Il novero degli interventi di finanza straordinaria e di progetto al servizio della crisi d’impresa
Tiziana Vallone, Dottore commercialista in Milano
7 Marzo 2024
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Occorre altresì considerare le ipotesi di intervento pubblico a supporto delle aziende in crisi in particolari aree geografiche o settori industriali. Stante queste premesse si può immaginare quanto possa essere arduo sintetizzare in un capitolo le varie possibilità in ambito di finanza straordinaria, ci limiteremo pertanto a individuare le principali forme di intervento fornendo per quanto possibile i riferimenti tecnici e normativi delle stesse senza la pretesa di poter essere esaustivi. La finanza straordinaria rappresenta un insieme di strumenti e tecniche finanziarie che possono essere impiegati per gestire e superare situazioni di crisi aziendale. Questi strumenti non si limitano alla gestione ordinaria delle attività, ma comprendono operazioni che possono modificare la struttura finanziaria, patrimoniale o azionaria di un’impresa.
Il ruolo della finanza straordinaria nella crisi d’impresa si manifesta principalmente attraverso la ristrutturazione del debito, le aziende in crisi spesso devono affrontare oneri finanziari insostenibili. La ristrutturazione del debito può includere la negoziazione con i creditori per ottenere condizioni di pagamento più sostenibili, la conversione di debito in equity, o la vendita di asset per ridurre il debito.
Un’azienda in difficoltà può aver bisogno di rafforzare il proprio capitale proprio per bilanciare il debito eccessivo. Questo può avvenire tramite la ricapitalizzazione ovvero un aumento di capitale sociale aperto a nuovi investitori o agli azionisti esistenti, questa ipotesi spesso risulta complessa in caso di crisi aziendale perché richiede un’analisi e una completa revisione delle strategie, la definizione di un nuovo piano industriale con scenari convincenti per il medio e lungo periodo che possano motivare l’investimento di capitali in una impresa che sta attraversando un momento di difficoltà finanziaria e di mercato, ma che deve risultare appetibile per il medio lungo periodo.
La Finanza Straordinaria in caso di crisi d’impresa può altresì prevedere dei disinvestimenti ovvero la vendita di divisioni non strategiche o sottoperformanti che possono generare liquidità e consentire all’impresa di concentrarsi sulle sue attività principali, migliorando la performance e riducendo il debito.
La fusione o l’acquisizione da parte di altre aziende o con altre aziende può essere una strategia efficace per una impresa in crisi. Questo può portare sinergie operative e finanziarie, nuovi mercati e tecnologie, e una maggiore capacità competitiva. Anche la collaborazione con altre aziende attraverso joint venture o alleanze può consentire l’accesso a nuove risorse, competenze e mercati, condividendo i rischi e i costi.
Infine l’intervento di investitori istituzionali o di fondi di private equity può fornire il capitale necessario per il rilancio, spesso accompagnato da una revisione strategica e gestionale.
Potrebbe essere prevista anche l’emissione di strumenti finanziari ibridi, come prestiti partecipativi o obbligazioni convertibili, che combinano elementi di debito ed equity.
La finanza straordinaria può offrire alle imprese in crisi vari vantaggi in termini di liquidità fornendo disponibilità immediate per continuare le operazioni e per investire in attività strategiche.
Migliora la struttura del bilancio, ottimizzando il rapporto tra debito e capitale proprio, creando condizioni di debito più sostenibili, riducendo il peso degli interessi e dei rimborsi sul medio-lungo termine.
Tra i vantaggi anche un miglioramento della competitività e delle strategie con la possibilità di rivedere e aggiornare il modello di business per adattarsi alle nuove condizioni di mercato introducendo eventualmente anche nuovi partner strategici.
Anche la governance aziendale viene a essere modificata, introducendo nuove competenze manageriali e un nuovo indirizzo strategico.
La finanza straordinaria offre agli imprenditori e ai manager strumenti flessibili e potenti per affrontare le crisi aziendali, consentendo non solo di sopravvivere nel breve termine ma anche di posizionare l’impresa per un futuro successo.
La finanza straordinaria svolge quindi un ruolo cruciale nella gestione della crisi d’impresa, offrendo soluzioni strategiche per le aziende che attraversano periodi di difficoltà.
Questo approccio finanziario non si limita al mero sostegno economico, ma implica un’ampia gamma di operazioni finalizzate alla ristrutturazione, al risanamento e alla rivitalizzazione delle imprese.
La finanza straordinaria include come evidenziato una varietà di strumenti e tecniche, quali fusioni e acquisizioni (M&A), ristrutturazioni del debito, riorganizzazioni aziendali, private equity, emissione di nuovi strumenti finanziari e altre operazioni di mercato. L’obiettivo è di ristrutturare il capitale dell’azienda, ottimizzando la struttura finanziaria e operativa e, in definitiva, rilanciare l’attività commerciale.
L’intervento di fondi di private equity o venture capital può fornire il capitale necessario per supportare la trasformazione dell’azienda. Questi investitori spesso portano non solo risorse finanziarie, ma anche competenze gestionali, esperienza di settore e reti di contatti, che possono essere vitali per il turnaround dell’impresa.
L’emissione di nuove azioni o obbligazioni può essere un altro modo per rafforzare il bilancio. Questo può diluire la proprietà esistente, ma fornisce fondi essenziali per investimenti e per il risanamento dell’azienda.
Oltre agli aspetti puramente finanziari, la finanza straordinaria spesso comporta una riorganizzazione aziendale. L’aspetto della riorganizzazione aziendale può includere la vendita di asset non essenziali, il taglio dei costi, la riorganizzazione delle operazioni o il cambiamento nelle strategie commerciali. L’obiettivo è rendere l’azienda più snella, efficiente e focalizzata sulle sue attività più redditizie.
Occorre evidenziare che esistono anche interventi di natura pubblica a supporto delle imprese nei momenti di crisi, il MIMIT, già Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) italiano, ha promosso una serie di misure e programmi per sostenere le imprese, in particolare in situazioni di difficoltà finanziaria o di mercato.
Gli interventi possono variare nel tempo a seconda delle necessità economiche e delle direzioni politiche, va quindi precisato che la panoramica a cui faremo riferimento è una fotografia attuale da aggiornare al momento dei possibili interventi.
Tra le varie tipologie di interventi pubblici possiamo distinguere interventi volti ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie e interventi per supportare le imprese in momenti di crisi più avanzata.
Un primo aiuto alle imprese per il reperimento di risorse finanziarie è:
IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Il Fondo di Garanzia è uno strumento gestito da Medio Credito Centrale istituito per facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese. Operativo dal 2000, il Fondo ha l’obiettivo di sostenere le PMI nella richiesta di finanziamenti presso le banche e altri istituti di credito, intervenendo con una garanzia pubblica a copertura del prestito.
Attraverso il Fondo, le imprese possono ottenere garanzie sui prestiti, riducendo il rischio per le banche e incoraggiandole a prestare.
Il Fondo è rivolto alle PMI con sede in Italia, possono essere garantite varie operazioni, come prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti, apertura di credito, operazioni di leasing e factoring.
Dal 30 agosto 2022 è possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il cosiddetto «Temporary Crisis Framework» – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti.
Le domande possono essere presentate anche da imprese diverse da Pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499, limitatamente all’operatività sui portafogli di finanziamenti.
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente alla guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche. Non devono inoltre essere sottoposte alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito guerra in Ucraina e non devono essere possedute o controllate da soggetti oggetto delle medesime sanzioni.
Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti ovvero: durata massima di 8 anni e un importo non superiore alternativamente
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente;
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione;
- al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi (o nei successivi 6 mesi per le imprese diverse dalle PMI ammissibili), qualora il soggetto abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica.
Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia sono inoltre previste ulteriori condizioni, specificate nella Circolare n. 6/2022 del Gestore Mediocredito Centrale.
Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite a imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).
In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche che vanno a integrare i preesistenti Regimi de minimis e Regimi di esenzione.
È possibile raggiungere l’importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa, superando il precedente limite, per le domande presentate ai sensi dei Regimi de minimis e dei Regimi d’esenzione, di 2,5 milioni di euro.
Per aggiornamenti e maggiori dettagli su questo tipo di misure si rimanda alle Circolari del Gestore Mediocredito Centrale.
