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Saggio

Il “preaccordo” (art. 54, comma 3, CCII) tra composizione negoziata e domanda prenotativa*

Ilaria Pagni, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Firenze

25 Febbraio 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’Autrice esamina gli spazi di raccordo tra i diversi percorsi che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza apre alle trattative tra debitore e creditori in vista dell’accesso agli strumenti di regolazione giudiziale della crisi e propone una soluzione, diversa da quella (peraltro condivisa) altrimenti percorribile attraverso le misure cautelari, per offrire una protezione del patrimonio al termine della composizione negoziata, una volta scaduti i 240 giorni previsti dall’art. 19, comma 5. 
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1 . L’importanza delle trattative e le alternative per l’impresa in crisi o insolvente
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sottolinea particolarmente l’importanza delle trattative: nella composizione negoziata, ovviamente, ma anche nel preaccordo (art. 54, comma 3) e nella domanda prenotativa, regolata dall’art. 44 (art. 92, comma 2). 
L’indicazione che deriva dalle norme richiamate è il suggerimento, agli amministratori della società in crisi o insolvente, di preparare, avviando tempestivamente le trattative coi soggetti interessati, il piano e/o la proposta che verranno sottoposti ai creditori per l’approvazione o l’accettazione, a seconda dello strumento. 
È proprio in questa logica, della necessità di iniziative tempestive per l’eventualità che le trattative richiedano un tempo più lungo di quello, relativamente breve, che la lett. a) del primo comma dell’art. 44 ipotizza (il primo termine è oggi compreso tra i 30 e i 60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 giorni, a fronte di un termine doppio, prorogabile anch’esso di non oltre 60 giorni, quale era contenuto nell’art. 161, comma 6, L. fall.), che è importante saper collegare i diversi percorsi offerti dal Codice ai fini della negoziazione con i creditori. 
Solo così sarà possibile usufruire in modo pressochè continuativo della protezione del patrimonio e dei beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa, ferma – al netto della possibilità di intervenire con misure cautelari - la durata complessiva prevista dall’art. 8 per “le misure protettive”. 
In questa norma si menzionano “le misure protettive” senza ulteriori specificazioni: il che riconduce nel limite di durata qualsiasi misura protettiva e non soltanto quelle tipiche, ma, come detto, non esclude – sul punto la giurisprudenza non è uniforme[1] - che l’obiettivo di una protezione selettiva, successivamente allo spirare del termine dei dodici mesi, possa essere raggiunto grazie a una misura cautelare, essendo in tal modo rimesso al giudice il contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione della crisi.[2] 
In vista dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, i possibili intrecci tra i percorsi, rivisitati dal decreto correttivo n. 136/2024, sono i seguenti: i) accesso alla composizione negoziata, uscita con domanda prenotativa o piena di concordato semplificato; ii) accesso alla composizione negoziata, uscita con domanda, prenotativa o piena, di accesso a concordato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; iii) preaccordo e poi accesso, con domanda piena, di omologazione degli accordi di ristrutturazione. 
Anche se niente, astrattamente, impedisce il doppio passaggio dal preaccordo alla domanda prenotativa e da lì all’accordo di ristrutturazione, il preaccordo è concepito come alternativa alla domanda prenotativa. Dirò più avanti dei possibili modi di raccordarlo invece alla composizione negoziata. 
Ovviamente, è possibile anche entrare direttamente nel procedimento unitario con la domanda prenotativa, senza passare dalla composizione negoziata: a questo proposito è appena il caso di ribadire che la domanda prenotativa è già domanda di accesso ex art. 40, al pari della domanda piena (lo chiarisce la modifica dell’art. 54, comma 4, apportata dal decreto correttivo) e che perciò il procedimento unitario è già pendente – per esempio ai fini di cui all’art. 25 quinquies[3] - anche quando l’attore si riserva di depositare la documentazione nei termini fissati dal tribunale: il deposito della documentazione successiva, infatti, non richiede mai un nuovo ricorso, ma soltanto una integrazione dell’oggetto, e talora neppure quella, quando il debitore si avvale della possibilità oggi offerta dal comma 1 quater dell’art. 44.[4]
2 . L’accesso attraverso il preaccordo
L’accesso attraverso il preaccordo ha un vantaggio, rispetto alla domanda prenotativa: non scattano le limitazioni dell’art. 46, che operano invece in tutti i casi in cui il debitore introduca il procedimento unitario con domanda prenotativa senza indicare di quale strumento intende avvalersi. 
