Ciò posto, è necessario constatare come il legislatore abbia predisposto una normativa di garanzia nei confronti dei lavoratori dipendenti, avente ad oggetto il versamento delle trattenute contributive da parte del datore di lavoro.
Sul punto, rilevano in particolare due disposizioni normative, poste dagli artt. 19 e 23 della L. 218/1952. In particolare, l’art. 19 c. 2 stabilisce che “Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. L’art. 23, d’altro canto, statuisce che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori”.
Dalla lettura delle succitate norme vengono in rilievo due precisi limiti posti dal legislatore alla facoltà del datore di lavoro di effettuare la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. Si tratta di due circostanze differenti, rispettivamente il ritardato pagamento della retribuzione ed il versamento dei contributi previdenziali oltre i termini di legge. Entrambe queste circostanze ben possono presentarsi in caso di crisi di impresa.
Con riguardo alla prima fattispecie, il dettato normativo dell’art. 19 c. 2 stabilisce che il datore di lavoro non può più provvedere a trattenere al lavoratore la quota di contribuzione a suo carico nel caso in cui la retribuzione non sia pagata alla regolare scadenza del periodo paga. Infatti, la citata disposizione consente al datore di lavoro di operare la ritenuta qualora la retribuzione sia corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Se la retribuzione viene erogata superato tale termine, non è più consentito al datore di lavoro provvedere all’effettuazione della trattenuta contributiva. Diventa fondamentale, stante il tenore della norma, l’individuazione del termine esatto in cui la retribuzione debba essere corrisposta ai dipendenti; sul punto, occorrerà procedere ad un’analisi della contrattazione applicata, al fine di verificare l’esistenza di un determinato termine posto dalla contrattazione stessa.
Proseguendo nell’analisi della fattispecie in questione, possono presentarsi due casi ben distinti. Da un lato, il datore di lavoro potrebbe, entro il suddetto termine, in toto non provvedere al pagamento della retribuzione; dall’altro, potrebbe provvedervi solo parzialmente.
Nel primo caso, il libro unico del lavoro andrà redatto esponendo tutte le voci fisse e variabili della retribuzione relativa al periodo paga, nonché ogni altro emolumento spettante al lavoratore. Dovrà essere inoltre evidenziato l’imponibile previdenziale, che fungerà da base di calcolo della contribuzione dovuta (si ricorda che la contribuzione salve eccezioni segue un criterio di competenza e pertanto dovrà essere sempre correttamente denunciata e versata entro le scadenze di legge). Non si procederà da parte del datore di lavoro ad ulteriore sviluppo del calcolo relativo alle ritenute fiscali[2]; il netto in busta non dovrà essere valorizzato[3]. Si ricorda inoltre che la contribuzione, anche per la quota relativa ai dipendenti, è posta interamente a carico del datore di lavoro; pertanto, anche in assenza di pagamento della retribuzione lo stesso dovrà provvedere ai relativi adempimenti, dichiarando mediante denuncia UNIEMENS l’imponibile contributivo e la contribuzione dovuta in relazione ad un determinato periodo di riferimento.
Qualora, invece, il datore di lavoro provveda al pagamento parziale della retribuzione, si dovrà procedere in prima battuta, come esposto nel precedente paragrafo. Tuttavia, dopo aver messo in evidenza l’imponibile contributivo (con riguardo alla totalità degli emolumenti dovuti, a prescindere dalla corresponsione), sarà necessario provvedere all’effettuazione della trattenuta contributiva con esclusivo riguardo alla retribuzione corrisposta[4]; inoltre, il datore di lavoro dovrà procedere ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta, calcolando le ritenute fiscali e le relative detrazioni di imposta limitatamente alla retribuzione erogata. Qualora si proceda alla corresponsione di un acconto netto della retribuzione, tale importo dovrà essere adeguatamente lordizzato, in forza del calcolo delle imposte e delle relative detrazioni, e del successivo calcolo della quota di contribuzione a carico del lavoratore; tale quota, trattenuta dal datore di lavoro, sarà limitata alla sola retribuzione effettivamente tempestivamente erogata[5]. Si ricorda che sarà sempre onere del datore di lavoro provvedere alla corretta dichiarazione (mediante denuncia UNIEMENS) agli enti previdenziali dell’imponibile contributivo complessivo, maturato in relazione al periodo di riferimento, a prescindere dalla retribuzione effettivamente corrisposta.
Quid iuris con riguardo alla quota di retribuzione che sarebbe stata oggetto della trattenuta contributiva? In entrambi i casi riportati, come ampiamente visto, il datore di lavoro non potrà più procedere legittimamente all’effettuazione di detta trattenuta; in conseguenza di ciò, tale quota spetta interamente al dipendente, e la stessa dovrà considerarsi imponibile fiscalmente (secondo le ordinarie norme tributarie) per l’intero importo. Pertanto, nel libro unico del lavoro tale quota di retribuzione dovrà essere sottoposta, al momento dell’erogazione, a tassazione, costituendo imponibile fiscale, unitamente agli altri eventuali emolumenti che siano stati corrisposti dal lavoratore.
Con riguardo alla seconda fattispecie, è espressamente stabilito che il datore di lavoro che non provvede al versamento dei contributi entro il termine stabilito, rimanga responsabile del pagamento della contribuzione tanto per la quota a proprio carico tanto per la quota a carico del lavoratore[6]. A differenza del precedente caso, il termine di pagamento dei contributi previdenziali è stabilito dalla legge ed è perentorio. La disposizione in commento deve essere letta in stretta connessione a quanto stabilito all’art. 19 c. 1; infatti, nel momento in cui l’ordinamento stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per il pagamento dell’intera contribuzione (sanzionando con la nullità qualunque patto contrario), appare logico che sia offerta al lavoratore una tutela per così dire “rafforzata” in caso di inadempimento dell’obbligo di versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro.