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Saggio

Il principio di continuità nell’attuale contesto economico sociale. Necessità di interventi*

Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo

3 Maggio 2022

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Col presente studio si intende approfondire il tema della necessità o meno di interventi, anche solo temporanei, sulle norme del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs n. 14 del 12.1.2019.
In questo momento storico potrebbero forse esserne riviste alcune, come, per esempio, quelle relative all’adeguatezza dell’assetto e al principio di continuità. Ed inoltre andrebbe valutata l’opportunità di evitare -almeno nel breve periodo- la prevista introduzione di norme ancora più stringenti, come quella integrativa del testo dell’art. 2086 cc che, come sarà precisato appresso, dovrebbe entrare in vigore il 15.07.2022.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
La situazione dell’economia reale nell’attuale contesto emergenziale riferito al perdurante fenomeno epidemiologico, aggravato nella fine dell’esercizio 2021 dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e ulteriormente segnato dalle conseguenze della guerra in Ucraina scoppiata nel febbraio 2022, si è via via notevolmente appesantita, ponendo le imprese di fronte a una serie di incertezze prospettiche, che storicamente non erano nemmeno ipotizzabili nella loro progressiva negatività.
2 . Il principio di continuità nell’attuale contesto
A fronte di tali emergenze il nostro governo, nello specifico settore dell’economia, è intervenuto più volte a sostegno delle imprese. Si ricordino, fra le tante, la possibilità di sterilizzare le perdite degli esercizi in corso al 31/12/2020 e al 31/12/2021[1] col termine di cinque anni per riassorbirle; la sospensione degli ammortamenti prevista per gli esercizi in corso al 31/12/2020, 31/12/2021 e al 31/12/2022[2]; la rivalutazione solo civilistica dei beni di impresa per l’esercizio 2021, utile al rafforzamento patrimoniale[3]; le disposizioni in tema di contenimento delle spese energetiche[4].
Invece il principio di continuità -oggetto di deroga per gli esercizi 2019 e 2020[5], proprio in considerazione dell’emergenza epidemiologica -non ha ricevuto uguale attenzione per l’esercizio 2021, nel quale pure, oltre al perdurare dell’emergenza sanitaria, si sono manifestati altri eventi di segno negativo per le imprese, come in precedenza ricordato; senza dimenticare in chiave prospettica -elemento di particolare rilevanza per valutare la continuità- che dall’inizio del 2022 la situazione generale si è notevolmente aggravata per effetto della guerra in Ucraina, che ha comportato pesanti ricadute sui costi dell’energia.
Per indagare correttamente il principio di continuità nell’attuale contesto, è necessario richiamare preliminarmente le norme e l’OIC che ne trattano o ne tratteranno in un contesto ordinario (posto, cioè, che non intervengano disposizioni derogatorie).
Si tratta, in particolare:
- dell’art. 2423 bis co 1 n. 1 cc, a mente del quale “la valutazione delle voci dev’essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”;
- dell’OIC 11 del marzo 2018, che sotto la rubrica “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, dispone che occorre tenere conto “del fatto che l’azienda costituisce un complesso funzionante destinato alla produzione di redditi”[6].
La continuità, semplificando, è sinonimo del fatto che l’azienda deve costituire un complesso funzionante, in condizioni normali, per un arco temporale predefinito dallo stesso OIC 11 in almeno 12 mesi.
Detto documento nel par. 22 recita infatti:
 “nella fase di preparazione del bilancio la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano indicate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle osservazioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze …”
A mente del successivo par. 23, nel caso che la valutazione prospettica risulti negativa e induca la direzione aziendale a considerare che in un futuro prossimo non potranno esservi alternative alla cessazione dell’azienda, anche se ancora non risultino accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio andrà comunque rapportata alla prospettiva della continuazione dell’attività, “tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”.
- Dell’art. 2086 cc, nel testo in vigore dal 16/03/2019, che al secondo comma recita:” l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato … anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale …”;
- dell’art. 3 dello schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi di cui al DLgs 14/2019, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 17/03/2022, sulla cui data di entrata in vigore, stabilita per il 15/07/2022[7], chi scrive solleva le riserve che troveranno motivazione in prosieguo.
Qui basta rilevare che la norma, sotto la rubrica “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”, interviene col comma 2 a integrazione del testo vigente dell’art. 2086 cc, confermando che l’imprenditore collettivo (societario) deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione di un eventuale stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Ai commi 3 e 4 si precisa poi che ai fini della tempestiva rilevazione della crisi le misure previste dal primo comma -in caso di segnali di crisi assumere subito le iniziative necessarie a farvi fronte- e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di:
· rilevare eventuali squilibri patrimoniali, economici e finanziari rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa;
· verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità per i dodici mesi successivi, nonché i segnali di allarme di cui al comma 4;
· assumere le informazioni necessarie all’effettuazione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento oggetto del comma 2 dell’art. 13 dello stesso schema di decreto [8].
3 . Il collegamento tra il principio di continuità e gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili
Alla luce delle norme in sintesi richiamate, risulta evidente lo stretto collegamento esistente fra l’adeguatezza degli assetti [9] e il principio di continuità [10], perché al comma 2 dell’art. 2086 cc agli assetti è inequivocabilmente attribuita rilevanza in funzione del controllo di eventuali sintomi di crisi e di perdita della continuità. E quindi, ciò che preme sottolineare a chi scrive, non è la sostanza dell’intervento che il legislatore intende porre in essere col più volte citato schema di decreto, del tutto condivisibile sotto il profilo funzionale, ma l’opportunità della sua entrata in vigore sotto il profilo temporale, per le conseguenze che deriveranno dall’immediata operatività del citato art. 3 e che possono essere sintetizzate come segue:
a) art. 2086 cc: predisporre adeguati assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
b) art. 3 dello schema di DLgs in oggetto che introduce modifiche al codice della crisi, a mente delle quali:
