Sulla scia del “crack” finanziario globale del 2008 che aveva causato una forte crisi di liquidità, il legislatore aveva avvertito la necessità di proseguire nel percorso di rinnovamento della legge fallimentare e, nel 2012, aveva varato un’ulteriore riforma dello strumento concordatario al fine di favorire la continuità aziendale e assicurare la sopravvivenza delle imprese. Il D.L. n. 83/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, (c.d.” Decreto sviluppo”) aveva, tra le novità principali, introdotto all’art. 161, comma 6, L. fall. la possibilità per l’imprenditore di presentare un ricorso riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dal secondo e terzo comma del medesimo disposto normativo entro un termine stabilito dal Giudice fra sessanta e centoventi giorni, potendo godere sin da subito degli effetti dell’automatic stay[19], e aveva altresì disciplinato, all’art. 186 bis L. fall., la fattispecie del concordato con continuità aziendale consistente nella prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore ovvero nella cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Il nuovo strumento introdotto da legislatore, etichettato nella prassi quale “concordato in bianco”, “pre-concordato” o “concordato prenotativo” che dir si voglia, aveva rivestito una notevole importanza nel corso degli anni a seguire, poiché consentiva al debitore di godere – sin dalla pubblicazione del ricorso redatto ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall., al Registro Imprese – del c.d. automatic stay[20] e, nel frattempo, di strutturare al meglio la proposta concordataria da sottoporre al vaglio del tribunale e dei creditori, anticipando così gli effetti di cui agli artt. 168 e 169 L. fall..
In sostanza, con il concordato c.d. “pre-impacchettato” (pre-pack) il debitore, prima del deposito della domanda di concordato, poteva pre-individuare un potenziale acquirente dell’azienda o di un suo ramo, negoziare con esso un contratto preliminare di cessione o di affitto prodromico alla successiva vendita e costruire così il piano di concordato attorno a tale operazione. La ratio economica dell’operazione si sostanziava, quindi, nell’evitare la dispersione del valore del complesso aziendale, assicurando così continuità gestionale immediata e riducendo l’incertezza.
Ben si conciliava, con l’attuazione della novella normativa appena illustrata, la necessità di favorire soluzioni gestorie concordate finalizzate a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa, anche indirettamente per il tramite di soggetti terzi, in funzione del futuro accesso alla procedura concordataria “vera e propria”. Ecco perché il completamento di un quadro normativo di favore non avrebbe potuto non passare da un profondo rinnovamento del concordato in continuità aziendale che, fino a tal momento, si sostanziava nella continuazione dell’attività di impresa esclusivamente in capo all’imprenditore-debitore, senza possibilità di cessione dell’azienda a terzi.
Alla luce di ciò si ritiene preliminarmente necessario chiarire se la fattispecie dell’affitto d’azienda potesse essere considerata nel perimetro applicativo dell’art. 186 bis L. fall., posto che la norma non faceva alcuna esplicita menzione. Orbene, da un lato vi era la tesi restrittiva secondo la quale non poteva essere qualificata “in continuità aziendale” una domanda di concordato che prevedesse l’ipotesi dell’affitto d’azienda a causa di una evidente dissociazione tra titolarità dell’impresa ed esercizio della stessa[21]. Sullo stesso solco di tale orientamento dottrinale si era collocato anche il Tribunale di Terni, secondo il quale “non avrebbe senso imporre l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186 bis. comma 2) lett. a), nonché l’attestazione che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 bis, comma 2) lett. b), laddove si tratti di condizioni di rischio proprie dell’affittuario, che non ricadrebbero dunque sul ceto creditorio, quantomeno a fronte di un compenso (canone di affitto di azienda) che sia predeterminato in misura fissa, e non parametrato sull’andamento dell’attività svolta dall’affittuario”[22].
