L’accesso attraverso il preaccordo ha un vantaggio, rispetto alla domanda prenotativa: non scattano le limitazioni dell’art. 46, che operano invece in tutti i casi in cui il debitore introduca il procedimento unitario con domanda prenotativa senza indicare di quale strumento intende avvalersi.
Quando si accede con domanda prenotativa viene nominato in ogni caso il commissario giudiziale (art. 44, comma 1, lett. b), che altrimenti, nel caso dell’accordo di ristrutturazione, sarebbe nominato soltanto in presenza di una contrapposta domanda di liquidazione giudiziale (art. 40, comma 4).
In generale, la preparazione dell’accordo attraverso la strada dell’art. 54, comma 3, permette di evitare le rigidità del percorso che passa attraverso la domanda prenotativa e al tempo stesso di formulare la proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
Nel preaccordo non sono previste le misure cautelari e operano soltanto le misure protettive tipiche. È l’unico caso, oltre quello della composizione negoziata, in cui dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
A supplenza delle misure cautelari, che non sono state inserite neppure dal decreto correttivo, si potrebbe immaginare, se ne ricorrono i presupposti, di invocare un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che copre le situazioni in cui, in presenza di un pregiudizio irreparabile, il bisogno di tutela urgente non è altrimenti soddisfatto nell’ordinamento processuale, in ossequio al principio di effettività della tutela. Servirà una attenta verifica del diritto sostanziale che legittima la misura richiesta, in ossequio al requisito del fumus boni iuris.
Il procedimento per ottenere la protezione tipizzata nel caso del preaccordo è regolato dall’art. 55 comma 2, al pari di quel che avviene, nel procedimento unitario, per le misure cautelari e le misure atipiche, e non già dal comma 3: il procedimento è ricalcato in toto sull’art. 669 sexies, primo e secondo comma, c.p.c. I destinatari sono determinati, e il contraddittorio è attivato con le apposite notificazioni.
Il vantaggio è che, una volta concessa (qui non si tratta di conferma), la misura tipica perde efficacia soltanto al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione, senza che vi sia una durata predeterminata dal legislatore (salvo quel che si dirà con riferimento all’art. 8).
Al tempo stesso, però, la concessione della protezione passa attraverso un riscontro delle condizioni in merito alle quali il Codice prescrive una attestazione, non richiesta nelle altre ipotesi: una attestazione di un professionista indipendente circa l’idoneità della proposta, sulla quale sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, ad assicurare, se accettata, l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione, per espressa previsione dell’ultimo periodo dell’art. 54, comma 3, si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
Le misure protettive tipiche sono quelle dell’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo: dunque, il divieto di azioni esecutive e cautelari, col correlato effetto della sospensione delle prescrizioni e del non verificarsi delle decadenze, e il divieto di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale.
Non era previsto, nel preaccordo, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore: questo risultato non si recuperava altrimenti, essendo difficile ottenerlo con una misura cautelare ex art. 700 c.p.c.[5]; oggi il decreto correttivo n. 136/2024 colma la lacuna, all’art. 64, comma 1, e vi menziona espressamente l’art. 54, comma 3.
Col decreto correttivo risulta più chiara anche la formulazione degli effetti della domanda ex art. 54, comma 3, sulla sospensione degli obblighi sul capitale: anziché utilizzare, nel comma 1 dell’art. 64, l’espressione circonvoluta della “richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative a una proposta di accordo di ristrutturazione”, alludendo sì, apparentemente, al preaccordo (non rinvenendosi, nel Codice, altre ipotesi di “proposta di accordo” se non quella, appunto, dell’art. 54, comma 3), ma menzionando le misure cautelari che nel preaccordo non sono previste, ora il legislatore richiama espressamente il comma 3 dell’art. 54.
La giurisprudenza sul preaccordo non è molta.
Quella edita si è interrogata sulla opzione tra composizione negoziata e preaccordo,[6] e sull’autonomia del procedimento ex art. 54, comma 3, rispetto al procedimento unitario.[7]
Sotto il primo profilo, nell’immaginare, sia pure per escluderlo, un possibile abuso nella scelta tra composizione negoziata e preaccordo, è stato rilevato come alle gravose formalità richieste per l’accesso alle misure protettive nel preaccordo “faccia da pendant, in sede di composizione negoziata, oltre alla completa disclosure della condizione di crisi, la presenza dell’Esperto e, dunque, la sostanziale eterodirezione delle trattative, ciò che non consente di ritenere questa ultima opzione “di comodo”, elusiva degli oneri allegatori di cui all’art. 54, c. 3, CCII”.
Peraltro, “le percentuali di favore previste per il caso di accordo ad efficacia estesa stipulato in esito alla CNC (cfr. art. 25, co. 2 lett. b), CCII) fondano il legittimo interesse processuale dell’imprenditore in crisi, atto a sostenere, tra le opzioni parimenti disponibili, la preferenza per la domanda di nomina dell’esperto rispetto a quella dell’art. 54, comma 3, CCII”.
Sotto il secondo profilo, l’autonomia del procedimento ex art. 54, comma 3, rispetto al procedimento unitario è stata ravvisata sia nella lettera dell’art. 25 quinquies, che, nel menzionare i limiti di accesso alla composizione negoziata, tiene distinti i procedimenti aperti dalla domanda ex art. 40 e quelli aperti dalla domanda di preaccordo, sia nella differente disciplina delle misure protettive, e in particolare: i) nell’allegazione di un più articolato corredo documentale; ii) nella necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti; iii) nella natura non confermativa, ma concessoria, del provvedimento del giudice; iv) nella mancata previsione secondo cui il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi.