A prescindere dal contesto della composizione negoziata l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2403 c.c. deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Sulla base dei principi generali sopra ricordati, nell’ambito del tema in trattazione compete ai sindaci la vigilanza sulla adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Come si vedrà in prosieguo, esaminando la recente giurisprudenza che si è espressa sull’argomento, la violazione di tale obbligo può qualificarsi “grave irregolarità nella gestione” ex art. 2409 c.c. Dal che ne consegue che il collegio sindacale, in tali ipotesi può presentare denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Il CCII attribuisce al collegio sindacale, sulla base dell’art. 37, la legittimazione a richiedere la liquidazione giudiziale nell’ipotesi di “insolvenza” evidente.
La norma usa il plurale “organi con funzioni di controllo” dal che nasce il dubbio che potrebbe essere interessato anche il revisore. La dottrina (Maffei Alberti) in “Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza” precisa che tale adempimento “potrebbe” non ricorrere per il revisore.
L’attività di vigilanza attribuita all’organo di controllo, in particolare in situazione di crisi, rileva come operatività con natura preventiva.
Di grande interesse, quanto ai doveri dell’organo di controllo, la si rinviene nell’ordinanza n. 23200 del 31/07/2023 della Corte di cassazione; in tale documento i Supremi Giudici evidenziano che i doveri di controllo imposti ai sindaci dall’art. 2403 c.c. sono di grande rilievo posto che riguardano tutta l’attività sociale essendo destinati a tutelare non solo l’interesse dei soci, ma anche quello concorrente dei creditori. (in tema anche Cass 28/05/1998 n. 5287).
Gli strumenti a disposizione dei sindaci per sviluppare la propria attività di controllo annoverano:
- la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c.;
- la segnalazione alla assemblea delle irregolarità riscontrate (art. 2377 c.c.);
- i solleciti alla revoca di delibere illegittime;
- l’impugnazione di delibere viziate ex artt. 2377 e ss c.c.;
- la convocazione della assemblea ex art. 2406 c.c.;
- il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite/artt. 2446, 2447 per Spa e Sapa, art. 2482 bis per Srl.
I detti doveri non attengono al solo controllo formale ma anche a quello sostanziale posto che il compito primario dell’organo di controllo è quello di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione; di conseguenza la recente ordinanza della Cassazione precisa che l’esonero da responsabilità ricorre nel caso in cui i sindaci abbiano utilizzato, applicandoli, tutti i poteri istruttori che la legge mette a loro disposizione.
Infine, si ricorda che l’art. 2408 c.c. prevede che i sindaci possono/devono raccogliere la denunzia del socio che ritiene censurabili le modalità di gestione.
· Norme di comportamento
Nell’aspetto generale dell’attività di controllo del collegio sindacale delle società non quotate di cui al documento emanato dal CNDCEC nel dicembre 2024 si rilevano, di grande rilievo le norme 3.5, 3.6, 3.7 delle quali di seguito si rappresentano i principi.
· Norma 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
“Principi
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo della società.
Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione”
Riferimenti normativi: Art. 2086, comma 2, c.c., art. 2403, comma 1, c.c., art. 2381, commi 3 e 5, c.c.; art. 3 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
· Norma 3.6 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
“Principi
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione”.
Riferimenti normativi: Artt. 2086 c.c., 2403, comma 1, c.c., 2381, commi 3 e 5, c.c.
· Norma 3.7 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile
“Principi
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione dell’informativa societaria”.
Riferimenti normativi: Art. 2086, comma 2, art. 2403, comma 1, c.c.; artt. 3, 13 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
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Sempre sul tema della vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale) nelle situazioni di crisi dell’impresa rileva, nell’ambito del documento emanato a cura del CNDCEC, dal titolo “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, del dicembre 2024 il capitolo 11: “Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa” che, nelle 12 declinazioni esamina le varie situazioni connesse all’attività di controllo nell’ambito della crisi.
Lasciando al lettore l’esame nella sua interezza del detto documento, di seguito si riportano i principi/massime, delle prime 4 norme che, in modo specifico, esaminano il tema alla nostra attenzione (art. 2086, comma 2, c.c.). Le 8 norme non considerate disciplinano il comportamento del collegio sindacale nell’ambito delle specifiche procedure preconcorsuali e concorsuali previste dall’ordinamento.
· Norma 11.1: Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità
“Principi
Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti”.
Riferimenti normativi: artt. 2086, 2381, 2475 comma 6, 2403, 2403 bis, 2409 septies c.c.; artt. 3, 12, 25 octies D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
· Norma 11.2: Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi
“Principi
Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa.
Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.
Riferimenti normativi: artt. 2086, 2381, 2403, 2403 bis, comma 2, c.c.; artt. 3, 12, 25 octies, 25 novies D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
· Norma 11.3: Segnalazione all’organo amministrativo
“Principi
Il collegio sindacale, qualora nell’ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l’esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale e, all’esito, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all’organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”.
Riferimenti normativi: Artt. 2086, 2403, 2407, 2409 septies c.c.; artt. 3, 12, 17, 25 octies, 25 novies, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
· Norma 11.4: Segnalazione all’assemblea e denunzia al Tribunale
“Principi
Nel caso in cui gli amministratori, a seguito della segnalazione trasmessa dal collegio sindacale, non riferiscano in ordine alle iniziative intraprese, il collegio sindacale adotta i rimedi endosocietari che ritiene maggiormente opportuni.
Nel caso in cui gli amministratori non assumano le iniziative idonee per il superamento delle condizioni di squilibrio che hanno motivato la segnalazione dei sindaci, ovvero non attuino uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi o dell’insolvenza, il collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c”.
Riferimenti normativi: Artt. 2086, 2406, 2409, 2484, comma 1, c.c., artt. 3, 4, 12, 120 bis, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
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Quanto al profilo di responsabilità del collegio sindacale (o del sindaco unico) e del revisore l’art. 25 octies CCII, nell’ambito della composizione negoziata, prevede che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo viene “valutata ai fini della attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dell’art. 15 D.Lgs. 29 gennaio 2010 n. 39”. (Responsabilità solidale e concorrente).
Si ritiene che tale norma rilevi anche al di fuori della composizione negoziata.
Concludendo, la mancata istituzione di adeguati assetti e del suo concreto funzionamento, nonché la mancata verifica periodica circa la loro adeguatezza potrebbe legittimare, in capo agli amministratori e ai sindaci, azione di responsabilità per danni (artt. 2260, comma 2, 2381 comma 3, 2392 comma 1, 2476, comma 1, c.c.).
La responsabilità riferita alla tempestiva segnalazione ex art. 25 octies CCII ricorre anche a carico del revisore legale ex art. 15 D.Lgs. 27/1/2015 n. 39 con decorrenza dal 28/9/2024.