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Commento

Il sovvertimento dei commi 5 dell’art. 147 L. fall. e dell’art. 256 CCII - Commento a Cass. 9 gennaio 2026, n. 482*

Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza

9 Marzo 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
App. Venezia
Trib. Vicenza

Visualizza: Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2026, n. 482, Pres. Terrusi, Est. Zuliani

Visualizza: Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2026, n. 482, Pres. Terrusi, Est. Zuliani

Visualizza: Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2026, n. 482, Pres. Terrusi, Est. Zuliani

Nella vicenda oggetto di esame della Corte, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale per l’esercizio di una attività edilizia, viene esteso il fallimento, in applicazione dell’art. 147, comma 5, L. fall., ad una società di fatto esistente tra costui ed altri soggetti per lo svolgimento di attività di etero direzione delle società del gruppo risalente al soggetto già dichiarato fallito. L’Autore, dopo aver elencato le novità introdotte nel comma 5 dell’art. 256 del codice della crisi rispetto al pari comma dell’art. 147 L. fall., passa ad esaminare il fenomeno della società e supersocietà di fatto occulta evidenziando le differenze correnti tra queste e la società occulta abusiva di holding, per poi delineare le caratteristiche poste a fondamento della previsione normativa concorsuale. A questo punto passa in rassegna le decisioni dei giudici di merito e di legittimità che hanno offerto spiegazioni diverse al trapianto della fattispecie accertata nel campo di applicazione del comma 5 dell’art. 147 L. fall. e, di conseguenza, del pari comma dell’art. 256 CCII.
Riproduzione riservata
1 . Il passaggio dall’art. 147, comma 5, legge fallimentare all’art. 256, comma 5, del codice della crisi
La sentenza oggetto del presente commento, dopo aver ribadita la intervenuta preclusione da giudicato sulla questione riguardante la nullità della sentenza di fallimento per la partecipazione del magistrato incompatibile, conferma la sentenza d’appello anche nella parte in cui accerta la sussistenza del presupposto di fatto e di diritto per l’estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5, L. fall., del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto tra lui e altri due soci. Nulla da dire sulla prima statuizione che riteniamo del tutto corretta, ci soffermeremo sull’interpretazione dell’art. 147, comma 5, L. fall., in quanto la Corte offre al tema dell’estensione del fallimento, ed ora della liquidazione giudiziale, alla società occulta scoperta dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico di un imprenditore individuale, argomenti nuovi, contrastanti con le ricostruzioni della pregressa giurisprudenza, che costituiscono lo spunto per alcune riflessioni sul tema. 
E’ opportuno ricordare che l’art. 147 L. fall. è stato oggetto di ampia revisione in occasione della riforma del 2006 e la versione licenziata da tale riforma, rimasta immutata fino all’entrata in vigore del nuovo codice della crisi, è stata integralmente ripresa dall’art. 256 CCII, con alcune significative innovazioni. 
Una di queste è rinvenibile nel comma 5 dell’art. 256, lì dove si ammette espressamente che all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di una “società di fatto occulta”[1] si possa addivenire non solo qualora la liquidazione giudiziale abbia riguardato inizialmente un imprenditore individuale, ma anche qualora la procedura concorsuale iniziale abbia riguardato una società, quale ne sia il tipo e, quindi, anche una società di capitali[2]. 
Per la verità la novità normativa introdotta nel comma 5 dell’art. 256 CCII, riprende un approdo cui era già pervenuta la giurisprudenza, quando aveva affermato (nel vigore della legge fallimentare) che ”La norma dell'art. 147, comma 5, L. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, cosiddetta supersocietà di fatto”[3]. Invero, “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del comma 1 dell'art. 147 L. fall.[4], non vi è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 5– in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci – possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo”[5]. 
In sostanza il focus dell'art. 147, comma 5, L. fall. non appare diretto verso una o altra forma di esercizio dell'attività di impresa (individuale o, per contro, collettiva), ma è volto piuttosto verso l'ipotesi in cui - una volta dichiarato il fallimento di un imprenditore- sia esso individuale che collettivo – emerga, in un momento successivo, che, invece, l’impresa da questi esercitata è riferibile ad una società tra il soggetto già dichiarato fallito ed altri: di modo che, mentre “il comma 4 riguarda il caso di successiva emersione di soci occulti di società palese”, il comma 5, invece, “si concentra sul caso della successiva emersione 
di una società dapprima …. occulta e distinta dal soggetto già dichiarato insolvente”[6]. 
Conseguenza di tanto è che la società occulta cui estendere il fallimento o la liquidazione giudiziale ai sensi dei commi 5 degli artt. 147 L. fall. e 256 CCII, può essere costituita da una società tra soggetti individuali o cui partecipano società di persone, oppure da una c.d. supersocietà quando ad essa partecipino anche società di capitali; in entrambe, in applicazione dell'art. 147 comma 5 L. fall., ed ora del pari comma dell’art. 256 CCII, si ha l’estensione ascendente del fallimento o della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società di capitali ad una retrostante società di fatto composta dal fallito o dal liquidato, persona fisica o ente collettivo, con soggetti diversi, e all’applicazione discendente del fallimento o della liquidazione giudiziale della società di fatto ai soci di fatto. Queste società o supersocietà di fatto hanno, come tutte le società, “una estensione orizzontale, nel senso che in essa tutti i soci, mossi dalla identica affectio societatis, tendono a realizzare lo scopo comune dei contratti con comunione di scopo, aventi per oggetto l'esercizio di una impresa comune”[7]. 
La modifica del quadro normativa ha tuttavia spostato i termini del dibattito perché il riconoscimento dell'ammissibilità della partecipazione delle società di capitali in società di persone, costituisce non più il punto di arrivo di un percorso interpretativo, bensì un dato ineccepibile di partenza che rende obsolete le pur numerose critiche della dottrina al richiamato orientamento[8]. 
Invero, una volta ammessa la fallibilità della supersocietà di fatto sussistente tra società di capitali e tra queste e persone fisiche, rimane sullo sfondo la promiscuità della tematica in questione con quella dei gruppi, per la possibilità che l'imprenditore collettivo sia in realtà controllato, influenzato se non proprio partecipato da altro imprenditore, individuale o collettivo; il che ha posto il problema della distinzione della supersocietà di fatto rispetto alla holding di fatto, pur autonomamente fallibile, che identifica la fattispecie della direzione e coordinamento di un gruppo di società organizzate verticalmente.
2 . La società di fatto, la supersocietà di fatto e la holding di fatto
La questione posta è presente e cruciale nella vicenda in esame dato l’inquadramento della stessa nell’ambito dell’art. 147, comma 5, L. fall., ma è diventata, in linea generale, molto rilevante con l’entrata in vigore del codice della crisi nel quale sono presenti numerose norme dedicate al gruppo di imprese, visto come una delle possibili forme organizzative dell'impresa del quale vengono delineate le relazioni tra le varie società basate sull'esercizio dell'attività di direzione includendo tra i soggetti che esercitano la direzione e il coordinamento anche la persona fisica (art. 2, comma 1, lett. h), CCII). 
Anche in questi casi vi è un fenomeno di aggregazione di imprese eppure netta è la distinzione tra l’aggregazione in cui sia ravvisabile una supersocietà di fatto che giustifica l’applicazione del comma 5 dell’art. 147 L. fall. e dell’art. 256 CCII, da quella che si realizza in una holding di fatto, basandosi la prima su di un esercizio in comune dell'attività svolta nell’interesse dei soci e la seconda sull'esercizio di direzione cui le società del gruppo sono soggette, l’attività delle quali è quindi finalizzata a realizzare l’interesse del o dei soggetti che hanno il controllo. 
L’attività di direzione e coordinamento di società è, infatti, con la riforma societaria, diventata una “autonoma attività che per sua natura non esige la spendita del nome e che non ha una “autonoma economicità” rispetto a quella dell'impresa dominata e che può generare uno specifico tipo di responsabilità risarcitoria in caso di abuso e non certo una responsabilità patrimoniale frutto di una estensione della procedura concorsuale”[9]. Una tale responsabilità si innesta, infatti, in uno scenario di più società tra loro collegate in vario modo facenti parte di un gruppo che siano di fatto eterogestite da una holding occulta di fatto da cui può discendere, a seguito della richiesta del curatore del fallimento di una società del gruppo, la dichiarazione di fallimento di questa società di fatto holding per la ricorrenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 L. fall. (artt. 1, 2,121 CCII); questa società dominante può quindi essere dichiarata fallita o ammessa alla liquidazione giudiziale non per l’insolvenza che ha determinato il fallimento o la liquidazione già dichiarato di una società del gruppo, ma per una autonoma insolvenza qualora, cioè, ricorrano gli ordinari presupposti soggettivi ed oggettivi della fallibilità, in modo da incrementare il patrimonio destinato ai creditori della società già dichiarata fallita o ammessa alla liquidazione giudiziale (e non solo, come si dirà) per effetto del sorgere di un credito risarcitorio verso chi ha esercitato, abusandone, attività di direzione e coordinamento, arrecando pregiudizio a questi creditori. 
Caratteristica, quindi, della holding società di fatto generativa di un tale danno risarcibile è che più soggetti, persone fisiche o giuridiche, in società tra loro, abbiano svolto un’attività di coordinamento e di controllo su tutte le società del gruppo operando nell’interesse imprenditoriale contrario a quello delle società controllate ed in violazione dei principi di corretta gestione (rendendole meri veicoli strumentali all’interesse proprio od altrui). In tal caso la società di fatto holding può essere dichiarata responsabile del pregiudizio patrimoniale provocato alle subornate verso i creditori di queste e questo diritto viene esercitato, a norma del quarto comma dell’art. 2497 c.c., dal curatore di una delle società dominate dichiarata insolvente, il quale acquista la legittimazione ad esercitare l’azione risarcitoria spettante ai creditori nei confronti della holding occulta per il fatto che questa società ha operato nell’interesse imprenditoriale dei singoli soci, contrario a quello delle società utilizzate ed in violazione dei principi di corretta gestione, rendendole meri veicoli strumentali all’interesse proprio od altrui. 
Situazione questa del tutto diversa dall’estensione del fallimento o della liquidazione giudiziale alla supersocietà di fatto, che postula una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa che sia indice della sussistenza del comune intento sociale perseguito, che deve essere non contrario, ma conforme all'interesse dei soci, tant’è che è stato più volte affermato che “la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone, fisiche o giuridiche, che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto, essendo, semmai, indice dell’esistenza di una holding di fatto[10]. 
In realtà, una volta ammessa, dal primo come dal quinto comma degli artt. 147 L. fall. e 256 CCII, la possibilità che una società di capitali partecipi ad una società di persone, la prima decisiva questione attiene alla concreta riconducibilità allo schema societario della fattispecie concretamente profilatasi, alla luce di quanto ricostruibile ex post, come fisiologicamente accade in tutti i casi in cui occorra valutare il rilievo giuridico dei comportamenti delle parti[11]; si tratta, in altre parole, di stabilire (in primo luogo) se possa attestarsi l'esistenza di una concreta organizzazione imprenditoriale collettiva, rilevante ex art. 2082 c.c. e altresì riferita alle attività di cui agli artt. 2193-2195 c.c. corrispondente a quella apparentemente esercitata dall’imprenditore già dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale. 
Ed anche su questo aspetto la S. Corte è stata molto chiara quando ha precisato che “al fine di pervenire al fallimento della supersocietà di fatto non occorre necessariamente la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può invece risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, partecipazione agli utili e alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sistematicità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni” [12]. Pertanto, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica e rigorosa dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'impresa, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società[13], rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni; importa, cioè, che questa sia indice della sussistenza del comune intento sociale perseguito, che deve essere non contrario all'interesse dei soci. 
Questa impostazione comporta che, sia per l’estensione del fallimento (o della liquidazione giudiziale) alla società come alla supersocietà di fatto che per l’accertamento della holding di fatto, il ricorrente è tenuto a dimostrare l’esistenza della denunciata società di fatto desumibile da quelli che sono considerati i normali indici di esteriorizzazione di una società irregolare e occulta, che possa essere dichiarata fallita quale imprenditore che persegue un'attività che rientri nel catalogo di cui all'art 2195 c.c.; tuttavia, nel primo caso, è richiesto un agire nell’interesse, ancorché diversificato, dei soci della società di fatto e non contro di esso, nel mentre nella holding di fatto, per la parte che rileva ai fini del discorso che si sta facendo, è tipico che la società di fatto abbia svolto non un mero controllo, ma una attività di direzione e coordinamento, altrimenti si è fuori dalla portata dell’art. 2497 c.c.[14] e che tale attività di direzione e coordinamento sia stata svolta non per perseguire l'interesse sociale delle società controllate- e cioè l'interesse comune delle società del gruppo- ma per realizzare interessi propri, esterni e diversi da quelli delle singole società, di modo che (essendo l’interesse perseguito contrastante con quello delle società controllate) l’attività sociale può definirsi abusiva determinando un illecito produttivo del danno risarcitorio legittimante l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.; danno che, ovviamente, deve essere collegato da un nesso di causalità con l’attività illecita della società holding di fatto[15]. 
Inoltre, il quinto comma dell’art. 147 L. fall. (come il comma 5 dell’art. 256 CCII), consentendo l’estensione del fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale ai soci occulti di una società occulta di cui fa parte il soggetto già fallito, fa sì che, per effetto della responsabilità illimitata dei soci della s.d.f. occulta, il patrimonio dei soci venga acquisito a beneficio esclusivo dei creditori dell’impresa originariamente ritenuta individuale e poi prospettata come impresa collettiva, e non certo a beneficio dei creditori delle altre società del gruppo. Quando, invece, si fonda la dichiarazione di fallimento della società occulta sulla asserzione che i soci hanno svolto una attività di coordinamento e di controllo su tutte le società del gruppo in violazione dei principi di corretta gestione, si afferma che tutte le società del gruppo erano etero dirette contro l’interesse sociale di ciascuna da una sovrastante società di fatto con caratteristiche di holding, sicchè qui il sistema delle responsabilità dei soci della holding si estrinseca in termini di responsabilità risarcitoria per abuso del dominio ex art. 2497 c.c., in danno di coloro che hanno eterodiretto le società del gruppo nel loro esclusivo interesse ed a vantaggio di tutte le società eterodirette abusivamente dai soci costituenti la holding di fatto, sicchè i patrimoni dei soci coinvolti sono a disposizione dei creditori di tutte le società del gruppo danneggiate dalla abusiva etero direzione. 
Diversa, quindi, è anche la legittimazione, nel senso che questa appartiene sempre alla curatela, che, però, nel caso di cui all’art. 2497 c.c., agisce quale portatore del credito per il danno patrimoniale subito dai creditori dalla asserita eterodirezione della società holding, nel mentre nel caso della estensione di cui al comma 5 dell’art. 147 L. fall. e di cui al pari comma dell’art. 256 CCII, agisce quale curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale individuale o collettivo che chiede l’estensione del fallimento ad una società occulta effettiva titolare dell’impresa apparentemente attribuita all’imprenditore già dichiarato insolvente. 
E proprio la possibilità di salvaguardare la posizione dei creditori delle controllate con azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti autori dell'abuso di direzione e coordinamento infragruppo evidenzia ancor più l’autonomia di questo rimedio che, segnando una netta differenza rispetto alla responsabilità per estensione della società o supersocità di fatto, esclude che la fattispecie della holding di fatto che opera abusivamente possa rientrare nella previsione dell’art. 147, comma 5, L. fall. o del pari comma dell’art. 256 CCII, in forza dei quali i creditori hanno interesse all'accertamento della società per ampliare la sfera dei responsabili distribuendo su una pluralità di debitori la tutela dei propri diritti nascenti dalle obbligazioni contratte per l'esercizio dell’attività economica facente capo all’ imprenditore individuale o collettivo già dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale. 
La costruzione di una supersocietà di fatto poneva, altresì, il problema della violazione dell’art. 2361, comma 2, c.c. il quale- nel prevedere che assunzione da parte della s.p.a. della partecipazione in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere deliberata dall'assemblea e che di tale partecipazione gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa al bilancio- evidenzierebbe che la preventiva delibera assembleare costituisce norma inderogabile, posta a tutela dei soci e dei creditori della s.p.a., che altrimenti vedrebbero la società assumere, a loro insaputa, lo status di soggetto fallibile per obbligazioni altrui, pur in assenza di insolvenza, come avviene per il caso di fallimento in estensione. Va pertanto “confermata la ricostruzione della fattispecie ex art. 2361, comma 2, c.c. in termini di norma avente natura proibitiva del compimento di un determinato atto, trattandosi (non già della violazione di mere regole di comportamento, bensì) di una preclusione ex lege verso determinati atti da parte degli amministratori”[16]. 
Anche in questo caso la risposta è stata data dalla giurisprudenza, in particolare da Cass. n. 1095/2016[17], secondo la quale la partecipazione acquisita dall'amministratore senza osservanza dei requisiti legali prescritti è pienamente valida: l'inadempimento dell'organo gestorio avrebbe rilevanza meramente interna, giustificando l'adozione dei rimedi rispetto ad esso predisposti (azione sociale di responsabilità, revoca, denuncia al tribunale), ma non varrebbe a determinare la nullità dell'acquisto compiuto o l'inefficacia dell'attività imprenditoriale di fatto svolta[18]. 
In tal modo il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori mediante il compimento di atti eccedenti i poteri loro conferiti è stato interamente trasferito sulla società, offrendo ai terzi la sicurezza che essa farà fronte in ogni caso agli atti posti in essere, in suo nome e per suo conto, dall'organo gestorio, posto che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, non può in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l'insolvenza della società di fatto) proprio in forza di una violazione di legge perpetrata dai suoi amministratori. 
Eguale questione è sorta per le s.r.l. stante il disposto dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. che riserva alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei loro diritti. Sul punto è stato agevole rispondere che la partecipazione della s.r.l. ad una società di persone non rientra nelle operazioni comportanti una rilevante modificazione dei diritti dei soci in quanto la modifica derivante dall'acquisto della partecipazione consiste nell'assunzione da parte della s.r.l. della responsabilità illimitata per le obbligazioni della partecipata, mentre non muta la posizione dei soci, che continuano ad essere vincolati nei limiti del conferimento. Al più, aggiunge ancora Cass. n. 1095/2016, l'operazione di acquisto potrebbe “rientrare fra quelle, sempre riservate alla competenza dell'assemblea dei soci, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, ma in questo caso occorrerebbe accertare che la partecipazione in una società personale sia cosi eterogenea rispetto ai fini sociali da modificare in concreto l'oggetto”, sicchè al di là di tale ipotesi, l'acquisto resta un atto gestorio riservato agli amministratori, efficace sino al limite dell'agire intenzionale dannoso dei terzi, di cui all'art. 2475 ter c.c.. 
In conclusione, la responsabilità da abuso del dominio è una responsabilità risarcitoria da attività che nulla ha a che vedere con forme di estensione della responsabilità patrimoniale che girano tuttora intorno alle diposizioni di cui all'art. 256, comma 5, CCII, che non solo ha dato dignità normativa alla cd. supersocietà di fatto, intesa nella sua accezione più ampia quale società di fatto partecipata da una o più società di capitali, ma consente che, accertata l'esistenza di una società di fatto della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società di capitali, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto, che va estesa ai singoli soci quale conseguenza ex lege prevista dall’art. 256, comma 1, CCII, senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza, come per qualunque socio di una s.n.c. irregolare.
3 . L’identità dell’attività dell’imprenditore dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale e quella della società o supersocietà di fatto occulta
Nello schema del quinto comma dell’art. 147 L. fall. (come in quello delineato dal pari comma dell’art. 256 CCII), una delle condizioni cui è subordinata l'estensione del fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale alla società occulta (e per ripercussione ai soci occulti della stessa) è che l’attività dell'impresa gestita dal soggetto apparente imprenditore individuale o collettivo e quella imputabile alla società o supersocietà di fatto occulta tra questi ed altri devono essere identiche perché sia l’art. 147, comma 5, L. fall. che l’art. 256, comma 5, CCII richiedono, per l’estensione, che l’impresa per la quale è stato dichiarato il fallimento o aperta la liquidazione giudiziale a carico di un imprenditore individuale o collettivo sia “riferibile” ad una società di cui il soggetto già dichiarato insolvente sia socio illimitatamente responsabile; e qui la riferibilità implica la comunanza giacchè solo in tal caso, gli atti, negoziali e non, che sono l'esplicazione dell’esercizio dell’attività di impresa apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto già dichiarato insolvente, possono essere imputabili alla società occulta che si sostiene sia il vero imprenditore. 
Invero, il fallimento (come l’apertura della liquidazione giudiziale) della società occulta costituisce una eccezione al principio della spendita del nome, secondo cui la qualità di imprenditore è acquistata solo dal soggetto che spende il proprio nome nell'esercizio dell'attività d'impresa o il cui nome è legittimamente speso nell'esercizio della stessa attività, tant’è che la dottrina ricorre al concetto del mandato senza rappresentanza; si dice[19], infatti, che “nel caso di società occulta... l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili. Chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio, sia pure nell'interesse e per conto di una società di cui è eventualmente socio; agisce cioè come mandatario senza rappresentanza della società occulta”. 
Di conseguenza, come con estrema chiarezza esposto in un recente intervento della S. Corte[20], qualora dopo la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società, risulti che la relativa impresa è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito o liquidato e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche, “i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l’oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”. 
Concetti ripresi dal Sostituto Procuratore nella memoria presentata alla Corte nella vicenda in esame, quando afferma che “il fallimento originario finisce, inevitabilmente, per trasformarsi da fallimento in proprio, o, meglio, in veste di imprenditore individuale (o anche collettivo), allora necessariamente in stato di insolvenza, in fallimento in qualità di socio illimitatamente responsabile, non necessariamente insolvente, di società insolvente”. 