- gli adeguati assetti devono consentire di: rilevare eventuali squilibri patrimoniali, economici e finanziari; verificare l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e verificare eventuali segnali di allarme; ricavare le informazioni necessarie per attuare il test di autovalutazione relativo ai segnali di crisi.
- I segnali di allarme che innescano la rilevazione tempestiva della crisi sono: l’esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 gg., pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile di tutte le retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg., di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche scadute da più di 60 gg. o che abbiano superato di almeno 60 gg. il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni nonché l’esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1 [11].
 Ora, pensare che l’impresa -individuale e collettiva che sia- in frangenti come quelli attuali, caratterizzati da elementi di incertezza in gran parte non previsti né prevedibili, ancorché di sicura oggettiva esistenza, debba e possa rispettare le sopra riportate indicazioni di cui all’art. 3 dello schema di decreto in oggetto, significa solo, a parere di chi scrive, ampliare a dismisura il numero delle imprese in crisi e la conseguente necessità di assumere conseguenti iniziative. E poiché la direttiva insolvency, alla quale si richiama lo schema di riforma del codice della crisi oggetto dello schema di DLgs in discussione, si pone come obiettivo primario il salvataggio delle imprese in difficoltà, appare all’evidenza contradditorio, in un contesto di grave e generalizzata crisi economica, non ascrivibile in alcun modo a scelte gestionali, introdurre norme che, lungi dall’agevolare le imprese, finirebbero per aggravarne la situazione.
Ben a ragione e coerentemente, infatti, il legislatore, consapevole di una situazione allora difficile solo -si fa per dire- per la crisi pandemica, era intervenuto col DL 118 del 24/8/2021, differendo l’entrata in vigore del codice della crisi al 16.05.2022 (poi ulteriormente differita al 15.07.2022) e l’operatività delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31.12.2023, nel condivisibile presupposto che, una volta esauritisi gli effetti dei provvedimenti emergenziali a sostegno delle imprese, molte di esse, soprattutto di dimensioni medio-piccole, non sarebbero più state in grado di garantire prospettive di continuità. In particolare, l’istituto dell’allerta, tenuto conto della gravità della situazione, sarebbe risultato inadatto, perché troppo rigido, a far fronte ai problemi innescati dalla crisi.
Ora la situazione è innegabilmente molto peggiorata. Perché alla persistente pandemia si è aggiunta la crescita dei prezzi delle materie prime e dell’energia e da ultimo la guerra in Ucraina, che non potrà non avere effetti negativi sull’economia di enorme rilievo.
E di conseguenza giova avanzare al legislatore l’invito -neppure troppo sommesso- a rivedere quanto meno i tempi dell’entrata in vigore del modificato codice della crisi, nell’auspicio di un’evoluzione favorevole della situazione economica.
4 . Gli organi di controllo nell’attuale contesto
Va anzitutto ricordato che nell’attuale contesto normativo gli amministratori sono solidalmente responsabili insieme ai sindaci, per avere costoro omesso la prescritta vigilanza sull’adeguatezza degli assetti [12]. L’adeguatezza degli assetti, infatti, è funzionale per rilevare tempestivamente la crisi e per verificare, con lo stato della continuità aziendale, la sua eventuale perdita. Ed anzi può senz’altro essere affermato che la predisposizione di assetti adeguati tragga origine dal generalissimo principio di corretta amministrazione che informa l’operato degli organi esecutivi. 
Altro riferimento alla corretta amministrazione si rinviene all’art. 2403 cc in tema di doveri del collegio sindacale; e all’art. 2409-terdecies cc quanto alla competenza del consiglio di sorveglianza. E infine, per quel che riguarda il collegio sindacale, in ordine allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, nonché sul controllo della continuità aziendale, specifiche regole si rinvengono nelle “norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” a cura del CNDCEC, nella versione del gennaio 2021.
L’insieme delle predette norme di comportamento consente di definire il sistema amministrativo-contabile “come l’insieme delle direttive, delle procedure e della prassi operativa dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa” [13].
In particolare, per quel che concerne il controllo sulla continuità aziendale, a mente della norma 11.1, “Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale”.[14]
L’evidente collegamento fra l’adeguatezza degli assetti e la continuità che emerge dal testo del documento induce a ritenere che gli adempimenti previsti dall’art. 3 dello schema di DLgs di riforma del codice della crisi, se dovessero divenire operativi nella presente congiuntura economica, creeranno non poche difficoltà alle imprese, difficoltà che tra l’altro saranno acuite dagli adempimenti particolarmente delicati che graveranno sugli organi di controllo.
Valga, per fare un esempio, un’ipotesi di composizione negoziata.
Si ricorda che il ricorso a tale istituto - che è disciplinato da DL 118/2021- è consentito all’imprenditore individuale o collettivo che si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. L’art. 15 dispone a carico dell’organo di controllo la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo al ricorrere dei previsti presupposti, richiamando genericamente il dovere di sorveglianza ex art. 2403 cc.
In punto responsabilità, la norma fa riferimento all’art. 2407 cc, che però concerne sia la responsabilità esclusiva dell’organo di sorveglianza che quella solidale con l’organo amministrativo, per cui la tempestività della segnalazione a questo andrà valutata in tale contesto. E lo stesso accade per la segnalazione all’organo amministrativo da parte dei creditori pubblici qualificati, nel rispetto dei particolari limiti quantitativi. In conclusione il presupposto per accedere alla composizione negoziata può passare dalla sola probabilità di crisi all’insolvenza purché reversibile.
Di conseguenza, l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2086 cc coi connessi obblighi relativi alla rilevazione tempestiva della crisi e alla verifica dell’esistenza o meno della continuità, ha reso l’accertamento degli squilibri economico-finanziari, attraverso la necessaria vigilanza, uno dei principali compiti del lavoro degli organi di controllo, che nell’attuale congiuntura, appare, oltre che delicato, particolarmente gravoso, perché le situazioni di squilibrio non potranno non riguardare moltissime imprese.
5 . Conclusioni
L’auspicio è che sia il legislatore nazionale che quello comunitario rivedano, anche temporaneamente, sia le disposizioni che trattano del principio di continuità che quelle relative agli istituti di gestione della crisi, circoscrivendo la nozione di questa alla luce della situazione contingente. 