Dall’altro lato, invece, vi era chi sosteneva la tesi estensiva, secondo cui la continuità aziendale dell’art. 186 bis L. fall. avrebbe dovuto essere intesa quale mera prosecuzione dell’attività d’impresa, restando irrilevante il soggetto per il tramite del quale questa fosse attuata. Era stato anche sostenuto che “l’art. 186 bis L. fall. nel prevedere la forma della prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore non distingue fra attività esercitata direttamente ed attività esercitata indirettamente dal debitore imprenditore. Pertanto, pare logico ritenere che l’attività di affitto d’azienda sia necessariamente compresa nell’esercizio dell’attività di impresa. Infatti, nel caso dell’affitto d’azienda, anche solo di un ramo di essa, da parte dell’imprenditore, non cessa nel modo più assoluto la sua attività di impresa, in quanto lo stesso avrà dei ricavi, rappresentati dal canone variabile o fisso e dei costi, composti in via esclusiva o parziale dalla gestione dei/l contratti/o d’affitto. Il contratto d’affitto d’azienda è, quindi, semplicemente uno strumento con cui l’imprenditore potrà proseguire la sua attività non venendo meno per questo l’obbligo di indicare quanto specificatamente dettato dall’art. 186 bis lettere a) e b) L. fall.”[23].
L’esigenza di proseguire l’attività d’impresa doveva conciliarsi, però, anche con la necessità di procedere ad una vendita in tempi celeri dell’azienda, contemperando, così, gli interessi dei creditori sociali e la conservazione dei valori intrinseci aziendali. Ciò creava, tuttavia, una criticità in ordine alla possibilità di vendere l’azienda prima dell’omologazione, non essendovi alcuna norma specifica che disciplinasse tale fattispecie. Con evidente rottura rispetto al passato, aumentavano significativamente le pronunzie che consentivano la vendita del complesso aziendale prima dell’omologazione della procedura di concordato preventivo, sulla scorta dell’esperimento di una procedura competitiva (da espletarsi indipendentemente dalla presenza di soggetto già pre-individuato dal ricorrente) e dell’allestimento di una data room per la massimizzazione delle informazioni[24]. E si manifestavano anche casistiche in cui l’azienda veniva conferita in una newco con autorizzazione del tribunale intervenuta immediatamente dopo il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. e prima dell’omologazione (e addirittura prima dell’ammissione), là dove fosse stata dimostrata dal debitore la convenienza a proseguire in tal senso[25].
Nello stesso senso della giurisprudenza consolidatasi si era espressa, nel corso del tempo, anche la maggioranza della dottrina[26], che aveva ritenuto ammissibile la cessione ed anche l’affitto dell’intero compendio aziendale, o di rami di esso, prima dell’omologazione della procedura di concordato preventivo. Una corrente minoritaria, invece, riteneva inammissibile la vendita dell’azienda prima dell’omologazione in quanto avrebbe reso efficace la proposta ancor prima dell’omologazione[27] o in quanto sarebbe stata illegittimamente anticipata la fase della liquidazione[28].
Ci si chiedeva, inoltre, se alla vendita dell’azienda prima dell’omologa, previa autorizzazione del giudice delegato, potesse applicarsi l’esenzione dall’art. 2560, comma 2, c.c. che prevede la responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e risultanti dalle scritture contabili. Per fornire un riscontro compiuto al tema posto v’è da richiamare, innanzitutto, l’art. 105, comma 4, L. fall., richiamato dall’art. 182 L. fall., in base al quale, “salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”. Se tale disposizione operava certamente, per analogia, in relazione alle cessioni operate in esecuzione del concordato, ossia dopo il decreto di omologazione, maggiori dubbi intervenivano nelle ipotesi di cessioni operate prima dell’omologazione o, addirittura, prima dell’ammissione. Orbene, la conclusione più ovvia avrebbe portato ad una risposta negativa, posto che nessuna espressa previsione normativa escludeva la disapplicazione degli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. La soluzione, tuttavia, non pareva in linea con le intenzioni del legislatore che – come detto – sin dalla riforma del 2005 aveva previsto specificatamente la disapplicazione del disposto normativo in parola (seppur con riferimento alle cessioni di imprese in amministrazione straordinaria). A ciò doveva essere aggiunto che i) la procedura di concordato preventivo, di per sé, era sostitutiva della tutela individuale con quella collettiva previo controllo del giudice e quindi la sussistenza della responsabilità dell’acquirente d’azienda avrebbe comportato una riduzione del prezzo pagato per l’azienda per il sol fatto di dover soddisfare una parte soltanto di creditori (i lavoratori) per intero, con conseguente danno alle altre categorie di creditori insoddisfatti[29], e che ii) la disapplicazione del secondo comma dell’art. 2560 c.c. era consequenziale alle cessioni d’azienda autorizzate ex art. 161, comma 7, L. fall. e pertanto, se la vendita doveva ritenersi legittima, allora lo sarebbe stata anche con l’effetto purgativo della responsabilità del cessionario[30].