Tutto ciò si spiega presupponendo coincidenza tra l’attività svolta dall’imprenditore apparentemente individuale e quella attribuibile alla società occulta. In mancanza, si versa nell’ipotesi, completamente diversa da quella configurata dal quinto comma dell’art. 147 L. fall., in cui l'imprenditore gestisca una sua impresa individuale, per la quale è stato dichiarato fallito perché insolvente, e sia, poi, anche socio, se del caso occulto, di una società, che è la fattispecie presupposta dall’art. 149 L. fall. (ripreso dall’art. 258 CCII), per il quale, infatti, il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. In questi casi, invero, non si può riferire l'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale alla società occulta, perché imprenditore individuale e società occulta risultano titolari di diverse attività imprenditoriali[21]. 
Distinzione già espressa in una risalente decisione della S. Corte[22], per la quale “se un imprenditore individuale esercita più imprese, ciò ai fini fallimentari è di regola irrilevante, nel senso che tutte le imprese devono confluire nell'unica procedura a suo carico. Se, invece, un imprenditore esercita un'impresa propria e sia nel contempo socio di un'impresa collettiva, la distinzione fra le due imprese può emergere da quanto si è già detto, a proposito dell'interpretazione da dare ai rapporti fra l'art. 147 e l’art. 149 L. fall.: se l'impresa sociale (di cui l’imprenditore fallito è socio) esercita un'attività diversa da quella dell'impresa individuale, il fallimento di quest'ultima non è causa del fallimento della società. Pertanto, in quella interpretazione analogica dell'art. 147 supra riconfermata non può trascurarsi mai il suddetto rapporto di identità, fra l'imprenditore in un primo tempo ritenuto individuale e poi, nel corso della procedura fallimentare a suo carico, scoperto socio di una società (a sua volta distinguibile nelle tre tipologie della società di fatto, della società apparente e della società occulta). Soltanto tramite il rapporto di identità potrà farsi ricorso all'art. 147; se l'identità non sussiste, potrà dichiararsi un autonomo fallimento della società emersa in un secondo momento (ma preesistente), in base ad autonomi presupposti, soprattutto in relazione all'insolvenza, che deve riguardare i debiti di quella diversa società della quale il fallito faceva parte, senza possibilità di trasferire automaticamente l'accertamento della sua personale insolvenza in quella sociale, come è avvenuto nella specie, in maniera giustificabile (secondo quanto si è già avvertito) solo se sussistono tutti gli elementi che giustificano a loro volta il ricorso all'art. 147 secondo comma, legge fall.”[23]. 
Agli stessi principi si è richiamata la Corte anche in tempi più recenti[24], quando ha statuito che "con riguardo all'ipotesi contemplata dalla L. fall., art. 147, comma 5, l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perchè l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l'insolvenza personale dei soci occulti, dato che il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale ex art. 147, comma 1". E, seppur non espresso in modo altrettanto esplicito, il concetto della identità è alla base di tutte le decisioni, di cui si dirà infra, che ritengono superfluo, o comunque non determinate, l’accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto occulta perché i debiti assunti dall’imprenditore già dichiarato insolvente sono giuridicamente imputabili alla società occulta. 
Del resto, posto che l'art. 147, comma 5, L. fall. (così come il pari comma dell’art. 256 CCII) è applicabile quando si rileva l'esistenza di una società occulta che esercita una attività a mezzo di un imprenditore apparentemente individuale (o anche di una società di capitali), quando, cioè risulta che l'impresa esercitata dall’imprenditore dichiarato fallito è, in realtà, riferibile ad una s.d.f. tra il fallito ed uno o più soci occulti, è connaturata alla norma la coincidenza tra l’attività dell’apparente imprenditore individuale o collettivo dichiarato fallito e quella svolta dalla accertata società di fatto occulta, dato che le obbligazioni assunte (sia pure in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale in relazione all'impresa esercitata in tanto sono giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa in quanto siano le stesse contratte dall’imprenditore di cui originariamente è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione giudiziale. 
Nè appare condivisibile la tesi, ripresa anche nella sentenza della S. Corte, secondo cui l’attività attribuita alla società di fatto occulta può essere più ampia e complessa rispetto a quella esercitata dall’imprenditore individuale o collettivo dichiarato fallito perché le due attività non sono in un rapporto di continenza, dovendo esistere, come dianzi accennato, tra quella del fallimento già dichiarato e quella della società o supersocietà di fatto occulta una differenza non quantitativa di oggetto, ma soltanto una divaricazione soggettiva, appurata la quale, ne discendono conseguenze anche quantitative per la presenza di più soggetti che rispondono delle stesse obbligazioni[25]. 
Invero la sopravvenuta emersione di un imprenditore persona collettiva in luogo di un imprenditore persona fisica determina una nuova qualificazione del soggetto passivo del concorso, dato che, accertata la presenza dell'imprenditore già ammesso alla procedura, con la successiva sentenza si accerta, ai fini dell’estensione ai sensi dei commi 5 dell’art. 147 L. fall. (e dell’art. 256 CCII), l'esistenza di una società occulta che si avvale dell'imprenditore "palese" dichiarato fallito come "prestanome" per gestire l’attività sociale; per cui è chiaro che le due attività, quella esercitata dall’imprenditore palese e quella svolta dalla società occulta, debbano essere coincidenti perché solo in tal caso quest’ultima è “riferibile” alla seconda, tale da giustificare l’estensione della responsabilità patrimoniale che faceva capo al solo soggetto già dichiarato insolvente alla società o supersocità da lui di fatto costituita con altri, e, di conseguenza, si può dichiarare il fallimento (o la liquidazione giudiziale) della società occulta e, per ripercussione, quello di tutti i soci illimitatamente responsabili. Pertanto, la nuova decisione introduce nel concorso uno o più nuovi soggetti ma non muta l’aspetto quantitativo della responsabilità, se non per l’apporto di nuovi patrimoni alla soddisfazione dei creditori che inizialmente potevano contare soltanto sulle possibilità satisfattive del patrimonio dell’imprenditore dichiarato insolvente ed ora anche su quelle dei nuovi soggetti coinvolti; ma questo non è un presupposto della norma, bensì una conseguenza dell’accertamento della ”riferibilità”’ alla società di fatto dell’attività- e della responsabilità per le relative obbligazioni- che inizialmente sembrava essere svolta dal solo imprenditore dichiarato insolvente. 
Questa coincidenza tra le due attività comporta la superfluità, in linea di massima, dell’accertamento dello stato di insolvenza della s.d.f. occulta[26] in quanto, come detto, essa è riferibile ad obbligazioni che, in quanto assunte dal socio (apparente imprenditore individuale) nell'esercizio della sua impresa e, quindi, per conto della società, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società, ed, infatti, né l’art. 147 L. fall., né l’art. 256 CCII, fanno riferimento nel comma 5 all’accertamento della situazione di insolvenza della s.d.f. al momento della estensione. E, “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l’insolvenza di tale società può essere, allora, senz’altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento”[27]. 
Tuttavia, stante la natura della sentenza, diventa necessario attuare l’accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto nel momento in cui viene a questa esteso il fallimento o la liquidazione, senza, per un verso, prescindere dall’accertamento già compiuto all’atto dell’apertura della prima procedura, proprio perché la fattispecie di cui al comma quinto dell’art. 147 L. fall. (come quella del pari comma dell’art. 256 CCII) presuppone che la società (o supersocietà) di fatto occulta abbia svolto la sua attività tramite l’imprenditore individuale già dichiarato fallito, per cui quell’attività a questi apparentemente attribuibile era in realtà “riferibile” alla s.d.f. occulta; e, senza, per altro verso, alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili o liquidabili, dall’art. 5 L. fall. o dagli artt. 2 e 121 CCII, perché tra la prima e la successiva dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziaria decorre del tempo che può aver modificato la situazione. 
In questa prospettiva, un accertamento dell’insolvenza della società di fatto inevitabilmente si riduce, nella fattispecie in esame dell’estensione, a verificare se quell’insolvenza già accertata al momento della prima decisione sussiste ancora, potendo nel frattempo i soci della società occulta aver fatto fronte alle obbligazioni; ed, infatti, in più di qualche decisione che richiede un nuovo accertamento dello stato di insolvenza della s.d.f. o della super società si fa leva sulla considerazione che all’insolvenza appurata al momento della originaria dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. o della super società di fatto[28]. 
Per la verità la giurisprudenza favorevole alla tesi che l’accertamento dell’insolvenza debba essere riferito alla società di fatto non limita il nuovo accertamento alla ricorrenza di questa ipotesi ma aggiunge, a sostengo della tesi propugnata, che nella fattispecie in esame “non si tratta di un fallimento dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà), ma autonomo” … sicchè “l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza"[29]. 
Tutto ciò è vero, ma è altrettanto vero che questa nuova dichiarazione è in realtà l’estensione di un fallimento o una liquidazione giudiziale già dichiarata in precedenza avente ad oggetto un imprenditore, individuale o collettivo, che si scopre essere socio della s.d.f. occulta, ove, come già ricordato, l'insolvenza già accertata con la prima sentenza di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale si estende alla società di fatto occulta giacchè riferibile ad obbligazioni che, in quanto assunte dal socio (apparente imprenditore unico individuale o collettivo) nell'esercizio della predetta impresa e, quindi, in nome proprio ma per conto della società occulta, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società. 
Orbene la natura di società di fatto occulta già di per sè prescinde da criteri di imputazione formale e di spedita del nome perché la società di fatto non dispone di una contabilità che si traduca in un bilancio o altri documenti utilizzabili. Di conseguenza la verifica dell’insolvenza della società di fatto inevitabilmente si riduce, nella fattispecie in esame, all’esame della situazione che ha determinato l’iniziale dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale e, alla fin fine, oltre che avere lo scopo di accertare se quell’insolvenza sussiste ancora, può avere rilievo in situazioni marginali e ben delineate perché, come detto, un nuovo accertamento dello stato di decozione della società non può non tenere conto della complessiva situazione patrimoniale della stessa rapportata anche al momento di quella parte già colpita dalla prima decisione. 
Ecco allora che l’accertamento della sufficienza attuale a consentire il regolare adempimento delle obbligazioni- che sono le medesime che avevano determinato la declaratoria di fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale e che con la scoperta che questi agiva in società di fatto con altri passano alla società- evidenzia soltanto che il fallimento dell’imprenditore individuale non ha più ragione di esistere in quanto i creditori sono stati soddisfatti, per cui si può procedere alla chiusura dello stesso, senza innescare l’estensione alla società di fatto.
Se, al contrario, il fallimento dell’imprenditore individuale è stato dichiarato per la presenza di debiti personali non inerenti all’attività imprenditoriale svolta, viene a mancare quel rapporto di identità tra le due attività che, come si è detto, è il presupposto per l’applicazione dell’art. 147, comma 5, L. fall.; nel mentre qualora siano stati i soci occulti della società occulta a contrarre anche debiti personali, questo dato non fa che confermare l’insolvenza già accertata. 
Si può quindi dire conclusivamente sul punto che la necessaria coincidenza tra l’attività per la quale è stato dichiarato il primo fallimento o aperta la liquidazione giudiziale dell’imprenditore (individuale o collettivo) e quella attribuita alla società o supersocietà di fatto occulta cui si intende estendere la procedura già in corso a norma dell’art. 147, comma 5, L. fall. o dell’art. 256, comma 5, CCII richiede un accertamento della situazione di insolvenza della società di fatto che non può essere limitato alla sola valutazione della capacità di questa a far fronte ai propri debiti, ma va collegata alla insolvenza già accertata con l’iniziale dichiarazione di insolvenza e valutata complessivamente, con le sfaccettature appena evidenziate. 
