Gli strumenti elaborati per l’impresa commerciale non possono essere trasposti meccanicamente all’impresa agricola. Accertata la natura agricola dell’impresa, la scelta del rimedio deve tenere conto della reale condizione economica, produttiva e organizzativa dell’azienda: continuità dei cicli produttivi, stagionalità dei flussi, deperibilità dei prodotti, stabilità dei rapporti fondiari, accesso al credito e qualità della documentazione aziendale. La scelta non dipende soltanto dalla convenienza immediata del debitore, ma dalla capacità dello strumento di conservare, ristrutturare o distribuire correttamente il valore dell’azienda agricola[52].
Il sistema non va costruito su una contrapposizione rigida tra imprenditore agricolo non minore e imprenditore agricolo sovraindebitato, né su una categoria indifferenziata di “imprenditore agricolo”[53]. La distinzione dimensionale rileva, ma non esaurisce il quadro. Alcuni strumenti, come la composizione negoziata, hanno vocazione trasversale; altri, come gli accordi di ristrutturazione, sono accessibili all’imprenditore anche non commerciale, purché non rientri nell’area dell’impresa minore; altri ancora, come il concordato minore e la liquidazione controllata, appartengono alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dagli artt. 65 ss. CCII. La forma organizzativa può, tuttavia, produrre un effetto selettivo autonomo: la cooperativa agricola, quando sia assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, resta fuori dall’area del sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Resta ferma, ove la cooperativa svolga attività commerciale, la disciplina del concorso o della prevenzione tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale prevista dall’art. 2545 terdecies c.c[54].
In funzione del risanamento precoce, la composizione negoziata è lo strumento più coerente con una crisi ancora reversibile. La ragionevole perseguibilità del risanamento, per l’impresa agricola, non può essere valutata solo sui flussi finanziari attesi, ma deve essere misurata alla luce dei tempi biologici e produttivi dell’azienda: campagne agrarie, allevamenti, rapporti fondiari, contratti di conferimento, contributi pubblici, credito agrario, forniture tecniche e stagionalità della produzione. In tale prospettiva assumono rilievo anche le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, che possono costituire un primo indice esterno della crisi e sollecitare l’imprenditore agricolo ad attivarsi prima che l’esposizione tributaria o contributiva divenga difficilmente reversibile[55]. Lo strumento è utile quando esiste ancora un valore aziendale da preservare; diviene, invece, improprio quando la continuità prospettata sia meramente nominale o l’azienda abbia perso stabilmente capacità produttiva. Se le trattative non conducono a una soluzione negoziale, può venire in rilievo, ricorrendone i presupposti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII. Si tratta di uno sbocco liquidatorio della composizione negoziata, proponibile quando dalla relazione finale dell’esperto risulti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII[56].
Gli strumenti negoziali e omologati conservano rilievo quando il riequilibrio possa essere costruito mediante accordi con i creditori. Il piano attestato è funzionale alle crisi gestibili senza omologazione, purché fondato su una rappresentazione aziendale attendibile; gli accordi di ristrutturazione consentono, invece, di stabilizzare il consenso raggiunto e assumono particolare utilità nelle crisi agricole con significativa esposizione bancaria, fiscale o contributiva. In questo contesto, la disciplina dei crediti tributari e contributivi non costituisce un profilo accessorio: il trattamento del debito pubblico può rappresentare la condizione stessa di fattibilità del risanamento, tanto negli accordi di ristrutturazione quanto, con gli adattamenti propri del sovraindebitamento, nel concordato minore[57].
Per l’imprenditore agricolo effettivo rientrante nell’area del sovraindebitamento, lo strumento concorsuale di regolazione più rilevante è il concordato minore. Esso è coerente quando occorra vincolare collettivamente i creditori e la prosecuzione aziendale sia ancora effettiva; se la continuità non è realistica, la proposta liquidatoria richiede l’apporto esterno apprezzabile previsto dalla norma. Il concordato minore, dunque, non serve a conservare artificialmente un’impresa agricola priva di capacità produttiva, ma a regolare collettivamente il debito quando vi sia ancora una prospettiva economicamente sostenibile o una convenienza apprezzabile rispetto alla liquidazione[58].