Accanto agli aspetti virtuosi facenti parte delle novità legislative introdotte, la prassi aveva evidenziato però molte criticità in ordine al rischio di cessioni aziendali a prezzi non vantaggiosi, all’impossibilità di selezione discrezionale dell’acquirente, all’assenza di confronto competitivo e alla cristallizzazione di posizioni di vantaggio non preliminarmente verificabili.
La fattispecie che ha rappresentato un caso di scuola nel diritto concorsuale italiano in tema di trasferimenti d’azienda eseguiti nell’ambito delle procedure concordatarie è quella che ha avuto come protagonista la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor[31]. Il Tribunale meneghino[32], sollecitato dalla Procura della Repubblica che aveva chiesto il fallimento della Fondazione, aveva rivelato, tra l’altro, la sussistenza di un potenziale conflitto d’interessi tra il consiglio d’amministrazione della debitrice ricorrente e gli investitori proponenti l’offerta irrevocabile di acquisto, anche alla luce del fatto che la Fondazione – anziché limitarsi a ricevere l’offerta di acquisto e veicolarla poi all’esterno del mercato ai fini concordatari – l’aveva di fatto “accettata” già prima di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato, conformando su di essa la propria proposta concordataria. Il Tribunale ha osservato altresì – condividendo il solco tracciato dal PM – che la compenetrazione strutturale e funzionale tra l’offerta degli investitori e la proposta concordataria avrebbe potuto apparire finalizzata esclusivamente a sottrarre ad altre possibili offerte del libero mercato gli assets core oggetto del conferimento in newco ed evitare, conseguentemente, un’eventuale gara tra più offerenti. Nel corso della procedura era pervenuta poi un’offerta per l’acquisto della newco da parte della società Velca S.p.A., facente parte del gruppo Policlinico San Donato che, a seguito di procedimento competitivo, si era quindi aggiudicata il ramo d’azienda con un miglioramento del prezzo di oltre 155 milioni di euro rispetto all’originaria offerta di acquisto irrevocabile pervenuta da parte dei due investitori originari (Opere di Religione IOR e Ing. Vittorio Malacalza).
Altro caso analogo ed altrettanto eclatante aveva riguardato la società La Perla S.r.l.[33], che aveva depositato ricorso presso il Tribunale di Bologna per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. La società aveva anticipato il contenuto sostanziale della proposta avendo individuato, in seguito a una selezione “privatistica” degli interessati, l’interlocutore economico al quale proporre un c.d. “affitto ponte” dell’azienda propedeutico alla successiva cessione. Tuttavia, poiché la ricorrente aveva successivamente ricevuto una nuova offerta irrevocabile di acquisto, il Tribunale aveva disposto un procedimento competitivo aperto alla partecipazione di qualunque soggetto economico interessato. Anche in questo caso, la procedura competitiva così effettuata aveva fatto in modo che l’aggiudicazione dell’azienda avvenisse a un prezzo superiore rispetto a quello originariamente prospettato. Ciò aveva dimostrato nuovamente che l’apertura ad un procedimento competitivo garantisce il raggiungimento del corretto valore di mercato dell’azienda, assicurando di conseguenza una miglior soddisfazione dei creditori ed una maggiore trasparenza dell’intera procedura di risoluzione della crisi.