Concetto che è stato tradotto da Cass. n. 204 del 2024, già richiamata, nei seguenti termini: in caso di estensione del fallimento secondo lo scenario prefigurato dall’art. 147, comma 5, L. fall., poiché i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta, l’insolvenza di tale società può essere direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento, ferma restando la possibilità per la società occulta - così come per i suoi soci illimitatamente responsabili - di dimostrare in sede di giudizio di fallimento in estensione ex art. 147, comma 5, L. fall. l’insussistenza dello stato di insolvenza, provando di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci non sono, in realtà, debiti della società. L’alterazione degli ordinari principi sull’onere della prova, si spiega proprio con la natura derivativa dell’estensione, che creerebbe una presunzione di insolvenza della s.d.f. occulta, superabile attraverso la prova del contrario fornita da chi vi ha interesse.
4 . La vicenda sottesa alla decisione della Suprema Corte
Appare opportuno, preliminarmente, sintetizzare la sottesa vicenda processuale che ha portato alla decisione finale della Corte. 
Questa trae origine dal fallimento dell’imprenditore individuale MMG, titolare della ditta individuale M Real Estate di MMG (in seguito anche MRE), svolgente l’attività economica di “costruzione di edifici residenziali e non”, dichiarato, su richiesta del Pubblico Ministero, dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 21/2019 depositata in data 28 luglio 2019. 
Il Tribunale di Vicenza, a seguito di ricorso ex art. 147, comma 5, L. fall.- applicabile ratione temporis- presentato dal curatore del dichiarato fallimento, con sentenza resa il 29.5.2020, n. 40, dichiarava il fallimento della società di fatto intercorsa tra MMG, MT e GDC, sulla base dell’esistenza di prove che i tre avevano collaborato nell’attività di eterodirezione delle società del gruppo di società riconducibili a MMG, effettuando le operazioni di maggior rilievo inerenti alle varie società, cooperando nella gestione delle stesse, concordando di ricorrere all’indebitamento bancario ecc. 
Dopo una fase interlocutoria dovuta alla dichiarazione da parte della Corte d’Appello di Venezia di nullità della sentenza dichiarativa per violazione dell'art. 25, comma 2, L. fall., e all’annullamento della stessa da parte della Cassazione[30], la Corte veneziana- avanti alla quale la causa era stata riassunta per la decisione nel merito della impugnazione della sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società di fatto e dei soci- con sentenza pubblicata in data 2.12.2022 rigettava i reclami ex art. 18 L. fall. proposti da MT e GDC avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 40 del 2020, ritenendo che dal complesso materiale probatorio acquisito in atti risultavano una quantità di elementi idonei a far ritenere, in maniera grave, precisa e concordante, che MMG, MT e GDC avevano collaborato in via professionale e con stabile organizzazione nella gestione di una serie di società di capitali delle quali MMG deteneva - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciarie - quote o partecipazioni, esercitando l'indirizzo, il controllo e il coordinamento di tali compagini e realizzando svariate operazioni speculative attraverso l'utilizzo delle società del gruppo. 
Avverso questa decisione i soccombenti MT e GDC proponevano ricorso per cassazione, la quale, con ordinanza interlocutoria nr. 27404 del 2024 disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, intercettando tre aspetti di rilievo sintetizzati in tre quesiti: i) se la sentenza dichiarativa del fallimento dell’impresa individuale comporti necessariamente l’accertamento non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa; ii) se, in mancanza di un accertamento esplicito circa l’effettiva natura dell’impresa, si debba ritenere che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell’attività indicata presso il registro delle imprese; iii) se l’accertamento sulla natura dell’impresa possa essere in qualche modo modificato e/o integrato dal tribunale nel momento in cui venga richiesta l’estensione del fallimento ad eventuali soci di fatto e occulti, al fine di stabilire se l'impresa sociale di cui l’imprenditore fallito era – in tesi - socio esercitasse un'attività identica o diversa da quella dell'impresa individuale”. 
A questi quesiti ha cercato di dare risposta la Cassazione con la sentenza in commento.
5 . La decisione del Tribunale dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale
L’aspetto sorprendente della descritta vicenda giudiziaria è che i giudici di merito hanno ricondotto alla previsione di cui all’art. 147, comma 5, L. fall. una fattispecie in cui i soci MT e GDC sono stati dichiarati falliti quali soci occulti non di una società di fatto che gestiva l’attività di impresa apparentemente esercitata da MMG, quale titolare della ditta individuale M Real Estate di MMG (dichiarata fallita e il cui curatore aveva chiesto l’estensione alla s.d.f.), che aveva lo scopo preciso edilizio, ma quali soci di una holding di fatto che gestiva le varie partecipazioni facenti capo a MMG, senza alcun confronto con i risultati dell’evoluzione interpretativa giurisprudenziale di cui si è trattato nei precedenti paragrafi e senza preoccuparsi delle evidenziate consistenti differenze, concettuali e giuridiche, tra estensione del fallimento alla s.d.f. o alla super società di fatto in forza della richiamata norma fallimentare e la holding di fatto di eterogestione abusiva, che pur nella specie viene evocata e individuata. 
Va, tuttavia, rilevato che questi pacifici approdi della S. Corte, seppur non richiamati né esaminati nel loro significato, sono stati sicuramente presenti nelle decisioni dei giudici di merito, dato che questi hanno cercato di spiegare le ragioni che giustificano la riconduzione alla previsione dell’art. 147, comma 5, L. fall. della fattispecie posta alla base della dichiarazione di fallimento della società di fatto e dei soci MT e GDC. 
È opportuno fissare un punto di partenza e farlo coincidere con la sentenza n. 21 del 14.2.2019 del Tribunale di Vicenza, con la quale viene dichiarato il fallimento di “MMG, quale titolare della ditta individuale M Real Estate di MMG, con sede legale in Vicenza, Contra' ……, n. …, nato a ……. il …… , residente in ……… “, ossia viene dichiarato il fallimento dell’imprenditore esercente l’attività denominata MRE, operante nel settore edilizio di costruzione di edifici residenziali e non. 
Questa statuizione, a detta della Cassazione, non sarebbe sufficiente ad individuare la specifica attività commerciale svolta dall’imprenditore dichiarato fallito non essendo stata la qualità imprenditoriale commerciale oggetto di contestazione da parte della persona fisica, sicchè non vi è alcuna norma che imponga di stabilire una esatta corrispondenza tra l’attività commerciale accertata implicitamente nella sentenza di fallimento della persona fisica e le indicazioni sull’oggetto dell’attività contenute nel registro delle imprese, dovendosi i fatti posti a fondamento della sentenza di fallimento individuale ricostruire “sulla base degli atti del procedimento e del tenore dell’istanza accolta dal tribunale”. 
Va premesso che detta sentenza non è oggetto di impugnazione dato che il giudizio che ha portato alla decisione in commento riguarda non la sentenza del tribunale di Vicenza del 2019, ma quella resa dallo stesso tribunale il 29.5.2020, che ha esteso il fallimento personale di MMC, già dichiarato, alla società di fatto intercorsa tra questi e MT e GDC, con contestuale dichiarazione per ripercussione del fallimento dei soci della stessa. Pertanto, la sentenza del 2019, estranea al giudizio di cui si sta trattando, può essere indubbiamente posta sotto la lente di ingrandimento per individuarne l’esatto significato e il contenuto anche riguardo all’oggetto dell’attività svolta, ma, una volta che tale oggetto è indicato nella sentenza, questa non può essere indagata nel merito per appurare se la statuizione in essa contenuta sia frutto di una attenta e sufficiente meditazione o di una superficiale indagine, che è l’accertamento prospettato dalla Corte quando sostiene che devesi stabilire se l’indicazione dell’attività attribuita dalla sentenza al soggetto dichiarato fallito sia basata su un accertamento implicito o sia conseguenza di esplicito dibattito a seguito di contestazione. 
Ad ogni modo, pur prescindendo da queste considerazioni sugli effetti del giudicato, sono proprio gli elementi di indagine richiamati dalla Corte, quale “il tenore dell’istanza accolta dal giudice”, che smentiscono il suo assunto. E’ vero, infatti che nella istanza del P.M. MMG veniva indicato come soggetto “al vertice di un gruppo societario operante nel settore immobiliare e come un gestore di partecipazioni sociali, ma anche come soggetto titolare di impresa edile di costruzione, tant’è che l’istante concludeva chiedendo la dichiarazione di fallimento di MMG “in proprio, quale titolar dell’impresa individuale e quale responsabile legale di società”, ma è altrettanto vero che quando il tribunale ha dichiarato- a seguito della istruttoria fallimentare nel corso della quale MMG, seppur non comparso personalmente, si era costituito e difeso a mezzo dei suoi legali (come emerge dalla sentenza dichiarativa)- il fallimento di MMG “quale titolare della ditta individuale M Real Estate di MMG, con sede legale in…”, ha effettuato una scelta tra le richieste fatte dal P.M., accogliendo quella indirizzata al fallimento dell’imprenditore individuale quale titolare della impresa MRE e rigettando ogni altra richiesta. 
Nella parte motiva, inoltre, si dà atto che ricorrono sia il presupposto soggettivo di “impresa commerciale”, svolgente l’attività consistente nella costruzione di edifici residenziali e non, che quello oggettivo dell’insolvenza per procedere alla dichiarazione di fallimento; e, allo scopo di accertare lo stato di insolvenza, viene preso in considerazione proprio il passivo risalente all’impresa MRE (quantificato intorno ai tre milioni e settecentomila) e non l’intero passivo risalente a MMG quale gestore dell’intero gruppo (ammontante ad oltre 50 milioni, secondo l’indicazione del curatore del fallimento di MMG nell’istanza con cui chiede l’estensione alla società di fatto con altri due soci e ad oltre 70 milioni secondo la ricostruzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 13.9.2022). Ed, infatti, manca in questa sentenza qualsiasi accenno ad una attività di MMG di amministrazione (o di direzione e organizzazione) delle varie società di un gruppo a lui facente capo operanti nel settore immobiliare (cui accenna il P.M. istante), né, tanto meno, vi è traccia dell’attività di etero direzione societaria delle società del gruppo facente capo a MMG. 
Si può, pertanto, dire con sufficiente sicurezza che questo aspetto dell’attività gestoria di MMG- prospettato, per la verità, in modo abbastanza confuso, dall’istante P.M.- non è stato accolto dal tribunale che, con la sentenza del 2019 ha privilegiato l’altra richiesta del P.M. dichiarando il fallimento dell’imprenditore individuale MMG quale titolare dell’impresa M Reale Estate di MMG, avente una propria sede e svolgente attività di costruzione di edifici residenziali e non; e 
non risulta che il P.M. istante (o un qualsiasi altro interessato) abbia impugnato questa sentenza per contestare la natura dell’attività attribuita all’imprenditore dichiarato fallito. 
Inoltre, l’attività attribuita dal tribunale alla MRE, non solo corrisponde a quella risultante dal registro delle imprese, ma è l’unica attività effettivamente svolta da questa impresa; ed, infatti, nella sua relazione alla Corte di Cassazione il Sostituto Procuratore precisa che “dalla documentazione in atti risulta evidente che nel corso del procedimento prefallimentare ed in sede di reclamo non è dato rinvenire materiale probatorio che possa in qualche modo provare che la ditta individuale M abbia mai compiuto attività diverse e ulteriori rispetto all’unica operazione di acquisizione immobiliare per cui è stata appositamente ed espressamente costituita dal M”. 
In sostanza la sentenza del tribunale vicentino del 2019 fornisce la risposta al primo quesito posto nell’ordinanza interlocutoria n. 27404 dl 2024; nel caso, infatti, la sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale MMG contiene l’accertamento non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa di impresa di costruzioni di edifici residenziali e non, che è quella effettivamente svolta con l’unica operazione di acquisto del terreno in Novara e non solo quella risultante presso il registro delle imprese, ove era stata iscritta in data 8.07.2011 e cancellata in data 16.02.2018. Ovviamente questo dato assorbe il successivo quesito di cui all’ordinanza interlocutoria, fermo restando che, come correttamente sostiene il Sostituto procuratore nella relazione alla S. Corte, comunque, “in mancanza di un accertamento esplicito circa l'effettiva natura dell'impresa, si debba ritenere che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell'attività indicata presso il registro delle imprese”. 
In conclusione il dato incontrovertibile da cui deve muovere ogni ulteriore discorso è quello che emerge dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 2019, con la quale è stato dichiarato il fallimento di MMG quale titolare dell’impresa M Real Estate di MMG, con propria sede legale e avente ad oggetto l’attività edilizia di costruzione di edifici residenziali e non; provvedimento passato in giudicato e, quindi, come prescrive l’art. 2909 c.c., "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"-. 
6 . La decisione del Tribunale di estensione del fallimento alla s.d.f.
E’ stato, invero, il curatore del fallimento individuale di MMG con il ricorso ex art. 147, comma 5, L. fall. datato 28.11.2019 a prospettare per la prima volta in modo coerente- sulla premessa dell’avvenuta dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale MMG titolare dell’impresa svolgente l’attività economica dichiarata di costruzione di edifici residenziali e non- che MGM, detenendo partecipazioni, anche attraverso intestazioni fiduciarie in diverse società, tutte dichiarate fallite, che elencava, (e delle quali era anche amministratore), le controllava interamente, creando un “passivo complessivo del gruppo MMG, incluso quello riconducibile al suo fallimento personale” ammontante a circa 50 milioni di euro. Il curatore poi si dilungava nell’esame di una serie di documenti “acquisiti dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale MMG, alla luce dei quali riteneva “possibile sostenere che il fallito (in tesi, apparente imprenditore individuale) fosse socio occulto di una società occulta”, insieme a GDC e MT, che esercitava attività di direzione e di controllo delle società del gruppo, aventi tutte oggetto sociale fra loro identico od omologo (costruzioni d’immobili, compravendite immobiliari) all’attività economica per la quale MMG era stato dichiarato fallito. 
La tesi del curatore- che non si era posto alcun problema circa la conciliabilità della costruzione da lui propugnata con l’art. 147, comma 5, L. fall. richiamato- viene accolta dal tribunale di Vicenza che, con sentenza del 29.5.2020 dichiara, in applicazione dell’art. 147, comma 5, L. fall., il fallimento in estensione della società di fatto ed occulta tra MMG, GDC e MT e dei soci illimitatamente responsabili dando atto che l’attività dei tre soci indicati era costituita dalla concertazione tra essi delle operazioni societarie di maggior rilievo, dalla cooperazione nella gestione delle società del gruppo, dalla scelta concorde di ricorrere all’indebitamento bancario, dal comune intento di collaborare per conseguire risultati conformi all’interesse dei soci. 
Di questa società di fatto, priva ovviamente di una sede legale, non viene indicata neanche la sede operativa, quale “centro degli interessi principali del debitore”, come sarebbe stato necessario per la identificazione, visto che i tre soci hanno la residenza, secondo quanto emerge dal dispositivo della stessa sentenza, in tre città diverse e lontane tra loro, per cui nessun legame, neanche sotto questo profilo, esiste con la sede della MRE- indicata, nella sentenza dichiarativa del fallimento di MMG, in Vicenza in una ben individuata strada- tale da poter affermare che l’imprenditore individuale e la s.d.f. avevano svolto un'unica attività nel medesimo sito[31]. 
Il Tribunale, pur muovendo dalla stessa premessa esposta dal curatore del fallimento di MMG- e cioè che con la sentenza iniziale era stato dichiarato il fallimento di MMG quale titolare dell’impresa MRE svolgente attività di costruzione di edifici residenziali e non- cerca di giustificare la mancanza di identità tra l’attività per la quale MMG era stato dichiarato fallito quale imprenditore individuale e l’attività di holding attribuita alla società di fatto occulta sostenendo che: 
a- la costituzione dell’impresa individuale era stata il frutto di una decisione concertata fra i tre soci per fini esclusivamente fiscali, per cui essa costituiva uno strumento operativo della preesistente società occulta in quanto aveva lo scopo edilizio di acquisto di un terreno in comune di Novara da utilizzare, con altre operazioni, per trasformare un debito chirografario in ipotecario; 
b- “l’assunto”, secondo cui vi deve essere coincidenza tra l'attività svolta dall'impresa individuale (dichiarata fallita) e quella esercitata dalla società (cui si intende estendere il fallimento risultando quell’attività apparentemente individuale essere svolta in modo collettivo), “non è affatto condivisibile, poiché non è necessaria tale coincidenza, una volta che sia accertato il legame a livello finanziario tra i soci, che può comportare anche modalità operative non condivise, essendo, invece, rilevante ai fini dell'accertamento del rapporto sociale, non la condivisione dell'oggetto dell'impresa individuale in senso stretto, quanto l'apporto finanziario che ha consentito l'esercizio dell'impresa e la sua ideazione condivisa”. 
La costruzione della preesistenza di un accordo tra i tre soci alla costituzione della impresa individuale, quand’anche fosse veritiera, evidenzia una significativa aporia sistematica nell'architettura interpretativa che si pone in insanabile contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 147, comma 5. Se, invero, esisteva una società di fatto prima della costituzione della impresa individuale, questa stessa società non può essere considerata una estrinsecazione della impresa individuale creata proprio da tale preesistente società, al punto da estendere, ai sensi del quinto comma dell’art. 147 L. fall. il fallimento del titolare di quella impresa individuale ai soci che già avevano costituito una società di fatto che aveva concepito la creazione dell’attività individuale. E’ evidente, allora, che se preesisteva una società di fatto che svolgeva i compiti di una holding, questa poteva anche disporre la creazione di nuove società strumentali alla realizzazione degli interessi dei soci, ma così qualificata la sua specifica attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo, poteva essere oggetto di dichiarazione di autonomo fallimento, previo accertamento della situazione di insolvenza (con gli effetti di cui all’art. 2497 c.c.), e non certo essere considerata, in applicazione del quinto comma dell’art. 147 L. fall., l’ente attraverso cui veniva svolta la stessa attività dell’imprenditore individuale dichiarato fallito per lo svolgimento di una impresa costituita successivamente proprio per volontà della holding preesistente. 
In tal modo il Tribunale non solo ha posto il paradosso della preesistenza di una società che concorda la costituzione di una impresa individuale e poi viene dichiarata fallita quale effettiva titolare della impresa apparentemente svolta dall’imprenditore individuale, ma non ha considerato che MMG. non era stato dichiarato fallito quale titolare di una ipotizzabile holding individuale, avente ad oggetto l'eterodirezione del gruppo di società in discorso (da cui passare per estensione alla holding società occulta), bensì, come ammesso nella stessa sentenza, quale titolare di un'impresa individuale di costruzioni. Invero, solo se fosse stato dichiarato il fallimento di una holding personale facente capo a MMG- sia che si esplicasse nella sola gestione del gruppo (c.d. holding pura) sia che avesse natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa) – si sarebbe potuto ipotizzare l’estensione del fallimento ex art. 147 comma 5, l.fall. alla società occulta di fatto, qualora si fosse accertato che questa attività di eterodirezione, apparentemente esplicata dal solo MMG, fosse rapportabile anche al MT e GDC. Nella fattispecie in esame, invece, pur essendo stato dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale MMG, quale titolare dell’impresa denominata MRE di MMG, avente ad oggetto l’attività commerciale di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, alla società di fatto è stato esteso, in applicazione dell’art. 147, comma 5 L. fall., il fallimento, mai dichiarato, di MMG quale holder di una serie di società a lui facenti capo in via diretta o indiretta. 
Tanto vanifica la considerazione contenuta nella sentenza della S. Corte in commento secondo cui non occorre “una coincidenza assoluta tra l’operato del singolo imprenditore e quello poi attribuito alla società partecipata, essendo sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una linea di continuità tra i due soggetti (imprenditore individuale e società di fatto). 
Oltre a quanto in linea generale in parte già detto e in parte si dirà in prosieguo, è agevole obiettare, in concreto, che nel caso manca anche una qualsiasi affinità tra l’attività oggetto della impresa individuale dichiarata fallita e quella attribuita alla società di fatto in quanto oggetto della holding, sia essa svolta in via individuale che collettiva, è l’attività di direzione, controllo e coordinamento delle società del gruppo, che è completamente diversa da quella edilizia e da quella delle singole imprese eterogestite dalla holding, ciascuna delle quali ha un proprio oggetto sociale; sicchè, anche il fatto che queste avessero oggetto sociale fra loro identico od omologo (costruzioni d’immobili, compravendite immobiliari) all’attività economica per la quale MMG era stato dichiarato fallito diventa, nella ostruzione del tribunale, un dato del tutto irrilevante. 
La completa mancanza di identità tra l’attività per la quale MMG era stato dichiarato fallito e quella della società di fatto tra lui e MT e GDC viene spiegata dal tribunale con la considerazione di cui sub b), basata sulla non necessarietà, ai fini dell’estensione del fallimento dell’impresa individuale alla società occulta, della coincidenza di attività tra la prima e la seconda, una volta accertato il legame a livello finanziario tra i soci, che “può comportare anche modalità operative non condivise, essendo, invece, rilevante ai fini dell'accertamento del rapporto sociale, non la condivisione dell'oggetto dell'impresa individuale in senso stretto, quanto l'apporto finanziario che ha consentito l'esercizio dell'impresa e la sua ideazione condivisa”. 
Tesi molto ardita (priva, peraltro, di argomentazioni giustificative esaurendosi nella semplice asserzione riportata) in quanto svuota di contenuto la norma richiamata richiedendosi per la sua applicazione soltanto l’accertamento di un “legame a livello finanziario tra i soci, che può comportare anche modalità operative non condivise”; il che val quanto dire che l’apporto finanziario che un soggetto dà ad un altro per lo svolgimento di una certa attività coinvolge il c.d. finanziatore in tute le attività del finanziato, anche se non condivise o addirittura sconosciute. 
