Nel più generale ripensamento delle procedure concorsuali orientato alla conservazione del valore dell’impresa, il pre-pack ha acquisito una crescente centralità all’interno degli ordinamenti europei. Esso consiste nella vendita di un’unità produttiva da parte di un soggetto in difficoltà finanziarie nella fase precedente all’instaurazione della procedura concorsuale, sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dal giudice. L’anticipazione del processo di ricerca dell’acquirente e la preparazione della vendita prima dell’apertura della procedura costituiscono l’essenza stessa del meccanismo.
Nel contesto economico attuale, questo istituto si è dimostrato un’opzione rapida ed efficiente per ristrutturare precocemente imprese in crisi, massimizzare il valore degli attivi e ridurre la perdita di posti di lavoro, evitando la distruzione del tessuto imprenditoriale. I tempi procedurali del concorso, infatti, non risultano sempre compatibili con la necessità di preservare la continuità aziendale: l’avviamento, le relazioni commerciali e gli stessi beni aziendali possono deteriorarsi rapidamente e irreparabilmente già a partire dalla dichiarazione di apertura della procedura. Il pre-pack risponde proprio a questa esigenza, promuovendo la cessione anticipata delle unità produttive così da evitare il deterioramento del valore e lo stigma tipicamente associato al fallimento. Al contempo, esso mira a garantire sicurezza giuridica ai creditori e agli altri stakeholders, mediante regole che accelerano e rendono trasparente il processo di vendita, fondate principalmente sulla designazione di un esperto indipendente sotto la supervisione del giudice[3].
Per comprendere pienamente la portata di tale istituto, occorre ricordare che la sua origine storica è radicata nel diritto anglosassone.
La Enterprise Act del 2002 introdusse la figura dell’insolvency practitioner, incaricato di supervisionare la vendita dell’unità produttiva e, soprattutto, di prevenire il cosiddetto fire sale, ossia la liquidazione precipitosa e distruttiva del valore che spesso caratterizzava le procedure di insolvenza.
Il diritto inglese ha successivamente precisato tale modello attraverso la figura del pre-pack administrator, mentre altri ordinamenti — come Paesi Bassi[4] e Francia — hanno elaborato soluzioni analoghe attraverso la giurisprudenza, rispettivamente con il silent trustee e il mandataire ad hoc. La diffusione comparata del pre-pack testimonia la comune esigenza di anticipare la gestione dell’impresa in crisi e di preservarne la capacità produttiva.
In questa traiettoria evolutiva si inserisce la Proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza del 7 dicembre 2022 (COM (2022) 702 final, cd. Insolvency 2), che rappresenta il primo tentativo di armonizzare a livello europeo una pratica fino ad oggi rimasta prevalentemente giurisprudenziale o settoriale[5]. Gli articoli 19 – 35 del Titolo IV stabiliscono una disciplina organica della vendita anticipata dell’impresa, basata sui principi di trasparenza, concorrenza e tutela dei creditori, conferendo al pre-pack una dignità sistematica che supera la sua tradizionale dimensione di costruzione casistica.
Tra gli Stati membri, la Spagna si colloca in una posizione particolarmente significativa, avendo svolto un vero e proprio ruolo di laboratorio nella sperimentazione giudiziale del pre-pack. Il primo caso noto risale al 2012, con l’ordinanza del Tribunale Commerciale n. 3 di Barcellona[6], in cui il magistrato Fernández Seijo nominò un esperto indipendente per la vendita dell’unità produttiva dell’impresa CUBIGEL, basandosi sull’allora vigente art. 5 della Ley Concursal. La svolta si ebbe tuttavia nel 2020, quando numerosi tribunali — in particolare il Tribunale Commerciale n. 7 di Barcellona[7] — iniziarono ad applicare sistematicamente il pre-pack in casi concreti, tra cui quello di una nota accademia dedicata all’insegnamento della lingua inglese.
