In questa fase dell’indagine, l’argomento delle prove va sviluppato in relazione ai profili dei rapporti fra prove di parte e prove officiose e in relazione alla individuazione del materiale probatorio di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione.
L’art. 124 CCII prevede che il giudice del reclamo «… assume anche d’ufficio i mezzi di prova», il che pone l’obbligo di valutare, procedendo con ordine, i seguenti aspetti: (i) verifica della sussistenza di un diritto alla prova che spetta alle parti; (ii) verifica dell’ampiezza di questo diritto; (iii) individuazione del significato del termine “assunzione”; (iv) valutazione dei profili officiosi connessi alla tipologia del rito.
Per ciò che attiene alla prima questione, l’esistenza di un diritto delle parti di concorrere alla formazione della prova è indiscussa alla luce del chiaro disposto dell’art. 124 nella parte in cui nel contenuto degli atti difensivi introduttivi è esplicitamente enunciato il fatto che le parti possono indicare le prove, ed indicare le prove non può che voler dire che le parti hanno diritto di formulare richieste istruttorie sulle quali il giudice ha l’obbligo di provvedere. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dall’uso del termine «anche» che consente di affermare che la formazione delle prove è sicuramente affidata alle parti e senza alcuna limitazione quanto al singolo mezzo di prova [91] (talché, come già accennato per gli atti introduttivi, anche prove costituende possono trovare ingresso nel procedimento [92]).
Ma il punto più delicato, visto dal prisma delle parti, una volta stabilito che hanno diritto alla formazione della prova, è rappresentato dal fatto che, ancorché non espressamente menzionato, alle parti va riconosciuto anche il diritto di contraddire sul risultato della prova [93] da loro richiesta e di contraddire sulla ammissione della prova officiosa. Il diritto a svolgere difese sul risultato della prova non è espressamente enunciato perché nell’adozione del modello processuale camerale, si sono voluti irrobustire gli adempimenti connessi alla fase introduttiva del giudizio, ma non si è voluto fare altrettanto con riferimento allo sviluppo delle fasi successive, affidate alla discrezionalità del giudice. Ciò nondimeno alle parti, dopo l’assunzione della prova, va attribuito il diritto di poter svolgere osservazioni, deduzioni e contestazioni sull’esito della prova, prima che il collegio assuma la decisione; ove questo diritto venisse negato, non si potrebbe neppure discorrere di sussistenza di un diritto alla prova, diritto che secondo la letteratura che più si è occupata del tema delle prove, altro non è che una sfaccettatura del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.
Questi ampi poteri discrezionali riguardano, però, solo l’organizzazione del procedimento; infatti, la struttura camerale del reclamo non comporta il venir meno del principio della domanda, sì che il procedimento non è affatto qualificabile come “inquisitorio” [94]perché nulla autorizza a ritenere che la formazione del thema decidendi sia affidata [anche] alla iniziativa del giudice. L’oggetto del processo è la verifica della esattezza – o della opportunità (diversamente da ciò che accade nel reclamo proposto ai sensi dell’art. 133 CCII dove le censure deducibili sono limitate alla violazione di legge, nel reclamo ex art. 124 sono proponibili anche doglianze che attengano alla mera opportunità del provvedimento) – del provvedimento impugnato.
Ma se di officiosità non si può discorrere con riguardo al thema decidendi, questo non comporta ancora che l’officiosità non possa emergere sul fronte delle prove. Il dato testuale offerto dalla disposizione lascerebbe intendere che ciò che può avvenire d’ufficio è l’assunzione delle prove e non già l’ammissione; stando, dunque, alla lettera della legge, il giudice potrebbe assumere una prova richiesta dalle parti negli atti introduttivi, ma poi non sollecitata nel corso dell’udienza perché ad esempio quella parte non è comparsa. Così interpretata, la norma andrebbe letta come una deroga all’art. 208 c.p.c. e non invece come disposizione da confrontare con l’art. 115 c.p.c.; in tal senso il tribunale o la corte d’appello potrebbero solamente avvalersi del catalogo dei mezzi di prova officiosi, ricavabile dal codice di rito.
Prima di pervenire a questa conclusione, si impone, però, un rinvio a quanto rappresentato a proposito della qualificazione del procedimento di reclamo. Infatti, se il reclamo è classificabile anche nella sostanza, oltre che per il dato formale dell’incipit di cui al comma 1, come procedimento in camera di consiglio, tutta la fase istruttoria sarebbe governata, anche, dal regime previsto nell’art. 738 c.p.c. che, in sintesi, consente al collegio di «assumere informazioni» [95], il che non deve determinare alcuna autoreferenzialità esclusiva [96], ma porsi come strumento additivo di conoscenza del fatto oggetto della lite [97].
Nel materiale probatorio che il giudice del reclamo può valutare, un ruolo importante è giocato dalla documentazione prodotta in funzione della pronuncia del provvedimento poi impugnato ex art. 124 e, più in generale, dalla documentazione inserita nel fascicolo concorsuale.
In passato la giurisprudenza aveva risolto questi problemi con molta (forse troppa) sufficienza, stabilendo che i documenti allegati alle istanze e ai ricorsi – sui quali aveva provveduto il giudice delegato – e finanche il fascicolo concorsuale, fossero di base compresi fra le prove della fase di reclamo pur quando su di essi non si fosse formato il contraddittorio [98].
Su questo aspetto occorre una chiarificazione: non bisogna confondere l’acquisizione degli atti della fase di “primo grado”, con l’acquisizione del fascicolo concorsuale. Un conto è consentire che il collegio possa esaminare gli atti già valutati dal giudice a quo in base al principio per il quale il fascicolo del processo oggetto di riesame è, di diritto, acquisito al processo di impugnazione, tutt’altro conto, invece, è consentire che il giudice ad quem possa scegliere il materiale sul quale fondare la decisione, andandolo a prelevare dal fascicolo della procedura. Poiché nella dinamica della procedura concorsuale è normale che vi sia una continua sequenza di atti che vengono inseriti nel fascicolo, non si potrebbe mai sapere, preventivamente, quali sono gli atti oggetto dell’indagine e se questi atti siano stati conosciuti dalle parti; in tal senso occorre un provvedimento formale di acquisizione, questo sì adottato in base all’art. 738 c.p.c., nel quale si abbia cura di precisare che sono destinati a far parte del materiale probatorio gli atti della procedura compiuti sino ad una certa data.
Ricondotte in questi confini, le anomalie istruttorie del procedimento camerale (e di quello su diritti in particolare), si rivelano non così eterodosse da non poter essere tollerate; si aggiunga che il ricorso ai poteri probatori officiosi da parte del giudice non equivale a riconoscere potestà discrezionali assolute, in quanto occorre che dell’uso sia data congrua motivazione, in funzione di assicurare un dovuto controllo ad un giudice superiore.
Infine, tra le prove ammesse non si può certo escludere che compaiano anche quelle atipiche [99].