Quando si accede con domanda prenotativa viene nominato in ogni caso il commissario giudiziale (art. 44, comma 1, lett. b), che altrimenti, nel caso dell’accordo di ristrutturazione, sarebbe nominato soltanto in presenza di una contrapposta domanda di liquidazione giudiziale (art. 40, comma 4). 
In generale, la preparazione dell’accordo attraverso la strada dell’art. 54, comma 3, permette di evitare le rigidità del percorso che passa attraverso la domanda prenotativa e al tempo stesso di formulare la proposta di transazione su crediti tributari e contributivi. 
Nel preaccordo non sono previste le misure cautelari e operano soltanto le misure protettive tipiche. È l’unico caso, oltre quello della composizione negoziata, in cui dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori. 
A supplenza delle misure cautelari, che non sono state inserite neppure dal decreto correttivo, si potrebbe immaginare, se ne ricorrono i presupposti, di invocare un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che copre le situazioni in cui, in presenza di un pregiudizio irreparabile, il bisogno di tutela urgente non è altrimenti soddisfatto nell’ordinamento processuale, in ossequio al principio di effettività della tutela. Servirà una attenta verifica del diritto sostanziale che legittima la misura richiesta, in ossequio al requisito del fumus boni iuris
Il procedimento per ottenere la protezione tipizzata nel caso del preaccordo è regolato dall’art. 55 comma 2, al pari di quel che avviene, nel procedimento unitario, per le misure cautelari e le misure atipiche, e non già dal comma 3: il procedimento è ricalcato in toto sull’art. 669 sexies, primo e secondo comma, c.p.c. I destinatari sono determinati, e il contraddittorio è attivato con le apposite notificazioni. 
Il vantaggio è che, una volta concessa (qui non si tratta di conferma), la misura tipica perde efficacia soltanto al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione, senza che vi sia una durata predeterminata dal legislatore (salvo quel che si dirà con riferimento all’art. 8). 
Al tempo stesso, però, la concessione della protezione passa attraverso un riscontro delle condizioni in merito alle quali il Codice prescrive una attestazione, non richiesta nelle altre ipotesi: una attestazione di un professionista indipendente circa l’idoneità della proposta, sulla quale sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, ad assicurare, se accettata, l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione, per espressa previsione dell’ultimo periodo dell’art. 54, comma 3, si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. 
Le misure protettive tipiche sono quelle dell’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo: dunque, il divieto di azioni esecutive e cautelari, col correlato effetto della sospensione delle prescrizioni e del non verificarsi delle decadenze, e il divieto di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale. 
Non era previsto, nel preaccordo, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore: questo risultato non si recuperava altrimenti, essendo difficile ottenerlo con una misura cautelare ex art. 700 c.p.c.[5]; oggi il decreto correttivo n. 136/2024 colma la lacuna, all’art. 64, comma 1, e vi menziona espressamente l’art. 54, comma 3. 
Col decreto correttivo risulta più chiara anche la formulazione degli effetti della domanda ex art. 54, comma 3, sulla sospensione degli obblighi sul capitale: anziché utilizzare, nel comma 1 dell’art. 64, l’espressione circonvoluta della “richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative a una proposta di accordo di ristrutturazione”, alludendo sì, apparentemente, al preaccordo (non rinvenendosi, nel Codice, altre ipotesi di “proposta di accordo” se non quella, appunto, dell’art. 54, comma 3), ma menzionando le misure cautelari che nel preaccordo non sono previste, ora il legislatore richiama espressamente il comma 3 dell’art. 54. 
La giurisprudenza sul preaccordo non è molta. 
Quella edita si è interrogata sulla opzione tra composizione negoziata e preaccordo,[6] e sull’autonomia del procedimento ex art. 54, comma 3, rispetto al procedimento unitario.[7]
Sotto il primo profilo, nell’immaginare, sia pure per escluderlo, un possibile abuso nella scelta tra composizione negoziata e preaccordo, è stato rilevato come alle gravose formalità richieste per l’accesso alle misure protettive nel preaccordo “faccia da pendant, in sede di composizione negoziata, oltre alla completa disclosure della condizione di crisi, la presenza dell’Esperto e, dunque, la sostanziale eterodirezione delle trattative, ciò che non consente di ritenere questa ultima opzione “di comodo”, elusiva degli oneri allegatori di cui all’art. 54, c. 3, CCII”. 