Quando la continuità non è realisticamente perseguibile, lo strumento di riferimento diviene la liquidazione controllata. Essa non deve essere confusa con la liquidazione giudiziale: la prima appartiene all’area del sovraindebitamento e può riguardare l’imprenditore agricolo effettivo; la seconda presuppone l’imprenditore commerciale non minore. La liquidazione controllata non è soltanto uno strumento difensivo del debitore, ma una procedura concorsuale residuale, aperta anche all’iniziativa del creditore, destinata a regolare collettivamente l’insolvenza dei soggetti non assoggettabili ad altra procedura liquidatoria tipica[59]. In caso di domanda del creditore, l’art. 268 CCII prevede, peraltro, una soglia autonoma: non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a euro 50.000. Tale soglia va tenuta distinta da quella di euro 30.000 prevista dall’art. 49, comma 5, CCII per la liquidazione giudiziale.
Nella fase liquidatoria, l’arresto immediato dell’attività non è sempre efficiente. Nell’impresa agricola, l’interruzione del ciclo produttivo può determinare una dispersione di valore superiore al costo della prosecuzione temporanea: colture in corso, piante vive, allevamenti, prodotti deperibili o contratti di conferimento possono rendere necessaria una prosecuzione vigilata e limitata dell’attività. Il principio, già emerso nella liquidazione dei beni ex L. n. 3/2012, conserva valore sistematico nell’attuale liquidazione controllata: l’apertura della procedura non impone necessariamente l’arresto immediato dell’attività quando la prosecuzione consenta di preservare o realizzare meglio il valore destinato ai creditori[60].
Nelle imprese agricole collettive, la scelta dello strumento deve considerare anche la posizione dei soci illimitatamente responsabili. Nel procedimento di liquidazione controllata, il rinvio alle norme del procedimento unitario impone di valutare, nei limiti della compatibilità, se e in quali termini gli effetti della procedura possano riguardare anche i soci illimitatamente responsabili. La decisione di accedere alla procedura non è, dunque, soltanto una scelta aziendale, ma può coinvolgere i patrimoni personali dei soci e deve essere valutata anche in funzione dell’eventuale esdebitazione finale[61].
La funzione liquidatoria deve essere letta anche in rapporto all’esdebitazione. Per l’imprenditore agricolo persona fisica e per i soci illimitatamente responsabili coinvolti dagli effetti della procedura, la liquidazione controllata non è soltanto strumento di distribuzione concorsuale dell’attivo, ma anche possibile presupposto della liberazione dai debiti residui. L’esdebitazione ordinaria nella liquidazione controllata opera secondo il regime dell’art. 282 CCII, mentre l’art. 283 CCII disciplina la diversa ipotesi del debitore persona fisica incapiente, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La distinzione è rilevante per l’imprenditore agricolo individuale privo di patrimonio utilmente liquidabile: in tal caso, il tema non è soltanto la chiusura della liquidazione, ma la possibilità di accedere, una sola volta e alle condizioni previste dalla legge, a un’esdebitazione dell’incapiente. In entrambe le ipotesi, l’effetto liberatorio consente, ricorrendone i presupposti, di evitare che la crisi lasci un’esposizione debitoria indefinita[62].
La scelta tra strumenti conservativi, negoziali, concordatari e liquidatori deve essere guidata dalla concreta possibilità di conservare valore aziendale. Se l’azienda mantiene fondi, capitale produttivo, rapporti di filiera, capacità tecnica e prospettive di generare flussi, vanno privilegiati strumenti di risanamento o continuità. Se la prosecuzione è solo apparente e l’attività aggraverebbe il dissesto, la liquidazione controllata può essere la soluzione più coerente. In questa valutazione il business plan agricolo non è un mero allegato finanziario, ma lo strumento attraverso cui l’impresa dimostra la possibilità di conservare valore, ricostruendo la reale fisionomia aziendale, la consistenza dei beni, la natura del passivo e l’attendibilità dei flussi prospettici[63].
Questo criterio assume rilievo anche sul piano della responsabilità gestoria. Nelle società agricole di capitali, e in particolare nelle S.r.l. agricole, l’amministratore non è esposto alla liquidazione giudiziale in estensione, istituto riferito ai soci illimitatamente responsabili, ma resta soggetto alle ordinarie azioni di responsabilità. La mancata tempestiva rilevazione della crisi, la prosecuzione di attività prive di prospettiva di risanamento o la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale possono fondare, ricorrendone i presupposti, l’azione di responsabilità esercitabile dalla società o dai soci nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 2476 c.c.[64] L’azione dei creditori sociali, disciplinata dal comma 6 della stessa disposizione, richiede, invece, l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e l’insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei loro crediti. Il regime agricolo non attenua, inoltre, l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c.[65]