilità civile e previdenza, Fasc. 6, 2024, pp. 2058 e ss. 
[53] 
Sul punto viene in rilievo il dibattito sui presupposti per la configurabilità del vincolo di solidarietà. La questione è stata oggetto di numerose trattazioni. Si segnala, ex multis, A. D’Adda, Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un “ritorno” alle origini del vincolo di solidarietà, in Riv. dir. civ.  Fasc. 5, 2024, pp. 813 e ss. 
[54] 
Si veda A. Cacciato, A. Agioni, Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 407 c.c., in diritto bancario.it, disponibile al seguente link: https://www.dirittobancario.it/art/responsabilita-dei-sindaci-il-nuovo-art-2407-c-c 
[55] 
Una tale ipotesi è stata avanzata da L. Muttini, Ult. op. cit., 2024, pp. 2065 e ss. 
[56] 
Per una prima analisi si rinvia della riforma dell’art.151.2 T.u.f. si rinvia a E. Fragonara La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile, 15 aprile 2026 in dirittobancario.it.
[57] 
In questi termini si è espressa Cass. Civ., Sez. V., sentenza del 12 luglio 2019, n. 18770. 
[58] 
Un'analisi di particolare interesse scientifico sul tema è stata offerta da G. Adamo, Responsabilità del collegio sindacale nella crisi d’impresa, Nuove leggi civ. comm., Fasc. 2, 2024, pp. 913 e ss. 
[59] 
Sul punto si veda B. Inzitari, Ult. op. cit., 2025. 
[60] 
Tale possibilità è stata configurata da F. Fimmanò, Poteri, doveri e responsabilità nel codice della crisi. La nuova causalità omissiva, in Rivista della Corte dei Conti, Fasc.,2024, pp.10 e ss. 
[61] 
Per un approfondimento si rinvia a F. Fimmanò, Apporto e prerogative dell’organo di controllo nelle dinamiche di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 

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