Note:

[1] 
Legge 40/2020; legge 178/2020; legge 15/2022.
[2] 
Legge 126/2020; legge 234/2021; DL 4/2022.
[3] 
Legge 69/2021.
[4] 
Da ultimo DL 21/2022.
[5] 
Legge 40/2020; legge 77/2020.
[6] 
Par. 21 OIC 11.
[7] 
Termine ulteriormente prorogato al 15 luglio 2022 dall’art. 37 dello “schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza” approvato dal CDM il 13/04/2022.
[8] 
Nello schema di DLgs viene assorbito il nuovo istituto: “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” introdotto con il DL 118/2021.
[9] 
In tema di assetti organizzativi amministrativi e contabili, tra i tanti, approfondimenti in: Risanamento d’impesa e continuità aziendale, O. Lanzi, A.I. Baretta, G.M. Ciampaglia, Giuffrè, 2021; Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: aspetti (teorici ed) operativi, A. Panizza in Ilcaso.it, agosto 2021; La mancanza degli adeguati assetti organizzativi nell’assetto societario, E. Monzeglio in Ilfallimentarista.it, giugno 2021; Spunti operativi sugli adeguati assetti alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Cagliari F. Aliprandi, A. Turchi in dirittodellacrisi.it, aprile 2022; Adeguati assetti e business judgment rule V. De Sensi, in dirittodellacrisi.it, aprile 2021.
[10] 
In tema di principio di continuità, tra i tanti, approfondimenti in: OIC 11, marzo 2018; La perdita di continuità aziendale quale causa di scioglimento delle società di capitali Assonime, 15/2017; Il rapporto tra le nozioni di perdita di continuità aziendale e crisi d’impresa Buffelli G., in Guida alla Contabilità e Bilancio, ottobre 2019. 
[11] 
Trattasi di soglie al superamento delle quali è prevista la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati all’organo amministrativo.
[12] 
Si veda Cassazione n. 24045/2021, sez. I, 06 settembre 2021.
[13] 
Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società non quotata, CNDCEC, 12 gennaio 2021, norma 3.6.
[14] 
Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società non quotata, CNDCEC, 12 gennaio 2021, norma 11.1.

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