Le opache esperienze precedentemente esaminate avevano quindi spinto il legislatore ad intervenire, introducendo il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 13 agosto 2015, n. 13, che ha innovato in misura considerevole la disciplina del diritto concorsuale introducendo novità di assoluto rilievo tra cui, le principali, la possibilità di autorizzare finanziamenti interinali anche nella fase prenotativa del concordato ed in via d’urgenza anche senza l’attestazione di un professionista indipendente nonché l’apertura ad offerte e proposte concorrenti, ideati proprio sulla stregua del caso del San Raffaele. Con riferimento agli interventi che hanno interessato il concordato preventivo, la più importante si riferisce alla modifica della struttura dell’art. 163 L. fall., attuata mediante la c.d. “miniriforma” in parola. In particolare, il legislatore aveva ritenuto necessario introdurre gli istituti delle proposte concorrenti[34] e delle offerte concorrenti[35].
Con l’istituto delle proposte concorrenti, in sintesi, era stato consentito ai creditori di poter presentare una nuova proposta di concordato, in concorrenza con quella già depositata dal debitore. Secondo la Relazione Illustrativa al D.L. n. 83/2015, la ratio della nuova previsione normativa consisteva principalmente nella possibilità di “offrire ai creditori strumenti per impedire al debitore di presentare proposte che non rispecchino il reale valore dell’azienda (appropriandosi, così, integralmente del surplus di ristrutturazione, ossia del maggiore valore creato dalla riorganizzazione rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare), anche quando ai creditori non sia offerta integrale soddisfazione dei loro crediti, benché riscadenzati”, e “di consentire ai creditori, o ad altri imprenditori che acquistino crediti verso l’ impresa in crisi, di presentare proprie proposte ai creditori, qualora ritengano di poter gestire meglio l’attività e siano disponibili ad immettere nuovi capitali”. La finalità della nuova previsione era, quindi, diretta a neutralizzare il rischio che l’imprenditore potesse depositare proposte non rappresentative dell’effettivo valore dell’azienda; la considerazione, da parte del debitore, della possibilità che fosse presentata un’offerta alternativa avrebbe dovuto indurlo a presentare ai creditori un’offerta che effettivamente prevedesse per essi la migliore soddisfazione possibile (in tal modo, rimuovendo gli incentivi alla presentazione di proposte alternative da parte di “vecchi” o “nuovi” creditori)[36].
È importante sottolineare l’attenzione del legislatore posta a quelle fattispecie in cui le proposte concorrenti potessero essere meno convenienti rispetto a quella originaria presentata dal debitore: infatti, l’art. 163, comma 2, L. fall., disponeva l’inammissibilità della proposta concorrente se, nella relazione del professionista indipendente ex art. 161, comma 3, L. fall., quest’ultimo avesse attestato che la proposta di concordato originaria presentata dal debitore assicurasse il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari o, in caso di continuità aziendale, di almeno il 30% degli stessi.
Al quarto comma del disposto normativo in parola era stato previsto che la legittimazione attiva spettasse a quei creditori rappresentanti almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 161, comma 2, lett. a), L. fall.. Nulla ostava, ai fini dell’individuazione di quali creditori avessero legittimazione a proporre proposte concorrenti, a considerare anche i creditori “elevati” a prededuttivi in ragione della funzionalizzazione della prestazione o del servizio[37]. Con l’incipit “uno o più creditori” il legislatore aveva voluto espressamente ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti legittimati, in quanto un’interpretazione basata sulla successione delle singole parole e non sull’etimologia generale delle locuzioni sembrava porsi contra rationem legis[38]. Quale requisito negativo il legislatore, ai fini del computo del dieci per cento, aveva poi stabilito che “non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo”. La ratio di tale previsione risiedeva probabilmente nella considerazione – da parte del legislatore – che le società appartenenti ad un gruppo fossero realtà giuridiche distinte e pertanto, in caso di insolvenza, il consolidamento dei patrimoni avrebbe rappresentato un handicap rilevante[39]. L’art. 163, comma 5, L. fall.[40] rispondeva all’esigenza, invece, di imperniare la proposta concorrente su di uno specifico impegno idoneo ad attribuire (anche se non proprio a garantire)[41] il pagamento di una significativa percentuale ai creditori chirografari.