Peraltro, “le percentuali di favore previste per il caso di accordo ad efficacia estesa stipulato in esito alla CNC (cfr. art. 25, co. 2 lett. b), CCII) fondano il legittimo interesse processuale dell’imprenditore in crisi, atto a sostenere, tra le opzioni parimenti disponibili, la preferenza per la domanda di nomina dell’esperto rispetto a quella dell’art. 54, comma 3, CCII”. 
Sotto il secondo profilo, l’autonomia del procedimento ex art. 54, comma 3, rispetto al procedimento unitario è stata ravvisata sia nella lettera dell’art. 25 quinquies, che, nel menzionare i limiti di accesso alla composizione negoziata, tiene distinti i procedimenti aperti dalla domanda ex art. 40 e quelli aperti dalla domanda di preaccordo, sia nella differente disciplina delle misure protettive, e in particolare: i) nell’allegazione di un più articolato corredo documentale; ii) nella necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti; iii) nella natura non confermativa, ma concessoria, del provvedimento del giudice; iv) nella mancata previsione secondo cui il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi.
3 . L’accesso con domanda prenotativa (di concordato semplificato o di accesso a uno strumento) preceduto dalla composizione negoziata
In alternativa al preaccordo, è possibile proporre domanda prenotativa. 
Con riferimento al concordato semplificato, il decreto correttivo ha chiarito, intervenendo sull’art. 25 sexies, comma 1, ultimo periodo, che “nel rispetto del termine di cui al primo periodo (ovvero sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8) l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”. 
“Nel rispetto” del termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’esperto della relazione finale, e non semplicemente “nel termine”,[8] significa che entro i sessanta giorni dev’essere integrato il ricorso con la documentazione completa, senza possibilità di ulteriori proroghe, e non già che nel termine è sufficiente proporre la domanda prenotativa: quel che può dare più tempo è solo, dunque, lo spazio occupato dall’esperto per predisporre la relazione. 
Poiché il decreto correttivo ha ulteriormente precisato, all’art. 54, comma 1, che “in pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti”, “anche nei casi di cui agli articoli 25 sexies e 44”, e non soltanto “in pendenza della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi o del piano” possono essere richieste misure cautelari, e all’art. 54, comma 2, ha puntualizzato che le misure protettive tipiche possono essere richieste “anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25 sexies”, è adesso definitivamente chiarito che anche il passaggio attraverso la domanda prenotativa volta alla presentazione della proposta di concordato semplificato può essere protetto con le misure protettive e facilitato con domande cautelari rivolte a superare condotte ostruzionistiche o a integrare i bisogni di tutela lasciati scoperti dalla protezione tipica. 
La proposizione della domanda prenotativa “in bianco” consente di non scegliere immediatamente lo strumento di regolazione della crisi cui si farà accesso, anche se, in pendenza di domande di liquidazione giudiziale, il decreto correttivo ha richiesto, per la proroga, la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, annullando così il vantaggio rappresentato dalla possibilità di entrare al buio. 
Il passaggio dalla composizione negoziata per accedere agli strumenti è fisiologico, non patologico, come dimostrano le modifiche apportate dal decreto correttivo per correggere l’apparentemente differente posizione dei diversi sbocchi dovuta sia al precedente tenore dell’art. 23 (“se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1”), sia, nella direzione opposta, alla formulazione originaria dell’art. 24 (per la quale “gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione, un concordato, un piano di ristrutturazione”) che, nella lettura data anteriormente alla modifica, veniva intesa da taluno come previsione riservata unicamente agli sbocchi diversi da quelli del primo comma dell’art. 23. 
Parlare di abuso, in questi casi, ha senso solo se si accede agli strumenti di regolazione della crisi anche quando nel corso della composizione negoziata sia emerso con chiarezza che l’alternativa della liquidazione giudiziale era preferibile. 
Il decreto dirigenziale di ormai prossima emanazione introdurrà un apposito paragrafo, nella sezione dedicata alla check list, nel quale si spiega la centralità e la necessità di una previa determinazione del valore di liquidazione da parte dell’imprenditore nella composizione negoziata: determinazione che serve (indirettamente anche all’esperto) al fine di individuare l’interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti. 
Nel linguaggio della mediazione,[9] si direbbe: per mostrare quale sia l’alternativa migliore o peggiore all’accordo negoziale. 
Il valore di liquidazione - si precisa nel decreto dirigenziale - nel caso di crisi o insolvenza è quello di liquidazione giudiziale e solo nel caso di squilibrio è quello della liquidazione in bonis ordinata dei beni e dei diritti.