In realtà, svincolata, secondo il tribunale, la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 147 L. fall. dalla necessaria identità tra l’attività svolta dall'impresa apparentemente facente capo all'imprenditore individuale dichiarato fallito (ed ora anche collettivo) e quella che risulta essere gestita dalla società occulta, qualora l’imprenditore individuale, oltre a svolgere l’impresa individuale dichiarata insolvente, abbia svolto altre attività, il sostegno finanziario dato da terzi per una qualsiasi di queste attività può essere utilizzata per l’estensione del fallimento di cui all’art. 147, comma 5. Ma lo schema del comma quinto dell’art. 147 L. fall. configura l’ipotesi completamente diversa in cui, come detto in precedenza, in tanto l'insolvenza già accertata con la prima sentenza di fallimento si può estendere alla società occulta in quanto “riferibile” ad obbligazioni che, essendo state assunte dal socio (apparente imprenditore individuale) nell'esercizio della impresa per la quale è stato dichiarato fallito e, quindi, in nome proprio ma per conto della società, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società.
7 . Le decisioni della Corte d’Appello e della Cassazione
I due provvedimenti possono essere esaminati contestualmente in quanto i giudici di legittimità hanno avallato la soluzione data dal giudice distrettuale. 
Orbene, la Corte d’Appello, con la sentenza 13.9.2022, resasi conto della insostenibilità della costruzione fatta dal primo giudice, cerca di correggere il tiro mettendo a centro la necessità dell’identità ma sostenendo che non vi è una sostanziale differenza fra l’attività dell’impresa individuale della quale era titolare MMG e per la quale era stato dichiarato fallito rispetto a quella oggetto della s.d.f. poi accertata; ciò perchè risultava che MMG, al di là di quanto emergeva dall’iscrizione al registro delle imprese, “svolgeva la propria attività di impresa gestendo le svariate partecipazioni sociali delle quali si è detto, ossia utilizzando sistematicamente tali veicoli societari e avvalendosi anche delle società fiduciarie amministrate da MT”. Di conseguenza, l’attività della società di fatto accertata era sovrapponibile a questa esercitata da MMG, dovendosi prendere in considerazione l’intera sua attività, compresa quella svolta in via professionale, con stabile organizzazione, di ’indirizzo, controllo e coordinamento delle società medesime, realizzando svariate operazioni speculative attraverso l’utilizzo delle società del gruppo”; pertanto, “esce del tutto privo di fondamento l’assunto, sul quale si incentrano i motivi in rassegna, della non coincidenza fra l’attività dell’impresa individuale di MMG e quella posta in essere dalla società di fatto e occulta accertata dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 147, comma 5, L. fall.”. 
Questa costruzione viene fatta propria anche dalla Cassazione, per la quale “La corte territoriale ha infatti esplicitamente negato «che vi sia una irrimediabile discrasia fra l’attività dell’impresa individuale della quale era titolare MMG che è stata dichiarata fallita da quella oggetto della s.d.f. poi accertata». E, a tal fine, i giudici del reclamo sono partiti dall’osservazione che «è opportuno prendere le mosse dalla istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero … [istanza di fallimento nei confronti dell’imprenditore individuale], ove si dà atto che MMG risultava “al vertice di un gruppo societario (c.d. gruppo ….) operante nel settore immobiliare” e che, in qualità di amministratore di varie società e, in particolare, di Alfa srl e Beta srl, dal 2010 risultava “destinatario di notifica di ruoli emessi dall’amministrazione finanziaria per complessivi € 6.907.504,42”, oltre a ruoli “a titolo personale per euro 306.358,96 in gran parte costituiti da IVA dovuta e non versata”, in una situazione di patente insolvenza». Con il che risulta evidente – in base all’accertamento del fatto del giudice del merito, di per sé insindacabile in sede di legittimità – che l’attività di holding attribuita alla società di fatto non era separata ed eccentrica rispetto all’attività descritta dal pubblico ministero nell’istanza in accoglimento della quale era stato dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale”. 
Non si capisce perché la Corte di merito faccia riferimento alle richieste del P.M. istante del fallimento di MMG e non alla sentenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di costui, né perchè la Corte di legittimità muova dalla stessa premessa[32]. 
Come già detto, infatti, Il P.M. aveva chiesto che fosse dichiarato il fallimento di “MMG, in proprio, quale titolare dell’impresa individuale e quale responsabile legale di società”; istanza, questa seconda, giustificata dal fatto che MMG, oltre ad essere titolare dell’impresa individuale MRE, era stato, o era ancora, gestore di una serie di società, tutte in dissesto, facenti parti di un unico gruppo, ma, con la sentenza n. 21 del 14.2.2019, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di “MMG, in proprio, quale titolare dell’impresa individuale” M Real Estate di MMG, con una propria sede legale e svolgente attività di costruzione di edifici residenziali e non e sulla base di una valutazione dello stato di insolvenza in cui detta impresa versava, rigettando, evidentemente, l’alternativa pretesa avanzata dal P.M. di dichiarare il fallimento di MMG quale responsabile legale di società. Eppure è la sentenza iniziale- che contiene l’accertamento non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa di impresa di costruzioni di edifici residenziali e non, che è quella effettivamente svolta- che costituisce il caposaldo nella applicazione dell’art. 147, comma 5, L. fall., posto che è l’attività esercitata da detto imprenditore, come individuata nella sentenza dichiarativa di fallimento, che segna il parametro per verificare se quell’attività era solo apparentemente attribuibile all’imprenditore individuale o era espletata da questi in società di fatto con altri. 
La Corte territoriale, invece, prescindendo da tale accertamento contenuto in un titolo passato in giudicato, dopo aver sottolineato che l’attività attribuibile ad una impresa può essere diversa da quella risultante dal registro delle imprese[33], è passata ad accertare l’attività imprenditoriale effettivamente e concretamente svolta da MGM, prendendo però in considerazione non quella svolta quale titolare dell’impresa per la quale era stato dichiarato fallito, ma quella di gestore e coordinatore delle società del gruppo a lui facente capo, come se la sentenza dichiarativa del fallimento di MMG quale titolare della impresa denominata MRE non esistesse. 
In tal modo i giudici sono andati oltre il limite indicato nel terzo quesito posto dall’ordinanza interlocutoria nr. 27404 del 2024, con quale si chiedeva “se l’accertamento sulla natura dell’impresa possa essere in qualche modo modificato e/o integrato dal tribunale nel momento in cui venga richiesta l’estensione del fallimento ad eventuali soci di fatto e occulti, al fine di stabilire se l'impresa sociale di cui l’imprenditore fallito era – in tesi - socio esercitasse un'attività identica o diversa da quella dell'impresa individuale”. 
Come si vede, con questo quesito la Corte chiedeva, sulla premessa della necessaria esistenza di identità tra l’attività per il cui esercizio l’imprenditore individuale MMG era stato dichiarato fallito e quella attribuita alla società di fatto tra questi e MT e GDC, di decidere se il tribunale, nel momento della estensione ai sensi del comma 5 dell’art. 147 L. fall., potesse prendere in considerazione, oltre all’attività già esaminata per lo svolgimento della quale MMG era stato dichiarato fallito, altre attività da costui esercitate, conformi a quella oggetto della accertata società di fatto. Altre attività che, dovendo, anche per il rispetto del giudicato, essere integrative o modificative (come si specifica nell’ordinanza) di quella per la quale l’imprenditore individuale era stato dichiarato fallito, dovevano evidentemente essere a queste affini, per poi stabilire l’esistenza di una relazione di identità tra tale nuova attività attribuita all’imprenditore individuale e quella accertata essere svolta dalla s.d.f. occulta. 
La Cassazione, nella sentenza in comento, invece, adeguandosi alla linea seguita dalla Corte d’Appello di Venezia, ha avallato la tesi che la sentenza dichiarativa del fallimento di MMG del 2019- peraltro mai presa in considerazione avendo, come visto, il giudice di merito fatto riferimento alla istanza del P.M. per la dichiarazione del fallimento di MMG- colpisse MMG quale gestore e coordinatore di un gruppo societario, che è la stessa attività (da cui l’identità) attribuita alla s.d.f. occulta. Non solo, quindi, la corte di merito e quella di legittimità non hanno indagato se MMG, oltre all’attività edilizia svolta con l’impresa MRE per la quale era stato dichiarato fallito, svolgesse altre attività affini a questa, ma hanno implicitamente affermato che il tribunale, con la prima sentenza del 2019, aveva dichiarato il fallimento di MMG quale titolare di una holding, cioè di una impresa di direzione e gestione di varie società del gruppo facenti capo a MMR, che poi è l’attività attribuita alla s.d.f. occulta costituita con MT e GDC; affermazione che, come si è già detto, appare del tutto ingiustificata alla luce sia del testo della sentenza oggetto di esame, sia dell’attività in concreto esercitata dalla MRE. 
Ad ogni modo, al quesito posto dalla citata ordinanza la risposta non può che essere negativa dal momento che la fattispecie raffigurata dall’art. 147, comma 5, L. fall. (così come quella dal pari comma dell’art. 256 CCII) presuppone che il rapporto di identità- che anche la Corte ritiene necessario sussistere- ricorra tra l’attività per il cui esercizio l’imprenditore (individuale o collettivo) è stato dichiarato fallito e quella attribuita alla s.d.f.; diversamente, ove cioè, prescindendo dalla sentenza iniziale di dichiarazione di fallimento, si possano prendere in considerazione anche altre attività svolte dall’imprenditore dichiarato fallito, non solo si porta un attentato al principio del giudicato sostanziale, modificando il contenuto di una sentenza non oggetto di impugnazione e passata in giudicato, ma si esce fuori dal campo di applicazione dell’art. 147, comma 5 L. fall. in quanto, come afferma il Sostituto procuratore nella relazione giù richiamata, “sarebbe evidente lo svanire della rigorosa prova richiesta dalla Corte in relazione all'identità tra l'impresa apparentemente facente capo all'imprenditore individuale e quella che si assume gestita dalla società occulta” e “sarebbe sin troppo facile, una volta ricostruita l’attività della società occulta, affermare che quella fosse la vera attività svolta dall’impresa individuale fallita”. 
In più con il rischio, nelle fattispecie come quella in esame, di sovrapporre l’estensione del fallimento o della liquidazione giudiziale ex art. 147, comma 5 L. fall. o ex art. 256, comma 5 CCII alla holding di fatto abusiva, nonostante le numerose differenze esistenti tra le due figure in precedenza evidenziate. Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso in esame, come finisce per ammettere la stessa Corte d’Appello quando conclude scrivendo che “E’ uscito dimostrato in causa anche l’esercizio in comune dell’attività economica, essendo emerso che la strategia di utilizzare le varie società era concordata fra i tre soci i quali utilizzavano i diversi enti sociali secondo le loro esigenze e valutazioni di opportunità”. Frase che sintetizza i contenuti tipici di cui si è parlato della holding di fatto in cui coloro che hanno la disponibilità delle società del gruppo determinano le strategie dello stesso utilizzando i diversi enti sociali secondo le loro esigenze e valutazioni di opportunità, e non certo nell’interesse comune delle società eterodirette, e quindi è indice dell’esistenza di un gruppo di società organizzate verticalmente ed utilizzate in via strumentale dalla società di fatto tra i tre dichiarati falliti per il perseguimento dei propri interessi[34]. 