La norma non menzionava, tra i soggetti legittimati a formulare proposte concorrenti, né i terzi né il debitore; sorgeva così una difficoltà di inquadramento sistematico della proposta concorrente di concordato preventivo, che non poteva essere neppure parzialmente considerata contrattuale, anche per l’impossibilità di considerare il concordato un vero e proprio contratto pure secondo la c.d. privatizzazione introdotta con la riforma del 2005[42]. Una risposta alla problematica sottoposta, tuttavia, non poteva che essere positiva, nel senso che fosse ammissibile l’intervento di terzi, essendo palese il riferimento alla figura dell’assuntore, codificata anche nel concordato preventivo, ossia al soggetto che si assume gli obblighi concordatari ed a favore del quale avviene il trasferimento di tutto o parte dell’attivo[43].
Il legislatore aveva previsto anche una sorta di “difesa” per il ricorrente, disciplinando, all’art. 175, comma 2, L. fall. la possibilità per il debitore di esporre le ragioni per le quali non riteneva ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.
L’introduzione dell’istituto delle offerte concorrenti, invece, aveva cercato di porre un freno ai piani concordatari c.d. prepackaged, massimizzando così la “[…] recovery dei creditori concordatari e di mettere a loro disposizione una terza possibilità oltre a quella se accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”[44]. In sostanza, era stato rilevato come la concorrenza tra i soggetti eventualmente interessati ai beni concordatari fosse strumentale ad incrementare il soddisfacimento delle ragioni creditorie[45] e che la funzione del nuovo disposto normativo fosse quella di “ampliare la contendibilità dei beni del concordato e di consentire di massimizzare il ricavato della liquidazione”, fermo restando, tuttavia, che “il potere del giudice è legato e delimitato dal divieto di modificare l’impianto fondamentale del piano e deve essere indirizzato, nel quadro del medesimo piano, a massimizzare il valore del bene”[46]. Era stato previsto, poi, che la disciplina in esame dovesse trovare applicazione in relazione a qualsiasi trasferimento di beni realizzato in ambito concordatario, a prescindere dalla natura assunta dalla procedura, fosse essa liquidatoria, in continuità diretta o in continuità indiretta funzionale alla cessione dell’azienda[47]. Con riferimento alla locuzione “qualsiasi trasferimento di beni” v’era chi aveva sostenuto, inoltre, che la disposizione di cui all’art. 163 bis L. fall., dovesse trovare applicazione anche nelle operazioni effettuate sul capitale sociale mediante aumento dello stesso sottoscritto da un terzo, assimilando così tale operazione alla cessione d’azienda[48]. Non sono mancati, tuttavia, orientamenti diametralmente opposti, che avevano sostenuto come le due fattispecie fossero differenti e non potessero essere assimilate[49], e che la messa in competizione di “[…] atti traslativi delle partecipazioni dei soci, di fatto si risolverebbe in una espropriazione dei diritti dei soci (diritti alla ricostruzione del capitale) così vanificando il principio dell’autonomia patrimoniale della società e il principio della responsabilità limitata dei soci”[50].