Il successo di tali operazioni spinse i Giudici Mercantili di Barcellona a elaborare, il 20 gennaio 2021, le prime “Linee Guida per la procedura di trattazione del pre-pack concorsuale” [8], poi emulate, con adattamenti, da tribunali come quello di Malaga[9], dalla Giunta dei Giudici delle Isole Baleari e dai Tribunali Commerciali di Madrid con la loro “Guida alle Buone Pratiche per la vendita di unità produttive”. La proliferazione dei protocolli rese tuttavia evidente come l’assenza di una regolamentazione chiara e uniforme del pre-pack concorsuale generasse una notevole incertezza applicativa.
Prima della trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1023, infatti, l’ordinamento spagnolo non conteneva alcuna disciplina positiva che definisse requisiti, tempi, competenze dell’esperto, garanzie procedurali o forme di pubblicità dell’operazione. Il funzionamento dell’istituto dipendeva quasi interamente dall’esperienza dei singoli tribunali mercantili, con l’inevitabile conseguenza di una disomogeneità di criteri e di una variabilità delle prassi operative.
Fu in questo contesto che l’implementazione della Direttiva (UE) 2019/1023 attraverso la Ley 16/2022 rappresentò un avanzamento significativo. Per la prima volta il legislatore spagnolo introdusse una disciplina espressa dei casi di vendita anticipata dell’unità produttiva all’interno del processo concorsuale, definendo criteri, procedure e modalità operative per la gestione di tali operazioni. Tuttavia, si trattò di una disciplina incompleta e carente[10]: le norme si limitarono a tracciare poche e superficiali regole generali, senza affrontare in modo sistematico questioni centrali quali i requisiti dell’esperto, la competitività del processo di vendita, gli obblighi di pubblicità, le forme di trasparenza e il rapporto con gli strumenti preconcorsuali. Non sorprende dunque che la dottrina abbia manifestato numerose critiche, rilevando come l’intervento legislativo, pur apprezzabile, non fosse sufficiente a costruire un modello compiuto di pre-pack.
A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità di natura sistematica: la collocazione della disciplina nel Libro Primo, dedicato al concorso dei creditori. Tale scelta risulta discutibile, poiché il pre-pack — per come operato nella prassi e per come disegnato dalla normativa europea — è concepito proprio per evitare l’apertura del concorso, consentendo la cessione anticipata dell’unità produttiva prima della dichiarazione di insolvenza. Sarebbe stato più coerente collocare tale disciplina nel Libro Secondo, dedicato al diritto preconcorsuale e ai piani di ristrutturazione, riservando invece il Libro Primo alle ipotesi specifiche previste dall’art. 224 bis, relative alla domanda di concorso accompagnata da un’offerta di acquisto. Questa incoerenza sistematica ha ulteriormente alimentato dubbi interpretativi e incertezze applicative, confermando il carattere ancora immaturo della disciplina positiva introdotta nel 2022.
È importante osservare che il pre-pack non nasce, quindi, in Spagna da una previsione legislativa, ma da una progressiva elaborazione giurisprudenziale che aveva comunque raggiunto un certo grado di maturità prima dell’intervento legislativo[11]. Le decisioni dei tribunali di Barcellona, i Protocolli da essi elaborati e infine l’intervento della Ley 16/2022 hanno dato vita a un sistema ibrido, nel quale la norma riconosce e codifica un patrimonio operativo già consolidato. Il TRLC (Texto Refundido de la Ley Concursal) delinea oggi un regime legale per la presentazione della domanda di concorso corredata da offerte di acquisto dell’unità produttiva[12], fornendo supporto normativo a operazioni che mirano alla preservazione del valore dell’impresa[13], anticipando in alcune parti le soluzioni ora proposte dal legislatore europeo.
Ne deriva una dinamica bidirezionale di grande interesse: da un lato, la seconda direttiva offre al sistema spagnolo l’occasione di consolidare e raffinare la disciplina del pre-pack; dall’altro, l’esperienza spagnola contribuisce a definire — sul piano operativo e pragmatico — la stessa sostanza dell’armonizzazione europea. Il pre-pack spagnolo non è dunque un semplice destinatario della riforma, ma uno dei modelli che hanno ispirato il legislatore dell’Unione e che oggi guidano la concretizzazione del nuovo paradigma europeo[14].