4 . Un possibile collegamento tra la composizione negoziata e il preaccordo
L’art. 25 quinquies prevede che l’istanza di accesso alla composizione negoziata non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 54, comma 3. 
Mentre nel caso dell’accesso agli strumenti il “procedimento” richiamato nella disposizione è il procedimento unitario aperto con ricorso ex art. 40 (che si conclude con un provvedimento del giudice e, in caso di impugnazione, quando questa viene definita), nel caso del preaccordo il “procedimento” è quello dell’art. 55, comma 2, per il rilascio della protezione tipizzata. 
Il procedimento si chiude con il provvedimento che dispone la misura, anche se questa perde efficacia soltanto al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione. 
A rovescio, il ricorso ex art. 54, comma 3, può essere preceduto dalla composizione negoziata. 
Il legislatore del decreto correttivo non ha preso espressamente posizione sulla possibilità che la domanda di preaccordo venga presentata in pendenza della composizione negoziata, né vi si oppongono gli ostacoli che sussistono rispetto alla presentazione di un ricorso ex art. 40, ossia la commistione tra regimi diversi che si avrebbe con riferimento alla gestione dell’impresa, alla cessione dell’azienda, al regime dei finanziamenti, alla disciplina delle misure protettive e cautelari.[10] 
Nel caso del ricorso ex art. 54, comma 3, presentato quando sono decorsi i 240 giorni di efficacia delle misure protettive ma la composizione negoziata non è ancora archiviata, per arrivare con una copertura al termine dei 360 giorni, non c’è sovrapposizione di disciplina (anche dalla protezione del patrimonio ottenuta ex art. 54, comma 3, rimangono esclusi i diritti di credito dei lavoratori), né il contemperamento tra la previsione per cui, ex art. 55, comma 2, la protezione cessa al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione dell’accordo e quella per cui, ex art. 8, la durata complessiva delle misure non può andare oltre l’anno, richiede risposte diverse a seconda che si sia dentro o fuori la composizione negoziata: sia che si ritenga che l’art. 55, comma 2, come disciplina speciale, consenta il superamento del termine dell’anno, sia che si ritenga il contrario, la conclusione non cambia se il ricorso ex art. 54, comma 3, sia presentato a composizione negoziata archiviata o ancora pendente. 
Di certo, prima di presentare il ricorso ex art. 40 per l’omologazione dell’accordo preparato sotto la copertura dell’art. 54, comma 3, la composizione negoziata dovrà essere chiusa.
5 . L’esperto e il preaccordo
Oltre al fatto che le percentuali di favore per il caso di accordo ad efficacia estesa operano soltanto se questo venga stipulato in esito alla composizione negoziata, l’unica differenza tra chiudere la composizione negoziata o lasciarla aperta è data dalla presenza dell’esperto. 
Su questo punto, il decreto correttivo, che pur non è intervenuto a favore né dell’una né nell’altra opzione, ha fatto però un’apertura nella modifica dell’art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti), chiarendo che “l’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo”. 
La relazione illustrativa al decreto correttivo ha ulteriormente specificato la possibile portata applicativa della modifica, laddove si legge: “La lettera a) chiarisce, al comma 1, che l’incompatibilità prevista nella stessa disposizione non può in alcun modo riguardare l’attività che l’esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative, resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l’accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall’esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l’accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l’opera dell’esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (articolo 54, comma 3, il cd. preaccordo)”. 
Nel consentire questa sorta di ultrattività dell’esperto, la modifica dell’art. 16 ne sottolinea l’importanza nelle trattative (protette dal ricorso ex art. 54, comma 3) che precedono la domanda di omologazione dell’accordo, e, nel contempo, eliminando le incompatibilità che potrebbero nascere dopo la chiusura della composizione negoziata, esclude che vi siano ragioni, almeno nel regime dell’indipendenza dell’esperto, per non lasciare aperta la composizione negoziata durante il procedimento di richiesta della protezione, che diventerebbe, così, un ulteriore intervento giurisdizionale interno ad essa. 
6 . Conclusioni
Più in generale, a me sembra di poter dire che non ci sono, nelle norme del Codice, veri e propri ostacoli all’adesione all’una o all’altra tesi: come si è detto, la presenza dell’esperto non è condizionata alla pendenza o meno della composizione; quanto alla durata della protezione del patrimonio, ottenuta col ricorso ex art. 54, comma 3, essa dipende dalla lettura che si dia del rapporto tra l’art. 55, comma 2, e l’art. 8, ma tale lettura è indifferente alla pendenza o meno della composizione negoziata. 