Gli effetti del nuovo istituto si dispiegavano pertanto i) sia alla fase di pre-concordato, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria[51], purché fosse presente un’offerta di acquisto o un contratto preliminare propedeutico alla cessione dei beni e ii) sia alla fase successiva all’ammissione, anche quando il piano prevedeva che la vendita o l’aggiudicazione avessero luogo dopo l’omologazione[52]. Sotto il profilo degli effetti, la vendita competitiva eseguita ai sensi dell’art. 163 bis L. fall., pur in assenza di un richiamo espresso agli artt. da 105 a 108 ter L. fall., comportava gli effetti purgativi di una vendita forzata eseguita con decreto di trasferimento del giudice o con atto notarile previa autorizzazione, nonché l’esenzione degli effetti di cui all’art. 2560 c.c.[53].
Pur potendo apparire quantomeno sovrapponibili le dinamiche che riguardavano i due istituti, dovevano però distinguersi i tratti salienti del disposto normativo di cui all’art. 163 bis L. fall. da quello dettato dall’art. 182 L. fall.. In particolare, l’art. 182 L. fall. disciplinava la vendita competitiva di un determinato bene ad un prezzo base stabilito rinveniente dalla stima di un perito, appositamente incaricato; in caso di asta deserta, e comunque sino all’aggiudicazione o – nel peggiore dei casi – alla derelictio, avrebbe dovuto darsi luogo ad un ulteriore gara con prezzo ribassato. Come prescritto dall’art. 182, comma 5, L. fall., infatti, alle cessioni poste in essere dopo il deposito della domanda di concordato od in esecuzione dello stesso, si applicavano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 105-108 ter L. fall., ricalcando così i meccanismi fallimentari. Il sistema dell’art. 163 bis L. fall., invece, presupponeva dapprima la presenza di un’offerta di acquisto per lo specifico bene da parte di un soggetto individuato, ad un prezzo già determinato anche in assenza di stima (previa verifica di congruità da parte del Tribunale) e prevedeva l’obbligatorietà dell’aumento (non del rilancio) minimo dell’offerta originaria, così contribuendo all’ottenimento di offerte migliorative[54].
Nella prassi non era rara la fattispecie in cui veniva formulata un’offerta irrevocabile di acquisto di azienda preceduta da un contratto d’affitto della stessa. In uno specifico caso[55], in cui l’affittuario era già stato individuato dall’imprenditore in crisi, il tribunale aveva ritenuto di non dar luogo al procedimento competitivo ex art. 163 bis L. fall. per l’individuazione del soggetto affittuario, ma di disporlo solo al momento di vendita dell’azienda, giustificando tale decisione con la necessità di proseguire l’attività aziendale, che altrimenti sarebbe stata compromessa. Di differente orientamento il Tribunale di Bolzano che, con riferimento alla fattispecie di affitto di azienda stipulato in data anteriore alla domanda di concordato con successiva formulazione di offerta irrevocabile di acquisto o stipula del contratto preliminare di vendita dell’azienda, aveva ritenuto applicabile l’art. 163 bis L. fall. – pur consapevole dell’inopponibilità dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle proponenti il concordato – ed opportuno l’inserimento nei predetti contratti di specifica clausola disciplinante i casi di risoluzione degli stessi in caso di aggiudicazione dell’azienda ad un soggetto diverso dall’affittuario/offerente[56]. Anche il Tribunale di Siracusa[57] aveva ritenuto necessario disporre l’apertura del procedimento competitivo ex art. 163 bis L. fall. per l’affitto dell’azienda, il cui contratto era stato già formalmente stipulato prima dell’accesso alla procedura concordataria.
Dall’esame congiunto della dottrina e della giurisprudenza, come appena operato, è possibile desumere come l’applicazione del procedimento competitivo ex art. 163 bis L. fall. fosse appannaggio di quelle fattispecie concordatarie in cui l’affitto d’azienda, tanto se stipulato prima ovvero dopo l’apertura della procedura, non fosse funzionale ad un solerte trasferimento della proprietà del complesso aziendale. Ne derivava, quindi, l’inapplicabilità dell’istituto delle offerte concorrenti in tutti quei casi in cui fosse presente un c.d. “affitto ponte” necessario al mantenimento del valore degli assets materiali e immateriali aziendali e propedeutico alla celere dismissione dell’azienda o di un ramo di essa[58].