In tema di interventi pubblici destinati a imprese e aree geografiche o settori colpiti da crisi evidenziamo i seguenti principali interventi:
RILANCIO AREE DI CRISI (LEGGE 181/89 + DM 09.06.2015 + DECRETO MISE 30.08.19 + DECRETO 23.04.2021)
Il quadro normativo e finanziario delineato dai provvedimenti «Rilancio aree di crisi» si colloca all’interno di un’ampia strategia del governo italiano per la ripresa economica e sociale delle zone industriali attraversate da periodi di recessione e la Legge 181 del 1989 è stata la pietra miliare in questo processo, creando le condizioni per un supporto strutturato alle imprese in aree di crisi industriale.
La Legge 181 del 1989 stabilisce un quadro di interventi a favore delle imprese situate in aree riconosciute come «aree di crisi industriale», mirati alla riconversione, riqualificazione industriale e ricollocazione dei lavoratori. Questi interventi si materializzano attraverso l’accesso a finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e supporto per la formazione professionale. L’obiettivo è triplice: sostenere le imprese per la salvaguardia e la crescita occupazionale, stimolare la modernizzazione delle strutture produttive e incentivare l’innovazione tecnologica.
DM 09.06.2015: Con il decreto del 9 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato i criteri di accesso agli aiuti previsti dalla Legge 181, con particolare attenzione alle cosiddette aree di crisi non complessa. Il decreto si propone di rendere più efficace l’azione di sostegno alle imprese, attraverso una semplificazione delle procedure e una maggiore precisione nella definizione delle aree di intervento e dei tipi di progetti ammissibili.
Decreto MISE 30.08.19: Questo provvedimento è intervenuto ulteriormente nel dettaglio delle misure operative, cercando di rimuovere ostacoli burocratici e di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi. Con questo decreto, si è cercato di rendere i processi più agili e più rispondenti alle esigenze del tessuto industriale locale, nonché di adeguare le misure alle dinamiche di mercato.
ll Ministero dello Sviluppo Economico, attuale MIMIT, ha pubblicato attraverso il proprio sito istituzionale il Decreto 30 agosto 2019 con il quale vengono definite nuove modalità e condizioni per l’accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non che presentano un significativo impatto sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione.
La nuova disciplina del Decreto 30 agosto 2019, introdotta con il Decreto Crescita (art. 29, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ), prevede agevolazioni per tutte quelle iniziative che:
• prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibile non inferiori a 1,5 milioni di euro;
• comportino un incremento degli addetti dell’unità produttive oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 («Regolamento GBER»). Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
In risposta alle esigenze emergenti, specialmente in seguito alle sfide poste dalla pandemia di COVID-19, il decreto del 23 aprile 2021 ha poi introdotto modifiche che tengono conto dell’evoluzione del contesto economico. Queste includono la proroga di alcuni termini e l’adattamento delle misure esistenti per garantire che le imprese e i lavoratori possano continuare a beneficiare del supporto necessario nel periodo di transizione.
Gli interventi previsti da questi provvedimenti possono essere sintetizzati come segue:
• Contributi a fondo perduto: per sostenere la realizzazione di nuovi investimenti o la riqualificazione di quelli esistenti.
• Contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato: fino al 75% delle spese ammissibili per promuovere la ristrutturazione aziendale
• Aiuti per la ricerca e sviluppo: con incentivi per progetti innovativi che possono rafforzare la competitività delle imprese.
• Formazione dei lavoratori: finanziamenti per la riqualificazione professionale e l’aggiornamento delle competenze in linea con le nuove esigenze del mercato.
• Incentivi all’occupazione: sostegni specifici per la creazione di nuovi posti di lavoro o la ricollocazione di lavoratori già impiegati in aziende in crisi.
• Attrazione di nuovi investimenti: misure volte a rendere le aree di crisi più attrattive per gli investitori esterni, inclusi eventuali sgravi fiscali e supporto logistico.
Questo insieme di misure ha l’intento di operare su più fronti: dal sostegno diretto alle imprese fino alla creazione di un ambiente favorevole che possa attrarre capitali e competenze, essenziali per un rilancio duraturo. La sfida per le autorità e le imprese è quella di intercettare queste opportunità, facendo leva sulla collaborazione tra i vari livelli istituzionali e il mondo imprenditoriale per tradurre gli incentivi in progetti efficaci e in una reale trasformazione economica.
Nell’ambito degli interventi Rilancio aree di crisi interviene Invitalia, l’agenzia nazionale italiana per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa che supporta le imprese negli ambiti evidenziati.
FONDO GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (ART. 37 DL 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI)
Il Fondo Grandi Imprese in Difficoltà, stabilito dall’articolo 37 del Decreto Sostegni (DL 41/2021), è stato istituito con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Questo fondo, operante sotto il Ministero dello sviluppo economico, offre aiuti sotto forma di finanziamenti a grandi imprese escluse quelle bancarie, finanziarie e assicurative, con la possibilità di restituzione entro un massimo di 5 anni .
Le imprese beneficiarie devono trovarsi in temporanea difficoltà finanziaria ma con prospettive di ripresa. Il fondo copre anche le imprese in amministrazione straordinaria, finanziando la gestione corrente e la riattivazione di attività produttive. I prestiti concessi sono previsti per essere integralmente rimborsati e, una volta restituiti, vengono riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
La gestione del Fondo può essere affidata a organismi in house secondo convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, e i relativi oneri sono coperti dalla dotazione finanziaria dell’intervento.
CONTRATTI DI SVILUPPO (ART 43 DL 25.06.08 N.112 - DECRETO MISE 09.12.14 - DECRETO DIRETTORIALE 17.09.21)
I Contratti di Sviluppo sono agevolazioni economiche previste dal MISE per sostenere grandi investimenti in ambiti industriali, turistici e di tutela ambientale. Introdotti nel 2011, consistono in misure negoziali che si adattano alle esigenze di investimento, con 225 contratti finanziati al 1 luglio 2022, per un totale di 8,1 miliardi di euro di investimenti e 3,3 miliardi di agevolazioni concesse . La gestione è affidata a Invitalia e i contratti possono riguardare sviluppo industriale, turistico e tutela ambientale, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Dal 2011, i contratti hanno subito revisioni, tra cui una nel 2016 per allinearli agli obiettivi di Industria 4.0 e un’altra nel 2021 per aggiornare i requisiti dei programmi industriali e turistici. Hanno introdotto una procedura fast track per accelerare l’approvazione dei progetti e aumentare la partecipazione delle regioni.
PATRIMONIO DESTINATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ART. 27 DL 19.05.20 N.34 - DECRETO RILANCIO)
Il Patrimonio Destinato della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è stato istituito con l’articolo 27 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). È gestito dalla CDP S.p.A. e mira a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano. I criteri e le modalità di intervento sono definiti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il coinvolgimento del Ministro dello Sviluppo Economico, attuale MIMIT.
Il Patrimonio Destinato può operare con società per azioni con sede legale in Italia, escluso il settore bancario, finanziario o assicurativo, e con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. Gli interventi privilegiati includono sottoscrizioni di prestiti obbligazionari convertibili e partecipazioni ad aumenti di capitale.
Le decisioni relative alla gestione e agli interventi del Patrimonio sono deliberate dal consiglio di amministrazione della CDP S.p.A., includendo l’allocazione di beni e rapporti giuridici e l’apporto di ulteriori beni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o altri soggetti pubblici.
Gli interventi si articolano attraverso:
- Fondo Nazionale Supporto Temporaneo: interventi temporanei in aziende che hanno subìto impatti derivanti dall’emergenza Covid-19, coerenti con le misure previste dalla Commissione Europea nel «Quadro Temporaneo per le misure
di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» - Fondo Nazionale Strategico: investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita, per supportarne i piani di sviluppo.
- Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese: interventi in aziende caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.
In conclusione, la finanza straordinaria è un insieme complesso di strumenti e strategie che, quando implementati efficacemente, possono trasformare una crisi aziendale in un’opportunità di crescita e innovazione. Per le imprese in difficoltà, esplorare tali opzioni con l’assistenza di consulenti finanziari esperti è essenziale per sviluppare e realizzare un percorso di risanamento e sviluppo sostenibile evidenziando ancora una volta come i singoli interventi vadano contestualizzati a seconda della particolare situazione dell’impresa valutando i mutevoli scenari di mercato che influenzano le disponibilità di risorse, le normative e le diverse possibilità di intervento di natura privata o pubblica.