Ed, infatti, nei pur numerosi riferimenti contenuti nelle sentenze di merito come in quella di legittimità ai finanziamenti a fondo perduto effettuati da MT e GDC allo scopo di dimostrare l’esistenza di un fondo comune diverso e distinto dalle risorse economiche di ciascun socio, si riconosce che i versamenti non ripetibili effettuati dai predetti soci occulti erano tutti indirizzati allo svolgimento di quell’attività di direzione e controllo delle società del gruppo, posta alla base della decisione di estensione, e non allo svolgimento dell’attività economica di costruzione, che costituiva l’oggetto, effettivamente praticato, della MRE, il cui titolare era stato dichiarato fallito. 
In mancanza di questo elemento basilare (costituzione di un fondo comune per l’esercizio in società dell’attività apparentemente espletata dal soggetto già dichiarato insolvente), le accertate interferenze di MT e GDC nell’attività di gestione svolta da MMG, come gli intrecci finanziari tra loro, trovano la loro naturale spiegazione alla luce dell’esistenza di un gruppo di società sottoposte alla direzione unitaria e dominante dei tre e possono essere rilevanti ai fini della individuazione di una holding di fatto, ma non certo evocativi di una società di gestione in comune dell’impresa svolgente attività edilizia, il cui titolare era già stato dichiarato fallito. 
L’iter argomentativo della Corte veneziana risente chiaramente di una erronea impostazione, che ritorna anche nella decisione della Cassazione in commento, e cioè che “in caso di insolvenza dell’imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento non colpisce l’impresa, come entità a se stante…… ma la persona fisica dell’imprenditore, con tutto il suo patrimonio e senza alcuna distinzione tra sfera dell’attività commerciale considerata al fine della dichiarazione di fallimento e sfera dell’attività privata o di altre attività di qualsiasi tipo eventualmente svolte”. 
Anche questo assunto, corretto nel fondamento secondo cui la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale coinvolge l’intero suo patrimonio, pur se destinato ad altre attività commerciali, è del tutto inconferente alla fattispecie regolata dal comma 5 dell’art. 147 L. fall. Il principio affermato della universalità oggettiva del fallimento consente, infatti, di acquisire all’attivo del fallimento di MMG il patrimonio destinato all’attività della MRE come i beni suoi personali, quali, nel caso, le partecipazioni nelle altre società detenute da MMG, ma non comporta il venir meno di ogni distinzione tra sfera dell’attività commerciale considerata al fine della dichiarazione di fallimento e sfera delle altre attività di qualsiasi tipo eventualmente svolte dallo stesso imprenditore, tale da poter prendere in considerazione ai fini dell’estensione una qualsiasi di tali attività.
8 . Considerazioni conclusive
Riassumendo, dai dati evidenziati dall’indagine svolta emerge che: 
a-Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 21 del 14.2.2019, dichiara il fallimento di “MMG, in proprio, quale titolare dell’impresa individuale” M Real Estate di MMG, con una propria sede legale e svolgente attività di costruzione di edifici residenziali e non; 
b-il Tribunale di Vicenza, su istanza del curatore dell’indicato fallimento formulata ai sensi dell’art. 147, comma 5, L. fall., con la sentenza n. 40 del 29.5.2020 dichiara il fallimento in estensione della società di fatto ed occulta tra MMG, GDC e MT e dei soci illimitatamente responsabili dando atto che l’attività dei tre soci indicati era costituita dalla concertazione tra essi delle operazioni societarie di maggior rilievo, dalla cooperazione nella gestione delle società del gruppo, dalla scelta concorde di ricorrere all’indebitamento bancario, dal comune intento di collaborare per conseguire risultati conformi all’interesse dei soci; 
c- tra l’attività attribuita all’imprenditore individuale MMG all’atto della dichiarazione del suo fallimento e quella riscontrata essere stata svolta dalla società di fatto non ricorre alcun rapporto di identità e neanche di affinità; 
d- l’attività attribuita alla società di fatto, cui è stato esteso l’originario fallimento dell’imprenditore individuale configura l’esercizio di una holding di fatto abusiva posto che nelle stesse sentenze, sia di merito che di legittimità, si ammette che la direzione e il controllo delle società risalenti a MMG erano esercitate dalla s.d.f. nell’interesse dei tre soci controllanti e non delle società eterodirette; 
e-i tentativi fatti, sia dal primo giudice che da quello di appello, cui si è uniformata la Cassazione, di assimilare in qualche modo le due attività- quella svolta dall’imprenditore individuale MMG per la quale era stato dichiarato fallito e quella esercitata dalla s.d.f.- per ricondurre la fattispecie decisa nel campo di applicazione del comma 5 dell’art. 147 L. fall., non sono riusciti in quanto questa norma è basata, per costante e pacifica giurisprudenza, sull’accertamento dell’attribuzione alla società di fatto dell’attività- e della responsabilità per le relative obbligazioni- che inizialmente sembrava essere svolta dal solo imprenditore dichiarato insolvente, o, per dirla con le parole della norma fallimentare, che l’impresa esercitata dall’imprenditore già dichiarato fallito sia “riferibile” alla società di fatto cui viene esteso il fallimento. 
Pertanto, mancando una linea di continuità tra oggetto del procedimento che portò alla dichiarazione di fallimento di MMG e oggetto dell’attività commerciale attribuita alla s.d.f tra lui e MT e GDC, l’affermazione della S. Corte secondo cui “risulta evidente – in base all’accertamento del fatto del giudice del merito, di per sé insindacabile in sede di legittimità – che l’attività di holding attribuita alla società di fatto non era separata ed eccentrica rispetto all’attività descritta dal pubblico ministero nell’istanza in accoglimento della quale era stato dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale”, va ribaltata nel senso che risulta evidente – in base all’accertamento del fatto del giudice del merito, di per sé insindacabile in sede di legittimità – che l’attività di holding attribuita alla società di fatto era separata ed eccentrica rispetto all’attività descritta nella sentenza che ha dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui al comma 5 dell’art. 147 L. fall. o, nel vigore del nuovo codice della crisi, della norma di cui al comma 5 dell’art. 256.

Note:

[1] 
La s.d.f. è pacificamente identificata nella società di persone non costituita tramite atto scritto ma per facta concludentia, e che, nell’esercizio dell’attività, è regolata dalle norme in materia di s.n.c. irregolare, con conseguente responsabilità personale e illimitata dei relativi soci per l’adempimento delle obbligazioni sociali. 
[2] 
L’art. 147, comma 5, L. fall., pur nella versione aggiornata dalla riforma del 2006, contempla la sola ipotesi che dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale si scopra che in realtà l’impresa è riferibile ad una società occulta di fatto di cui l’imprenditore dichiarato fallito sia socio. 
[3] 
Cass. 21 gennaio 2016, n.1095, in Giur. comm. 2018, II, 92; Società, 2016, 453, con nota di F. Fimmanò, L'estensione “inversa” del fallimento della supersocietà di fatto con trollata ai soci - s.r.l. controllanti e “subornati”; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507 in Giur. comm. 2017, II, 636; Cass. 13 giugno 2016, n. 12120in Dir. Fall. 2017, 571, con nota di F. Fimmanò, La vera ragione dell’eccezionalità dell’art. 147 comma 5, L. fall.: l’invulnerabilità della persona giuridica.; e, più di recente, Cass. 17 aprile 2020, n. 7903; Cass. 31 gennaio 2021, n. 366, in Foro it. 2021, I, 1292; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4712; Cass., 27 giugno 2022, n. 20552 (in motiv), in Guida al diritto 2022, 43; Cass. 2 febbraio 2023, n. 5458, in JUScrisidiimpresa.it, ottobre 2023, con nota di E. Albesano, Fallimento della supersocietà di fatto, estensione ai soci illimitatamente responsabili ed holding di fatto; Cass. 15 febbraio 2023, n. 4784 in IUSCrisi d'impresa.it, marzo 2023; Cass. 29 dicembre 2023, n.36378; Cass. 4 gennaio 2024, n. 204, in Proc. conc. e crisi d’impr. (ex Fallimento), 2024, 778, con nota di V. Baroncini, Il fallimento in estensione della super-società di fatto occulta, 783. 
Indirizzo consolidato che trovava, peraltro, giustificazione anche negli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c., dai quali era inequivocamente desumibile che una società di capitali potesse assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l’altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto, ed avallato anche dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 22 novembre 2017, n. 255, in Fallimento, 2018, 152, con nota di Angiolini, L'esegesi dell'art. 147, comma 5, legge fall. secondo il diritto vivente nell'interpretazione della Consulta; in Giur. Comm., 2018, II, 7 e ss., con nota di F. Fimmanò, La Consulta avalla il piercing the corporate veil all'italiana) che ha dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, L. fall. per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost.. Alla censura secondo cui la norma fallimentare, disponendo la estensibilità della dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale anche alla società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, non prevedeva una corrispondente ipotesi di estendibilità del fallimento, originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, ad altre società o persone fisiche che ne risultassero essere soci di fatto, la Consulta sottolineò che “l'esegesi estensiva della disposizione in esame, ritenuta preclusa dal giudice rimettente, si è ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni risolutivi interventi del giudice della nomofilachìa. La disposizione denunciata già, dunque, vive e si riflette nell'interpretazione, costituzionalmente adeguata, che equipara la società di capitali all'impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto”. 
In origine la Cassazione era stata di diverso avviso, basta ricordare Cass, sez. un. 17 ottobre 1988, n. 5636 in Foro it. 1988, I, c. 3248; Società, 1989, 19, Giur. it., 1989, I, 1, 1368, Giur. comm., 1989, II, 708, per la quale “la partecipazione di una società per azioni ad una s.a.s. in qualità di accomandante è nulla per violazione di norme imperative concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società per azioni”. Nonostante le numerose critiche, protrattesi nel tempo (cfr. fra tanti, Colombo, La partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, in Riv. soc., 1998, 1513 ss.) la Cassazione continuò a mantenere la tesi dell'inammissibilità della partecipazione di società di capitali in società di persone; Cass., 19 novembre 1991, n. 6151; Cass., 16 dicembre 1993, n. 1906, in Dir. fall., 1993, II, 779; Cass., 10 novembre 1992, n. 12087; Cass., 2 gennaio 1995, n. 7, in Riv dir. comm., 1996, II 35; Cass., 19 gennaio 1995, n. 565, in Società, 1995, 1041, seguita dalla giurisprudenza di merito. 
[4] 
Con la riforma del 2006 fu introdotta la previsione di cui al comma 1, che la dichiarazione di fallimento di una società del tipo elencato nella norma produce anche “il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili” e, quindi, anche dei soci che abbiano la forma di società di capitali, così sdoganando la possibilità dell’esistenza di una società di fatto, alla quale partecipino una o più altre società, anche di capitali, che rispondono illimitatamente (con l’intero patrimonio sociale) e solidalmente dei debiti della società. 
[5] 
Cass. 4 gennaio 2024, n. 204, cit
[6] 
Cass. 13 gennaio 2021, n. 366, cit. 
