La necessità di chiarire le NOIF alla luce della disciplina introdotta dal Codice della Crisi si è posta in occasione della composizione negoziata di UC Sampdoria, società calcistica genovese, iscritta al campionato di serie A 2022/23, che aveva chiesto la nomina dell’esperto il 31 gennaio 2023. La società era in evidente situazione di crisi anche a causa delle problematiche causate dalla pandemia da Covid 19 che aveva condizionato negativamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, con conseguenze principalmente sui ricavi da sponsorizzazione, da biglietteria ed una generale diminuzione del volume e del valore delle attività di player trading [41]. Nel caso della Sampdoria, infatti, la riduzione di liquidità determinata dalla pandemia da Covid-19 aveva aggravato una situazione che dalla SS 18/19 iniziava a presentare delle criticità legate anche alle performance di taluni calciatori acquistati durante le sessioni di calciomercato e alla conseguente mancata realizzazione di plusvalenze nella misura pianificata. A tali criticità si aggiungeva una sostanziale riduzione del valore dei diritti televisivi sia a livello generale della Serie A (la pandemia e ingresso di nuovi broadcaster avevano influenzato negativamente l'offerta dei diritti) che a livello individuale per il peggioramento del posizionamento in classifica al termine del campionato di Serie A (15° posto nella SS 21/22 vs 9° posto nella SS 20/21), con conseguente riflesso nei relativi criteri di attribuzione dei diritti.
Il progetto di piano di risanamento della società, allegato all’istanza di nomina dell’esperto, presupponeva un apporto di nuova finanza (convertibile in capitale) che il socio di controllo non era in grado di versare a causa di noti problemi di carattere finanziario che ne condizionavano l’operatività. Al tempo stesso, la società era “in stato di crisi” e, pertanto, le banche non erano più disponibili ad erogare ulteriore finanza a medio-lungo termine; pertanto, l’apporto finanziario avrebbe potuto essere effettuato unicamente da un investitore terzo.
Benché la società fosse stata messa in vendita fin dal 2021, durante i primi mesi della composizione, l’unico investitore concretamente interessato si è mostrato disponibile ad intervenire esclusivamente mediante l’acquisto dell’azienda calcistica e l’accollo di una parte del debito (essenzialmente il debito ipotecario, una parte del debito privilegiato e il debito dei tesserati della federazione (c.d. “debito sportivo”), il cui mancato pagamento (o accollo) entro il 20 giugno 2023, avrebbe impedito l’iscrizione al campionato 2023/24).
Poiché la cessione dell’azienda avrebbe potuto essere realizzata (con difficoltà e senza stralcio del debito fiscale) nell’ambito della composizione ex art. 22 CCII ovvero, in caso di insuccesso della stessa e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore, nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio ex art. 23, comma 22, CCII l’esperto ha chiesto alla società di chiarire la posizione della FIGC in merito alla compatibilità con le NOIF di un risanamento in continuità indiretta nell’ambito della CNC o del successivo concordato semplificato.
In risposta a tale richiesta, la FIGC e la Co.Vi.So.C., riunitisi il 19 aprile 2023, hanno modificato le NOIF alla luce della disciplina del Codice della Crisi, al fine di chiarire formalmente la questione. In particolare, nella versione aggiornata delle NOIF, pubblicata sul sito della FIGC in data 21 aprile 2023:
1) è stato previsto che ai sensi dell’art. 16, comma 6, NOIF, il presidente federale debba revocare l’affiliazione di una società alla FIGC in caso di “liquidazione giudiziale” prevista dal Codice della Crisi (e non più in caso di “dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza” come previsto nella precedente versione);
2) è stato aggiunto all’art. 16, il comma 6 bis, ai sensi del quale il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla FIGC “in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatoria” (enfasi aggiunta) (art. 16, comma 6 bis, CCII);
3) è stato aggiunto all’art. 16, il comma 6 ter, ai sensi del quale il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla FIGC “in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore” (enfasi aggiunta);
4) è stato previsto che, in caso di revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16, co 6, NOIF, il titolo sportivo possa essere attribuito ad altra società con sede nello stesso comune a condizione che tale società dimostri, tra l’altro, “di aver acquisito l’intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale” ex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (e non più quindi “della società in stato di insolvenza”);
5) è stato aggiunto all’art. 85 (adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.), la lettera E), comma 1, ai sensi del quale: “In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza … che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare … sino al temine della stagione in corso”
6) è stato aggiunto all’art. 90 (sanzioni), il comma 4 bis ai sensi del quale le limitazioni al “calciomercato” previste al comma 4 dell’art. 90 [42], si applicano “alle società che abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza … che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta” per le due sessioni di calciomercato successive all’intervenuta omologazione da parte dell’Autorità giudiziaria (o equivalente provvedimento definitivo che renda efficace l’esdebitazione).
A seguito delle modifiche apportate alle NOIF il 21 aprile 2023 (e quindi dell’esclusione per tabulas delle percorribilità di un risanamento tramite cessione di azienda), il risanamento della UC Sampdoria è stato perseguito unicamente con un piano in continuità diretta. In sintesi, tale piano ha previsto:
a) la sottoscrizione, nell’ambito della composizione, il 27 maggio 2023 di un accordo con un investitore che mettesse a disposizione della società, tra l’altro, la “finanza ponte”, assistita dalla prededuzione ex art. 22 CCII, finalizzata al pagamento dei debiti sportivi necessari per l’iscrizione al campionato di serie B 2023/24;
b) la negoziazione e, nei limiti del possibile, la formalizzazione nell’ambito della Composizione degli accordi con le varie categorie di creditori della ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII (creditori finanziari chirografari, creditori privilegiati in quanto assistiti dalla garanzia rilasciata da SACE / MCC, creditori finanziari ipotecari, Agenti e procuratori sportivi, fornitori chirografari, fornitori privilegiati e fornitori strategici);
c) la finalizzazione nell’ambito della Composizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate relativo ad un’innovativa transazione fiscale ex art. 63 CCII che ha consentito lo stralcio del 65% dei debiti fiscali e contributivi e lo scomputo dei pagamenti di debiti fiscali eseguiti anteriormente alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione a cui la proposta di transazione fiscale è connessa;
d) la presentazione in data 10 agosto 2023, con contestuale chiusura della Composizione, della domanda di omologa di tali accordi, con efficacia estesa, con richiesta di applicazione delle misure protettive ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 54, comma 2, CCII.
Il Tribunale di Genova, esaminata la domanda di omologa, ha confermato con provvedimento del 14 agosto 2023 le misure protettive in sostanziale continuità con i provvedimenti di conferma e proroga resi durante la Composizione. Infatti, stante l’esito positivo della Composizione risultante altresì dalla relazione finale dell’esperto (in particolare, il raggiungimento degli accordi con la stragrande maggioranza dei creditori durante le trattative), il Tribunale non ha neppure ritenuto necessario fissare l’udienza per sentire le parti. In data 13 ottobre 2023, il medesimo Tribunale ha omologato gli accordi di ristrutturazione del debito, rendendo così efficace lo stralcio del debito negoziato durante la Composizione con gli oltre 400 creditori della società e del debito fiscale oggetto della transazione fiscale (cui l’Agenzia delle Entrate aveva già aderito a seguito delle trattative esperite durante la Composizione).