È vero che l’art. 19, comma 5, prevede che la durata complessiva delle misure protettive confermate in base al comma 4 della stessa disposizione, ed eventualmente prorogate, non possa superare i duecentoquaranta giorni e che questa scelta è stata fatta ritenendo che le trattative potessero proseguire fino a trecentosessantacinque giorni a condizione che ai creditori fosse restituita piena libertà di azione.[11]
Ma è altrettanto vero che non si vede perché, una volta chiarito definitivamente dal legislatore del decreto correttivo che gli sbocchi del secondo comma dell’art. 23 sono tutte conclusioni positive della composizione negoziata, e che niente impedisce all’imprenditore di seguire la via del preaccordo dopo aver chiuso la composizione negoziata, lo si debba costringere a chiudere le trattative, quando queste sono in fase avanzata, per riaprirle sempre alla presenza dell’esperto, quando la protezione dell’art. 54, comma 3, a quel punto vieterebbe comunque le azioni esecutive. 
Ciò, soprattutto, se la tesi contraria non esclude invece la possibilità di una misura cautelare volta a prorogare il termine della protezione, ragionando sulla opportunità di raggiungere coloro coi quali sono in corso le trattative per evitare che le stesse falliscano per effetto dell’aggressione esecutiva dei creditori: è vero, in quel caso si motiva col fatto che la misura potrebbe essere selettiva,[12] mentre quelle dell’art. 54, comma 3, sono le misure generali, ma a fondamento del ricorso, in questo caso, è richiesta una documentazione più consistente, la proposta di accordo e l’attestazione. Inoltre, il procedimento è quello stesso delle misure cautelari della composizione negoziata, vista l’identica formulazione degli artt. 19, comma 4, e 55, comma 2. 
Se, dunque, si consente la proposizione del ricorso senza chiudere la composizione negoziata, e purchè lo si faccia a patto che manchi davvero poco allo spirare del termine finale, una trattativa in stadio avanzato verrà valutata dal giudice come criterio di contemperamento del sacrificio imposto ai creditori con i risultati già conseguiti durante la composizione negoziata. Anche in questo caso, come in quello in cui si chiede invece una misura cautelare verso alcuni dei creditori soltanto, si può sostenere che si garantisca una tutela interinale strettamente necessaria alla conclusione delle trattative. 
D’altra parte, lasciando aperta la composizione negoziata e premiando l’imprenditore che opera con celerità, si possono invocare le percentuali di favore previste per il caso di accordo ad efficacia estesa stipulato in esito alla composizione negoziata, che altrimenti non opererebbero, al tempo stesso garantendo la presenza dell’esperto. 
È ovvio che, poiché il preaccordo non è uno sbocco dell’art. 23, ma un modo per arrivare all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione (quello sì, uno di quegli sbocchi), la composizione negoziata dovrà essere chiusa prima di accedere al procedimento unitario per il deposito dell’accordo, che sostituisce la mera proposta.

Note:

[1] 
Escludono il ricorso alle misure cautelari per estendere, oltre il termine massimo previsto dall’art. 19, comma 5, e dall’art. 8 CCII, la protezione, Trib. Trieste 11 dicembre 2025, in Ilcaso.it; Trib. Roma 19 marzo 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano 22 novembre 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 5 dicembre 2023, in Dirittodellacrisi.it; in dottrina, F. De Santis, Procedimento unitario e decreto correttivo: proposte minime waiting for Godot, in Dirittodellacrisi.it, 3 aprile 2024; Id., Brevi chiose sulle misure protettive tipiche ed atipiche nel procedimento unitario (art. 54, comma 2, CCII),  in Dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2025; L. Panzani, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Dirittodellacrisi.it, 24 novembre 2025, 21; G. Bozza, Le misure protettive e cautelari, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, I, Torino, 2025, 801 ss., spec. 830; A. Carratta, Sub art. 8, in (a cura di) A. Carratta, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Bologna, 2026, 129. 
[2] 
Soluzione, quella espressa nel testo e condivisa da chi scrive, che era stata proposta da M. Fabiani, Le misure cautelari e protettive nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Riv. dir. proc., 2019, 849 ss., già all’indomani della pubblicazione del D.Lgs. 14/2019.
V. anche in arg. M. Morotti, Contributo allo studio del potere generale di cautela tra giudici di merito e controllo delle Corti Supreme. Profili di diritto interno e comparato, Torino, 2025, 69-70. 
Per la giurisprudenza favorevole, v. Trib. Venezia, 23 dicembre 2025, in Ristrutturazioniaziendali.it; Trib. Vicenza, 16 dicembre 2025; Trib. Torino, 7 novembre 2025, in Ilcaso.it; Trib. Mantova, 21 febbraio 2025; Trib. Padova, 19 novembre 2024, ivi; Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Padova, 9 dicembre 2024, ivi; Trib. Milano, 7 luglio 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Udine, 3 aprile 2024, favorevole alla concessione della misura cautelare addirittura inaudita altera parte, per poi confermarla con successiva ordinanza del 30 aprile 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Imperia, 20 febbraio 2024 in Dirittodellacrisi.it, con nota adesiva mia e di L. Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l’impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela e in Il Fall., 2024, 1142, con nota di C. Briguglio, La consecutio tra misure protettive e misure cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata
[3] 
La norma impedisce la proposizione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento introdotto con ricorso ex art. 40 o con ricorso ex art. 54, comma 3. Nel primo caso, il procedimento è il procedimento unitario, che accoglie qualsiasi domanda di accesso a qualsivoglia strumento di regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza, anche quando la domanda non contenga ancora la documentazione richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. a). Nel secondo caso, il procedimento è quello, di natura cautelare, regolato dall’art. 55, comma 2, sul modello del procedimento cautelare uniforme del codice di rito. 
[4] 
Il comma 1 quater permette infatti, in deroga a quanto previsto dal comma 1 bis, primo periodo, che il debitore possa chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 (nel qual caso il ricorso è già integrato) o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. Si mantiene così, a scelta, la possibilità di entrare con la domanda prenotativa senza optare per uno strumento, e allora “subendo” la rigidità della disciplina, oppure entrare con una opzione chiara, e allora potendosi avvalere delle specificità dei differenti regimi, per esempio quanto alla sospensione del contratto pendente. 
[5] 
V. infatti Trib. Mantova 26 luglio 2023, in Ristrutturazioniaziendali.it
[6] 
Trib. Ravenna, 24 febbraio 2023, in Ristrutturazioniaziendali.it
[7] 
Trib. Avellino, 20 settembre 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025, ivi
[8] 
V. il mio La domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza dopo il D.Lgs. n. 136/2024, in Le Società, 2024, 1273 ss. L’espressione utilizzata dal legislatore (“nel rispetto del termine”) significa dunque: “a condizione che sia rispettato il termine di cui al primo periodo” dell’art. 25 sexies, comma 1, ovvero il termine per integrare la documentazione richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. a), che in questo caso è indicata appunto al primo periodo dell’art. 25 sexies
Comprende la ragione per cui è stata utilizzata un’espressione ellittica chi sa che la lingua del legislatore non è totalmente libera ma deve, nei limiti del possibile, essere concisa, rapida ed efficace, e rispettare alcune “regole” formali (v. la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1/ 1.1.26/10888/9.92) che, in questo caso, hanno suggerito di utilizzare una figura sintattica di sottrazione per esprimere il significato sopra indicato. 
[9] 
Non si deve dimenticare, infatti, che l’esperto mutua alcune delle caratteristiche del mediatore, dato che, nell’individuare i tratti della composizione negoziata, il legislatore del 2021 ha preso spunto da due forme di mediazione, quella nei contratti di impresa e quella delle controversie bancarie (amplius, sul punto, il mio Impresa, società e processo. Problemi di diritto processuale dell’impresa e della crisi, Pisa, 2025, 190), e questo spiega perché nella formazione disciplinata dal decreto dirigenziale è prevista una sessione dedicata alla mediazione e alle sue tecniche, tra le quali, appunto, è quella indicata nel testo. 
[10] 
In questi termini, condivisibili, M. Fabiani, Intrecci rovesciati e consecuzione anomala tra composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 febbraio 2024, 8-9. 
[11] 
M. Fabiani, Intrecci rovesciati, cit., 10. 
[12] 
Ritenendo, cioè, che il fatto che sia richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati non comporti un’elusione del termine di legge ma garantisca la tutela interinale strettamente necessaria alla conclusione delle trattative. 
Non è vero invece, come pure talvolta osservato dalla giurisprudenza, che il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall’art. 19, comma 5, vada necessariamente riferito, per espressa previsione, alle sole misure generalizzate che paralizzano l’introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Il legislatore, infatti, non ha preso espressa posizione sull’estensione della protezione non solo nell’art. 8 ma neppure nell’art. 19, comma 5. 

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