[7] 
A. Bassi, Le società non iscritte nel registro delle imprese tra legge fallimentare e Codice civile, in Giur. comm. 2022, 367. 
[8] 
A. Blandini, Brevi considerazioni critiche in materia di “super società di fatto, in Riv. dir. fall., 2019, I, 1014; G. Fauceglia, Supersocietà di fatto e comune intento dei soci: dalla magia della parola alla necessaria dimostrazione di un'unica attività d'impresa, in Società, 2020, 935; G. Fauceglia, La liquidazione giudiziale della “supersocietà di fatto” e della società di capitali ad essa partecipante. Una lettura critica, in Società, 2021, 1334; M.Tucci, Il fallimento di società di fatto in società di capitali, in Riv. dir. soc., 2017, 580; Ferri jr., Società di fatto e imprenditore occulto, in Riv. dir. soc, 2016, 617; A. Bassi, Le società non iscritte…cit.; ecc. 
[9] 
F. Fimmanò, La codificazione della fenomenologia della Supersocietà di fatto, in Giust. Civ. 2025, 235. 
[10] 
Cass. 27 giugno 2022, n. 20552, cit.; Cass. 17 aprile 2020, n.7903; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507, cit.; Cass. 13 giugno 2016, n. 12120, cit.; Cass. 18 novembre 2010, n. 23344. 
[11] 
G. Palmieri, Partecipazione di società di capitali in società di persone e “supersocietà di fatto nel diritto societario della crisi, in Banca, borsa e tit. cred., 2023, 335. 
[12] 
Cass., 3 maggio 2025, n. 11604; Cass., 13 febbraio 2023, n. 4385, in Foro it. 2023, I, 1168; Cass., 27 giugno 2022, n. 20552, cit.; Cass., 17 aprile 2020, n.7903; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4529. 
[13] 
E’ del tutto evidente che se detti elementi risultassero espressamente da atti formali delle società, non si verterebbe nell’ipotesi della supersocietà di fatto: è proprio la mancanza di un atto costitutivo che impone di riscontrare l’esistenza di un patrimonio comune, della compartecipazione alle perdite e agli utili e dello stesso intento sociale dalla disamina della sostanziale e reale operatività delle società. 
[14] 
Come già spiegava la capostipite delle decisioni in materia (Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439) “la direzione unitaria si differenzia dal semplice controllo, in quanto quest'ultimo costituisce una situazione potenziale di esercizio di influenza dominante, mentre per l'esistenza del gruppo è necessario l'esercizio effettivo di detta potenzialità”. 
[15] 
Insomma, come ben sintetizzato da Cass., 15 febbraio 2023, n. 4784, cit,, “la supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati”. 
[16] 
G. Fauceglia, Holding di fatto e supersocietà di fatto: convergenze e divergenze, in Giur. comm. 2022, 946. 
[17] 
Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, cit.; conf., Cass, 13 giugno 2016, n. 12120, cit.; Cass. 4 gennaio 2024, n. 204, cit. 
Anche su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale (Corte Cost. 12 dicembre 2014, n. 276, in Giur. Costituzionale 2014, 6, 4705; Corte Cost. 29 gennaio 2016, n. 15, in Giur. Costituzionale 2016, 1, 95) dichiarando inammissibile la questione sollevata di illegittimità dell'art. 147, comma 5, L. fall. in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Ciò per non avere i giudici remittenti verificato, tra altre omissioni, “la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, c.c. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia
[18] 
La Corte aggiunge che quand'anche si volesse aderire all'opposta opinione secondo cui il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2361, comma 2, c.c. comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'assunzione della partecipazione o del vincolo associativo, il fenomeno non resterebbe irrilevante per l'ordinamento, in quanto non varrebbe a determinare la caducazione retroattiva dell'esistenza dell'ente, attesa la disciplina peculiare del contratto di società, espressa dall'art. 2332 c.c., ritenuto applicabile anche alle società di persone. Pertanto “la società di fatto nulla continua dunque ad esistere sino alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, con la conseguenza che rimangono fermi i diritti acquisiti nei suoi confronti dai terzi creditori di buona fede e, soprattutto, che rimane ferma la sua soggezione al fallimento in caso che ne venga accertata l'insolvenza”. 
[19] 
cfr., Campobasso, Diritto commerciale, 2, Torino, 2015, 62 ss. 
[20] 
Cass. 4 gennaio 2024, n. 204, cit. 
[21] 
Conclusione cui perviene anche la Cassazione nella sentenza in commento quando fa l’esempio che, “dopo il fallimento di una persona fisica esercente l’attività di ristorazione in una certa città, si scoprisse che quella medesima persona fisica era anche socia di una società di fatto esercente il commercio di autoveicoli in un’altra città”, in tal caso precisa la Corte “il fallimento dell’imprenditore individuale non potrebbe certo essere esteso alla società, perché troverebbe applicazione l’art. 149 L. fall., in forza del quale il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società, e l’art. 2288 c.c.,, in forza del quale il socio dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società”. 
[22] 
Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106. I principi affermati dalla Corte in questa decisione sono riferiti alla originaria versione del comma 2 dell’art. 147 L. fall., che, come detto in precedenza, seppur espressamente dettato per l'ipotesi che dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata risulti l'esistenza di altri soci, era stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi che dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risultasse che questi era in realtà legato da un rapporto societario occulto con altri soggetti. 
[23] 
La decisione della Corte citata è intervenuta nel vigore dell’art. 147, antecedente alla riforma del 2006, quando il comma 2, benchè dettato per l'ipotesi che dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata risultasse l'esistenza di altri soci, era ritenuto applicabile anche all'ipotesi che dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risultasse che questi era in realtà legato da un rapporto societario occulto con altri soggetti. Nella fattispecie i giudici di merito avevano ritenuto che la società occulta avesse ad oggetto la realizzazione di programmi edilizi formalmente facenti capo a cooperative e, ritenuto che le cooperative avevano carattere fittizio, avevano ravvisato la società tra un costruttore edile, con cui le cooperative avevano stipulato appalti per la costruzione di immobili, ed alcune persone fisiche. Costruzione non condivisa dalla Cassazione, per la quale l'oggetto della società occulta consisteva nell'attività di acquisto dei terreni e di vendita delle unità immobiliari, attività che l'imprenditore individuale dichiarato fallito non aveva svolto, essendo fallito per la sua diversa qualità di costruttore.
[24] 
Cass., 17 gennaio 2019, n.1234 (in motivazione). 
[25] 
Ed, infatti proprio per questi motivi, la Cassazione (Cass. 22 febbraio 2021, n. 4712) ha ritenuto che, anche nel caso della supersocietà di fatto, “in deroga all'art. 9 L. fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c.”. tesi quanto mai utile nel caso in cui nella sentenza di estensione del fallimento alla società occulta di fatto, pur in mancanza di una sede legale, non è indicata la sede operativa, quale centro degli affari. 
[26] 
Cass., 4 gennaio 2024, n. 204, cit.; Cass. 17 gennaio 2019, n.1234, cit.; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095, cit., in motiv. Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106.Sembra in tal senso, anche Cass. 13 giugno 2016, n. 12120, per la quale l’art. 147 comma 5, L. fall. “ove prevede una progressione dal fallimento individuale a quello della società della quale l'imprenditore individuale sia invece il socio, inquadra un più ampio fenomeno di accertamento della reale impresa, definito anche, in dottrina, come subornazione dell'imprenditore palese da parte dell'imprenditore occulto. In realtà, se il paradigma effettuale guida la ricognizione della materiale costituzione organizzativa del titolare dell'attività economica, cioè di colui che la promuove imputandone a se stesso gli effetti e, se occorra, nel suo nome prima ancora gli atti, così da riferire - secondo la dizione sostanziale utilizzata dalla L. fall., art. 147, comma 5, soggettivamente l'attività stessa, la tutela dei terzi ed in particolare dei creditori, anche involontari, ha conseguito nel nostro ordinamento livelli ancora differenziati e, per certi versi, avanzati rispetto al dogma della spendita del nome come criterio ricognitivo chiuso dell'imputazione anche sostanziale della responsabilità”. 
[27] 
In termini, Cass., 4 gennaio 2024, n. 204, cit.; conf. Cass. 17 gennaio 2019, n.1234, cit
[28] 
Cfr. Cass. 3 gennaio 2024, n. 144; Cass. 27 dicembre 2023, n. 35942; Cass. 4 marzo 2021, n. 6030; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507, cit.). 
[29] 
Concetto quest’ultimo già evidenziato da Cass., 20 maggio 2016, n. 10507 e ripreso dalla successiva giurisprudenza di cui alla nota precedente., cui adde, Cass. 29 dicembre 2023, n. 36378, cit.; Cass. 13 settembre 2021, n.24629; ecc. 
[30] 
La Corte d’Appello di Venezia, a seguito di reclamo proposto da MT e GDC, con sentenza n. 11/2021, rilevava che il Tribunale non aveva osservato il disposto dell'art. 25, comma 2, L. fall., per avere il magistrato che aveva autorizzato il curatore a presentare il ricorso per l'estensione del fallimento aveva poi preso parte anche al collegio che, in accoglimento di tale ricorso, aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti e, per l’effetto, dichiarava la nullità della sentenza. A seguito del ricorso per cassazione di tale sentenza proposto da fallimento della società di fatto ed occulta fra MMG, MT e GDC, la S. Corte, con ordinanza n. 4345/2022 cassava la sentenza della Corte d’Appello, rinviando alla stessa Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito della impugnazione della sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società di fatto e dei soci, cui seguiva la riassunzione del processo. 
[31] 
Non è specificato, altresì, se per le attività risalenti all’imprenditore individuale dichiarato fallito e la s.d.f. occulta venivano impiegati dipendenti o strumenti, in modo da poter dire che vi è stata nella specie una utilizzazione delle medesime maestranze ed attrezzature, che è una delle situazioni rivelatrici dell’esistenza in fatto di una attività unica svolta con lo stesso personale nella stessa sede.
[32] 
Queste affermazioni, fondamentali ai fini della ricostruzione dell’intera vicenda giuridica, ci hanno spinto a procurarci la documentazione richiamata (prima sentenza dichiarativa del fallimento di MMG del Tribunale di Vicenza; istanza del curatore di estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 5 L. fall.; sentenza del Tribunale di Vicenza di estensione del fallimento alla società di fatto; sentenza della Corte di appello confermativa dell’estensione; memoria del Sostituto Procuratore in sede di ricorso in cassazione, oltre, ovviamente, la sentenza definitiva della S. Corte). 
[33] 
Stupisce anche l’insistenza della Corte sulla differenza tra l’attività svolta in fatto da MMG quale holder e quella risultante dal registro delle imprese, senza mai citare, né prendere in considerazione, la sentenza dichiarativa di fallimento dell’imprenditore individuale, se non per richiamare, come già ricordato, l’istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero. 
[34] 
Né questo accordo tra i tre soci viene prospettato come posto in essere in violazione dei patti originari che siano il frutto di una successiva violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da parte dei tre soci costituenti la società di fatto occulta, in quanto si assume che fin dall’origine, addirittura prima della creazione della impresa individuale dichiarata fallita, l’organizzazione dei tre soci era finalizzata allo sfruttamento delle varie società a fini personali. 

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